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Tribunale di Cosenza Sent. 110 del  2 marzo 2006
Est. Pappalardo Imp.CALDERARO
Non è condonabile l'opera abusiva realizzata su terreno pubblico. La sospensione condizionale della pena in materia di reati edilizi può essere subordinata alla demolizione dell'opera

 

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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Ø PUBBLICO MINISTERO: condanna a 40 giorni di reclusione ed € 1.000,00 di multa.
Ø DIFESA: assoluzione.

FATTO E DIRITTO
L'8.6.05 CALDERARO Virginia era tratta a giudizio dal G.I.P. di Cosenza per rispondere dei reati indicati in epigrafe. 
In data odierna l'imputata era dichiarata contumace. La difesa depositava un certificato del Comune di Rose e chiedeva la sospensione del procedimento ai sensi della legge sul "condono". Il Giudice, attesa la contestazione di invasione di terreno pubblico e l'intempestività della domanda di condono, rigettava la richiesta. Aperto il dibattimento, il Giudice ammetteva le prove richieste dalle parti. Erano sentiti i testimoni, TORCASO Pietro ed ORRICO Camillo. Rigettata una richiesta di integrazione probatoria, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria e le parti formulano le rispettive conclusioni (come da verbale).
Osserva il Giudice che le risultanze processuali depongono per una ricostruzione dei fatti univoca e del tutto tranquillante.
Il geometra TORCASO Pietro, incaricato di redigere una perizia tecnica per conto del Comune di Rose, ha accertato che una porzione del muro di sostegno (dell'abitazione dell'imputata) invadeva il suolo pubblico, per la larghezza di un metro. La perizia allegata al fascicolo documentava, attraverso le planimetrie catastali, le conclusioni a cui era giunto il geometra.
Con nota integrativa del 9.3.04 il consulente precisava che "la superficie occupata (nello spazio pubblico indicato nelle mappe catastali) dal fabbricato della Sig.ra CALDERARO Virginia, mediante la scala di accesso al primo piano con relativo pianerottolo e locale sottostante, in ampliamento alla particella n° 271, ammonta a mq. 13 circa".
ORRICO Camillo, appartenente al Comando di Polizia Municipale del Comune di Rose, ha ricordato l'accertamento compiuto presso l'abitazione dell'imputata, che si è concluso con l'elevazione del verbale edilizio n. 2/2004 R.G., dal quale risulta "costruito abusivamente in via Italia un ampliamento della particella n. 271, mediante la scala di accesso al primo piano con relativo pianerottolo e locale sottostante, occupando una superficie di area pubblica di circa mq. 13".
La scala accedeva all'abitazione della sig.ra CALDERARO, ed è documentata dai rilievi fotografici prodotti nel corso del dibattimento. 
Ovviamente l'ampliamento in questione non era assentito da alcun permesso di costruire.
Risultano provate, quindi, entrambe le fattispecie contestate all'imputata.
I due reati, benchè appartenenti a categorie diverse (delitti e contravvenzioni), sono avvinti dalla medesimezza del disegno criminoso, in quanto la realizzazione abusiva della scala doveva necessariamente comportare, per la sua ubicazione, l'occupazione del suolo pubblico. La Giurisprudenza ammette la continuazione tra delitti e contravvenzioni .
Per l'assenza di precedenti, si reputa che l'imputata sia meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Pertanto, sulla base dei criteri legali di dosimetria della pena (artt. 133 e 133 bis c.p.), stimasi congrua la pena di un mese di reclusione ed euro 120,00 di multa, così determinata:
ü pena base, un mese di reclusione ed euro 120,00 di multa;
ü ridotta, ex art. 62 bis c.p., a giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa.
ü aumentata, per la continuazione, ad un mese di reclusione ed euro 120,00 di multa.
L'assenza di precedenti penali induce a formulare un giudizio prognostico positivo, consentendo di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandola alla rimozione, entro tre mesi, dell'opera abusiva , che rappresenta, finchè non venga eliminata, un'offesa permanente ai beni interessi protetti dalle norme incriminatrici (corretto ed armonioso sviluppo del territorio, tutela del patrimonio pubblico).
L'imputata dovrà sostenere, attesa la condanna, le spese processuali.
Si fissano sessanta giorni per il deposito della sentenza.

P.Q.M.
letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara CALDERARO Virginia colpevole dei reati a lei ascritti e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e concesse le circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena di un mese di reclusione ed euro 120,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letti gli artt. 163 e 165 c.p., ordina la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla demolizione, entro tre mesi, dell'opera abusiva.
Giorni sessanta per i motivi.

Cosenza, 2 marzo 2006 Il Giudice dott. Carlo Pappalardo