Cons.Stato Sez. VI n.3319 del 6 giugno 2012  
Caccia e animali. Accesso agli ATC delle aree contigue dei parchi nazionali

La previsione della riserva a favore dei residenti nelle aree del parco e contigue non è affatto inscindibile dal criterio della caccia controllata, perchè essa non riguarda limiti di tempo, luogo e capi da abbattere, ma un diverso limite attinente ai soggetti autorizzabili e, pertanto, puo' armonizzarsi con il criterio della caccia programmata (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)

N. 03319/2012REG.PROV.COLL.

N. 06975/2006 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6975 del 2006, proposto da:
Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Lentini, Angelo Casella, con domicilio eletto presso Giuseppe Giuffrè in Roma, via degli Scipioni, 288;

contro

WWF Italia ONG ONLUS, già Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature -ONLUS, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Petretti, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni 268;

nei confronti di

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Sato, domiciliataria per legge in Roma, via del Portoghesi, 12;
Regione Campania, Comitato Gestione Ambito Territoriale Caccia Salerno I, Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Comitato Gestione Ambientale Territoriale Caccia Aree Contigue Parco Nazionale, non costituitisi;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
F.I.D.C.-Federcaccia Campania, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Scuderi, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18;
Ambito Territoriale Caccia Salerno 1, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Marino, con domicilio eletto presso Giuseppe Torre in Roma, via Crescenzio 19;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00242/2006, resa tra le parti, concernente RIAPERTURA TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di WWF Italia e del Ministero dell’ambiente e di intervento ad adiuvandum di Federcaccia e Ambito Territoriale di Caccia Salerno 1;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Lenoci per delega di Lentini, Minieri per delega di Petretti, Scuderi, Colagrande per delega di Marino, e dello Stato Gerardis.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 3196 del 2004 l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for nature (WWF Italia) ha impugnato la deliberazione della Giunta provinciale di Salerno n. 817 del 29 ottobre 2004, avente ad oggetto “Riapertura dei termini per la partecipazione all’ATC delle Aree Contigue al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”; la ricorrente ha lamentato che con detto provvedimento sia stato consentito a tutti i cacciatori che in precedenza avevano fissato la propria residenza venatoria nell’ambito territoriale della Provincia di Salerno, anche se non residenti anagraficamente nella Provincia e nei Comuni del Parco nazionale o dell’area ad esso contigua, di esercitare la caccia nel neoistituito ATC comprendente l’area contigua al parco stesso, e ciò anche con effetto retroattivo, a sanatoria delle sanzioni irrogate dai competenti organi di polizia.

L’adito Tribunale amministrativo per la Campania, Sezione di Salerno, con la sentenza n. 242 del 2006, oggetto del presente appello, ha accolto il ricorso sotto il profilo dell’incompetenza dell’amministrazione provinciale a dettare la disciplina dell’esercizio dell’attività venatoria nelle aree contigue al Parco nazionale e della violazione dell’art. 32 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394.

2. La Provincia di Salerno contesta la sentenza deducendo:

1) error in procedendo per non aver il primo giudice dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse all’impugnazione in capo all’Associazione ricorrente, che non potrebbe vantare, qualora non venga violato il contingente di ciascun ambito territoriale di caccia, alcun interesse qualificato e differenziato a dolersi che la caccia nelle aree contigue al parco sia stata aperta a cittadini provenienti da altre aree geografiche;

2) error in judicando – error in procedendo – inammissibilità per omessa impugnazione dell’atto regolamentare regionale presupposto, sostenendo che l’impugnata delibera provinciale costituisce mera esecuzione della non impugnata delibera della Giunta regionale n. 1542/2004, che prevede un diritto di precedenza ma non di esclusiva dei cittadini residenti nelle aree contigue al parco;

3) error in judicando –violazione degli artt. 14, comma 5, l. 11 febbraio 1992, n. 157 e 9 e 38 l.r. 10 aprile1996, n. 8, sostenendo di non aver invaso competenze regionali ma solo esercitato funzioni di gestione delegate dalla legge regionale citata, dando esecuzione alla deliberazione regionale presupposta n. 1542 del 2004, la quale, nell’approvare il calendario venatorio, ha esplicitamente previsto la riapertura dei termini per l’opzione in favore dell’ATC Salerno 2 (di successiva istituzione) garantendo il diritto di precedenza ma non di esclusiva dei residenti nelle aree contigue al parco;

4) error in judicando – error in procedendo –violazione degli artt. 37 e 14, comma 5, l. n. 157 del 1992 e 9, 36 e 38 l.r. n. 8 del 1996, sostenendo l’infondatezza dell’ulteriore censura dedotta in primo grado e accolta dal Tar e così, in estrema sintesi, che la regola, posta dall’art. 32 l. n. 394 del 1991, della riserva della caccia all’interno delle aree contigue all’area naturale protetta ai soli residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua costituirebbe un corollario dei principi della caccia controllata e risulterebbe abrogata, per incompatibilità, dall’introduzione, con la legge n. 157 del 1992, del diverso principio della gestione programmata della caccia, che sostituisce al sistema di controllo dell’attività venatoria attraverso limitazioni di tempo, luogo e capi da abbattere il nuovo criterio di gestione basato sull’indice di densità venatoria minima, costituita dal rapporto tra numero di cacciatori e comparti agro-silvo-pastorali, denominati ambiti territoriali di caccia.

Resistono il WWF ed il Ministero dell’ambiente.

Adesiva è, invece, la posizione espressa dalla Federcaccia Campania e dall’Ambito territoriale caccia di Salerno.

La causa è stata posta in decisone all’udienza del 24 gennaio 2012.

3. L’appello si rivela infondato, per le ragioni che seguono.

3.1. Non può trovare condivisione il primo motivo, con il quale si intende, nella sostanza, attrarre al piano dei presupposti processuali, contestando l’interesse ad agire dell’Associazione ricorrente in primo grado, quella che è, in realtà, la questione di merito dibattuta (l’eccezione postula la preminenza del sistema della caccia programmata sul criterio della riserva ai residenti impiegato dalla normativa di tutela delle aree protette).

3.2. Neppure si ravvisa la pretesa inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione della delibera della Giunta regionale n. 1542 del 2004, di approvazione del “Calendario venatorio 2004/2005”, cui non si può riconoscere, contrariamente all’assunto della Provincia di Salerno, alcuna valenza immediatamente lesiva, atteso che il passaggio della deliberazione valorizzato dall’odierna appellante è rimasto tra i “considerata” della motivazione ma non si è tradotto in un punto del dispositivo.

3.3. Proprio in considerazione del fatto che in detto provvedimento n. 1542, assunto nella seduta del 6 agosto 2004, la Giunta regionale della Campania nulla ha deliberato riguardo al neoistituito ATC delle aree contigue denominato “Salerno 2” ed a riaperture dei termini di iscrizione, per quanto nelle premesse della delibera stessa si trovi menzione della problematica, la Provincia non può fondatamente sostenere che il proprio provvedimento n. 817 del 2004, annullato dal Tar sotto il profilo dell’incompetenza, costituisca mera e puntuale attuazione di cogenti prescrizioni regionali e si sottragga, pertanto, alla critica di controparte.

Nella stessa deliberazione 29 ottobre 2004, n. 817 si legge che la Provincia di Salerno, con deliberazione del luglio precedente, aveva “richiesta alla Regione Campania l’adozione di un idoneo provvedimento che in via eccezionale consentisse per l’annata venatoria 2004/2005 l’accesso ai cacciatori già iscritti all’originario A.T.C. Salerno anche all’A.T.C. delle Aree Contigue”; la motivazione dell’atto evidenzia che con “ successiva delibera di G.P. è stata rappresentata alla Regione Campania la difficoltà … di gestire le numerosissime domande … in tempo utile per l’apertura della caccia, sicchè veniva richiesto idoneo provvedimento straordinario …; considerato che ancor oggi nessun provvedimento è stato adottato da parte della Giunta Regionale … lasciando gravemente compromesso l’esercizio dell’attività venatoria … in particolare nei territori compresi nelle Aree Contigue da parte di tutti i cacciatori già iscritti nell’A.T.C. n°1”; nella parte dispositiva si precisa di “disporre, nelle more della adozione da parte della stessa G.R.C. del provvedimento richiesto dalla Provincia di Salerno, la riapertura dei termini … nei sensi voluti a cura dei cacciatori”.

La scelta operata dalla Provincia non può essere ricondotta, come affermato dall’appellante nel terzo motivo, che va respinto, né all’esercizio delle funzioni delegate di gestione di cui alla l.r. 10 aprile 1996, n. 8 (l’art. 9, relativo alla delega delle funzioni amministrative, e l’art. 38, attinente alle “Funzioni delle Province nella gestione degli A.T.C.”, genericamente richiamati, non contemplano alcun potere della Provincia di dettare la disciplina dell’esercizio della caccia nelle aree contigue al parco nazionale), nè alla esecuzione di provvedimenti regolamentari della Regione, o, in particolare, della delibera G.R.C. n. 1542/04.

La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere confermata quanto al rilievo, di carattere assorbente, dell’illegittimità del provvedimento provinciale n. 817/04 per incompetenza dell’amministrazione emanante.

3.4. Ferma restando la valenza assorbente dell’accertato vizio di incompetenza, il Collegio concorda con l’avviso del giudice di primo grado anche relativamente alla configurabilità dell’ulteriore vizio di violazione dell’art. 32 l. 6 dicembre 1991, n. 394, non risultando condivisibili le tesi esposte dalla Provincia, col quarto motivo, in ordine al preteso superamento della riserva della caccia nelle aree contigue ai residenti, vuoi per l’intervenuta modifica del criterio regolatore della caccia, vuoi in forza della normativa regionale sopravvenuta.

La Provincia sostiene, in primo luogo, che il nuovo ordinamento della caccia introdotto con la legge 11 febbraio 1992, n. 157, basato sul criterio della caccia programmata (che si fonda sulla definizione di un contingente numerico di cacciatori per ogni ambito - A.T.C. - in cui è ripartito il territorio agro-silvo-pastorale) abbia superato non solo il generale sistema della caccia controllata (mediante determinazione di tempi, luoghi e numero di capi abbattibili) su cui era imperniata la precedente legge 27 dicembre 1977, n. 968, espressamente abrogata, ma anche le norme, quali l’art. 32 l. n. 394 del 1991, che, pur ad altri fini, quel sistema richiamano. Tanto con l’implicita conseguenza che anche nelle aree contigue a parchi naturali si dovrebbe applicare puramente e semplicemente il sistema della caccia programmata, come altrove e come, in sostanza, disposto dalla Provincia di Salerno col provvedimento impugnato in primo grado.

Tale tesi trascura che l’oggetto della legge n. 394 del 1991, relativa alle aree protette, è diverso da quello della legge n. 157 del 1992, relativa, invece, alla protezione della fauna e al prelievo venatorio; la prima si occupa, nell’ottica della tutela dell’ambiente, soltanto del prelievo venatorio nelle aree protette e nelle zone contigue e presenta, pertanto, carattere di specialità rispetto alla seconda e non può ritenersi abrogata dal semplice mutamento dei criteri di gestione della caccia.

Inoltre, la previsione della riserva a favore dei residenti nelle aree del parco e contigue non è affatto inscindibile dal criterio della caccia controllata, perché essa non riguarda limiti di tempo, luogo e capi da abbattere ma un diverso tipo di limite attinente ai soggetti autorizzabili e, pertanto, può armonizzarsi con il criterio della caccia programmata nel senso di portare il contenimento degli autorizzati nel minor numero tra quello dei residenti e quello risultante dall’indice di densità venatoria.

Né la Provincia può utilmente invocare l’art. 36, comma 2, l.r. n. 8 del 1996, che, nel testo all’epoca vigente, si esprimeva in termini di priorità di iscrizione nell’ambito territoriale di caccia comprendente il territorio di residenza.

La perdurante vigenza dell’art. 32, comma 3, l. n. 394 del 1991 induce a ritenere che a detta disposizione regionale, adottata nel vigore della competenza legislativa concorrente in materia di caccia, debba essere data un’interpretazione rispettosa dei principi fissati dalla normativa statale, tanto alla luce della precedente formulazione dell’art. 117 Cost. che del novellato –ex l.cost. n. 3 del 2001 – art. 117, comma 2, lett. s), considerando la tutela dell’ambiente ora di competenza esclusiva statale e che le norme statali assumono la veste di standard minimi uniformi (in argomento v. Corte cost. 12 ottobre 2011, n. 263 e 11 novembre 2010, n. 315).

L’appello deve, pertanto, essere respinto.

In considerazione della componente interpretativa della controversia, si reputa giustificato disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 6975 del 2006 lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

 

Giancarlo Coraggio, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)