TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 2306, del 5 settembre 2014
Caccia e animali.Illegittimità cattura di circa n. 180 esemplari di lepre (lepus europaeus) durante periodo critico per la riproduzione delle specie

E’ illegittimo il provvedimento del Comune di Brindisi, in qualità di ente gestore del Parco Naturale Regionale "Saline di Punta della Contessa", con il quale autorizza la cattura di circa n. 180 esemplari di lepre (lepus europaeus) nel suddetto Parco, nelle date dell’8 e del 9 febbraio 2014, ossia in un periodo critico per la riproduzione delle specie. Appare inopportuno come evidenzia l’I.S.P.R.A. con la nota indirizzata alla Provincia di Brindisi, procedere con le attività di cattura, sia pure in un sostanziale contesto di controllo della popolazione in conseguenza delle problematiche di danneggiamento lamentate dagli agricoltori locali. Inoltre, il provvedimento non contiene alcun riferimento alla possibilità di adottare metodici ecologici che non richiedano il ricorso alla cattura della fauna interessata all’intervento, e questo a dimostrazione che l’amministrazione non ha preso proprio in considerazione la possibilità di effettuare il controllo mediante l’utilizzo di metodi alternativi a quello della cattura, così come invece espressamente richiesto dall’art. 19 l. 157/1992. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02306/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00311/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 311 del 2014, proposto da: 
Associazione Lepa Lega Protezione Animali, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Corbascio, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

contro

Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Trane, Emanuela Guarino, con domicilio eletto presso Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28; Ispra Istituto Superiore Protezione Ricerca Ambientale Roma;

nei confronti di

Cia Confed Italiana Agricoltori Federazione Provinciale di Brindisi, Coldiretti Brindisi Federazione Provinciale;

per l'annullamento

del provvedimento con cui il Comune di Brindisi, in qualità di ente gestore del Parco Naturale Regionale "Saline di Punta della Contessa", ha autorizzato la cattura di circa n. 180 esemplari di lepre (lepus europaeus) nel suddetto Parco, da effettuarsi nei giorni 8 e 9 febbraio 2014;

ove e per quanto occorra, della relazione tecnica di censimento resa dall'I.S.P.R.A. nel novembre 2013 nonché di quella successiva resa in data 06.2.2014.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv. Sergio Corbascio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. In primo luogo deve riconoscersi la legittimazione attiva dell’associazione ricorrente in quanto la stessa è iscritta all’albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e nello statuto è previsto lo scopo della tutela dell’ambiente e delle specie animali e vegetali, sicchè è legittimata a tutelare l’ambiente locale.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

L’art. 19, comma 2, l. 157/1992 stabilisce che “Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio.”

Nell’ambito di tale quadro generale, l’art.12 della L.R. 27/1998, titolato “Zone di ripopolamento e cattura” stabilisce che : “1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani previsti nel programma annuale provinciale di intervento per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della programmazione regionale e provinciale in materia di produzione, incremento, irradiamento e ripopolamento della fauna selvatica, in particolare di quella stanziale.

3. Le zone devono essere costituite su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della fauna stessa.

4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

5. Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai 500 ettari e comunque commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate come da documento orientativo dell'I.N.F.S. e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia”.

6. Nelle zone di ripopolamento e cattura sono autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti integrativi negli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'art. 14 in cui sono comprese, secondo le indicazioni contenute nei piani faunistico-venatori provinciali. Le catture devono essere compiute in modo da consentire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.

8. La costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale.

9. La Provincia nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione degli organismi di gestione degli A.T.C., delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole presenti nel Comitato tecnico regionale.

10. Per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato alla eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

11. Le zone di ripopolamento e cattura possono comprendere centri pubblici di sperimentazione di cui all'art. 13”.

Tali disposizioni prescrivono pertanto che le catture debbano essere compiute in modo da consentire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

In presenza di tali indicazioni normative non appare compatibile col rispetto dell’ambiente, nel quale certamente si colloca anche il concetto di controllo demografico, la scelta comunale di un mezzo di contenimento quale la cattura individuato come alternativa agli specifici strumenti previsti dalla legge, in un periodo in cui è a rischio la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

2.1. Nella specie, il Comune di Brindisi ha previsto la cattura di circa 180 esemplari di lepus europaeus nell’area protetta del parco delle Saline di Punta della Contessa nelle date dell’8 e del 9 febbraio 2014, ossia in un periodo critico per la riproduzione delle specie.

Infatti, nella nota I.S.P.R.A. del 5.10.2007, indirizzata alla Provincia di Brindisi, si evidenzia che “per quanto riguarda l’epoca delle eventuali catture, il periodo più idoneo va da dicembre alla metà di gennaio”; nella successiva nota I.S.P.R.A. 22.1.2010 si aggiunge che “sotto il profilo tecnico si fa presente che la stagione riproduttiva della lepre europea è in fase di avvio, seppur graduale anche in dipendenza del distribuzione geografica delle popolazioni. Appare pertanto inopportuno procedere con le attività di cattura, sia pure in un sostanziale contesto di controllo della popolazione in conseguenza delle problematiche di danneggiamento lamentate dagli agricoltori locali. Operazioni di questa natura dovrebbero più opportunamente essere realizzate a partire dai primi giorni di dicembre e terminare a metà gennaio”.

Peraltro, la circostanza che la maggioranza delle femmine sia gravida (e non si è ancora verificato il picco delle nascite), come riconosciuto dalla convenzione I.S.P.R.A. richiamata dalla stessa amministrazione comunale, più che escludere, conferma le ragioni delle tutela, dato che le stesse, comprendendo tutte le fasi della riproduzione della fauna, includono necessariamente anche il propedeutico e delicato periodo della gestazione.

A ciò aggiungasi che il provvedimento impugnato, in realtà, non contiene alcun riferimento, nemmeno in astratto, alla possibilità di adottare metodici ecologici che non richiedano il ricorso alla cattura della fauna interessata all’intervento, e questo a dimostrazione che l’amministrazione non ha preso proprio in considerazione la possibilità di effettuare il controllo mediante l’utilizzo di metodi alternativi a quello della cattura, così come invece espressamente richiesto dall’art. 19 l. 157/1992.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Claudia Lattanzi, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)