AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2007

Comunicazione, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell'attivita' di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
GU n. 300 del 28-12-2007

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Soggetti obbligati alla comunicazione.
Gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e le societa' loro concessionarie che
gestiscono la tariffa di igiene ambientale effettuano annualmente le
comunicazioni all'Agenzia delle entrate dei dati in loro possesso
relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito
dell'attivita' di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle
imposte sui redditi, secondo le disposizioni del presente
provvedimento.
2. Dati oggetto della comunicazione.
2.1 Sono oggetto di comunicazione i soli dati, di cui al tracciato
record allegato al presente provvedimento, rilevanti ai fini dei
controlli e relativi ad ogni immobile insistente sul territorio
comunale per il quale il servizio e' istituito.
2.2 I dati riguardano nello specifico:
dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di
smaltimento rifiuti (denominazione, codice fiscale);
dati identificativi (denominazione, codice fiscale)
dell'occupante-detentore dell'immobile;
dati relativi all'immobile occupato o detenuto.
3. Modalita' di trasmissione.
3.1 I soggetti obbligati alla comunicazione devono trasmettere,
secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente
provvedimento, i dati richiesti di cui al punto 2, utilizzando il
servizio Entratel, come specificato nel decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e nel decreto 31 luglio 1998, e
successive modificazioni, nonche' dei relativi allegati, avvalendosi
anche degli intermediari abilitati al servizio. Per effettuare la
trasmissione telematica di tali comunicazioni, i soggetti obbligati
sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo
distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di
verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto
dalle suddette specifiche tecniche.
3.2 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite
il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre
MegaByte.
3.3 E' consentita la trasmissione di un file in sostituzione di un
altro precedentemente inviato purche' esso si riferisca al medesimo
periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, previo annullamento
del file precedentemente inviato, non oltre un mese dal termine di
trasmissione dei dati da sostituire, utilizzando l'apposita procedura
di annullamento, prevista in ambiente Entratel.
4. Modalita' della trasmissione sostitutiva.
4.1 L'Agenzia delle entrate, a seguito dell'implementazione delle
procedure di controllo della qualita' dei dati contenuti nelle
comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno
effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all'Anagrafe
tributaria, a trasmettere una comunicazione integrativa o sostitutiva
della precedente.
4.2 La trasmissione di un file in sostituzione o integrazione di un
altro precedentemente inviato, viene effettuata tramite le modalita'
standard previste dai Servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate.
5. Termini per le comunicazioni.
5.1 Le comunicazioni di cui al punto 2 relative all'anno solare
precedente, a partire da quelle concernenti il periodo 2007, sono
effettuate entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.
5.2 Le comunicazioni relative agli anni successivi al 2007 vanno
trasmesse solo in caso di variazione dei dati di cui al tracciato
record.
6. Trattamento dei dati.
6.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi
nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e
protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi
dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di
necessita', attraverso particolari sistemi di elaborazione,
prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», che consentono
di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati
personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i
requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.
6.2 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle
entrate e' riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei
controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.
7. Sicurezza dei dati.
7.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, e'
garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria,
che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore,
consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una
specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete
e' previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale
dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette
credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per
ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella
trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo
basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura
dell'archivio da trasmettere.
7.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo
dell'Anagrafe tributaria e' garantita da misure che prevedono un
sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed
autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di
tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e
della tipologia delle operazioni svolte nonche' della conservazione
delle copie di sicurezza.
8. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
Il Garante per la protezione dei dati personali e' stato consultato
all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi
dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Motivazioni.
Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all'esigenza
di rendere piu' incisiva l'azione di contrasto ai fenomeni di
evasione realizzati attraverso la locazione di unita' immobiliari non
rilevate ai fini dell'imposta di registro e/o non dichiarate ai fini
delle imposte sul reddito.
A tale scopo i gestori del servizio di smaltimento rifiuti, non
trasmettono all'Agenzia delle entrate tutti i dati in loro possesso
ma esclusivamente le informazioni minime necessarie per effettuare i
controlli.
In particolare, le informazioni relative alle singole unita'
immobiliari ottenute dai gestori del servizio di smaltimento rifiuti,
che contengono i dati sui soggetti che risultano occupanti o
detentori delle medesime, sono utili per essere confrontate con le
informazioni messe a disposizione dall'Agenzia del territorio,
facenti riferimento alle identiche unita', che contengono i dati
relativi ai proprietari delle stesse. Per poter realizzare tale
comparazione e' necessario che i soggetti obbligati comunichino i
dati catastali identificativi dell'immobile presso cui e' attivato il
servizio. La mancata rispondenza tra occupante/detentore e
proprietario dell'immobile segnala, presuntivamente, la presenza di
un contratto di affitto che necessita di apposita registrazione e che
fornisce reddito per il dante causa dello stesso.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187 del 12 agosto 1998.
Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazione e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
Deliberazione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita
dalla deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 106, 107 e 108.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2007
Il direttore dell'Agenzia: Romano

Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 28 a pag. 30 <----