TAR Lombardia (BS), Sez. II, n. 1079, del 17 ottobre 2014
Caccia e animali.Legittimità diniego rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia per sei anni per omicidio colposo a seguito di sinistro stradale

E’ legittimo il diniego al rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia per sei anni avvisando in capo al medesimo l’assenza dei requisiti di affidabilità e buona condotta, stante la sentenza dallo stesso patteggiata di anni uno di reclusione per omicidio colposo a seguito di sinistro stradale. La licenza di porto d'armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati connessi proprio al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01079/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01172/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale XXX del 2013, proposto da: 
XXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. XXXXX, con domicilio eletto presso lo stesso in Brescia, via XX Settembre, 40;

contro

Questura di Brescia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del decreto questorile XXXX prot. n. xxxx/2013 cat. 6F P.A.S.I., di rigetto della richiesta di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia per anni sei;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’impugnato decreto 19 novembre 2013, il Questore di Brescia ha negato al ricorrente (nato nel 1936) il rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia, ravvisando in capo al medesimo l’assenza dei requisiti di affidabilità e buona condotta, stante la sentenza dallo stesso patteggiata il 14 ottobre 2010 (pena - sospesa - di anni uno di reclusione per omicidio colposo a seguito di sinistro stradale).

2. Avverso detto diniego il ricorrente deduce nel ricorso introduttivo censure di difetto di motivazione e di violazione degli articoli 11 e 43 T.U.L.P.S., sostenendo in particolare che:

- il richiamo alla sentenza di patteggiamento non sarebbe ex se esaustivo e sarebbe necessaria un’autonoma valutazione dell’Amministrazione, come si evincerebbe anche dalla Circolare Min. Interno 17 marzo 2003, n. 6454;

- detto richiamo a un solo episodio che ha coinvolto il titolare della licenza di porto d’armi sarebbe sufficiente a insinuare dubbi sul requisito della sua affidabilità solamente se detto episodio fosse caratterizzato da aggressività, atti violenti, minacce, problematiche connesse a disturbo mentale ecc.;

- sarebbe da escludere che l’incidente stradale sia sintomatico di potenziale, futuro abuso delle armi, stante la complessiva buona condotta del ricorrente nei suoi 74 anni di vita.

Tali argomentazioni sono state sinteticamente riprese nella successiva memoria 27 giugno 2014, che ha assunto il fondamentale carattere di replica alla relazione dell’ufficio, depositata in giudizio dall’Amministrazione dell’Interno.

3. Quest’ultima, infatti si è costituita in giudizio con atto meramente formale il 9 gennaio 2014, producendo contestualmente breve relazione del Dirigente della Polizia amministrativa e sociale della Questura, in cui si evidenziano, altresì, l’età del ricorrente e la sua mancata partecipazione procedimentale dopo l’avviso ex art. 10 bis legge 241/1990.

4. Ciò premesso, il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di positivo apprezzamento alla stregua della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato in subiecta materia, le cui linee di fondo (anche di recente ribadite) di seguito si riepilogano:

a) nessun giudizio di pericolosità sociale del richiedente deve precedere il rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi, ma solamente un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio che egli possa abusare delle armi (sez. III 1/08/2014, n. 4121, che richiama sul punto il precedente della stessa Sezione 12/06/2014, n. 2987);

b) la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità, perseguendo in tale materia lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti (ma anche i sinistri involontari), che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; tanto che il giudizio di "non affidabilità" è per certi versi più stringente rispetto a quello di "pericolosità sociale", giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (ancora sentenza n. 4121/2014);

c) la licenza di porto d' armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati connessi proprio al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sez. III, 29/07/2013, n. 3979);

d) le norme di cui agli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, difatti, oltre ad ipotesi tipiche di diniego vincolato, collegato alla riportata condanna per alcuni reati, consentono di negare le autorizzazioni di polizia, in generale, a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non ha tenuto una buona condotta; con norma di chiusura, inoltre, l'ultimo capoverso dello stesso articolo dispone che "la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi" (sempre sentenza n. 4121/2014).

In particolare e a titolo indicativo, quest’ultima pronuncia n. 4121/2014 ha ritenuto pertinente il richiamo alle violazioni in materia edilizia e alla sospensione della patente di guida per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, in quanto si tratta di circostanze tutte insieme valorizzate al fine di valutare la sussistenza del requisito di "affidabilità" necessario al rilascio dell'autorizzazione.

5. All’evidenza, tutte le censure (di difetto di motivazione e violazione di legge) e argomentazioni difensive svolte dal ricorrente risultano adeguatamente confutate dalle surriportate enunciazioni dispiegate dal Giudice amministrativo d’appello: in particolare, non sono suscettibili di condivisione le tesi difensive volte:

- a negare che l’incidente stradale de quo sia idoneo a ingenerare dubbi sull’affidabilità del richiedente il rinnovo del porto d’armi;

- e a sostenere la necessità di un autonoma, espressa valutazione dell’Amministrazione, laddove il Consiglio di Stato ritiene pertinente il richiamo in sé alla sospensione della patente di guida per omissione di soccorso.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.

Avuto riguardo anche alla ridotta attività difensiva dell’Amministrazione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)