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Sez. 3, Sentenza n. 9490 del 03/02/2005 Ud. (dep. 10/03/2005 ) Rv. 231220
Presidente: Papadia. Estensore: Zumbo A. Relatore: Zumbo A. Imputato: Bianchizza. P.M. Salzano F. (Diff.)
(Rigetta, Trib. Tolmezzo, 6 Aprile 2004)
CACCIA - IN GENERE - Detentore di animali impagliati od imbalsamati appartenenti a specie protette - Reato di cui all'art. 30, comma secondo, della legge n.157 del 1992 - Applicabilità.

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MASSIMA (Fonte CED Cassazione)
In materia di caccia, l'art. 30, comma secondo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che stabilisce che in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del descritto trattamento, è una norma di carattere generale che si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di animali appartenenti a specie protette.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 03/02/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 229
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 33186/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIANCHIZZA UMBERTO n. VENZONE 27/7/1941;
avverso la sentenza del Tribunale Tolmezzo in data 6 aprile 2004;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere ZUMBO;
udito il P.M. in persona del Dott. SALZANO FRANCESCO che ha concluso l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 6 aprile 2004, il giudice del Tribunale di Tolmezzo condanna va Bianchizza Umberto alla pena di euro 1.350 di ammenda per i reati di cui agli art. 697 C.P. e 30 secondo comma legge 11 febbraio 1992 n. 157.
L'imputato proponeva ricorso per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità, erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione rilevando, per il reato sub b: 1) che mancava la correlazione tra accusa e sentenza essendo stato mutato il fatto originariamente contestato; 2) che il precetto penale si applica solo nei confronti dell'imbalsamatore o del tassidermista; 3) che la testimonianza delle guardie forestali aveva solo espresso apprezzamenti personali sulla probabile età delle pelli; e per entrambi i reati; 4) che nella determinazione della pena non si erano considerate le condizioni economiche del reo. Sub 1
"Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da configurarsi una incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che la indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel mero e pedissequo confronto puramente letterale tra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzia e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato si sia trovata nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza.
Ma nel "caso in esame, il fatto è rimasto lo stesso; è stata ritenuta, soltanto, una diversa configurazione giuridica del fatto. Sub 2.
L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, al secondo comma, statuisce che per le violazioni della stessa legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.
Si tratta di una norma di carattere generale che si applica a tutti i detentori di spoglie impagliato o imbalsamate di specie protette. E la riprova dell'esattezza di tale conclusione risulta dall'art. 6, terzo comma, della stessa legge che per i tassidermisti "oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette (ribadendosi così che è illecito per tutti detenere esemplari di specie protette), prevede anche lo obbligo di segnalare alla autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette pena la revoca della autorizzazione a svolgere la attività di tassidermista.
Sub 3.
È stato congruamente e logicamente motivato che "le dichiarazioni degli esperti PPUU e l'esame dei corpi di reato da costoro rinnovata consentono di ritenere la concia del pellame certamente risalente ad epoca successiva al 1992.
Sub 4.
La pena è stata equamente determinata "tenuto conto della gravità dei fatti, della intensità del dolo e della personalità dell'imputato - alla luce dei criteri tutti di cui all'art. 133 e 133 bis C.P. -.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2005