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COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI ORDINANZA 11 settembre 2003
Aggiornamento del «Piano delle attivita' di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari». (Ordinanza n. 11/2003).

Gazzetta Ufficiale N. 218 del 19 Settembre 2003

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IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi
dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e
Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2003 -
serie generale - n. 59;
Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del
Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 17 marzo 2003 - serie generale - n. 63;
Viste le ordinanze n. 1 e n. 2 del 21 marzo 2003 del commissario
delegato, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 2 aprile 2003 - serie generale - n. 77;
Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario
delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 29 aprile 2003 - serie generale - n. 98;
Vista l'ordinanza n. 6 del 25 giugno 2003 del Commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
9 luglio 2003 - serie generale - n. 157;
Vista l'ordinanza n. 9 del 29 luglio 2003 del Commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
13 agosto 2003 - serie generale - n. 187;
Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa
avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli
impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo, e'
tuttavia urgente realizzare le misure dirette a limitare il rischio;
Ritenuto necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto
dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla
nuova situazione internazionale, riportati nella citata ordinanza n.
2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, nonche' progredire nel
processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli
impianti accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la
messa in sicurezza dei materiali radioattivi; necessario accelerare
ulteriormente la messa in sicurezza dei rifiuti liquidi a piu' alta
attivita' conservati presso l'impianto nucleare Eurex del Centro di
Saluggia;

Dispone:

1. L'aggiornamento del «Piano delle attivita' di adeguamento delle
misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di
rischio degli impianti nucleari», riportato in allegato sotto la
lettera «A» all'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario
delegato, limitatamente alle misure ed alle attivita' relative
all'impianto nucleare Eurex del centro di Saluggia, riportate nella
tabella allegata alla presente ordinanza.
2. La sostituzione, per effetto dell'aggiornamento di cui al
precedente punto 1), della tabella riportata a pagina cinque
dell'allegato «A» alla citata ordinanza n. 4/2003, con quella
allegata alla presente ordinanza.
3. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma
1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse
previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.
4. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero
dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attivita'
produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della
protezione civile, alla commissione tecnico-scientifica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Regione Piemonte,
all'APAT, all'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA), a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas.
5. L'immediata efficacia della presente ordinanza e la
pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con omissione dell'allegato.
Roma, 11 settembre 2003
Il Commissario delegato: Jean