TAR Campania (NA)Sez. VII n. 4248 del 25 ottobre 2012
Beni culturali. Il provvedimento di imposizione del vincolo archeologico non ha natura recettizia.

Il provvedimento di imposizione del vincolo archeologico, ai sensi dell’art. 1 della l. 1089/1939 non ha natura recettizia, in quanto la notifica in forma amministrativa ex art. 3 della citata legge ai proprietari, possessori o detentori delle cose che presentano interesse archeologico ha natura puramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo stesso (che è perfetto indipendentemente da essa), essendo preordinata esclusivamente a creare nel destinatario di essa la conoscenza degli obblighi su di lui incombenti . La trascrizione del provvedimento impositivo del vincolo archeologico di cui alla legge 1089/1939 è intesa a produrre i suoi effetti unicamente sul piano civilistico, conformemente alla funzione di opponibilità propria della trascrizione, ma è inidonea a regolare i rapporti tra l’autorità pubblica ed il proprietario del bene soggetto a vincolo. Infatti il vincolo archeologico esiste indipendentemente dalla trascrizione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04248/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02818/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2818 del 2010, proposto da:
Enrico Lauro, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via Melisurgo,4;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali in persona del Ministro pro tempore e Soprintendenza Per i Beni Archeologici di Pompei , in persona del Soprintendente pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

della nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Napoli e Pompei del 23/03/2010, conosciuta in data 26/03/2010, nella parte in cui attesta che la particella n. 1761 di proprietà di parte ricorrente è dichiarata di interesse particolarmente importante, giusta Decreto del Ministero P.I. del 4/03/1974 e conseguentemente:

per l’annullamento, ovvero in subordine per la declaratoria di inopponibilità, del Decreto del Ministero P.I. del 4/03/1974, nella parte in cui dichiara di interesse particolarmente importante la particella 1761 di proprietà del ricorrente, unitamente alla nota di trascrizione del decreto suddetto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Napoli del 14/02/1980;

ed altresì per l’annullamento

di ogni altri atto preordinato, connesso, consequenziale comunque lesivo degli interessi di parte ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Per i Beni Archeologici di Pompei (Autonoma);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 19 maggio 2010 e depositato il successivo 25 maggio Lauro Enrico ha impugnato gli atti in epigrafe e segnatamente la nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Napoli e Pompei del 23/03/2010, conosciuta in data 26/03/2010, nella parte in cui attesta che la particella n. 1761 di proprietà di parte ricorrente è dichiarata di interesse particolarmente importante, giusta decreto del Ministero P.I. del 4/03/1974, nonché il decreto del Ministero P.I. del 4/03/1974 nella parte in cui dichiara di interesse particolarmente importante la particella 1761 di proprietà del ricorrente, unitamente alla nota di trascrizione del decreto suddetto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Napoli del 14/02/1980 (chiedendo in subordine la declaratoria di inopponibilità di tali atti).

2. Deduce in fatto di avere acquistato in data 16/10/1978, per atto notaio Spagnuolo, rep 267611 da Fusco Rosa un fondo in Castellamare di Stabia distinto al catasto al foglio 6, part. 604 (oggi contraddistinto con il n. 1761) di estensione di ettari 1,93, atto trascritto nei registri immobiliari con nota del 13/11/1978.

2.1 Venuto a conoscenza da parte di un vicino nel marzo del 2009 della circostanza che tutte le particelle censite al foglio 6 del catasto comunale sarebbero state gravate da vincolo archeologico, imposto con imprecisato Decreto Ministeriale, per la presenza nel sottosuolo di reperti risalenti ad epoca romana ed in mancanza di notifica del predetto decreto – tra l’altro non trascritto nei registri immobiliari – il ricorrente, insieme ad altri proprietari di fondi della medesima zona, dava mandato all’arch. Giovanni Vangone di richiedere alla Soprintendenza la documentazione inerente tale vincolo.

2.2 Non avendo la Soprintendenza esitato la predetta richiesta, il ricorrente proponeva ricorso innanzi a questo T.A.R., conclusosi con sentenza n. 5567 del 14/10/2009, con la quale si statuiva l’obbligo della Soprintendenza di riscontrare espressamente l’istanza del 21/05/2009 n. 24234.

2.3 Pertanto la Soprintendenza, con nota del 23/03/2010, ricevuta dall’architetto Vangone in data 26/03/2010, riferiva che “relativamente alla p.lla 1761 di proprietà del sig. Lauro Enrico il vincolo fu imposto sull’originaria p.lla 604”.

2.4 Allegata alla nota suddetta la Soprintendenza trasmetteva copia del decreto del Ministero P.I. del 4/03/974 con il quale era stata dichiarata di interesse particolarmente importante la particella n. 604 per la presenza di un complesso archeologico monumentale di età Flavia, in buona parte messo in luce, nonché per la presenza di ambienti adiacenti che si connettono a quelli della tavola III del volume di Michele Ruggiero, “Scavi di Stabia dal 1749 al 1782”.

2.5 Il suddetto decreto risulta essere stato notificato alla dante causa del ricorrente ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e trascritto nei registri immobiliari con nota del 14/02/1980.

3. Ciò posto, il ricorrente ha articolato plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, affidate a quattro motivi di ricorso.

3.1 Deduce preliminarmente, con il primo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 60 e ss. del Dlgs. 42/2004 nonché dell’art. 140 c.p.c. e comunque l’inopponibilità al ricorrente e ai suoi danti causa del decreto impositivo del vincolo, in quanto notificato all’allora proprietaria Fusco Rosa mediante deposito presso la casa comunale in data 8/03/1974, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. , stante l’assenza della destinataria, ma senza spedizione della raccomandata prescritta dall’art. 140 c.p.c. quale elemento necessario per la perfezione della notifica effettuata mediante deposito presso la casa comunale, come evincibile dalla circostanza che in allegato al citato D.M. 4/03/1974 non vi era alcuna raccomandata con ricevuta di ritorno.

Pertanto, secondo parte ricorrente, il D.M. del 4/03/1974 non può ritenersi mai divenuto giuridicamente efficace per difetto di notifica all’allora proprietaria del fondo, con conseguente inopponibilità dello stesso al ricorrente, suo dante causa.

Ciò anche in considerazione del rilievo che a norma dell’art. 21 della legge 1 giungo 1939 n. 1089 la trascrizione nei registri immobiliari del vincolo di tutela è condizione di opponibilità del vincolo nei confronti dei terzi, ferma restando l’efficacia del provvedimento di vincolo nei confronti dell’attuale proprietario, cui il decreto sia stato notificato.

Da ciò l’illegittimità, a dire del ricorrente, sia del decreto impositivo del vincolo, che della nota della Soprintendenza del 23/03/2010, con la quale tale vincolo gli era stato comunicato.

3.2 In via gradata, in ipotesi di ritenuta opponibilità del decreto impositivo del vincolo alla sua dante causa, il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha eccepito l’inopponibilità a lui del suddetto decreto, in considerazione di un duplice rilievo.

In primo luogo in quanto dall’estratto dei registri immobiliari non risulterebbe che l’attuale particella 1716 di proprietà del ricorrente sia gravata dall’iscrizione del citato D.M..

In secondo luogo in quanto dagli atti trasmessi dalla Soprintendenza risulterebbe che il D.M. de quo sarebbe stato trascritto in data 14/02/1980, ovvero allorquando era già stato trascritto l’acquisto in favore di parte ricorrente.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso ha eccepito la nullità assoluta del citato D.M. per mancanza di sottoscrizione da parte del soggetto emittente.

3.4 Con il quarto motivo ha dedotto il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti del citato decreto, attesa la consistenza del fondo vincolato, deducendo che il fondo di sua proprietà non sarebbe interessato da alcun rinvenimento di reperti archeologici, come attestato dal perito di parte.

Pertanto, nella prospettazione di parte ricorrente, il complesso archeologico di età Flavia non insisterebbe sul fondo di sua proprietà, recante la particella 1761, trovandosi su particelle diverse, confinanti con la particella n. 1761..

4. Si è costituita l’Amministrazione resistente, eccependo l’irricevibilità del ricorso, in considerazione della tardività dei rilievi formulati, avendo parte ricorrente con l’impugnativa della nota di comunicazione del 23/03/2010 richiesto l’annullamento del D.M. impositivo del vincolo, risalente al 1974.

4.1 Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione a ricorrere della parte ricorrente, in considerazione della nullità dell’atto di compravendita in suo favore, per mancata comunicazione da parte dell’alienante all’Amministrazione medesima della volontà di alienare il bene soggetto a vincolo, al fine di consentire alla Soprintendenza di esercitare il diritto di prelazione.

5. La Sezione, a seguito dell’udienza di discussione del 1 dicembre 2011, con ordinanza collegiale n. 130/2012, ha disposto istruttoria, chiedendo alla Soprintendenza chiarimenti in ordine agli atti istruttori in forza dei quali si era proceduto alla costituzione del vincolo di cui è causa, con produzione dei relativi atti, nonché in ordine al luogo in cui sorgono i resti del complesso monumentale di età Flavia, avendo riguardo alla circostanza che il vincolo è stato imposto sull’originaria particella n. 604 e che la stessa è stata successivamente oggetto di frazionamento, specificando in particolare se gli stessi insistano anche sulla particella 1761 intestata a parte ricorrente.

6. La Soprintendenza ha ottemperato alla suddetta richiesta istruttoria depositando in data 10 febbraio 2012 la relazione archeologica da cui era scaturito il vincolo archeologico imposto sull’originaria particella 604 del foglio 6/E, l’atto di frazionamento dell’originaria particella 604, nonché lo stralcio planimetrico delle strutture archeologiche, evidenziando che le stesse ricadevano anche sulla particella 1761, ex 604/b..

7. In data 29 maggio 2012 parte ricorrente ha depositato perizia tecnica di parte, attestante la mancata rilevazione, mediante strumentazione “DO reMI della Sara Electronic Instrument” ad onde sonore, nel fondo di proprietà del ricorrente di resti del complesso monumentale di età Flavia.

8. Il ricorrente con memoria di discussione depositata l’11 giugno 2012 ha insistito per l’accoglimento del ricorso, anche in considerazione delle risultanze della disposta istruttoria, nonché di quanto rilevato dal perito di parte.

9. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 12 luglio 2012.

DIRITTO

10. In via preliminare vanno delibate le eccezioni di irricevibilità e di inamissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere, sollevate dall’Amministrazione resistente.

10.1 Le stesse sono infondate e vanno pertanto disattese.

10.2 Quanto all’eccezione di irricevibilità del ricorso, è sufficiente rilevare che parte ricorrente solo con la comunicazione del 23/3/2010, conosciuta in data 26/03/2010, ha avuto conoscenza della sussistenza, sulla particella 1761 di sua proprietà, del vincolo archeologico imposto sull’originaria particella 604 – di cui la particella 1761 costituirebbe un frazionamento – con il D.M. 4/03/1974.

Né il decreto ministeriale de quo risultava conoscibile od opponibile in capo a parte ricorrente, in mancanza della notifica effettuate nei suoi confronti, nonché in considerazione della nullità della notifica effettuata nei confronti della sua dante causa, per mancanza di prova in ordine alla spedizione della raccomandata prevista dall’art. 140 c.p.c. ai fini del perfezionamento della notifica.

La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che, nel caso di notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà avviso al destinatario dell’avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale deve essere allegato, a pena di nullità, all’originale dell’atto notificato (Cass. civ., SS.UU. 13 gennaio 2005, n. 458). Ed invero il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è nulla (Cass. Civ., sez. II, 2 agosto 2005 n. 16141).

Né la conoscenza in capo a parte ricorrente del decreto impositivo del vincolo può evincersi dalla trascrizione del decreto medesimo, in quanto avvenuta in data posteriore all’acquisto effettuato da parte ricorrente, oltrechè in data posteriore alla trascrizione dell’acquisto medesimo e peraltro non sulla particella n. 1761, ex part. 604 b, di proprietà di parte ricorrente, ma sulla particella 604, da ritenersi, a seguito dell’avvenuto frazionamento, la particella n. 604 a.

Peraltro la trascrizione del vincolo è avvenuta contro l’originaria dante causa, Fusco Rosa, nonostante all’epoca della trascrizione proprietaria della particella 1761 , ex part. 604 b, risultasse parte ricorrente, con atto già trascritto nei registri immobiliari.

Pertanto non avendo parte ricorrente avuto conoscenza del decreto impositivo del vincolo, né potendo desumersi tale conoscenza, si deve ritenere che il termine per l’impugnativa del Decreto ministeriale impositivo del vincolo sia iniziato a decorrere dal 26/03/2010, data di ricezione della nota di comunicazione del 23/03/2010.

Da ciò la tempestività dell’odierna impugnativa.

10.3 Da quanto esposto consegue peraltro anche l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, per mancanza di legittimazione a ricorrere di parte ricorrente, non potendo ritenersi la vendita del terreno di cui è causa, effettuata in suo favore, affetta da nullità per mancata comunicazione preventiva alla Soprintentendenza, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, in considerazione della nullità della notifica del decreto impositivo del vincolo nei confronti della dante causa della parte ricorrente, in capo alla quale non poteva pertanto dirsi sorto alcun obbligo di comunicazione, essendo la notifica del decreto medesimo per l’appunto preordinata a creare nel destinatario la conoscenza degli obblighi su di lui incombenti.

11. Occorre pertanto passare alla disamina del merito del ricorso.

12. Le prime due censure, con le quali parte ricorrente deduce l’invalidità del decreto impositivo del vincolo per difetto di notifica nei confronti dell’originaria dante causa, nonché per mancanza di trascrizione del vincolo nei suoi confronti, sono infondate, non attenendo i prescritti adempimenti alla fase costituiva del procedimento di formazione del vincolo e non potendo rilevare pertanto sotto il profilo della validità del medesimo, come correttamente dedotto dalla resistente Amministrazione.

Ed invero la questione di inopponibilità alla ricorrente, in senso civilistico, del suddetto decreto, non può rilevare quale causa di invalidità del decreto medesimo, come di seguito precisato.

12.1 Sotto il primo profilo, relativo alla riscontrata nullità della notifica del decreto impositivo del vincolo, la Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il provvedimento di imposizione del vincolo archeologico, ai sensi dell’art. 1 della l. 1089/1939 non ha natura recettizia, in quanto la notifica in forma amministrativa ex art. 3 della citata legge ai proprietari, possessori o detentori delle cose che presentano interesse archeologico ha natura puramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo stesso (che è perfetto indipendentemente da essa), essendo preordinata esclusivamente a creare nel destinatario di essa la conoscenza degli obblighi su di lui incombenti (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 9 ottobre 2009, n. 6213; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I. 16 maggio 2006, n. 2316; T.A.R. Liguria, sez. I, 19 aprile 2004, n. 448.).

12.2 In relazione al secondo profilo, basti evidenziare come la trascrizione del provvedimento impositivo del vincolo archeologico di cui alla legge 1089/1939 è intesa a produrre i suoi effetti unicamente sul piano civilistico, conformemente alla funzione di opponibilità propria della trascrizione, ma è inidonea a regolare i rapporti tra l’autorità pubblica ed il proprietario del bene soggetto a vincolo. Infatti il vincolo archeologico esiste indipendentemente dalla trascrizione (T.A.R. Genova Liguria, sez. I. 19 aprile 2004, n. 448).

13. Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso con cui parte ricorrente deduce la nullità del decreto impositivo del vincolo per la mancanza di firma autografa.

Ed invero, nonostante la copia del decreto depositata in atti sia priva della firma autografa del Ministro, lo stesso reca la stampigliatura del nome del Ministro della Pubblica istruzione Romita, per cui risulta a lui formalmente riconducibile, anche in presenza degli altri presupposti, quali l’intestazione, il numero di protocollo.

Come infatti già ritenuto dalla Sezione con sentenza n. 3387 del 24 giungo 2011, basta al riguardo richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancanza di sottoscrizione di un atto non è idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti le quante volte detta omissione, come nel caso de quo, non metta in dubbio la riferibilità dell'atto stesso all'organo competente (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 11/5/2007 n. 2325; Consiglio di Stato sez. VI 23/2/2007 n. 981; Consiglio Stato , sez. IV, 05 ottobre 2010 , n. 7309; Consiglio Stato , sez. VI, 10 dicembre 2010 , n. 8702).

14. Il ricorso risulta invece fondato in relazione al quarto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti per l’imposizione del vincolo anche sulla particella n. 1761 di sua proprietà.

La Sezione al riguardo richiama i propri precedenti, secondo i quali “Il decreto impositivo di un vincolo costituisce espressione di valutazione tecnica discrezionale non sindacabile in sede di legittimità se non per macroscopici ed evidenti vizi logici ed evidente travisamento dei fatti. Presupposto di tale dichiarazione è però la dimostrata effettiva esistenza delle cose da tutelare anche per presunzione, che deve tuttavia essere fornita di adeguato supporto probatorio” (sent. 3424/2009 n.; sent. 6209/2006).

Se così non fosse e si ammettesse la possibilità di adottare la misura vincolistica sulla base di una mera presunzione, sfornita di adeguato supporto probatorio, di esistenza del bene archeologico ed in vista di una successiva attività diretta ad individuarne la consistenza ed a portarlo alla luce, il relativo provvedimento di vincolo finirebbe con l'assumere la fisionomia di misura di salvaguardia, non prevista dalla legge n. 1089 del 1939 e, pertanto, non suscettibile di applicazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2005, n. 805).

Nell’ipotesi di specie dalla disposta istruttoria nonché dalla perizia di parte, che ben può assurgere a principio di prova, è emerso che i resti del complesso monumentale di età Flavia non insistono sulla particella 1761 di proprietà della ricorrente, ricadendo all’esterno del perimetro dell’area medesima, come evincibile dalla cartografia depositata dalla Soprintendenza.

Ed invero il perito di parte ha effettuato ricerche con strumentazione DO reMI, efficacie fino a quattro metri del sottosuolo, per verificare l’esistenza di resti, concludendo per l’inesistenza dei medesimi.

La cartografia depositata dalla Soprintendenza rileverebbe inoltre che i resti del complesso monumentale si troverebbero all’esterno del perimetro della particella n. 1761, ovvero sulle confinanti particelle 1825, 1829, 1863, oltreché sulle particelle n. 604 a, 1897, 1825, 1830, 1831.

Né dalla relazione istruttoria, depositata dalla Soprintendenza, risulta evincibile l’insistenza dei reperti archeologici anche su detta particella; ciò anche in considerazione del fatto che il frazionamento dal quale è derivata tale particella è avvenuto in data posteriore all’imposizione del vincolo.

Il decreto de quo è pertanto illegittimo laddove ha previsto il vincolo archeologico per l’intera particella n. 604, e quindi per quella parte della particella medesima, poi accatastata quale particella n. 1761 di proprietà della ricorrente, non interessata dalla presenza di resti del predetto complesso monumentale.

Pertanto, ferma restando l’insussistenza del vincolo diretto sulla particella de qua, la sussistenza di un vincolo indiretto non può evincersi sic e simpliciter dalla vicinanza delle particelle interessate da vincolo diretto, essendo in tale caso, ad avviso del Collegio, necessaria un'apposita congrua motivazione, autonoma rispetto a quella che sorregge l'imposizione del vincolo diretto, con riferimento all'ampiezza della fascia di rispetto, ai valori ed interessi secondari tutelati ed alla giustificazione del sacrificio del diritto del proprietario.

15. Il ricorso va pertanto accolto nei limiti summenzionati.

16. In considerazione della particolarità della fattispecie ed avuto riguardo alla circostanza che il vincolo era stato imposto prima del frazionamento della particella 604 si ritiene di dovere compensare le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie come da motivazione e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe nella parte in cui prevedono che il vincolo archeologico insiste anche sulla particella 1761 di proprietà di parte ricorrente.

Compensa fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Diana Caminiti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)