Nuova pagina 2

Corte di Giustizia Sez. II sent. 9 giugno 2005

«Conservazione della fauna – Uccelli selvatici – Periodi di caccia – Caccia al colombaccio durante la migrazione di ritorno nella provincia di Guipúzcoa»

Nuova pagina 1



SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

9 giugno 2005 (*)

«Conservazione della fauna – Uccelli selvatici – Periodi di caccia – Caccia al colombaccio durante la migrazione di ritorno nella provincia di Guipúzcoa»

Nella causa C-135/04,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE,

proposto il 12 marzo 2004,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e M. van Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad e dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed,

cancelliere: sig.ra. M. Ferreira, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 febbraio 2005,

viste le osservazioni scritte presentate dalle parti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Col suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, autorizzando nella provincia di Guipúzcoa, la pratica della caccia al colombaccio «a contrapasa», il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 7, n. 4, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

Contesto normativo

La direttiva

2 L’art. 7 della direttiva recita come segue:

«1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di [riproduzione] in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

(…)

4. Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia».

3 Il colombaccio è menzionato nell'allegato II della direttiva.

4 Ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva:

«Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni ;

(...)

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità».

Il diritto nazionale

5 A norma dell'ottava disposizione addizionale della legge 5 novembre 1997, n. 40, recante modifica della legge 27 marzo 1989, n. 4, relativa alla conservazione degli spazi naturali, della flora e della fauna selvatiche (B.O.E. 6 novembre 1997), se nessun'altra soluzione soddisfacente è possibile, l'autorità competente può sospendere il divieto di caccia durante i periodi di riproduzione e dipendenza da quest'ultima nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione, per quanto riguarda gli uccelli migratori non soggetti al rischio di estinzione, per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinate specie cinegetiche in piccole quantità e nell'ambito dei limiti necessari alla garanzia della conservazione delle specie.

6 Ogni anno il dipartimento dell'agricoltura e dell'ambiente della Diputación Foral de Guipúzcoa approva un decreto con cui autorizza, per la relativa stagione la caccia al colombaccio durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (caccia «al passo») per il periodo compreso normalmente tra il 15 febbraio e il 25 marzo.

Antefatti della controversia

7 Nel febbraio 1998 la Commissione è stata adita con una denuncia segnalante l'autorizzazione della caccia al colombaccio col metodo di caccia «a contrapasa» nella provincia di Guipúzcoa.

8 Il 30 giugno 1998 le autorità spagnole, interrogate in proposito con lettera 23 marzo 1998, hanno fatto valere che l'autorizzazione di tale metodo fosse giustificata da:

– la domanda e la pressione sociale, tenuto conto del carattere tradizionale della caccia «a contrapasa»;

– la ripercussione minima o nulla di tale caccia sulla conservazione della specie;

– le condizioni restrittive cui il decreto della Diputación Foral di Guipúzcoa subordinava la caccia al colombaccio;

– l’assenza di un'altra soluzione soddisfacente idonea a sostituire l'autorizzazione a determinate condizioni della cattura, della detenzione o di un'altra forma di impiego misurato di determinati uccelli in piccole quantità.

9 Considerando che autorizzando, nella provincia di Guipúzcoa, la caccia al colombaccio «a contrapasa», il Regno di Spagna fosse venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi del disposto dell'art. 7, n. 4, della direttiva, la Commissione ha inviato il 30 aprile 1999 una lettera di diffida al governo spagnolo.

10 Con lettera 23 luglio 1999 il suddetto governo ha fatto valere che, nel 1998, 23 875 cacciatori avevano partecipato, solo per 39 giorni, alla stagione di caccia secondo tale metodo, il che era rivelatore di una domanda e di una pressione sociale a favore di tale tipo di caccia sul territorio della provincia di Guipúzcoa. Tenuto conto di tale pressione, si sarebbe potuto prendere in considerazione soltanto l'autorizzazione, con tutte le necessarie limitazioni, della caccia al colombaccio «a contrapasa», poiché dopo tutto tale specie non stava regredendo. Si è infine precisato in tale lettera che erano stati abbattuti solo 1 013 colombacci nel 1998 e 1 158 lo erano stati nel 1999. La pratica della caccia «a contrapasa» rispetterebbe quindi i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione equilibrata della specie in questione.

11 Ritenendo che i chiarimenti dati dalle autorità spagnole rivelassero l'inadempimento di queste ultime ai loro obblighi risultanti dall'art. 7, n. 4, della direttiva, la Commissione ha inviato, l'8 febbraio 2000, un parere motivato al Regno di Spagna invitandolo a adottare le misure necessarie a conformarvisi nel termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

12 Poiché il Regno di Spagna non ha dato alcun seguito al suddetto parere motivato, la Commissione ha considerato sussistesse l'inadempimento addebitato ed ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

13 La Commissione sostiene che la caccia in questione nella presente causa, essendo stata praticata durante il ritorno del colombaccio al luogo di nidificazione, incorre nel divieto enunciato all'art. 7, n. 4, della direttiva. Tuttavia la pratica della caccia incriminata non può giustificarsi in forza del regime derogatorio previsto all’art. 9 di tale direttiva. In effetti, poiché l'autorizzazione della caccia al colombaccio «a contrapasa» mira a prolungare il regolare periodo di caccia a tale specie su un territorio già frequentato dalla medesima durante tale periodo, non sarebbe soddisfatta nel caso di specie la condizione relativa all'assenza di qualsiasi altra soluzione soddisfacente.

14 Il governo spagnolo indica al riguardo che l'esigenza, posta all’art. 9, n. 1, della direttiva che non esista altra soluzione soddisfacente avrebbe senso solo rispetto ai motivi di deroga diversi da quello di cui alla lett. c) di tale disposizione. In effetti non ci si può prefiggere, al di fuori del divieto di caccia, un'altra soluzione soddisfacente che possa sostituirsi all'autorizzazione a determinate condizioni, della cattura, della detenzione o di altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità come prevede l’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva. Il suddetto governo fa valere che, in ogni caso, la caccia ai colombacci autorizzata durante il ritorno di questi ultimi al luogo di nidificazione è praticata su un territorio distinto da quello su cui sono cacciati durante la stagione ordinaria. Così i punti di appostamento stimati all'interno del territorio e utilizzati per tale caccia nei mesi di ottobre e di novembre (periodo della migrazione) si troverebbero maggioritariamente in zone diverse da quelle in cui sono situati i punti di appostamento utilizzati nei mesi di febbraio e marzo (periodo di ritorno), giacché questi ultimi si trovano per la maggior parte lungo la costa, in luoghi non frequentati dai colombacci in occasione della migrazione di ottobre e di novembre. Non esisterebbe quindi altra soluzione soddisfacente idonea a costituire un'alternativa alla caccia al colombaccio durante il ritorno di tale specie al luogo di nidificazione. Peraltro la caccia in parola non metterebbe affatto in pericolo il mantenimento della popolazione della specie di cui trattasi ad un livello soddisfacente.

Giudizio della Corte

15 Ai sensi dell'art. 7, n. 4, della direttiva, le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Il n. 4 del medesimo articolo prevede tuttavia che le specie migratrici cui si applica la legislazione della caccia non vanno cacciate durante il ritorno al luogo di nidificazione.

16 Nel caso di specie il colombaccio fa capo a tali due disposizioni. Esso non va quindi cacciato durante il ritorno al luogo di nidificazione.

17 Tuttavia l’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva ammette la possibilità di autorizzare, nel rispetto delle condizioni elencate in questa disposizione, la caccia alle specie figuranti nell'allegato II durante i periodi indicati dall'art. 7, n. 4, della direttiva e, quindi, segnatamente durante il ritorno al luogo di nidificazione (v., in tal senso, sentenza 16 ottobre 2003, causa C-182/02, Ligue pour la protection des oiseaux e a., Racc. pag. I-12105, punti 9-11).

18 Tra le condizioni da soddisfare affinché tale caccia possa essere autorizzata, ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, figura quella relativa all'assenza di un'altra soluzione soddisfacente (v. citata sentenza Ligue pour la protection des oiseaux e a., punto 15).

19 Tale condizione non può essere considerata soddisfatta quando il periodo di caccia consentito a titolo derogatorio coincida senza necessità con i periodi in cui la direttiva intende stabilire una protezione particolare. Una tale necessità mancherebbe, in particolare, se l'unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di caccia a determinate specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all’art. 7 della direttiva (v. citata sentenza Ligue pour la protection des oiseaux e a., punto 16).

20 Nel caso di specie va rilevato che il periodo di caccia al colombaccio consentita in via derogatoria nella provincia di Guipúzcoa coincide senza necessità con i periodi in cui la direttiva intende stabilire una protezione particolare.

21 Emerge in effetti dal dibattimento dinanzi alla Corte che le zone della provincia di Guipúzcoa frequentate dal colombaccio durante il regolare periodo di caccia sono poco distanti da quelle frequentate da tale specie solo durante il ritorno al luogo di nidificazione. Conseguentemente le prime di tali zone sono facilmente accessibili ai cacciatori che risiedono nelle seconde.

22 È necessario constatare che i decreti adottati dalle autorità competenti della provincia di Guipúzcoa e autorizzanti la caccia al colombaccio in via derogatoria nelle zone di tale provincia, segnatamente in un certo numero di comuni costieri, frequentati da tale specie solo durante il ritorno al luogo di nidificazione si limitano a prolungare i periodi di caccia al colombaccio nell'area geografica costituita dalla provincia di Guipúzcoa che, tenuto conto di quanto precede, va considerata come un unico territorio già frequentato dalla specie in questione durante il periodo di caccia fissato conformemente all’art. 7 della direttiva.

23 Dato che non è soddisfatta nel caso di specie la condizione relativa all'assenza di un'altra soluzione soddisfacente, la caccia al colombaccio durante il ritorno di tale specie al suo luogo di nidificazione non può essere autorizzata ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.

24 Tale caccia è di conseguenza contraria all'art. 7, n. 4, della direttiva.

25 Una constatazione siffatta non può essere rimessa in questione dagli argomenti del governo spagnolo secondo cui, da un lato, il colombaccio non è una specie minacciata, dall'altro, quest'ultimo viene cacciato per tutto l'anno nel Regno Unito e, infine, dal fatto che i giudici spagnoli hanno ritenuto i decreti autorizzanti, nella provincia di Guipúzcoa, la caccia al colombaccio «a contrapasa» conformi alla legislazione spagnola sulla caccia la quale sarebbe di per se stessa conforme alla direttiva.

26 In effetti i primi due argomenti invocati dal governo spagnolo non hanno alcun rapporto con la condizione relativa all'assenza di un'altra soluzione soddisfacente e, pertanto, non sono tali da influire sulla constatazione figurante al punto 22 della presente sentenza.

27 Circa il terzo argomento esso è irrilevante poiché è provato che la caccia «a contrapasa» è contraria all'art. 7, n. 4, della direttiva.

28 Va quindi constatato che il Regno di Spagna, autorizzando nella provincia di Guipúzcoa la pratica della caccia al colombaccio «a contrapasa», è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 7, n. 4, della direttiva.

Sulle spese

29 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se viene fatta domanda in tal senso. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Spagna e quest'ultimo è soccombente nei suoi motivi, occorre condannarlo alle spese.

Per questi motivi la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il Regno di Spagna, autorizzando nella provincia di Guipúzcoa la pratica della caccia al colombaccio «a contrapasa», è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 7, n. 4, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Firme