TAR Marche, Sez. I, n. 470, del 2 maggio 2014
Caccia e animali.Illegittimità delibera regionale del calendario per il prelievo degli ungulati in forma selettiva

Il provvedimento impugnato non può ritenersi adeguatamente motivato in ordine alle ragioni sottese alle valutazioni per le quali l’amministrazione, alla stregua delle risultanze istruttorie e procedimentali, acquisiti e ponderati gli interessi coinvolti nella vicenda concreta, sia pervenuta alla determinazione del calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati, dovendo ritenersi illegittima l’immotivata inclusione nei tempi di prelievo dei daini maschi del periodo pre-riproduttivo della specie protetta. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00470/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00480/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 480 del 2013, proposto da: 
L.a.c. Lega Abolizione Caccia, Earth Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Costanzi, con domicilio eletto presso la sede del servizio legale della Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

nei confronti di

Federazione Italiana della Caccia;

per l'annullamento

della delibera di adozione del calendario per il prelievo degli ungulati in forma selettiva, in parte qua



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in epigrafe, è stata impugnata, in parte qua, la delibera della Giunta della Regione Marche di adozione del calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale, che, con memoria e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Con ordinanza cautelare n° 279/2013 del 26 luglio 2013, è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2014, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L’impugnato provvedimento non può ritenersi adeguatamente motivato in ordine alle ragioni sottese alle valutazioni per le quali l’amministrazione, alla stregua delle risultanze istruttorie e procedimentali, acquisiti e ponderati gli interessi coinvolti nella vicenda concreta, sia pervenuta alla determinazione del calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati, dovendo ritenersi illegittima l’immotivata inclusione nei tempi di prelievo dei daini maschi del periodo pre-riproduttivo della specie protetta.

Sono fondate, pertanto, le dedotte doglianze di carenza ed inadeguatezza motivazionale.

Il ricorso dev’essere, quindi, accolto.

Le spese processuali possono essere compensate, per ragioni equitative.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitanio, Consigliere

Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)