Tar Lazio Sez. II sent. n. 1352 del 14 febbraio
Elettrosmog. Ordinanze contingibili e urgenti
N.
Reg. Sent.
Anno
N.
Reg. Gen.
Anno
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7652/88, proposto da TV Internazionale s.p.a., ora Telecom Italia Media s.p.a. e Telepromozioni s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Pace, Massimo Ranieri e Roberto Borrello, elettivamente domiciliate presso lo studio Pace in Roma, p.za delle Muse, n. 8;
C O N T R O
Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rodolfo Guzzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via della Scrofa, n. 64;
PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione, dell’ordinanza sindacale n. 147, del 12 agosto 1988, notificata il successivo 29 agosto, con la quale è stata disposta la “riduzione della potenza dei sopra elencati trasmettitori radiotelevisivi esistenti nel territorio comunale, fissando il limite massimo a 1,5 kw, e ciò nel termine di 24 ore dalla notificazione”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione dell’intimata amministrazione;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza dell’8 novembre 2006, la dr.ssa Anna Bottiglieri; udito l’avv. Marsella, in delega, per la parte ricorrente e l’avv. Fondi, in delega, per l’amministrazione comunale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 28 settembre 1988, depositato il successivo 26 settembre, le istanti società, interessate dalla gestione ed utilizzazione ai fini di telediffusione di un impianto sito nel Comune di Rocca di Papa, hanno domandato l’annullamento della ordinanza sindacale n. 147, del 12 agosto 1988, con la quale è stata disposta la riduzione della potenza dei trasmettitori radiotelevisivi esistenti nel territorio comunale, fissando il limite massimo a 1,5 kw, nel termine di 24 ore dalla notificazione del provvedimento.
Avverso l’impugnato provvedimento, adottato sulla scorta di una perizia effettuata nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Pretura di Frascati, parte ricorrente ha formulato articolate censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’intimata amministrazione comunale.
Con ordinanza 28 novembre 1988, n. 1727, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione interinale degli effetti dell’atto impugnato, incidentalmente proposta dalle ricorrenti. Con ordinanza 11 marzo 1989, n. 198, il Consiglio di Stato, VI, ha accolto l’appello interposto dalla medesima.
Entrambe le parti costituite hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.
Il ricorso è stato, indi, trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’8 novembre 2006.
DIRITTO
1. Viene all’odierno esame del Collegio la questione inerente la legittimità dell’ordinanza sindacale n. 147, del 12 agosto 1988, con la quale è stata disposta la riduzione della potenza dei trasmettitori radiotelevisivi esistenti nel territorio del Comune di Rocca di Papa, fissando il limite massimo a 1,5 kw, nel termine di 24 ore dalla notificazione del provvedimento.
Avverso l’atto impugnato, le società ricorrenti, destinatarie dell’atto in quanto interessate dalla gestione ed utilizzazione ai fini di telediffusione di un impianto sito nel territorio comunale, premesso che lo stesso è stato adottato sulla scorta di una perizia effettuata nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Pretura di Frascati, hanno formulato le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 38 e ss, l. 14 aprile 1975, n. 102 – incompetenza – violazione dell’art. 153, t.u. 4 febbraio 1915, n. 148. Il provvedimento sarebbe del tutto disarticolato dalla pianificazione operante nella materia della diffusione radiotelevisiva, oltrechè ancorato a parametri non certi;
2) violazione dell’art. 3, l. 4 febbraio 1985, n. 10 – violazione art. 153, t.u. 148/1915. Il provvedimento non terrebbe conto dell’autorizzazione conferita ex lege agli impianti operanti alla data del 1° ottobre 1984, con la potenza in atto alla medesima data;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 153, r.d. 148/1915 e dell’art. 32, l. 23 dicembre 1978, n. 833. Nella fattispecie non sussisterebbero le esigenze a carattere straordinario ed urgente legittimanti il ricorso al potere di ordinanza, che, in ogni caso, non può essere esercitato sine die come quello di cui tarttasi;
4) contraddittorietà della motivazione – errore nei presupposti. Il provvedimento avrebbe travisato la prospettazione peritale;
5) difetto assoluto di istruttoria. Il provvedimento non sarebbe stato preceduto né da contraddittorio né da alcun autonomo accertamento;
6) travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti – motivazione insufficiente, contraddittoria ed incongrua – manifesta illogicità – violazione del principio di legalità. Poiché la perizia non avrebbe effettuato alcuna indagine sui trasmettitori televisivi, sul presupposto esplicito della loro non pericolosità per la salute, argomento su cui il quesito è imperniato, risulterebbero del tutto estranee alla medesima le affermazioni pure ivi contenute in ordine alla sproporzionata potenza degli impianti rispetto all’ambito territoriale servito, problema che, inoltre, non potrebbe essere legittimamente fronteggiato con una indiscriminata riduzione di potenza;
7) difetto di motivazione. L’amministrazione avrebbe omesso di ponderare gli interessi coinvolti.
2. Il ricorso è fondato.
E’, in particolare fondato il sesto motivo di ricorso, come rilevato dal Consiglio di Stato in sede cautelare (VI, ord. 11 marzo 1989, n. 198), che presenta carattere assorbente.
3. L’atto in esame ha natura di ordinanza contingibile ed urgente.
Com’è ampiamente noto, i presupposti di siffatta categoria di atti sono da rinvenire, da un lato, nella necessità, intesa come situazione di fatto, che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare e, dall’altro, nell’urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo (ex plurimis C. Stato, sez. V, 23-08-2000, n. 4568).
In presenza dei riferiti presupposti, alle predette ordinanze, che si atteggiano quale rimedio extra ordinem dell’ordinamento, è estranea, per loro stessa natura, l’effettuazione di indagini particolarmente complesse.
Ciò posto, deve, però, essere osservato che la peculiare natura delle medesime ordinanze in questione non si traduce in una esenzione del processo di formazione della volontà amministrativa dagli oneri conoscitivi e delimitativi dei presupposti di fatto e di diritto nella quale l’atto è destinato ad operare.
Anzi, la straordinarietà dell’esercizio del potere, se permette che l’acclaramento della situazione presupposta possa prescindere dalla necessità di massimizzare l’acquisizione degli elementi istruttori, al fine di effettuare quei confronti propri del procedimento ordinario, rende, al contempo, più stringente la verifica di quelli acquisiti in primo esame, i quali vanno rigorosamente valutati, al fine di individuare e l’emergenzialità della situazione presupposta e la efficacia, congruità e adeguatezza delle misure utili a fronteggiarla.
3.1. Nella fattispecie, non risulta che ciò sia avvenuto.
Invero, la relazione peritale, che il provvedimento in esame pone ad esclusivo fondamento dell’intervento, per affermare a carico della salute e della incolumità della popolazione locale la sussistenza di un pericolo di esposizione superiore al limite di tollerabilità, in allegato sub 31, versato in atti dalle ricorrenti, dopo aver dato atto dei tipi di rischio che in via astratta i campi magnetici potrebbero provocare, afferma che la concreta pericolosità deriva dai campi magnetici irradiatisi dai trasmettitori radiofonici in “FM” e non da quelli televisivi in “UHF”.
Si osserva, in particolare, che “gli elementi irradianti nella banda UHF sono più piccoli, è possibile realizzare antenne più direttive ed installabili a maggiore altezza, che quindi mantengono la zona di maggiore intensità del campo elettromagnetico lontana dal terreno (dove si presume possa esserci il pubblico)”…..pervenendo così ad affermare che “Queste considerazioni permettono di tralasciare, ai fini di una valutazione della pericolosità delle emissioni in oggetto, le emissioni televisive e di concentrare l’indagine su quelle radiofoniche. Tale affermazione, pur approssimata, trova pieno riscontro nelle verifiche sperimentali effettuate.”
Il provvedimento risulta, conseguentemente, ed al contempo, privo di presupposto e di motivazione in relazione agli impianti televisivi.
Né soccorre, al riguardo, la giurisprudenza della Sezione pure invocata da parte resistente (8 maggio 2002, n. 4047), atteso che la questione qui proposta ed accolta non ha formato oggetto della fattispecie ivi sottoposta ad esame giudiziale
4. Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7652/88, proposto da TV Internazionale s.p.a. ed altri, come in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2006.
Domenico LA MEDICA Presidente
Silvestro Maria RUSSO Consigliere
Anna BOTTIGLIERI Primo Referendario, est.
Il Presidente L’Estensore