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Corte di Giustizia Seconda Sezione sent. 13 luglio 2006
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 79/409/CEE – Conservazione degli uccelli selvatici – Zona di protezione speciale – Modifica senza fondamento scientifico»

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Nella causa C-191/05,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 28 aprile 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e A. Caeiros, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. L. Fernandes, in qualità di agente,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris (relatore), J. Klučka e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott,

cancelliere: sig. R. Grass,

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 febbraio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo modificato la delimitazione della zona di protezione speciale (in prosieguo: la «ZPS») di «Moura, Mourão, Barrancos» (in prosieguo: la «ZPS di cui trattasi») ed avendo in tal modo escluso zone che ospitano specie di uccelli selvatici la cui protezione ha giustificato la designazione di tale ZPS, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1, in prosieguo: la «direttiva»).

2       L’art. 4, n. 1, della direttiva così dispone:

«Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto:

a)      delle specie minacciate di sparizione;

b)      delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

c)      delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

d)      di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva».

3       A seguito di una denuncia nella quale si indicava che la ZPS di cui trattasi era stata modificata senza alcun fondamento scientifico, il 17 ottobre 2003 la Commissione ha inviato al governo portoghese una lettera di diffida, cui le autorità portoghesi hanno risposto con lettera del 19 dicembre 2003.

4       Il 9 luglio 2004, la Commissione ha inviato al governo portoghese un parere motivato secondo il quale la Repubblica portoghese, avendo modificato la delimitazione della ZPS di cui trattasi e avendo in tal modo escluso zone che ospitano specie di uccelli selvatici la cui protezione ha giustificato la designazione di tale ZPS, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’art. 4, n. 1, della direttiva, e ha invitato tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere entro due mesi a decorre dalla ricezione dello stesso. Presa conoscenza della risposta inviatale dalle autorità portoghesi il 24 febbraio 2005, la Commissione, ritenendo persistesse una situazione insoddisfacente, ha proposto il presente ricorso.

5       Nel ricorso la Commissione sostiene che il governo portoghese, avendo ridotto, con il decreto legge n. 141/2002 del 20 maggio 2002 (Diário da República I, série A, n. 116, del 20 maggio 2002), la ZPS di cui trattasi, così come era stata delimitata all’atto della sua istituzione mediante il decreto legge n. 384‑B/99 del 23 settembre 1999 (Diário da República I, série A, n. 223, del 29 settembre 1999), ha escluso dalla protezione diverse specie di uccelli selvatici menzionati nel formulario standard dei dati «Natura 2000» che è servito da base per la creazione di questa ZPS, specie che dovevano essere protette in forza della direttiva.

6       La Commissione sottolinea inoltre che la modifica dei limiti della ZPS di cui trattasi non ha alcun fondamento scientifico, ponendosi quindi in contraddizione con i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte.

7       Il governo portoghese, da parte sua, riconosce che, qualunque sia il margine discrezionale degli Stati membri, la ZPS deve obbedire ai criteri previsti dalle disposizioni della direttiva, come sottolinea la giurisprudenza della Corte.

8       Il detto governo afferma che è attualmente in corso di elaborazione una nuova delimitazione adeguata della ZPS di cui trattasi. Tale delimitazione terrà conto, da un lato, delle esigenze connesse alla protezione adeguata delle specie che hanno motivato la designazione della detta ZPS, quali la gru (Grus grus), il gufo reale (Bubo bubo), l’avvoltoio (Aegypius monachus), l’aquila minore (Hieraaetus pennatus) nonché il grifone (Gyps fulvus), e, d'altro lato, della necessaria protezione degli uccelli della steppa in aree adatte.

Giudizio della Corte

9       Occorre ricordare che l’art. 4 della direttiva prevede un regime di protezione specificamente mirato e rafforzato sia per le specie elencate nell’allegato I sia per le specie migratrici, che trova giustificazione nel fatto che si tratta, rispettivamente, delle specie più minacciate e delle specie che costituiscono un patrimonio comune della Comunità (v., in tal senso, sentenze 23 maggio 1990, causa C‑169/89, procedimento penale contro Van den Burg, Racc. pag. I‑2143, punto 11, e 11 luglio 1996, causa C‑44/95, Royal Society for the Protection of Birds, Racc. pag. I‑3805, punti 23 e 26).

10     Si deve poi sottolineare che sono i criteri ornitologici contenuti nei nn. 1 e 2 dell’art. 4 a dover guidare gli Stati membri nella scelta e nella delimitazione delle ZPS (v., in questo senso, sentenza Royal Society for the Protection of Birds, cit., punto 26).

11     Come risulta dalle disposizioni del decreto legge n. 141/2002, la delimitazione della ZPS di cui trattasi è stata modificata in quanto tale ZPS includeva zone che non costituivano habitat importanti per gli uccelli della steppa.

12     Va però sottolineato che, come giustamente afferma la Commissione, seppure le zone che il citato decreto legge ha escluso dalla ZPS di cui trattasi non ospitano uccelli della steppa, esse accoglievano tuttavia altre specie di uccelli selvatici menzionate nell’allegato I della direttiva e la cui protezione aveva giustificato la designazione della detta ZPS, vale a dire, segnatamente, la gru (Grus grus), il gufo reale (Bubo bubo), l’avvoltoio (Aegypius monachus), l’aquila minore (Hieraaetus pennatus) e il grifone (Gyps fulvus).

13     Ciò considerato, uno Stato membro non può ridurre la superficie di una ZPS o modificarne la delimitazione, a meno che le zone escluse dalla ZPS non corrispondano più ai territori più idonei alla conservazione delle specie di uccelli selvatici, ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva.

14     Orbene, il governo portoghese non ha neppure sostenuto l'esistenza di una situazione del genere nella fattispecie.

15     Il ricorso proposto dalla Commissione dev’essere pertanto considerato fondato.

16     Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo modificato la delimitazione della ZPS di cui trattasi, ed avendo in tal modo escluso zone che ospitano specie di uccelli selvatici la cui protezione ha giustificato la designazione di tale ZPS, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 1, della direttiva.

Sulle spese

17     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica portoghese, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce

1)      La Repubblica portoghese, avendo modificato la delimitazione della zona di protezione speciale «Moura, Mourão, Barrancos», ed avendo in tal modo escluso zone che ospitano specie di uccelli selvatici la cui protezione ha giustificato la designazione di tale zona, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2)      La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Firme