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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 2005, n.78
Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.

Gazzetta Ufficiale N. 103 del 5 Maggio 2005

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed
esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale (tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede), firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro per i
beni e le attivita' culturali ed il Presidente della Conferenza
episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela
dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e
istituzioni ecclesiastiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 346

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare e decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1985, n. 85, reca ratifica
ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214, reca la disciplina dell'attivita'
di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45 reca il Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137.

INTESA TRA IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E IL
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA RELATIVA ALLA TUTELA
DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI A ENTI E
ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE.

Roma, 26 gennaio 2005

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

quale autorita' statale che sovrintende alla tutela, alla
conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, previa
autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2004, e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
che, autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale
Segretario di Stato del 18 novembre 2004, agisce a nome della
Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 27, lettera c), dello
statuto della medesima e in conformita' agli indirizzi contenuti
nelle Norme e negli Orientamenti approvati dalla Conferenza
Episcopale Italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del
9 dicembre 1992,
ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed
artistico di cui all'art. 12, comma 1, primo e secondo periodo,
dell'Accordo, con Protocollo Addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
dovendo tenere conto delle modifiche alla legislazione dello Stato
italiano successivamente intervenute e, in particolare, di quanto
disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalla legge 18 ottobre
2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione.
Determinano
di adottare la seguente Intesa, che abroga e sostituisce quella
sottoscritta il 13 settembre 1996 fra le medesime autorita', resa
esecutiva nell'ordinamento dello Stato con il decreto del Presidente
della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, e nell'ordinamento della
Chiesa con il decreto del Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana 29 ottobre 1996, n. 1251/96.

Art. 1.
1. Ai fini della presente Intesa debbono intendersi con:
a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero per i beni
e le attivita' culturali;
b) C.E.I.: la Conferenza Episcopale Italiana.
2. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione
previste dalle presenti disposizioni:
a) a livello centrale, il Ministro e, secondo le rispettive
competenze, i capi dei dipartimenti o i direttori generali del
Ministero; il Presidente della C.E.I. e le persone da lui
eventualmente delegate;
b) a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti
delle Conferenze episcopali regionali o le persone eventualmente
delegate dai Presidenti stessi;
c) a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio
e materia e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi
stessi.
3. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso,
gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di
vita consacrata, le societa' di vita apostolica e le loro
articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono, a
livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti
ecclesiastici indicati nel comma 2, secondo le disposizioni emanate
dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui
al medesimo comma.
4. Ai fini della piu' efficace collaborazione tra le parti per la
tutela del patrimonio storico e artistico, i competenti organi
centrali e periferici del Ministero, allo scopo della definizione dei
programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di
interventi per il patrimonio storico e artistico e relativi piani di
spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi
ecclesiastici.
5. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi
ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni
culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni
ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di
interventi, nonche' le valutazioni in ordine alle esigenze di
carattere religioso.
6. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli
organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono
intraprendere.
Art. 2.
1. Le disposizioni della presente Intesa si applicano ai beni
culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a
enti e istituzioni ecclesiastiche, fermo restando quanto disposto in
materia di conservazione e consultazione degli archivi d'interesse
storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche
dall'Intesa del 18 aprile 2000 fra il Ministro e il Presidente della
C.E.I.
2. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con
le esigenze di carattere religioso in materia di salvaguardia,
valorizzazione e godimento dei beni culturali di cui al comma 1, il
Ministero e la C.E.I. concordano sui principi enunciati nel presente
articolo.
3. L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili
e immobili di cui al comma 1 costituiscono il fondamento conoscitivo
di ogni successivo intervento. A tal fine, la C.E.I. collabora
all'attivita' di catalogazione di tali beni curata dal Ministero; a
sua volta il Ministero assicura, ove possibile, il sostegno
all'attivita' di inventariazione promossa dalla C.E.I. e le parti
garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati. Per
l'attuazione delle forme di collaborazione previste dal presente
comma, il Ministero e la C.E.I. possono stipulare appositi accordi.
4. Fermo restando quanto disposto in materia dalla legislazione
statale vigente, i beni culturali mobili di cui al comma 1 sono
mantenuti, per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di
originaria collocazione o di attuale conservazione. Qualora il
mantenimento in situ dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza
o non ne assicuri la conservazione, il soprintendente, previo accordo
con i competenti organi ecclesiastici, ne puo' disporre il deposito
in musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o
in musei pubblici.
5. Gli interventi di conservazione dei beni culturali di cui al
comma 1 sono eseguiti da personale qualificato. A tal fine la C.E.I.
collabora con il Ministero per assicurare il rispetto della
legislazione statale vigente in materia di requisiti professionali
dei soggetti esecutori, con particolare riferimento agli interventi
sui beni culturali mobili e le superfici architettoniche decorate.
Gli interventi di conservazione da effettuarsi in edifici aperti al
culto rientranti fra i beni culturali di cui al comma 1 sono
programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale
vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra
gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente
competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o
regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, il capo
del dipartimento competente per materia, d'intesa con il Presidente
della C.E.I. o con un suo delegato, impartisce le direttive idonee a
consentire una soluzione adeguata e condivisa.
6. La sicurezza dei beni culturali di cui al comma 1 riveste
primaria importanza. A tal fine, il Ministero e la C.E.I. assicurano,
secondo le rispettive competenze e disponibilita' finanziarie,
adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici
aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti,
del degrado e dell'abbandono.
7. L'accesso e la visita ai beni culturali di cui al comma 1 sono
garantiti. Ove si tratti di edifici aperti al culto o di mobili
collocati in detti edifici, l'accesso e la visita sono consentiti nel
rispetto delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono
essere definiti orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i
soprintendenti competenti per materia e per territorio e gli organi
ecclesiastici territorialmente competenti.
8. La richiesta di prestito per mostre avente ad oggetto i beni
culturali di cui al comma 1 e' formulata in conformita' alle
disposizioni procedurali fissate dalla normativa canonica. Il
prestito dei medesimi beni e' autorizzato nel rispetto della
normativa statale vigente in materia.
Art. 3.
1. Gli organi del Ministero e gli organi ecclesiastici competenti
possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che
prevedono, in base alla normativa statale vigente, la partecipazione
organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e
istituzioni ecclesiastiche, oltre che, eventualmente, di altri
soggetti.
Art. 4.
1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti
ai sensi dell'art. 1, comma 2, e' in ogni caso assicurata la piu'
ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e
all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di
spesa, nonche' allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e
delle iniziative di cui agli articoli precedenti.
Art. 5.
1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone
congruita' e priorita', le proposte per la programmazione di
interventi di conservazione e le richieste di rilascio delle
autorizzazioni, concernenti beni culturali di cui all'art. 2, comma
1, di proprieta' di enti soggetti alla sua giurisdizione, in
particolare per quanto previsto dal precedente art. 1, commi 4-6.
2. Proposte e richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti
ecclesiastici indicati all'art. 1, comma 3, sono inoltrate ai
soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano territorialmente
competente.
3. Circa i progetti di adeguamento liturgico da realizzare negli
edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di cui
all'art. 2, comma 1, presentati con le modalita' previste dai commi
precedenti, il soprintendente competente per materia e territorio
procede, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con il
vescovo diocesano, in conformita' alle disposizioni della
legislazione statale in materia di tutela. Qualora l'accordo non sia
raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti
questioni di principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5,
ultimo periodo.
Art. 6.
1. I provvedimenti amministrativi da adottarsi a norma della
legislazione statale vigente che abbiano ad oggetto beni culturali di
cui all'art. 2, comma 1, sono assunti dal competente organo del
Ministero, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, con
il vescovo diocesano competente per territorio.
2. Gli scavi e le ricerche archeologiche da effettuarsi in
edifici di culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2,
comma 1, sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa
statale vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di
culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici
territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a
livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di
principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.
3. Per l'accesso e la visita alle aree archeologiche sottostanti
o connesse a edifici di culto di cui al comma precedente si applicano
le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7.
4. In relazione ai beni culturali mobili di cui all'art. 2, comma
1, gia' in proprieta' di diocesi o parrocchie estinte o provenienti
da edifici di culto ridotti all'uso profano dall'autorita'
ecclesiastica competente e che non possano essere mantenuti nei
luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale
conservazione, il soprintendente competente per materia e territorio
valuta, d'accordo con il vescovo diocesano, l'opportunita' del
deposito dei beni stessi presso altri edifici aperti al culto,
qualora gli stessi siano idonei a garantirne la conservazione, ovvero
presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di
sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio.
5. Nel caso di calamita' naturali che coinvolgano beni culturali
di cui all'art. 2, comma 1, il vescovo diocesano trasmette al
soprintendente competente per materia e per territorio ogni utile
informazione ai fini del sollecito accertamento dei danni e
argomentate valutazioni circa le priorita' di intervento, legate alle
esigenze di culto; gli organi ministeriali e ecclesiastici competenti
si accordano poi per garantire il deposito temporaneo degli stessi
beni culturali mobili presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei
impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio,
ovvero presso laboratori di restauro idonei, anche sotto il profilo
della sicurezza, ad effettuare i necessari interventi conservativi.
6. Il Ministero si impegna a rendere omogenee le procedure di
propria pertinenza per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste
dalla normativa statale vigente in materia di erogazioni liberali
destinate alla conservazione dei beni culturali di cui all'art. 2,
comma 1.
Art. 7.
1. Al fine di verificare con continuita' l'attuazione delle forme
di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare
i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il
migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti,
continua ad operare l'Osservatorio centrale per i beni culturali di
interesse religioso di proprieta' ecclesiastica.
2. L'Osservatorio e' composto, in modo paritetico, da
rappresentanti del Ministero, individuati a livello di capi dei
dipartimenti, e da rappresentanti della C.E.I. ed e' presieduto,
congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo,
in rappresentanza della C.E.I.; le sue riunioni sono convocate almeno
una volta ogni semestre, nonche' ogni volta che i presidenti lo
ritengano opportuno.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare
rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e
istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste
all'ordine del giorno.
Art. 8.
1. Entro i limiti fissati in materia dalla Costituzione della
Repubblica e dai principi della legislazione statale, le presenti
disposizioni costituiscono indirizzi per le eventuali intese
stipulate tra le regioni o le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti ecclesiastici, fatte salve le autorizzazioni
richieste dalla normativa canonica.
Art. 9.
1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:
a) nell'ordinamento dello Stato, con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che
approva l'Intesa;
b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel
Notiziario della C.E.I. del decreto con il quale il Presidente della
Conferenza medesima promulga l'Intesa.

Roma, 26 gennaio 2005

Il Ministro per i beni
e le attività culturali
Urbani

Il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
card. Ruini