Cass. Sez. III n. 22096 del 23 maggio 2023 (CC 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Sansone
Ecodelitti.Confisca

La disciplina in tema di confisca si atteggia in maniera differente in ragione del delitto ambientale per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: mentre per le condotte di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies cod. pen. la confisca di quanto indicato nell’art. 452-undecies cod. pen. è sempre ordinata, in via diretta con il comma 1 e per equivalente con il comma 2, per le residue fattispecie delittuose può essere disposta in via diretta ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen. e, per equivalente, a norma dell’art. 452-undecies, comma 2, cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7/11/2022, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l’appello proposto da Bruno Sansone, in proprio e quale legale rappresentante della Edilcamaldoli s.r.l., avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 30/7/2022 con riguardo a misura reale disposta in ordine al delitto di cui all’art. 452-terdecies cod. pen. (omessa bonifica).
2. Propone ricorso per cassazione il Sansone, a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – la violazione di legge e la mancanza di motivazione. Premesso che il ricorrente sarebbe stato assolto dalla contestazione di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. (previa riqualificazione nella contravvenzione di cui all’art. 256, comma 3, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152), il Tribunale non avrebbe potuto confermare il sequestro disposto ai sensi dell’art. 452-undecies cod. pen., atteso che questa norma – richiamando le fattispecie per le quali risulta possibile disporre il sequestro preventivo – non citerebbe il delitto di omessa bonifica qui contestato. L’ordinanza, peraltro, avrebbe ricondotto il vincolo non all’art. 452-undecies citato, ma al combinato disposto degli artt. 240, comma 1, cod. pen., 321 cod. proc. pen., così, tuttavia, mutando il titolo del sequestro, pacificamente fondato proprio sulla prima norma indicata. Il provvedimento impugnato, dunque, sarebbe stato emesso in palese violazione di legge, con riguardo ad un titolo di reato inidoneo a consentirne l’emissione. In senso contrario, peraltro, non potrebbe richiamarsi neppure l’iscrizione a carico del Sansone di altre ipotesi illecite, perché neanche individuate in fatto e, comunque, oggetto di procedimento instaurato successivamente al provvedimento reale genetico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta infondato.
5. La questione sollevata si fonda sulla premessa, espressamente richiamata, che il sequestro per equivalente del denaro – eseguito a carico del Sansone – sia stato sì disposto in ordine al delitto di cui all’art. 452-terdecies cod. pen., attualmente in fase dibattimentale, ma ai sensi dell’art. 452-undecies, comma 1, cod. pen., che – disciplinando la confisca in materia di delitti contro l’ambiente - trova applicazione soltanto per le ipotesi di reato lì espressamente indicate (articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies cod. pen.), tra le quali non rientra l’omessa bonifica in discussione.
6. Questa premessa, tuttavia, è errata, in quanto il sequestro è stato disposto e confermato non ai sensi dell’art. 452-undecies, comma 1, cod. pen., ma a norma dell’art. 240, comma 1, cod. pen., ossia della previsione – di carattere generale – per la quale, nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Questa conclusione si trae espressamente dal provvedimento genetico, che, infatti, indica l’art. 240 cod. pen. tra i presupposti normativi della misura reale, con la quale è stato sequestrato il profitto dell’omessa bonifica – contestata all’indagato - nella misura del risparmio ottenuto dal non aver utilizzato le stesse somme per un’attività che gli era imposta dalla legge (pagg. 27 e ss.).
7. Il vincolo cautelare qui impugnato, peraltro, è stato applicato dal G.i.p. non in via diretta, ma per equivalente, a fronte dell’incapienza del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 452-undecies, comma 2, cod. pen., come chiaramente indicato nell’ordinanza impugnata e ben chiarito ancora nel decreto genetico.
7.1. Questa disposizione stabilisce che quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II (Dei delitti contro l’ambiente), sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca; tale previsione, dunque, non incontra i limiti operativi del comma 1, in tema di confisca obbligatoria, e trova pertanto applicazione con riguardo a tutti i delitti di cui al titolo citato, anche diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nel comma precedente.
7.2. Il maggiore spettro di intervento si giustifica con la differente portata delle due previsioni. Il comma 1 stabilisce una misura ablatoria obbligatoria e sottratta a valutazione discrezionale (“è sempre ordinata”), il cui ambito di applicazione risulta limitato - per scelta del legislatore – a specifiche fattispecie, considerate particolarmente gravi (inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; impedimento del controllo; associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti dallo stesso titolo). Il comma 2, invece, prevede il vincolo reale per equivalente con riguardo a tutti i delitti contro l’ambiente di cui al codice penale, dunque anche per l’ipotesi in cui la confisca sia stata disposta ai sensi non del precedente comma “a numero chiuso”, ma dell’art. 240, comma 1, cod. pen. con portata generale; ossia, di una misura, facoltativa, applicata previa verifica di presupposti - l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze del secondo - di cui il provvedimento deve dar motivatamente conto, come nel caso in esame.
7.2. Ne consegue, pertanto, che la disciplina in tema di confisca si atteggia in maniera differente in ragione del delitto ambientale per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: mentre per le condotte di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies cod. pen. la confisca di quanto indicato nell’art. 452-undecies cod. pen. è sempre ordinata, in via diretta con il comma 1 e per equivalente con il comma 2, per le residue fattispecie delittuose può essere disposta in via diretta ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen. e, per equivalente, a norma dell’art. 452-undecies, comma 2, cod. pen.
7.3. Ne consegue, allora, la piena legittimità – già in astratto - del vincolo a carico del ricorrente.
8. Con riguardo al caso concreto, peraltro, non può sostenersi – come invece nel ricorso – alcun rapporto di dipendenza immediata tra il proscioglimento (non l’assoluzione) del Sansone dal delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. e la permanenza del vincolo in questione; la censura, infatti, trascura che quest’ultimo non è stato mantenuto pur a fronte di un’ipotesi di reato dichiarata ormai estinta per prescrizione, ma è stato ab origine disposto con riferimento ad una diversa fattispecie illecita, quale l’omessa bonifica disciplinata dall’art. 452-terdecies cod. pen. Nessun collegamento, poi, è possibile trarre tra il sequestro e le ulteriori condotte illecite per le quali è intervenuta una successiva iscrizione dello stesso Sansone nel registro degli indagati (il 25/11/2021); sebbene, infatti, il ricorso si esprima in termini diversi, peraltro senza alcun riferimento al contenuto dell’ordinanza, dal testo di quest’ultima non si ricava alcun nesso tra le nuove ipotesi di reato ed il vincolo reale in esame (disposto con provvedimento del 10/6/2021), che, dunque, risulta applicato e confermato con riferimento esclusivo al delitto di omessa bonifica.  
9. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023