Cass. Sez. III n. 35497 del 25 settembre 2007 (Ud 6 lug. 2007)
Pres. De Maio Est. Petti Ric. Dell’Acqua
Caccia e animali. Attività circense e detenzione animali pericolosi

Il comma uno della all'articolo 6, legge n 150 del 1992 (penalmente sanzionato dal successivo comma quarto), vieta la detenzione di mammiferi e rettili di specie selvatica, ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che "costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumita'''. La disposizione fa "salvo quanto previsto dalla L. 11/2/1992 n. 152". Il secondo comma del medesimo articolo demanda al Ministro dell'Ambiente, di concerto con altri dicasteri, la concreta individuazione delle specie zoologiche di cui al primo comma. Tale individuazione è avvenuta, una prima volta, con decreto ministeriale del 18/5/1992,successivamente sostituito dal D.M.19/4/1996 (in G. Uff. n. 232 del 3/10/96), il cui articolo 2 contempla un elenco, alI. A, individuante le specie pericolose. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge n 150 del 1992 dispone che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo non si applicano, tra gli altri, nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti e viaggianti, dichiarati idonei dall'autorità competente in materia di salute ed incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati preventivamente dalla Commissione scientifica CITES istituita presso il Ministero dell'Ambiente

IN FATTO

Con sentenza del 23 novembre del 2006, il tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, condannava D.M. S. alla pena di Euro 16.000, 00 di ammenda ed I.E. R. a quella di Euro 17.000, 00 di ammenda, quali responsabili entrambi della contravvenzione di cui all'art. 110 c.p., L. 7 febbraio 1992, n. 150, art. 6, commi 1 e 4, perchè, in concorso tra loro, il D. quale titolare dell'impresa "Circo Acquatico" e l' I. quale titolare di un rettilario viaggiante al seguito di detto circo, detenevano i seguenti esemplari viventi di rettili di specie selvatica costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica: due rettili del tipo "Caiman crocodylus", un rettile del tipo "alligatore del Mississipi" e due rettili del tipo "Tartarughe azzannatrici". Fatto commesso in (OMISSIS).

Il solo I. del reato di cui alla L. 7 febbraio 1992, n. 150, art. 2, comma 1, lett. f), per avere detenuto senza la prescritta documentazione un esemplare di alligatore del Mississipi appartenente alla specie contemplata dall'allegato B) del regolamento CEE n. 33897 del 9 dicembre del 1996.

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, il 2 aprile del 2004, in (OMISSIS), gli agenti C. e Cr., in servizio presso il CITES di Bari, effettuato un controllo al circo di D. ed al rettilario di I., che viaggiava al seguito del primo, rinvennero gli animali indicati nel capo d'imputazione senza che i predetti fossero in possesso di autorizzazione. Solo per uno dei caimani, in epoca successiva al sopralluogo, era intervenuta autorizzazione prefettizia per la detenzione.

Ricorrono per cassazione i due prevenuti per mezzo del loro difensore denunciando:

la violazione della L. n. 150 del 1992, art. 6 e difetto di motivazione sul punto poichè tale norma non trova applicazione nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti e viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute ed incolumità pubblica: nella fattispecie i prevenuti erano stati condannati, non perchè sprovvisti del certificato di idoneità, ma perchè privi di autorizzazione; illogicità della motivazione perchè non si comprende l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla condanna; mancanza assoluta di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell' I. per il reato a lui solo ascritto.

IN DIRITTO

Il ricorso va accolto per carenza di motivazione. Invero relativamente all'affermazione di responsabilità dell' I. per il reato a lui solo ascritto manca, anche graficamente, la motivazione mentre per il reato di cui al capo a) ascritto ad entrambi gli imputati la motivazione è carente.

Ai prevenuti si è contestato il reato di cui alla L. n. 150 del 1992, art. 6 per la detenzione di rettili di specie pericolosa senza la preventiva denuncia alla prefettura e senza la conseguente autorizzazione. Il comma 1 della norma anzidetta (penalmente sanzionato dal successivo comma quarto), vieta la detenzione di mammiferi e rettili di specie selvatica, ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che "costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumità". La disposizione fa "salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 152". Il comma 2, medesimo art. demanda al Ministro dell'Ambiente, di concerto con altri dicasteri, la concreta individuazione delle specie zoologiche di cui al comma 1. Tale individuazione è avvenuta, una prima volta, con D.M. 18 maggio 1992, successivamente sostituito dal D.M. 19 aprile 1996 (in G. Uff. n. 232 del 3/10/96), il cui art. 2 contempla un elenco, all. A, individuante le specie pericolose, tra le quali compaiono quelle in esame. La L. n. 150 del 1992, art. 6, comma 6 dispone che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, medesimo art. non si applicano, tra gli altri, nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti e viaggianti, dichiarati idonei dall'autorità competente in materia di salute ed incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati preventivamente dalla Commissione scientifica CITES istituita presso il Ministero dell'Ambiente.

Il tribunale di Foggia ha condannato i due prevenuti non perchè sprovvisti della dichiarazione d'idoneità, ma perchè sprovvisti dell'autorizzazione che non è però richiesta per i titolari di strutture circensi allorchè le stesse siano state dichiarate idonee.

Pertanto il reato contestato sarebbe stato configurabile se le strutture dei prevenuti fossero state dichiarate inidonee alla detenzione di animali di specie pericolose o fossero comunque sprovviste del certificato d'idoneità. Nella fattispecie è mancato l'accertamento o comunque la motivazione in ordine al presupposto del reato ossia alla mancanza di certificazione d'idoneità alla detenzione di animali.

Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza deve essere annullata con rinvio al tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia.

Il giudice del rinvio dovrà motivare in ordine al reato di cui al capo b) per il quale la motivazione manca anche graficamente e, per quello di cui al capo a), dovrà preliminarmente accertare se i due prevenuti fossero o no in possesso del certificato d'idoneità alla detenzione di animali pericolosi.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p. annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Foggia.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2007.