TAR Lombardia (BS), Sez. II, n. 927, del 29 agosto 2014
Caccia e animali.Illegittimità ordinanza del Sindaco, recante abbattimento nutrie su tutto il territorio comunale

Dalla produzione degli atti del Convegno di Firenze 2002, effettuata dalla LAC in vista dell’odierna udienza pubblica, risulta di molto attenuato il legame tra nutrie e leptospirosi, invece enfatizzato nell’ordinanza, in quanto l’intervento svolto dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie si conclude nel senso che, la nutria debba essere considerata una portatrice secondaria, occasionale” di tale malattia e che “rimane comunque la possibilità che questo animale, alloctono, possa determinare nel tempo uno squilibrio nell’attuale epidemiologia della leptospirosi”, auspicandosi pertanto non l’abbattimento dello stesso, bensì e solamente, “che continui il monitoraggio sia sierologico, sia con isolamento in coltura”. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00927/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00492/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2009, proposto da: 
Lac - Lega Per L'Abolizione della Caccia, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Comune di Marcaria, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Beduschi, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Brescia, via Carlo Zima, 3;

nei confronti di

Luca Mattioli, n.c.;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 408 del 29/1/2009, emessa dal Sindaco, recante abbattimento nutrie su tutto il territorio comunale;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marcaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. Con l’ordinanza impugnata, il Sindaco di Marcaria ha disposto l’abbattimento delle nutrie su tutto il territorio comunale dal 3.2.2009 al 31.8.2009 (domeniche escluse) adducendo:

i) che a causa delle gallerie scavate da questi animali presso le rive dei corsi d’acqua e negli argini dei canali e del fiume Oglio sussisterebbe un pericolo frane, cedimenti e tenuta degli argini medesimi;

ii) che secondo una recente relazione dell’Istituto zooprofilattico di Brescia, citata nella nota AUSL di Cremona 4.7.2000, n. 4827, tra la popolazione della nutria sarebbero presenti esemplari positivi al batterio della leptospirosi;

iii) che la presenza in misura elevata delle nutrie causerebbe danni ingentissimi alle coltivazioni agricole, segnalati da due distinte note in data 4 febbraio 2003 della Confederazione generale dell’agricoltura italiana e della Federazione provinciale coltivatori diretti di Mantova;

iv) che 1500 cittadini circa del Comune avrebbero sottoscritto una pubblica petizione per chiedere un intervento immediato ed efficace dell’Autorità;

v) che le guardie provinciali non potrebbero “far fronte al dilagare del fenomeno per la scarsità di uomini, di mezzi e di tempi”.

Nell’ordinanza si richiamano, altresì:

- il decreto del Presidente della Giunta regionale Lombardia 21.5.1993, n. 4641;

- la delibera 10.10.1997, n. 31655 della Giunta regionale Lombardia;

- le proprie precedenti ordinanze in materia degli anni dal 2002 al 2008, che hanno consentito l’abbattimento di 1086 nutrie.

II. Con il presente ricorso, depositato il 14 maggio 2009, la Lega per l’abolizione della caccia (L.A.C.) deduce:

1) incompetenza del Sindaco, stante che la legislazione regionale in materia (art. 2 L.R. n. 20/2002 e art. 41 L.R. n. 26/1993), nonché lo stesso D.P.G.R. n. 4641/1993 richiamato nell’ordinanza de qua stabiliscono l’esclusiva competenza delle Province a predisporre piani di abbattimento delle nutrie;

2) insussistenza dei presupposti ex art. 50 D. Lgs 267/2000 per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente;

3) violazione degli artt. 41 L.R. n. 26/1993 e 3 L.R.n. 20/2002, ai sensi dei quali il Sindaco avrebbe dovuto stabilire prioritariamente il contenimento della popolazione delle nutrie con metodi ecologici, quali ad es. quelli indicati dall’I.N.F.S. (recinzioni elettrificate, protezione meccanica degli argini, c.d. “trappolaggio”);

4) carenza di motivazione, in ordine ad. es. al numero di animali da abbattere per eliminare i rischi paventati nell’ordinanza.

III. Con Ordinanza 27-28 maggio 2009, n. 345, questa Sezione respingeva la domanda cautelare

Proposta contestualmente al ricorso nella considerazione “che l’ordinanza sindacale impugnata illustra articolatamente e diffusamente le ragioni della propria adozione, sì da non incorrere – alla stregua della prima delibazione propria della fase cautelare – nelle censure in contrario dedotte, sotto il profilo formale e motivazionale, da parte ricorrente”.

IV. In data 5 febbraio 2010, si costituiva in giudizio il Comune intimato, con atto meramente formale e depositando unicamente il provvedimento impugnato e la deliberazione a resistere.

V. In vista dell’odierna udienza di discussione, l’Associazione ricorrente produceva:

- il 23 aprile2014, estratto dagli atti del Convegno nazionale di Firenze del 24-25 ottobre 2002, relativo a un intervento sulla nutria svolto da un ricercatore dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

- il 13 giugno, memoria conclusiva in cui si richiamano i precedenti di questa Sezione degli anni 2012, 2013 e 2014, di accoglimento di successivi ricorsi in subiecta materia.

VI. Indi, il ricorso è passato in decisione.

VII.1. Ciò premesso, il Collegio deve confermare che - come già anticipato nella riportata ordinanza cautelare - l’ordinanza qui impugnata è frutto di un qual certo sforzo motivazionale, che non sempre si rinviene in quelle consimili successivamente adottate da diversi Sindaci delle Province di Mantova e Cremona e pervenute, in sede di contenzioso, all’attenzione di questo T.A.R.: cionondimeno si impone un’analisi della pregnanza di detti argomenti motivazionali più approfondita di quella “prima delibazione” svolta in sede cautelare, onde verificare se gli stessi argomenti siano idonei o meno a supportare l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente.

VII.2. Orbene, per quanto riguarda gli argomenti sintetizzati sub “i” e sub “v” del precedente capo I, va rilevato che essi indicano fenomeni non sufficientemente circostanziati, né per quanto riguarda l’ubicazione delle gallerie scavate dalle nutri sugli argini dei canali e del fiume Oglio; né per quanto riguarda l’insufficienza delle risorse umane e di mezzi a disposizione delle guardie provinciali, non risultando forniti né il numero di queste ultime, né l’entità del parco macchine e degli strumenti di cui dispongono.

VII.3. L’argomento sub “iv” è ugualmente affetto da eccessiva genericità, non essendo neppure indicata la data di presentazione della petizione pubblica.

VII.4. Infatti, l’apparato motivazionale di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente non può, per definizione, poggiare su elementi troppo risalenti nel tempo, come è il caso delle note delle Associazioni rappresentative degli agricoltori che datano a sei anni prima dell’adozione dell’ordinanza del Sindaco di Marcaria e della nota AUSL di Cremona, anteriore di ben nove anni.

VII.5. Peraltro, dalla produzione degli atti del Convegno di Firenze 2002, effettuata dalla LAC in vista dell’odierna udienza pubblica, risulta di molto attenuato il legame tra nutrie e leptospirosi, invece enfatizzato nell’ordinanza, in quanto l’intervento svolto dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie si conclude nel senso “che la nutria debba essere considerata una portatrice secondaria, occasionale” di tale malattia e che “rimane comunque la possibilità che questo animale, alloctono, possa determinare nel tempo uno squilibrio nell’attuale epidemiologia della leptospirosi”, auspicandosi pertanto non l’abbattimento dello stesso, bensì e solamente, “che continui il monitoraggio sia sierologico, sia con isolamento in coltura”.

VII.6. Pertanto, non si ravvisano neppure nel caso di specie quegli estremi individuati dalla costante giurisprudenza di questa Sezione (cui si richiama anche LAC nella memoria conclusiva del 13 giugno 2014) per potersi ritenere giustificabile l’intervento extra ordinem in materia dell’Autorità comunale e cioè che risulti “comprovata l'esistenza del pericolo di un danno grave alla salute dell'uomo e il sopravvenire di una situazione eccezionale ed imprevedibile, tale da incidere in modo straordinario sulla sicurezza pubblica” (sentenze 22 maggio 2013, nn. 480, 482, 483 e 484 e 24 maggio 2013, n. 515; e, da ultimo, 27 maggio 2014, n. 558).

VII.7. Risultano, di conseguenza, fondate e assorbenti di ogni altra le censure di incompetenza del Sindaco e di violazione dell’art. 50 D. Lgs 267/2000, rispettivamente dedotte con il primo e secondo mezzo di impugnazione.

VIII. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’ordinanza sindacale impugnata deve essere annullata.

In considerazione della evidenziata peculiarità della stessa e degli alterni esiti delle fasi cautelare e di merito, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)