TAR Campania (NA)Sez. I sent. 1789 del 25 marzo 2015
Caccia e animali. Preapertura della caccia

La Regione ha disatteso tale parere, consentendo un periodo venatorio più lungo (5 giorni) rispetto alle indicazioni dell’ISPRA, senza motivare adeguatamente le ragioni della diversa soluzione. È parimenti fondato il secondo motivo di gravame che attiene al mancato svolgimento della valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (recante “attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”) in considerazione del fatto che il prelievo venatorio incide su siti di interesse comunitario (S.I.C.) e su zone a protezione speciale (Z.P.S.) ed il calendario venatorio consente la caccia nel periodo di preapertura anche nelle zone S.I.C……..non risultando svolta alcuna determinazione conclusiva sulla valutazione di incidenza “a monte” (ovvero in sede di redazione del piano fanistico – venatorio), deve prendersi atto dell’illegittimità del gravato calendario venatorio che ne costituisce esecuzione (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)

  1. 01789/2015 REG.PROV.COLL.
  2. 03776/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3776 del 2012, proposto da:
W.W.F. Italia O.N.G. - O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Balletta, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, Via Cammarano, 25 (c/o sezione regionale dell’associazione W.W.F.); 

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Almerina Bove, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;

per l'annullamento

- della delibera della Giunta Regionale n. 361 del 17 luglio 2012 recante approvazione del calendario venatorio regionale per il triennio 2012/2015, calendario per l'annata venatoria 2012/2013, pubblicata sul B.U.R.C. n. 47 del 30 luglio 2012;

- del calendario venatorio regionale approvato con la menzionata deliberazione, nella parte in cui dispone la preapertura della caccia, consentendo l’esercizio venatorio alla tortora da appostamento temporaneo nei giorni 1, 2, 5, 12 e 13 settembre 2012 fino alle ore 13.00 e alla quaglia nei giorni 12 e 13 settembre 2012 fino alle ore 13.00;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso iscritto al numero di registro generale 3776 del 2012 il W.W.F. Italia O.N.G. – O.N.L.U.S. impugna, chiedendone l’annullamento, la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 361 del 17 luglio 2012 recante approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2012/13, nella parte in cui consente la preapertura della caccia con abbattimento di esemplari della specie tortora, con appostamento temporaneo, nei giorni 1, 2, 5, 12 e 13 settembre 2012 e della specie quaglia nei giorni 12 e 13 settembre 2012.

L’associazione ricorrente deduce i seguenti profili di illegittimità:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 18, secondo comma, della L. 11 febbraio 1992 n. 157 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per sviamento: la Regione Campania si è immotivatamente discostata dal parere dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che si è espresso sfavorevolmente sulla durata della preapertura della caccia alla tortora per n. 5 giorni, anziché n. 3 giorni, durante il mese di settembre (nota prot. n. 24788 del 29 giugno 2012);

2) violazione e falsa applicazione della direttiva “habitat” 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli ambienti naturali e seminaturali, della flora e della fauna, violazione del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, violazione del Reg. Reg. 15 gennaio 2010 n. 1, eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti: il calendario venatorio sarebbe stato illegittimamente approvato in assenza di qualsivoglia valutazione di incidenza ambientale sui S.I.C. (siti di importanza comunitaria) ove è stata autorizzata la preapertura e sulle Z.P.S. (zone di protezione speciale).

La ricorrente chiede inoltre sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 della L. Reg. 9 agosto 2012 n. 26 che, nella formulazione antecedente la novella attuata con L. Reg. 6 settembre 2013 n. 12, consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) della Regione Campania di esercitare attività venatoria sull’avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale previa comunicazione dell’avvenuto pagamento di una somma pari a quella versata per l’iscrizione all’A.T.C. di residenza. Tale disposizione regionale si porrebbe in contrasto con l’art. 117 della Costituzione che affida alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell’ambiente e dell’ecosistema e, inoltre, consentirebbe l’indiscriminato esercizio della caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali, senza tener conto dei confini naturali e delle dimensioni proprie delle comunità locali (c.d. nomadismo venatorio), financo prescindendo dal previo consenso dell’A.T.C. ospitante.

Con decreto n. 1163 del 21 agosto 2012 emesso inaudita altera parte ex art. 56 cod. proc. amm. è stata disposta la sospensione cautelare dell’impugnato calendario venatorio approvato con l’impugnata delibera n. 361/2012, limitatamente alla preapertura della caccia, fino alla trattazione della camera di consiglio del 12 settembre 2012.

La Regione Campania si è costituita in giudizio ed eccepisce l’improcedibilità del ricorso in quanto, con successiva delibera della Giunta Regionale n. 461 del 6 settembre 2012, è stato modificato il calendario venatorio in conformità al decreto cautelare n. 1163/2012 riducendo a n. 2 giorni la preapertura alla caccia di esemplari della specie tortora e inibendo nel medesimo periodo l’attività venatoria nelle Z.P.S. e nei S.I.C. in assenza della prescritta valutazione di incidenza ex D.P.R. n. 357/1997.

Con ordinanza n. 1264 del 12 settembre 2012 il T.A.R. ha respinto la domanda cautelare per carenza del periculum in mora alla luce, tra l’altro, della sopravvenuta modifica del calendario venatorio.

Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione il ricorso proposto dall’associazione W.W.F. avverso l’epigrafata delibera regionale avente ad oggetto la determinazione del calendario per l’annata venatoria 2012/13 e l’autorizzazione alla preapertura della caccia con abbattimento di esemplari delle specie tortora e quaglia, rispettivamente, per n. 5 giorni e per n. 2 giorni nel mese di settembre 2012.

In limine litis, non ha pregio l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’amministrazione regionale.

Al riguardo, è vero che la censura relativa alla durata della preapertura della caccia alla tortora per n. 5 giorni, ritenuta eccessiva rispetto alle indicazioni dell’organo tecnico statale (ISPRA), è stata superata dalla sopravvenuta modifica del calendario venatorio ad opera della Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 6 settembre 2012, la quale ha altresì vietato la caccia nei siti di interesse comunitario (S.I.C.) e nelle zone di protezione speciale (Z.P.S.), in assenza della prescritta valutazione di incidenza, superando anche il secondo profilo di doglianza prospettato in ricorso.

Tuttavia, tale nuova delibera giuntale è stata adottata in esecuzione della tutela cautelare disposta con decreto n. 1163 del 21 agosto 2012 emesso inaudita altera parte ex art. 56 cod. proc. amm., sicché non si è in presenza di una nuova ed autonoma determinazione volitiva dell’amministrazione regionale ma di mera attività esecutiva di una pronuncia cautelare che, per sua natura, presenta un’efficacia provvisoria destinata a venir meno con la decisione di merito, come tale inidonea a dar luogo ad improcedibilità del gravame per carenza di interesse.

Il ricorso deve essere quindi scrutinato nel merito.

Merita favorevole apprezzamento la prima censura con la quale parte ricorrente lamenta che la Regione si è immotivamente discostata dal parere espresso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) cui compete, ai sensi dell’art. 18, secondo comma, della L. 11 febbraio 1992 n. 157 ( “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), la formulazione del parere in ordine alla modifica dei termini ordinari fissati dal primo comma del menzionato art. 18 per l’abbattimento della tortora (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre).

L’art. 7, comma 1, della L. n. 157/1992, qualifica, infatti, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (confluito nell’ISPRA con D.M. 21 maggio 2010 n. 123) come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale è quella di affiancare e supportare sotto il profilo tecnico le amministrazioni nelle proprie scelte in materia di attività venatoria.

Applicando i principi generali in tema di rapporto tra provvedimento finale e attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio poteva essere disatteso dall’amministrazione regionale, la quale aveva, però, l'onere di specificare le ragioni della diversa scelta praticata (T.A.R. Lombardia, Brescia, 2 novembre 2009 n. 1827; T.A.R. Sicilia, Palermo, 19 ottobre 2009 n. 1633 e T.A.R. Marche, 24 ottobre 2007 n. 1778).

Nel caso specifico, con parere prot. n. 24788 del 29 giugno 2012, l’ISPRA si era espressa sfavorevolmente sulla estensione della preapertura della caccia alla tortora per n. 5 giornate anziché per n. 3 giornate durante il mese di settembre. Tale giudizio è coerente con le indicazioni fornite dal medesimo Istituto nel documento denominato“Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92” (cfr. allegato al ricorso): alle pagine 27 e 28 è infatti specificato che la specie tortora è attualmente considerata in declino e si rappresenta che l’eventuale anticipazione della stagione venatoria ai primi giorni di settembre è teoricamente possibile ma va praticato con cautela poiché l’attività verrebbe esercitata pressoché esclusivamente sulle popolazioni nidificanti, quindi andrebbe limitata solo in quei territori nei quali la specie è abbondante (territori collinari e di media montagna) e in n. 3 giornate fisse da appostamento, con un carniere massimo di 5 capi per cacciatore.

La Regione ha disatteso tale parere, consentendo un periodo venatorio più lungo (5 giorni) rispetto alle indicazioni dell’ISPRA, senza motivare adeguatamente le ragioni della diversa soluzione.

È parimenti fondato il secondo motivo di gravame che attiene al mancato svolgimento della valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (recante “attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”) in considerazione del fatto che il prelievo venatorio incide su siti di interesse comunitario (S.I.C.) e su zone a protezione speciale (Z.P.S.) ed il calendario venatorio consente la caccia nel periodo di preapertura anche nelle zone S.I.C..

In proposito, si è osservato in giurisprudenza (T.A.R. Sicilia, Palermo, 14 marzo 2012 n. 552 e 23 marzo 2011 n. 546) che, a prescindere dalla riconducibilità del calendario in sé alla nozione di “piano o progetto” di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997 vi è di certo che esso, nella misura in cui recepisce le indicazioni di un piano faunistico venatorio che illegittimamente non è stato oggetto della valutazione di incidenza, autorizzando la caccia nei SIC e nelle ZPS, si presta a diventare un facile strumento di elusione e violazione della normativa comunitaria. Se, infatti, in presenza della doverosa valutazione di incidenza fatta a monte in sede di pianificazione dell’attività venatoria, può dirsi rispettata l’esigenza di ponderare, secondo gli standards comunitari, gli effetti di tale attività sulle zone sottoposte alla protezione, lo stesso non può dirsi ove tale valutazione manchi, perché in tale modo i singoli calendari venatori, che richiamano e concretizzano quell’attività (illegittimamente) pianificata, attualizzano sulle dette zone protette il pericolo di danno che proprio la valutazione di incidenza è chiamata a scongiurare. Nella necessaria ottica di garantire gli effetti utili della direttiva comunitaria sopra richiamata, deve allora ritenersi che, in presenza di un piano faunistico venatorio non sottoposto a valutazione di incidenza, debbano esserlo i calendari venatori che autorizzino la caccia in tali zone tutelate.

Tali condivisibili considerazioni possono essere efficacemente calate nella fattispecie in scrutinio onde può ritenersi che, non risultando svolta alcuna determinazione conclusiva sulla valutazione di incidenza “a monte” (ovvero in sede di redazione del piano fanistico – venatorio), deve prendersi atto dell’illegittimità del gravato calendario venatorio che ne costituisce esecuzione.

Infine, è irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 della L. Reg. 9 agosto 2012 n. 26 atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza 12 dicembre 2013 n. 303 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. Reg. 6 settembre 2013 n. 12 (che consente ai cacciatori di accedere in un Ambito Territoriale di Caccia diverso da quello di residenza, nei limiti della disponibilità dei posti e subordinatamente al consenso degli organi di gestione) nella parte in cui consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione Campania l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, si impone l’annullamento degli atti impugnati.

La peculiare natura della questioni dedotte in giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)