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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 2 marzo 2006
Modalita' di applicazione del divieto di importazione in Italia di pelli di foca, per fini commerciali.

Gazzetta Ufficiale N. 87 del 13 Aprile 2006

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IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la direttiva del Consiglio della Comunita' europea del
28 marzo 1983, n. 129, modificata dalla direttiva del Consiglio
8 giugno 1989, n. 370, che obbliga gli Stati Membri ad adottare o
mantenere in vigore le misure necessarie perche' pelli di cuccioli di
foca non siano importate a fini commerciali;
Visto l'art. 19 del regolamento (CE) 7 marzo 1994, n. 519 relativo
al regime comune applicabile alle importazioni nell'Unione europea il
quale prevede la possibilita' per gli Stati Membri di introdurre
divieti di importazione sulla base di normative nazionali, in caso di
tutela della salute e della vita delle persone e degli animali;
Visto il decreto del Ministero del commercio con l'estero 8 giugno
1978, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976,
relativo al regime delle importazioni delle merci».
Visto l'art. 1 del regolamento ministeriale 14 luglio 1990, n. 313,
il quale prevede che «l'importazione e l'esportazione delle merci
sono libere, salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in
relazione ad impegni internazionali e comunitari o per esigenze di
interesse nazionale, con provvedimenti del Ministro del commercio con
l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze. Tali
provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.»;
Ritenuta l'opportunita' di definire le modalita' applicative del
regime autorizzatorio delle pelli di foca;
Considerato che la Commissione europea e' stata informata della
volonta' di adottare il presente decreto ai sensi dell'art. 19, comma
2, lettera b) del citato regolamento (CE) n. 519 del 1994, con nota
del 10 febbraio 2006;
Decreta:

Art. 1.
1. Il presente decreto definisce le modalita' di applicazione del
divieto di importazione in Italia, per fini commerciali, di pelli di
cuccioli di foca (n.c. 43 01 70 10; 43 02 19 41; 43 02 30 51; 43 03
10 10).

Art. 2.
1. L'importazione dei beni compresi nell'allegato 1 al presente
decreto quali pelli da pellicceria gregge di foca, delle pelli da
pellicceria conciate o preparate anche confezionate in tavole,
sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti di foca, delle
pelliccerie lavorate o confezionate di foca e' soggetta al regime
dell'autorizzazione ministeriale, a prescindere dal paese di origine
(non preferenziale). L'autorita' incaricata dell'applicazione del
presente decreto e del rilascio delle autorizzazioni all'importazione
dei beni sopra citati e' il Ministero delle attivita' produttive -
Direzione generale della politica commerciale.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della
pubblicazione.

Roma, 2 marzo 2006

Il Ministro delle attivita' produttive: Scajola
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

Allegato 1

Nomenclatura combinata:
43 01 70 90 limitatamente alla foca;
43 01 80 80 limitatamente alla foca;
43 01 90 00 limitatamente alla foca;
43 02 19 35 limitatamente alla foca;
43 02 19 49 limitatamente alla foca;
43 02 20 00 limitatamente alla foca;
43 02 30 10 limitatamente alla foca;
43 02 30 45 limitatamente alla foca;
43 02 30 55 limitatamente alla foca;
43 03 10 90 limitatamente alla foca;
43 03 90 00 limitatamente alla foca.