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La legislazione dei beni culturali alla luce delle recenti innovazioni

di Alessandro FERRETTI

Negli ultimi due anni i beni culturali sono stati al centro dell’attenzione pubblica per le molteplici novitŕ normative che li hanno riguardati. Dal gennaio 2004, con vertiginosa progressivitŕ, il legislatore italiano ha elaborato una serie di decreti legislativi, destinati a disciplinare organicamente la materia. I primi interventi hanno investito l’organizzazione – meglio, la riorganizzazione – del soggetto istituzionalmente preposto alla tutela di tali res, cioč il Ministero per i beni e le attivitŕ culturali. Il d. lgs. n. 3 del 2004, ha operato una vera e propria rottura col sistema previgente, sostituendo alla figura del segretario generale, quella dei capo dipartimenti (quattro, per l’esattezza). Come č stato osservato efficacemente, il mutamento di struttura, a favore di quella dipartimentale, č stato giustificato tra l’altro dall’esigenza di garantire una gestione differenziata dei diversi settori che fanno capo beni culturali, in luogo di un’unica “linea di comando” (come nel caso del segretario generale) necessaria in ministeri d’ordine come quelli della Difesa o degli Esteri. L’articolazione del Ministero per i beni e le attivitŕ culturali č poi stata realizzata dal d.p.r. n. 173/2004, che ha individuato le diverse attribuzioni degli organi preposti alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Anche in questo provvedimento si segnalano diverse innovazioni di rilievo, come ad esempio quella relativa al potenziamento della figura del Direttore regionale, vero e proprio strumento di decentramento delle funzioni ministeriali a livello territoriale. Infine, il D.M. 24 settembre 2004 ha individuato l’articolazione della struttura centrale e periferica del MiBAC, lasciando spazio per futuri provvedimenti in tema di organizzazione e attribuzione di competenze agli storici organi periferici del Ministero, rappresentati dai diversi Soprintendenti di settore.

Il cardine delle innovazioni relative alla legislazione dei beni culturali č indubbiamente l’adozione di un Codice (d. lgs. n. 42/2004) che ha risposto in parte alla necessitŕ di adattamento del sistema alle innovazioni derivanti dalla revisione del Titolo V della Costituzione ed alle pressanti esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. L’obiettivo ambizioso di offrire un quadro della materia raccolto in unitŕ sistematica ed organizzata non č stato raggiunto, evidenziandosi al contrario lacune, disomogeneitŕ e carenze applicative di rilievo nei primi mesi successivi all’entrata in vigore del Codice. Il legislatore si č dimostrato affrettato nella sua proposta di modifica del sistema, lasciando inalterati dubbi ed incertezze che invece dovevano essere risolti con l’adozione di un codice. Resta indubbiamente il merito di aver intrapreso la strada delle riforme, ma si tratta solo di un inizio che deve essere ancora sviluppato e completato. Prova ne sia che a distanza di due anni dall’entrata in vigore, si sta predisponendo una serie di correttivi al Codice che dovranno assicurarne una piů efficace applicazione.

In tema di innovazioni, il legislatore ha prodotto provvedimenti di rilievo anche in altri settori, come quello degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, dove il d. lgs. n. 30 del 22 gennaio 2004 garantisce la prevalenza dell’interesse pubblico e della tutela del patrimonio culturale. In questa direzione, il d. lgs. n. 30 ha semplificato e razionalizzato le procedure esistenti, prevedendo anche una nuova disciplina delle sponsorizzazioni culturali. Tra gli altri settori di intervento del legislatore, si ricorda quello delle attivitŕ cinematografiche oggetto di un’importante riforma con il d. lgs. n. 28 del 22 gennaio 2004, inspiegabilmente passata in secondo piano, tra i non addetti ai lavori, rispetto a quella che ha investito i beni culturali. In realtŕ, il provvedimento investe tutta una serie di aspetti di carattere generale, destinati ad incidere in maniera approfondita su interessi di carattere generale, come nel caso dei criteri di concessioni di premi alle sale cinematografiche, della qualitŕ filmica, del product placement e degli investimenti per la produzione e distribuzione.

Interventi incisivi si sono avuti anche in tema di verifica di interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, dal D.M. 6 febbraio 2004, concernente i beni demaniali dello Stato, al D.M. 28 febbraio 2005, che ha interessato i beni immobili di utilitŕ pubblica, agli accordi a livello regionale tra MiBAC e Conferenze Episcopali locali concernenti i beni immobili di interesse religioso. La procedura informatica, ormai standardizzata dopo un periodo di prova, sta rendendo possibile tra l’altro una ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico con positivi impulsi verso una catalogazione dello stesso.

Il cambio di vertice al Collegio Romano, tra l’on. Buttiglione e l’on. Urbani, non ha esaurito la spinta innovativa del legislatore, che continua anche oggi a adottare provvedimenti inerenti il patrimonio culturale. Un esempio si puň individuare nel recente D.L. 26 aprile 2005 n. 63, convertito con L. n. 109 del 26 giugno 2005, dove ha fatto ingresso nel sistema una procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico diretta a risolvere i problemi legati all’eventuale ritrovamento di reperti archeologici nello svolgimento di grandi lavori. In breve, al soprintendente di settore č rimessa la facoltŕ di richiedere una procedura preventiva di verifica dell’interesse archeologico, qualora ne ravvisi l’esistenza in aree oggetto di progettazione. I possibili esiti saranno diversi, dall’eventuale esito negativo a quello positivo, con successiva attivazione della procedura di dichiarazione di interesse archeologico dell’area soggetta a verifica preventiva.

Da ultimo, non si puň omettere di richiamare l’intervento del Ministro Buttiglione in merito al c.d. silenzio-assenso, che tante polemiche aveva suscitato tra fautori e detrattori del Codice del 2004, in merito a eventuali pericoli di “smantellamento” del patrimonio culturale italiano. A tale proposito, in un’audizione del Ministro alla Commissione VII della Camera, ribadito da un successivo comunicato stampa, l’on. Buttiglione ha affermato che il silenzio-assenso non esiste piů nel sistema di verifica dell’interesse culturale, considerando superato qualsiasi allarmismo sulla possibile svendita del patrimonio dello Stato.

Alessandro Ferretti