Cass. Sez. III n. 47991 del 3 dicembre 29015 (Ud 24 set 2015)
Presidente: Mannino Estensore: Andronio Imputato: Spinelli e altri
Rifiuti.Deposito temporaneo e mancanza dei requisiti di legge

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'articolo 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m) (ora lett. bb), del medesimo decreto.



 RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 27 gennaio 2015, la Corte d'appello di Milano, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale gli imputati erano stati condannati - riconosciuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche - per avere, Spinelli Diego in qualità di direttore dei lavori, Spinelli Mauro in qualità di amministratore unico della Ecofly s.r.I., Randi Luigino in qualità di amministratore unico della Ambiente Energia s.r.I., Perego Alessandra in qualità di amministratore unico della Immobiliare 2P s.r.I.: a) realizzato opere edili per la costruzione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti, con modifica dello stato dei luoghi e di destinazione d'uso, nell'area di proprietà della Immobiliare 2P s.r.I., data in locazione commerciale alla Ambiente Energia s.r.I., ma di fatto gestita dalla Ecofly s.r.I., in mancanza di autorizzazione paesaggistica (art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004); b) realizzato, nell'area di cui sopra, opere edili per la costruzione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti, consistiti nella realizzazione di nuova pavimentazione in cemento, plinti in cemento armato, box in cemento per il deposito di materiali, impianto di lavaggio sabbia, frantoio mobile, cisterne per la raccolta d'acqua piovana, sistema di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale e lavaggio terre, con modifica dello stato dei luoghi e di destinazione d'uso, in assenza di titolo edilizio abitativo (art. 44, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 380 del 2001); c) effettuato un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione e, in particolare, per avere effettuato lo stoccaggio di terre e rifiuti misti da demolizione e asfalto senza la prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 152 del 2006).

2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Spinelli Diego, chiedendone l'annullamento.

2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rileva l'inutilizzabilità o, comunque, la nullità delle dichiarazioni rilasciate dall'imputato, perché qualificate in sentenza come spontanee, nonostante le stesse non rientrassero nella previsione dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. Rileva la difesa che, dalla lettura del verbale di sopralluogo del 15 ottobre 2009, non era emerso in alcun modo il carattere spontaneo di tali dichiarazioni e che le stesse erano state semplicemente verbalizzate in forma riassuntiva. La responsabilità penale dell'imputato deriverebbe esclusivamente da tali dichiarazioni, che non sarebbero state rese neanche nell'immediatezza del fatto, a fronte di un precedente sopralluogo del 1° ottobre 2009, dal quale erano già emersi indizi di colpevolezza.

2.2. - In secondo luogo, si rilevano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla qualificazione di tali dichiarazioni, in mancanza di specificazioni nel verbale sulla loro spontaneità e in presenza di indizi di reato già emergenti a seguito del precedente sopralluogo.

2.3. - Con un terzo motivo di doglianza, si denunciano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione quanto ai capi a) e b) dell'imputazione. La responsabilità dell'imputato sarebbe stata ritenuta sussistente esclusivamente per la sua qualità di direttore dei lavori, considerato che le sue partecipazioni nelle società Ambiente Energia ed Ecofly non comporterebbero alcuna acquisizione di responsabilità. La sua qualità di direttore dei lavori nonchè il fatto che la società immobiliare 2P aveva affittato il terreno alla società Ambiente Energia e quest'ultimo l'aveva dato in uso di fatto alla società Ecofly sarebbero stati dedotti esclusivamente dalle dichiarazioni dell'imputato, inutilizzabili in forza di quanto già osservato con i precedenti motivi di impugnazione.

2.4. - In quarto luogo, si deduce l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 181 e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 sul rilievo che tali disposizioni puniscono esclusivamente la realizzazione di opere abusive e non un eventuale ed ipotetico utilizzo delle stesse.

2.5. - Si lamentano, poi, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione circa i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183 in relazione alla ritenuta non configurabilità di un deposito temporaneo di rifiuti. Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, sarebbero in realtà presenti tutti gli elementi richiesti per la sussistenza di un deposito temporaneo, perchè dagli atti risultava che nell'area fossero in corso lavori idonei a produrre materiale di scarto, per cui doveva essere esclusa una provenienza esterna dei rifiuti. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, sarebbe stato rispettato anche il parametro quantitativo, perchè dalle fotografie in atti emergeva che il materiale non raggiungeva certamente i 10 m3 ed era stato smaltito in un arco temporale inferiore a tre mesi. Il carattere omogeneo del rifiuto era rilevabile - prosegue la difesa - dalle stesse valutazioni riportate dalla polizia provinciale, la quale aveva sempre attribuito a tale materiale un unico codice identificativo CER. In ogni caso, anche a voler ritenere che parte di quel materiale fosse di provenienza dall'area contigua della Ecofly s.r.l. e destinato a essere trattato presso l'impianto di tale società, ciò non escluderebbe un deposito temporaneo, perchè l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti di Ecofly s.r.l. era stata revocata successivamente ai fatti di cui all'imputazione. La disposizione della Provincia di Milano n. 435 del 2005 doveva essere ritenuta riferibile a tutto il sito e, dunque, anche all'impianto realizzato sulla diversa area di proprietà della società Immobiliare 2P, in mancanza di distinzioni tra i vari impianti.

2.6. - Con un sesto motivo di doglianza si contesta l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, richiamato art. 183 sul rilievo che la Corte d'appello di Milano avrebbe escluso di considerare come deposito temporaneo un raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo di produzione.

2.7. - In settimo luogo, si censura l'inosservanza dell'art. 62 c.p., n. 6), perchè la Corte d'appello avrebbe ritenuto, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante, che fosse necessario un risarcimento integrale del danno conseguente alla commissione del reato.

2.8. - Si rilevano infine la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della richiamata circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6). La Corte d'appello avrebbe escluso la configurabilità di tale circostanza sul rilievo che l'attenuazione delle conseguenze del reato era avvenuta in seguito al provvedimento di sequestro preventivo dell'autorità giudiziaria e dell'ordine sospensione emesso dal Comune di Milano l'8 gennaio 2010. La difesa rileva che con tali atti non era stata ordinata alla Ecofly s.r.l. la demolizione delle opere realizzate, cosicchè gli imputati si erano determinati spontaneamente a richiedere, nel gennaio 2013, il dissequestro dell'area al fine della riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

3. - La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche dall'imputato S.M..

3.1. - Con un primo motivo di doglianza, si denunciano la mancanza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi a) e b) dell'imputazione. La difesa ribadisce i rilievi già svolti con l'atto d'appello secondo cui la responsabilità per tali reati non poteva essere desunta in capo all'imputato per la sua sola veste di amministratore della società Ecofly. La Corte d'appello aveva però ritenuto di motivare la responsabilità dell'imputato in ragione delle molteplici interferenze di ciascuno degli imputati nelle reciproche attività, senza considerare che S.M. non aveva concretamente partecipato, neanche a titolo di concorso, alla realizzazione delle opere edilizie ritenute abusive.

3.2. - Il ricorso contiene poi un secondo, un terzo, un quarto, un quinto motivo di doglianza analoghi rispetto a quelli già proposti dal coimputato S.D. (sopra riportati, rispettivamente, sub 2.5., 2.6., 2.7., 2.8).

3.3. - Il sesto motivo di impugnazione è riferito all'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 163 cod. pen., sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe motivato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in riferimento all'esistenza di precedenti penali specifici. Non si sarebbe considerato che per tali precedenti vi era stata condanna alla sola pena pecuniaria, nè che gli stessi avevano per oggetto fatti di modesta entità.

4. - La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di R. L., con motivi di ricorso analoghi a quelli proposti dal coimputato S.D., anche in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso R., che sarebbero stati erroneamente considerati come dichiarazioni spontanee.

5. - Anche l'imputata P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, sostenendo di non essere stata presente sul luogo dei fatti contestati e di essere stata condannata solo in quanto legale rappresentante della società Immobiliare 2P, proprietaria dell'area in questione e non come esecutrice dei manufatti abusivi.

5.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rilevano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c) e del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. Si rammenta che la responsabilità penale dell'imputato sarebbe stata ritenuta sussistente sulla sola base dell'identità di sede di tutte le imprese e del fatto che la Ecofly partecipa alla Immobiliare 2P nella misura del 5%, senza considerare che l'imputata non aveva partecipato i lavori e non aveva alcun interesse alla realizzazione dei manufatti ritenuti abusivi.

5.2. - In secondo luogo si contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la società Ecofly condizionava le scelte della società Immobiliare 2P, che richiedevano l'unanimità. Tale affermazione sarebbe smentita - secondo la difesa -dal fatto che la società Immobiliare 2P aveva dato in locazione i terreni alla società Ambiente Energia con semplice atto sottoscritto dall'amministratrice P., senza la necessità di alcun intervento dell'assemblea dei soci. Del resto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, i terreni oggetto del presente procedimento non erano l'unico bene gestito dalla Immobiliare 2P, la quale svolgeva attività anche del tutto estranee a quelle delle società Ambiente Energia ed Ecofly. La difesa sostiene, inoltre, che i reati sarebbero stati commessi tra il (OMISSIS), in un periodo di tempo brevissimo, peraltro concomitante con le ferie estive.

5.3. - Con un terzo motivo di doglianza, si rilevano l'inosservanza e l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a). Sarebbe stato addebitato all'imputata un obbligo di verifica sulle attività effettuate sul proprio terreno da altri soggetti; obbligo non previsto dalla legge. Tale obbligo - secondo la difesa - era stato comunque assolto dall'imputata, perchè questa, con contratto del 2 maggio 2008, aveva locato il terreno in presenza delle relative autorizzazioni, come emergeva dal contratto stesso.

5.4. - Si deducono, poi, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a). Si sostiene, in particolare, che l'autorizzazione in essere doveva ritenersi estesa a tutta l'area e anche, dunque, all'impianto che la Corte d'appello aveva ritenuto essere stato "improvvisamente scoperto l'(OMISSIS) sulla diversa area di proprietà della società Immobiliare 2P". Si contesta, inoltre, la natura di rifiuti dei materiali inerti che vi erano stati depositati, in mancanza del relativo campionamento. Si svolgono, altresì, considerazioni relative alla configurabilità del deposito temporaneo di rifiuti analoghe a quelle già svolte dai coimputati.

5.5. - Con un quinto motivo di doglianza, si prospettano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonchè l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., relativamente alla determinazione della pena. La Corte d'appello avrebbe fatto riferimento ad una pervicace insistenza nelle violazioni ambientali che non sarebbe in realtà ascrivibile all'imputata, essendo la stessa estranea ai procedimenti penali riguardanti l'area attigua a quella qui in contestazione.

5.6. - Si chiede, infine, di valutare l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., disposizione introdotta successivamente alla sentenza d'appello.


CONSIDERATO IN DIRITTO

6. - I ricorsi sono infondati.

Pur in mancanza di rilievi dei ricorrenti sul punto, deve premettersi che i reati sono contestati come commessi il (OMISSIS) e i relativi termini di prescrizione matureranno solo il 27 novembre 2015, in presenza delle numerose cause di sospensione analiticamente richiamate alla pag. 7 della sentenza impugnata.

6.1. - Il primo e il secondo motivo di doglianza - comuni agli imputati S.D. e R.L., e relativi all'inutilizzabilità o, comunque, alla nullità delle dichiarazioni rilasciate da tali imputati alla polizia giudiziaria, perchè qualificate in sentenza come spontanee, nonostante le stesse non rientrassero nella previsione dell'art. 350 c.p.p., comma 7, - sono inammissibili, perchè diretti a riproporre davanti a questa Corte censure già esaminate e motivatamente disattese in grado di appello.

Deve preliminarmente richiamarsi il principio di diritto secondo cui nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l'art. 350 c.p.p., comma 7 ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (ex plurimis, sez. 6, 26 ottobre 2011, n. 8675, rv. 252279; sez. 5, 16 gennaio 2014, n. 6346, rv. 258961; sez. 5, 12 giugno 2014, n. 44829, rv. 262192). I ricorrenti sostengono, in punto di fatto, che, dalla lettura dei verbali di sopralluogo, non era emerso in alcun modo il carattere spontaneo di tali dichiarazioni, rese non nell'immediatezza dei fatti, ma dopo che le indagini erano già iniziate, e che le stesse erano state semplicemente verbalizzate in forma riassuntiva.

La sentenza impugnata contiene una risposta del tutto adeguata a tali rilievi difensivi, perchè evidenzia che la brevità delle dichiarazioni rese esclude che venissero presentate come tali delle risposte ad un sostanziale interrogatorio. La stessa Corte d'appello sottolinea, inoltre, che - contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti - la responsabilità penale degli imputati non deriva esclusivamente da tali dichiarazioni. Nè i ricorrenti hanno analiticamente richiamato il contenuto delle dichiarazioni in questione, così da consentire a questa Corte di verificare compiutamente la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata sia sul punto della loro sostanziale natura di risposta ad interrogatorio sia sulla rilevanza delle singole affermazioni ai fini della prova della responsabilità penale.

6.2. - Parimente infondato è il terzo motivo di doglianza proposto nell'interesse dell'imputato S.D.. La difesa sostiene che la responsabilità dell'imputato quanto ai reati di cui ai capi a) e b) sarebbe stata ritenuta sussistente esclusivamente per la sua qualità di direttore dei lavori, anche considerato che le sue partecipazioni nelle società Ambiente Energia ed Ecofly non comporterebbero alcuna acquisizione di responsabilità. Del pari infondati sono i motivi sopra richiamati sub 3.1., 4., 5.1., 5.2., 5.3., con i quali si svolgono analoghi rilievi critici circa le posizioni di S.M., R. e P..

Tali rilievi trovano, nel loro complesso, adeguata risposta alle pagine 13-15 della sentenza impugnata, laddove la Corte d'appello evidenzia le molteplici interferenze di ciascuno degli imputati nelle attività degli altri, che emergono anche dalle visure camerali in atti. Si osserva, in particolare che: a) la sede di tutte le imprese è identica ed è nello stesso luogo in cui si trova l'impianto oggetto dell'imputazione; b) l'area di proprietà della Immobiliare 2P s.r.l. è stata data in locazione commerciale alla Ambiente Energia s.r.l., ma di fatto è stata gestita dalla Ecofly s.r.l., che partecipa alla prima società nella misura del 5%; c) R.L. era direttore tecnico dell'impianto di trattamento rifiuti della Ecofly, nonchè amministratore unico della Ambiente Energia; d) S.M. era amministratore unico della Ecofly nonchè proprietario del 22,5% delle quote di Ambiente Energia; e) S. D. era proprietario del 45% delle quote di Ambiente Energia nonchè del 78,5% delle quote di Ecofly; e) P.A., socia al 90,25% di Immobiliare 2P, anch'essa avente sede sul luogo dei fatti, aveva evidentemente partecipato alla commissione degli stessi, la cui entità era eclatante, trattandosi dell'apertura di un varco e della pavimentazione di ben 10.000 m2 fino a quel momento incolti; f) vi era, dunque, una sostanziale identità di tutte le compagini sociali interessate, confermata da trasferimenti di azienda risultanti dalle misure camerali tra Ecofly e Ambiente Energia, oltre ad una partecipazione di parte dei soci ad altre società in comune.

6.2.1. - Quanto, più specificamente, al ruolo di S.D., lo stesso - come ulteriormente chiarito nella sentenza di primo grado, la cui motivazione risulta integralmente confermata e richiamata da quella della sentenza impugnata - perseguiva lo scopo comune a tutti gli imputati, che era quello di far proseguire l'attività di gestione dei rifiuti già in corso presso l'impianto situato nell'area adiacente che, il (OMISSIS), era stato sottoposto a sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria; nè può sostenersi che la sua qualità di direttore dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto fosse stata dedotta esclusivamente dalle sue dichiarazioni spontanee, essendo la stessa del tutto pacifica sia per la sua presenza sul posto, sia, più in generale, per l'intreccio di rapporti tra gli imputati e le società da questi gestite.

6.2.2. - Tali rilievi si attagliano nel loro complesso - secondo la corretta valutazione dei giudici merito - anche alle posizioni di S.M. e R., entrambi pienamente partecipi degli accordi e delle cointeressenze sopra delineati. Si tratta, in altri termini, di soggetti che, oltre ad essere stati trovati sul posto all'atto dei sopralluoghi effettuati dalla polizia giudiziaria, avevano direttamente partecipato alla realizzazione delle opere e all'effettuazione dell'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata cui tali opere erano sostanzialmente preordinate.

6.2.3. - Quanto, poi, al ruolo di P.A., il giudice di primo e secondo grado evidenziano che la sua piena consapevolezza dei fatti emerge, non solo dalla sua qualità di legale rappresentante della società formalmente proprietaria dell'area in questione, ma anche dalla palese insussistenza di un'autorizzazione per la nuova attività di gestione dei rifiuti, essendo l'autorizzazione in essere al più limitata all'impianto già oggetto di sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria; di talchè, il richiamo contenuto nel contratto di locazione all'esistenza dell'autorizzazione doveva essere ritenuto riferito solo a tale impianto. La sentenza impugnata esclude, dunque, in radice la fondatezza della prospettazione difensiva secondo cui l'imputata P. non era stata presente sul luogo dei fatti contestati ed era stata condannata solo in quanto legale rappresentante della società Immobiliare 2P, proprietaria dell'area in questione e non come esecutrice dei manufatti abusivi. E nel complessivo quadro delineato non assume alcuna rilevanza la circostanza - richiamata dalla difesa con il motivo sub 5.2. - che i terreni in questione non erano l'unico bene gestito dalla Immobiliare 2P, la quale svolgeva attività anche del tutto estranee a quelle delle società Ambiente Energia ed Ecofly. Oggetto del presente procedimento sono, infatti, le attività svolte dalle società attraverso i loro legali rappresentanti nell'ambito del presente procedimento; attività che hanno portato alla realizzazione delle opere e alla gestione abusiva di rifiuti di cui all'imputazione in un breve lasso di tempo, proprio per la necessità di sopperire all'indisponibilità degli impianti che erano stati oggetto del provvedimento di sequestro del (OMISSIS).

6.3. - Inammissibile, per genericità, è il quarto motivo di doglianza proposto nell'interesse di S.D.. Con esso si deduce, infatti, l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 sul rilievo che tali disposizioni puniscono esclusivamente la realizzazione di opere abusive e non un eventuale ed ipotetico utilizzo delle stesse. Non si prende però in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge che l'imputato non si è limitato ad utilizzare opere edilizie abusive realizzate da altri, ma ha attivamente partecipato alla realizzazione di tali opere, nell'ambito delle cointeressenze e degli intrecci tra le attività degli imputati e delle società da questi gestiti sopra evidenziati.

6.4. - Del pari inammissibile per genericità è il quinto motivo di doglianza proposto nell'interesse di S.D. - al quale è sostanzialmente sovrapponibile l'analoga censura proposta da S.M. - con cui si lamentano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione circa i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183 in relazione alla ritenuta non configurabilità di un deposito temporaneo di rifiuti.

Deve premettersi che lo stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione configura il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, ogni volta che esso è effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste quali condizioni per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. m), nel testo vigente all'epoca del fatto; dal quale non si discosta sui punti qui rilevanti il testo della lettera bb) dello stesso articolo, attualmente vigente a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. n. 5 del 2012, art. 28, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 2012, con il D.L. n. 83 del 2012, art. 52, comma 2-ter, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 e con il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 11, comma 16-bis, lett. c), convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

La difesa si limita, sul punto, a mere indimostrate asserzioni circa la concreta sussistenza degli elementi necessari per riconoscere un deposito temporaneo; asserzioni che si pongono in radicale contrasto con le articolate argomentazioni sviluppate dai giudici di primo e secondo grado, i quali evidenziano, in particolare, che la stessa disposizione dirigenziale della Provincia di Milano n. 435 del 2005, che - secondo la prospettazione difensiva - costituirebbe il provvedimento autorizzatorio di riferimento, richiamava un'attività di ricezione di rifiuti da parte dell'impianto e un conferimento dall'esterno di partite di rifiuti, che sono da sole sufficienti ad escludere che i rifiuti trovati sul posto fossero stati prodotti dallo scavo effettuato nell'area. Inoltre, i giudici di merito correttamente escludono che la disposizione n. 435 del 2005 potesse essere ritenuta riferibile a tutto il sito e, dunque, anche al nuovo impianto realizzato sulla diversa area di proprietà della società Immobiliare 2P. Tale provvedimento si riferiva, infatti, esclusivamente al sito oggetto del sequestro preventivo in conseguenza del quale gli imputati avevano realizzato ex novo le opere oggetto di imputazione nel presente procedimento; tali opere, dunque, non esistevano nè avrebbero dovuto essere realizzate nel (OMISSIS), all'atto dell'emanazione della disposizione provinciale in questione.

6.5. - Inammissibili sono anche il sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse di S.D. e l'analoga doglianza proposta nell'interesse di S.M., perchè con essi si contesta una pretesa erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, richiamato art. 183 sul rilievo che la Corte d'appello di Milano avrebbe escluso di considerare come deposito temporaneo un raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo di produzione. Tale contestazione si risolve, a ben vedere, in un rilievo relativo alla valutazione della situazione di fatto presente sul luogo e non all'interpretazione del richiamato art. 183; interpretazione che la difesa sostanzialmente non contesta in punto di diritto.

6.6. - Manifestamente infondati sono i motivi sub 2.7. e 2.8., e le analoghe censure proposte nell'interesse di S.M., con cui si lamenta l'inosservanza dell'art. 62 c.p., n. 6), sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe ritenuto, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante, che fosse necessario un risarcimento integrale del danno conseguente alla commissione del reato. Si lamenta, in particolare, che la Corte d'appello avrebbe escluso la configurabilità di tale circostanza osservando che l'attenuazione delle conseguenze del reato era avvenuta in seguito al provvedimento di sequestro preventivo dell'autorità giudiziaria e dell'ordine sospensione emesso dal Comune di Milano l'8 gennaio 2010, mentre - secondo la difesa - con tali atti non era stata ordinata alla Ecofly s.r.l. la demolizione delle opere realizzate, cosicchè gli imputati si erano determinati spontaneamente a richiedere, nel (OMISSIS), il dissequestro dell'area al fine della riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

E sufficiente qui richiamare le conformi valutazioni dei giudici di primo e secondo grado, i quali non hanno mai affermato, in punto di diritto, la necessità di un risarcimento integrale del danno conseguente alla commissione del reato, ma hanno evidenziato, in punto di fatto, non solo che il ripristino era stato solo parziale e sostanzialmente imposto dall'amministrazione, ma anche che gli imputati avevano indicato l'impossibilità strutturale di demolizione di alcuni manufatti, pena la caduta del muro di confine cui essi si appoggiavano, quale ragione indipendente dalla volontà degli imputati stessi nella mancata prosecuzione delle opere di ripristino.

Si trattava, secondo il corretto giudizio dei giudici di merito, di ragioni che non avrebbero potuto essere prospettate quali cause indipendenti dalla volontà degli imputati, perchè la stabilità del muro era stata persa proprio in conseguenza della realizzazione dei manufatti oggetto dell'imputazione ed avrebbe potuto essere comunque recuperata con gli opportuni accorgimenti. Nè il nuovo sequestro disposto dal Gip il 27 maggio 2013 sarebbe ostativo al rilascio di autorizzazioni finalizzate all'ingresso nell'area in vista dell'esecuzione di opere di ripristino opportunamente monitorate dalla polizia giudiziaria.

6.7. - Deve essere ora esaminato il motivo sopra riportato sub 5.4., proposto nell'interesse di P.A.. Anche tale motivo è infondato.

Con esso si deducono, in primo luogo, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) sul rilievo che l'autorizzazione in essere doveva ritenersi estesa a tutta l'area e anche, dunque, all'impianto che la Corte d'appello aveva ritenuto essere stato "improvvisamente scoperto l'(OMISSIS) sulla diversa area di proprietà della società Immobiliare 2P". Rispetto a tali rilievi è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte sub 6.2. e 6.2.3. circa la limitata estensione del provvedimento autorizzatorio provinciale.

Quanto agli ulteriori rilievi relativi al mancato campionamento dei materiali inerti depositati, deve osservarsi che la Corte d'appello e il Tribunale correttamente valorizzano il dato, emergente dal quadro istruttorio, secondo cui la natura di rifiuti di tali materiali era risultata evidente già all'analisi visiva svolta dalla polizia giudiziaria, senza che fossero necessari ulteriori accertamenti. Tale natura era del resto confermata dal punto 2.3. dell'allegato tecnico alla disposizione dirigenziale n. 435 del 2005, dalla quale emergeva che i ricorrenti svolgevano, già con il primo impianto, un'attività di ricezione e gestione di rifiuti conferiti da soggetti esterni.

6.8. - Con il motivo sub 5.6. - che deve essere esaminato prima dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio per ragioni di priorità logica - la difesa dell'imputata P. chiede a questa Corte di valutare l'applicabilità, nella fattispecie, della causa di non punibilità ora prevista dall'art. 131 bis cod. pen., introdotto dal D.Lgs. n. 28 del 2015, in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata.

Va rilevato che la natura sostanziale dell'istituto di nuova introduzione implica la possibilità di applicare la nuova disposizione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, per la retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall'art. 2 c.p., comma 4. Può anche ritenersi che la questione della particolare tenuità del fatto sia proponibile anche nel giudizio di legittimità, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 609 c.p.p., comma 2: si tratta, nel caso di specie, di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, non essendo ancora entrata in vigore la relativa disciplina. L'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. presuppone, tuttavia, valutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti interessati. Da ciò consegue che, nel giudizio di legittimità, dovrà preventivamente verificarsi la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi, in caso di valutazione positiva, all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinchè valuti se dichiarare il fatto non punibile. E la causa di non punibilità potrà ritenersi sussistente solo in presenza del duplice requisito della particolare tenuità dell'offesa della non abitualità del comportamento, dovendosi desumere la particolare tenuità dell'offesa dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., ovvero: natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa (ex multis, sez. 3, 8 aprile 2015, n. 15449, rv. 263308; sez. 3, 22 aprile 2015, n. 21474, rv. 263693).

Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., introdotta dal D.Lgs. n. 28 del 2015, risulta manifestamente insussistente, in forza di quanto osservato dai giudici di merito circa la pervicacia del comportamento degli imputati, i quali hanno posto in essere i reati contestati allo scopo di sostanzialmente aggirare gli effetti di un provvedimento di sequestro che aveva investito l'attività da loro congiuntamente gestita, nonchè circa l'entità oggettiva delle opere abusivamente realizzate e dei rifiuti abusivamente gestiti, certamente non trascurabile.

6.9. - Venendo al trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi che il sesto motivo di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato S.M. - e riferito all'erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen., sull'assunto che la Corte d'appello avrebbe motivato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in riferimento all'esistenza di precedenti penali specifici - è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha correttamente valutato in senso negativo i precedenti penali dell'imputato evidenziando che gli stessi, pur non essendo ostativi, sul piano strettamente giuridico, alla concessione del beneficio, sono idonei a fondare un giudizio prognostico negativo in ordine alla capacità dell'imputato di astenersi dal commettere ulteriori reati. Si tratta, del resto, di fatti posti in essere in contesti del tutto analoghi a quello oggetto del presente procedimento, analiticamente valutati dalla stessa Corte d'appello.

6.10. - Manifestamente infondato è anche il motivo sub 5.5., proposto nell'interesse dell'imputata P., con cui si prospettano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonchè l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., relativamente alla determinazione della pena. La Corte d'appello si è infatti correttamente riferita ad una pervicace insistenza nelle violazioni ambientali che - al contrario di quanto ritenuto dalla difesa - è ascrivibile anche alla P., essendo la stessa pienamente partecipe del complesso delle operazioni illecite poste in essere, nell'ambito dell'intreccio di interessi e gestioni sopra delineato, seppure formalmente estranea al diverso procedimento penale iniziato a carico dei coimputati relativamente all'impianto oggetto di sequestro nel (OMISSIS).

7. - i ricorsi devono perciò essere rigettati, con condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2015.