DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n.52
Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane.
Gazzetta Ufficiale N. 95 del 24 Aprile 2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre
2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
attivita' e delle sorgenti orfane;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modifiche, di seguito indicato come decreto legislativo n. 230 del
1995;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche,
di seguito indicata come legge n. 1860 del 1962;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 368;
Visto il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
239;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, dei trasporti, dell'interno e della salute, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze,
del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le sorgenti sigillate ad alta
attivita', come definite dall'articolo 2 ed elencate nell'allegato I,
al fine di garantire che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto
controllo in tutte le fasi del suo ciclo di vita fino alla
restituzione al fabbricante o allo smaltimento, nonche' le sorgenti
orfane come definite nell'articolo 2.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:
a) le sorgenti di cui all'allegato I, l'attivita' delle quali sia
o sia scesa nel tempo al di sotto dei valori riportati nella tabella
VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995;
b) le sorgenti presenti nelle pratiche di cui al Capo VII del
decreto legislativo di cui alla lettera a);
c) le sorgenti detenute per attivita' svolte nell'ambito del
Ministero della difesa.
3. Le sorgenti alle quali e' stata conferita la qualifica di
«sorgente di tipo riconosciuto» ai sensi dell'articolo 26 del decreto
legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, possono
essere esentate, in relazione all'entita' del rischio radiologico,
dagli obblighi di denuncia e di autorizzazione previsti dal presente
decreto, qualora l'esenzione sia prevista nel provvedimento di
conferimento; le esenzioni sono rilasciate secondo i criteri e le
modalita' di cui al decreto previsto nel comma 2 del medesimo
articolo 26.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione dei principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 e l'Allegato A della legge 18 aprile 2005,
n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2004), cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva
2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva
2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva
2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva
2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della
direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della
direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della
direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della
direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della
direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della
direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione
tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di
essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per
l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE,
concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente
articolo, puo' emanare disposizioni integrative e
correttive al fine di tenere conto delle eventuali
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione
europea secondo la procedura di cui, rispettivamente,
all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e
all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per il parere definitivo che deve essere
espresso entro venti giorni.».

«Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano.
2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che
modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
di taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi
espressi in euro.
2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003,
recante modifica dell'allegato III della direttiva
1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che
modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca
assistenza fra le autorita' competenti degli Stati membri
nel settore delle imposte dirette e indirette.
2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone
prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso
umano e ai medicinali per uso umano in fase di
sperimentazione.
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione
del settore pubblico.
2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003,
sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
attivita' e delle sorgenti orfane.
2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che
deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire
l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.
2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante
un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni
di composti organici volatili dovute all'uso di solventi
organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti
per carrozzeria e recante modifica della direttiva
1999/13/CE.».
- La direttiva 2003/122/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
31 dicembre 2003, n. L 346.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca:
«Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti.».
- La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, reca: «Impiego
pacifico dell'energia nucleare.».
- Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre
2003, n. 368, reca: «Disposizioni urgenti per la raccolta,
lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima
sicurezza, dei rifiuti radioattivi.».
- Il comma 99 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia), cosi' recita:
«99. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN Spa)
provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio
provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei
siti che saranno individuati secondo le medesime procedure
per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei
rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'art.
3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368.».
Nota all'art. 1:
- L'art. 26, del decreto legislativo n. 230 del 1995,
citato nelle premesse cosi' recita:
«Art. 26 (Sorgenti di tipo riconosciuto). - 1. A
particolari sorgenti o tipi di sorgenti di radiazioni, in
relazione alle loro caratteristiche ed all'entita' dei
rischi, puo' essere conferita la qualifica di sorgenti di
tipo riconosciuto.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
dell'interno, della sanita', del lavoro e della previdenza
sociale e dell'ambiente, sentiti l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS,
vengono stabiliti i criteri e le modalita' per il
conferimento della qualifica di cui al comma 1, nonche'
eventuali esenzioni, in relazione all'entita' del rischio,
dagli obblighi di denuncia, di autorizzazione o di
sorveglianza fisica di cui al presente decreto.
3. Il decreto di cui al comma 2 deve tenere conto della
normativa comunitaria concernente il principio di mutuo
riconoscimento.».

Art. 2.
Definizioni

1. Fermo restando le definizioni di cui al citato decreto
legislativo n. 230 del 1995, ai fini del presente decreto valgono le
seguenti definizioni:
a) «sorgente ad alta attivita», di seguito denominata come
sorgente: sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui
attivita' al momento della fabbricazione o, se questa non e' nota, al
momento della prima immissione sul mercato e' uguale o superiore
all'attivita' indicata nell'allegato I al presente decreto;
b) «sorgente sigillata»: sorgente formata da materie radioattive
solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o
sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza
sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego,
dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti
dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende,
se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come
parte integrante della sorgente;
c) «sorgente orfana»: sorgente sigillata la cui attivita' e'
superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella
tabella VII-I dell'allegato VII del citato decreto legislativo n. 230
del 1995, e che non e' sottoposta a controlli da parte delle
autorita' o perche' non lo e' mai stata o perche' e' stata
abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta
illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non
autorizzato ai sensi del presente decreto o senza che il destinatario
sia stato informato;
d) «autorizzazione»: provvedimento emesso dalle autorita'
competenti su richiesta di parte, che consente, ai sensi delle
disposizioni recate dal presente decreto, dalla legge n. 1860 del
1962, e successive modificazioni, e dal citato decreto legislativo n.
230 del 1995, e successive modificazioni, di svolgere una pratica
concernente una sorgente;
e) «contenitore della sorgente»: contenimento di una sorgente
sigillata che non e' parte integrante della sorgente, ma e' destinato
al trasporto, alla manipolazione o ad altro;
f) «detentore»: persona fisica o giuridica che detiene una
sorgente o comunque ha la disponibilita' di una sorgente ai sensi
delle disposizioni della legge e del decreto legislativo di cui alla
lettera d); nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante,
il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, ma ad esclusione degli
impianti riconosciuti; quando il detentore e' una persona giuridica,
a fini sanzionatori si intende la persona fisica che ne ha la
rappresentanza legale;
g) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che produce sorgenti
sulla base di autorizzazioni rilasciate nel Paese di produzione;
h) «fornitore»: persona fisica o giuridica autorizzata nello
Stato ove ha la propria sede o una stabile organizzazione, che
fornisce una sorgente, anche nel caso di pratiche comportanti
l'effettuazione di operazioni di commercio senza detenzione;
i) «impianto riconosciuto»: impianto autorizzato al trattamento,
al condizionamento e al deposito provvisorio di breve e lungo
termine, o allo smaltimento di sorgenti destinate a non essere piu'
utilizzate;
j) «sorgente dismessa»: sorgente non piu' utilizzata, ne'
destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui e' stata
concessa l'autorizzazione;
k) «trasferimento di una sorgente»: trasferimento, anche
temporaneo, per manutenzione, comodato od altro, della detenzione di
una sorgente da un detentore ad un altro;
l) «Operatore nazionale»: gestore di un impianto riconosciuto per
il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini del
futuro smaltimento nel territorio nazionale;
m) «Servizio integrato»: strumento tecnico-operativo in grado di
farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente
non piu' utilizzata.


Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo n. 230, del 1995, si
vedano le note alle premesse.
- Per la legge n. 1860 del 1962, si vedano le note alle
premesse.


Capo I
Pratiche con sorgenti

Art. 3.
Autorizzazioni

1. Ogni pratica concernente una sorgente e' comunque soggetta ai
provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 4 e 5 della citata
legge n. 1860 del 1962, all'articolo 21, comma 1, e agli articoli da
27 a 31 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995,
indipendentemente dalle specifiche condizioni di applicazione ivi
previste. Non trova in ogni caso applicazione l'istituto del silenzio
assenso previsto nell'articolo 4 della citata legge n. 1860 del 1962.
2. Ferme restando le disposizioni previste dalla citata legge n.
1860 del 1962, e dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, il
richiedente il nulla osta all'impiego, di una nuova sorgente e ove
possibile, delle sorgenti immesse sul mercato anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, deve documentare che:
a) la sorgente e' stata prodotta da un soggetto autorizzato, se
la fabbricazione e' effettuata in uno Stato appartenente all'Unione
europea, oppure da un soggetto che si e' conformato alle disposizioni
vigenti nello Stato, non appartenente all'Unione stessa, nel quale
avviene la produzione della sorgente;
b) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della
sorgente sono state verificate in conformita' a norme di buona
tecnica di settore nazionali o internazionali, o comunque a queste
equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle
radiazioni ionizzanti;
c) dispone di appositi locali, con adeguato grado di resistenza
al fuoco e di adeguato controllo degli accessi, ove immagazzinare le
sorgenti;
d) e' in possesso di misure atte a garantire la gestione in
sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione anche nel
caso in cui il detentore diventi insolvente o cessi l'attivita'; tali
misure consistono in una delle seguenti possibilita':
1) prestare una garanzia finanziaria per assicurare i fondi
necessari alla gestione della sorgente fino allo smaltimento,
compreso il relativo condizionamento mediante fideiussione bancaria o
assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta, prestata
oltre che da una compagnia di assicurazione o da un istituto
finanziario, anche da intermediari finanziari iscritti all'elenco
speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a
cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, a
condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione
contabile di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
2) stipulare accordo scritto per la riconsegna al fabbricante
della sorgente non piu' utilizzata;
3) stipulare accordo scritto con il Gestore del Servizio
integrato o con l'Operatore nazionale; tale accordo dovra' prevedere,
oltre al trasferimento di proprieta' della sorgente, il trasferimento
dei fondi necessari per il condizionamento, lo stoccaggio di lungo
periodo e lo smaltimento ad un deposito finale.
3. Il richiedente l'autorizzazione e' tenuto a:
a) nominare, sentito l'esperto qualificato incaricato della
sorveglianza fisica della sorgente, un responsabile della gestione
della sorgente fornito di adeguata competenza tecnica;
b) organizzare specifiche iniziative di informazione e formazione
rivolte, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera e), del citato
decreto legislativo n. 230 del 1995, al responsabile della gestione
della sorgente e al personale addetto all'utilizzo della sorgente,
sulle caratteristiche tecniche della stessa e sugli aspetti di
radioprotezione; la formazione e l'informazione:
1) comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da adottare
ed i comportamenti da tenere ai fini della gestione in sicurezza
della sorgente;
2) dettano accorgimenti al fine di prevenire eventi anomali,
malfunzionamenti ed incidenti dovuti alla mancanza di controlli
adeguati sulla sorgente;
3) sono ripetute ad intervalli regolari e documentate in modo
che i lavoratori interessati siano adeguatamente preparati per gli
eventi di cui al numero 2);
c) avere la disponibilita', ferme restando le disposizioni di cui
al Capo X del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, di
personale addestrato, procedure e mezzi di intervento per fare fronte
ad eventuali emergenze radiologiche nell'installazione, in relazione
alla tipologia delle sorgenti nell'installazione stessa;
d) predisporre un programma di prove periodiche e di manutenzione
della sorgente e delle apparecchiature necessarie per l'utilizzo
della sorgente stessa, ivi comprese le prove di tenuta, dirette o
indirette, da effettuare secondo le norme di buona tecnica, da
compiere nell'arco di tempo di utilizzo della stessa, sulla base
delle indicazioni fornite dal fabbricante;
e) prevedere specifiche procedure gestionali per il trasporto, la
detenzione e l'utilizzo della sorgente finalizzate ad impedire, in
relazione alle caratteristiche della sorgente, l'accesso non
autorizzato, lo smarrimento, il furto o il danneggiamento della
sorgente anche a seguito di incendi;
f) attuare quanto previsto nel comma 2, lettere c) e d).


Note all'art. 3:
- Gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 1860 del
1961, cosi' recitano:
«Art. 4. - Il commercio nel territorio della Repubblica
italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie
radioattive, qualora la Comunita' europea per l'energia
atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi
dell'art. 57 del Trattato, e' soggetto, fatta salva la
disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili,
previste dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del
Ministero dell'industria e del commercio.
L'autorizzazione s'intende concessa decorsi trenta
giorni dalla data della presentazione della domanda, senza
che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia
pronunciata.
Per l'importazione e l'esportazione dei predetti
minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive,
l'autorizzazione - quando e' prescritta dalle norme in
vigore in materia di divieti economici e valutari - e' data
dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme
parere del Ministero dell'industria e del commercio.
Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie
grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine
di trenta giorni dalla domanda di autorizzazione.».
«Art. 5. - Il trasporto delle materie fissili speciali
in qualsiasi quantita' e delle materie radioattive in
quantita' totale di radioattivita' o di peso che ecceda i
valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve
essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi,
autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il
commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per
i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la
marina mercantile.
Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli
trasporti occasionali di materie radioattive in quantita'
totale di radioattivita' o di peso che non ecceda i valori
che saranno determinati con decreto del Ministro per
l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art.
30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185. In tali casi, prima dell'esecuzione del
trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al
medico provinciale delle Province nelle quali ha inizio e
termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che
preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.
Singoli trasporti di materie fissili speciali, in
qualsiasi quantita', e di materie radioattive in quantita'
totale di radioattivita' o di peso che ecceda il limite
fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da
vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati
con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di
concerto con il Ministro interessato.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti non
esimono il vettore dall'osservanza delle vigenti norme
sulla disciplina dei trasporti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e
il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per
l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari
relative al trasporto delle materie fissili speciali e
delle materie radioattive, in accordo con le norme di base
fissate dalla Comunita' europea dell'energia atomica.
Fino a quando non saranno emanate le norme
regolamentari relative al trasporto delle materie fissili
speciali e delle materie radioattive di cui al
comma precedente, il trasporto delle dette materie deve
essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni
emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile
per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della
marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto
anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. 185, che risultino applicabili.».
- L'art. 21, e gli articoli da 27 a 31, del citato
decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recitano:
«Art. 21 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Per
il trasporto delle materie di cui all'art. 5 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e
integrazioni, effettuato in nome proprio e per conto
altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorche'
avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena
responsabilita' e disponibilita', restano ferme le
disposizioni ivi contenute. Nelle autorizzazioni previste
da dette disposizioni, rilasciate sentiti l'ANPA e il
Ministero dell'interno, possono essere stabilite
particolari prescrizioni definite dall'ANPA.
2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione, sentita l'ANPA, sono emanate le norme
regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche in
attuazione delle direttive e raccomandazioni dell'Unione
europea e degli accordi internazionali in materia di
trasporto di merci pericolose.
3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al
comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei
trasporti effettuati con l'indicazione delle materie
trasportate. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono
stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le
modalita', i termini di compilazione e di invio del
riepilogo suddetto, nonche' gli eventuali esoneri.».
«Art. 27 (Nulla osta all'impiego di sorgenti di
radiazioni). - 1. Gli impianti, stabilimenti, istituti,
reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivita'
comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione,
l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive,
prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette
materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale
smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonche'
l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo
secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attivita' di
cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come
impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto
mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in piu'
siti, luoghi o localita' non determinabili a priori presso
soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono
assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in
relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti
ed alle modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto
nei provvedimenti applicativi.
2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al
comma 1 e' classificato in due categorie, A e B. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita', sentita l'ANPA, sono stabiliti le
condizioni per la classificazione nelle predette categorie
in relazione ai rischi per i lavoratori e per la
popolazione connessi con tali attivita', i relativi criteri
di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio,
la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per
l'esenzione dallo stesso, nonche' gli organismi tecnici di
consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte
le competenze tecniche necessarie.
2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 e', in
particolare, richiesto per:
a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che
mediante attivazione di materie radioattive nella
produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni
di consumo;
b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o
di materie radioattive per radiografia industriale, per
trattamento di prodotti, per ricerca;
c) la somministrazione intenzionale di materie
radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o
veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la
radioprotezione di persone, ad animali;
d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o
di materie radioattive per esposizione di persone a fini di
terapia medica.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano
alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed
alle attivita' lavorative comportanti l'esposizione alle
sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con
esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette
disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo
III-bis e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Restano ferme, per quanto applicabili, le
disposizioni di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle pratiche di cui all'art. 33 ed all'impiego
di microscopi elettronici.
4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene
luogo del nulla osta all'impiego di categoria B.
4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono
stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai
valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento
della popolazione interessati alla pratica e, qualora
necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per
le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale
disattivazione delle installazioni.».
«Art. 28 (Impiego di categoria A). - 1. L'impiego di
categoria A e' soggetto a nulla osta preventivo da parte
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita', sentite l'ANPA e le regioni territorialmente
competenti, in relazione all'ubicazione delle
installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di
radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle
attrezzature e della qualificazione del personale addetto,
alle conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle
modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento
nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta
e' inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente
della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco,
al prefetto, al comando provinciale dei Vigili del fuoco
competenti per territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per
le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale
disattivazione degli impianti.».
«Art. 29 (Impiego di categoria B). - 1. L'impiego di
categoria B e' soggetto a nulla osta preventivo in
relazione all'idoneita' dell'ubicazione dei locali, dei
mezzi di radioprotezione, delle modalita' di esercizio,
delle attrezzature e della qualificazione del personale
addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonche'
delle modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento
nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
2. Con leggi delle regioni e delle province autonome,
da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 27, sono stabilite le autorita'
competenti per il rilascio del nulla osta di cui al
comma 1, per le attivita' comportanti esposizioni a scopo
medico, nonche' le modalita' per il rilascio medesimo, e
sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da
consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta; in
tali organismi debbono essere rappresentate le competenze
necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei
Vigili del fuoco. Negli altri casi il nulla osta e'
rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti organismi
tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei Vigili del
fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.
3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della
documentazione tecnica presentata, possono essere stabilite
particolari prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.».
«Art. 30 (Particolari disposizioni per l'allontanamento
dei rifiuti). - 1. L'allontanamento di materiali destinati
ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in
installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di
attivita' a cui non si applichino le norme del presente
decreto, se non e' disciplinato dai rispettivi
provvedimenti autorizzativi, e' comunque soggetto ad
autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano
radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o
uguale a settantacinque giorni o in concentrazione
superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1. I
livelli di allontanamento stabiliti negli atti
autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con il
decreto di cui all'art. 1, comma 2, che terra' conto anche
degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria.
2. Con leggi delle regioni e delle province autonome
sono stabilite le autorita' competenti per il rilascio
dell'autorizzazione nonche' le modalita' per il rilascio
medesimo, che dovranno prevedere la consultazione degli
organismi tecnici territorialmente competenti.
3. Nell'autorizzazione possono essere stabilite
particolari prescrizioni, anche in relazione ad altre
caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, diverse da
quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione e'
inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.».
«Art. 31 (Attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi
per conto di terzi). - 1. L'attivita' di raccolta, anche
con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, provenienti da
terzi, allo scopo di conferire i medesimi ad installazioni
di trattamento o di deposito oppure di procedere allo
smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'art. 30, e'
soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono
determinate le disposizioni procedurali per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonche' eventuali.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.».
- L'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52), cosi' recita:
«Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione).
- 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale
delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle
attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
errori professionali, comprensiva della garanzia per
infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi
derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione
contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura
assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per
classi di volume d'affari e in base agli ulteriori
parametri da essa eventualmente individuati con
regolamento.».
- L'art. 61, del citato decreto legislativo n. 230 del
1995, cosi' recita:
«Art. 61 (Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e
preposti). - 1. I datori di lavoro ed i dirigenti che
rispettivamente eserciscono e dirigono le attivita'
disciplinate dal presente decreto ed i preposti che vi
sovraintendono devono, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, attuare le cautele di protezione
e di sicurezza previste dal presente capo e dai
provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle
attivita' di cui al comma 1, debbono acquisire da un
esperto qualificato di cui all'art. 77 una relazione
scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di
radioprotezione inerenti alle attivita' stesse. A tal fine
i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i
dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La
relazione costituisce il documento di cui all'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni
ionizzanti.
3. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui
al comma 2, e successivamente di quelle di cui all'art. 80,
i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in
particolare:
a) provvedere affinche' gli ambienti di lavoro in cui
sussista un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto
delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'art.
82, individuati, delimitati, segnalati, classificati in
zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente
regolamentato;
b) provvedere affinche' i lavoratori interessati
siano classificati ai fini della radioprotezione nel
rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui
all'art. 82;
c) predisporre norme interne di protezione e
sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che
copia di dette norme sia consultabile nei luoghi
frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone
controllate;
d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di
sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai
rischi cui sono esposti;
e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un
programma di formazione finalizzato alla radioprotezione,
in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei
rischi specifici cui sono esposti, delle norme di
protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla
mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle
modalita' di esecuzione del lavoro e delle norme interne di
cui alla lettera c);
f) provvedere affinche' i singoli lavoratori
osservino le norme interne di cui alla lettera c), usino i
mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalita' di
esecuzione del lavoro di cui alla lettera e);
g) provvedere affinche' siano apposte segnalazioni
che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed
i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante
appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni
ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in
corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle
valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato,
che lo riguardino direttamente, nonche' assicurare
l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui
all'art. 81 concernente il lavoratore stesso.
4. Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione
di quelli previsti alla lettera f), nei casi in cui occorre
assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'art. 75, i
datori di lavoro, dirigenti e preposti di cui al comma 1
devono avvalersi degli esperti qualificati di cui all'art.
77 e, per gli aspetti medici, dei medici di cui all'art.
83; nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza
fisica, essi sono tenuti comunque ad adempiere alle
disposizioni di cui alle lettere c), e), f), nonche' a
fornire i mezzi di protezione eventualmente necessari di
cui alla lettera d).
4-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
tempestivamente all'esperto qualificato e al medico addetto
alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di
lavoro con il lavoratore esposto.
5. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza
fisica e medica della radioprotezione sono a carico del
datore di lavoro.».

Art. 4.
Trasferimenti di sorgenti nel territorio italiano e di Stati membri
dell'Unione europea

1. Il soggetto che cede, a qualsiasi titolo, la detenzione di una
sorgente ad altro soggetto nel territorio dello Stato italiano e'
tenuto ad accertarsi che quest'ultimo sia munito di un provvedimento
autorizzativo, adeguato al tipo di radionuclide ed all'attivita'
della sorgente, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1; a
tale scopo il cessionario e' tenuto a consegnare al cedente copia di
tale provvedimento.
2. Il cedente e' tenuto a trasferire al cessionario, conservandone
copia per almeno cinque anni:
a) gli accordi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d);
b) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a)
e b);
c) il libretto di sorgente di cui all'articolo 7.
3. Gli spostamenti di sorgenti mobili per lo svolgimento di
attivita' di servizio di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 230 del 1995, non sono considerati
trasferimenti.
4. Ai trasferimenti di sorgenti tra l'Italia e gli altri Stati
membri dell'Unione europea si applica il regolamento Euratom n.
1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993.


Note all'art. 4:
- L'art. 27 del citato decreto legislativo n. 230 del
1995, cosi' recita:
«Art. 27 (Nulla osta all'impiego di sorgenti di
radiazioni). - 1. Gli impianti, stabilimenti, istituti,
reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivita'
comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione,
l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive,
prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette
materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale
smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonche'
l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo
secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attivita' di
cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come
impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto
mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in piu'
siti, luoghi o localita' non determinabili a priori presso
soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono
assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in
relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti
ed alle modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto
nei provvedimenti applicativi.
2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al
comma 1 e' classificato in due categorie, A e B. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita', sentita l'ANPA, sono stabiliti le
condizioni per la classificazione nelle predette categorie
in relazione ai rischi per i lavoratori e per la
popolazione connessi con tali attivita', i relativi criteri
di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio,
la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per
l'esenzione dallo stesso, nonche' gli organismi tecnici di
consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte
le competenze tecniche necessarie.
2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 e', in
particolare, richiesto per:
a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che
mediante attivazione di materie radioattive nella
produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni
di consumo;
b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o
di materie radioattive per radiografia industriale, per
trattamento di prodotti, per ricerca;
c) la somministrazione intenzionale di materie
radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o
veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la
radioprotezione di persone, ad animali;
d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o
di materie radioattive per esposizione di persone a fini di
terapia medica.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano
alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed
alle attivita' lavorative comportanti l'esposizione alle
sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con
esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette
disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo
III-bis e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Restano ferme, per quanto applicabili, le
disposizioni di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle pratiche di cui all'art. 33 ed all'impiego
di microscopi elettronici.
4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene
luogo del nulla osta all'impiego di categoria B.
4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono
stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai
valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento
della popolazione interessati alla pratica e, qualora
necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per
le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale
disattivazione delle installazioni.».
- Il regolamento Euratom n. 1493/93 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 19 giugno 1993, n. 148.

Art. 5.
Esportazioni ed importazioni di sorgenti con Stati non appartenenti
all'Unione europea

1. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di esportazione
di una sorgente avente attivita' uguale o superiore a quella indicata
per la Categoria 2 di cui all'allegato II, trasferendo la detenzione
della stessa sorgente a soggetto stabilito in uno Stato non
appartenente all'Unione europea, deve ottenere una preventiva
autorizzazione per ciascuna operazione da compiere rilasciata dal
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita
l'APAT.
2. Unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1
l'esportatore fornisce le seguenti informazioni:
a) estremi di identificazione del soggetto cessionario;
b) copia del contratto di trasferimento a qualsiasi titolo della
sorgente;
c) Stato di destinazione, ubicazione ed indirizzo del soggetto
cessionario;
d) radionuclide ed attivita' della sorgente nonche' i dati di cui
all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b);
e) uso cui il ricevente intende adibire la sorgente;
f) copia del provvedimento, in corso di validita', rilasciato
dall'Autorita' competente dello Stato di destinazione, che abilita il
cessionario a ricevere la sorgente;
g) dichiarazione del cessionario indicante che lo Stato di
destinazione si e' conformato al «Code of conduct on the safety and
security of radioactive sources», allegato alla INFCIRC/663 del
29 dicembre 2005 dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica,
(AIEA), vidimata dalla competente Autorita' dello Stato ricevente;
h) estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi
rilasciati all'esportatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero
copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui e' stato
rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo
economico.
3. Nel caso di un'operazione di esportazione relativa a una
sorgente di attivita' uguale o superiore alla Categoria 1 di cui
all'allegato II, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il
preventivo consenso dell'Autorita' competente dello Stato di
destinazione all'effettuazione dell'operazione stessa.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avuto riguardo agli
elementi di valutazione di cui alla «Guidance on import and export of
radioactive sources», allegata alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005
dell'AIEA, su parere favorevole del Ministero degli affari esteri,
puo' rilasciare l'autorizzazione all'esportazione della sorgente, di
Categoria 1 o di Categoria 2 di cui all'allegato II, e ne trasmette
copia all'APAT.
5. L'esportatore autorizzato ai sensi del comma 4 ad effettuare
l'operazione di esportazione della sorgente comunica preventivamente
alle competenti Autorita' dello Stato ricevente:
a) estremi di identificazione dell'esportatore della sorgente e
del detentore cessionario (detentore cessionario uniformare);
b) data e luogo previsti per il transito della sorgente
attraverso i valichi doganali;
c) numero, tipo ed attivita' delle sorgenti, di cui all'allegato
II, oggetto dell'operazione di esportazione;
d) copia dell'autorizzazione all'operazione di esportazione, di
cui al comma 4.
6. L'esportatore comunica preventivamente al Ministero dello
sviluppo economico, all'APAT e alla regione territorialmente
interessata al transito attraverso i valichi doganali gli elementi di
cui al comma 5, lettera b).
7. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di importazione
di una sorgente avente attivita' uguale o superiore a quella indicata
per la Categoria 2 di cui all'allegato II, non appartenente
all'Unione europea, deve ottenere una preventiva autorizzazione per
ciascuna operazione da compiere rilasciata dal Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT.
8. Unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 7
l'importatore fornisce le seguenti informazioni:
a) estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi di
cui all'articolo 3, comma 1, ovvero copia del provvedimento
autorizzativo nel caso in cui e' stato rilasciato da soggetto diverso
dal Ministero dello sviluppo economico;
b) radioisotopo ed attivita' della sorgente ed uso cui si intende
adibire la sorgente medesima;
c) elementi volti a documentare che:
1) la sorgente e' stata prodotta da un soggetto che si e'
conformato alle disposizioni vigenti nello Stato nel quale e' stata
prodotta la sorgente;
2) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della
sorgente sono state verificate in conformita' a norme di buona
tecnica nazionali o internazionali, o comunque a queste ultime
equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle
radiazioni ionizzanti.
9. L'importatore di una sorgente con attivita' uguale o superiore a
quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II che abbia
ottenuto l'autorizzazione all'operazione di importazione della
sorgente stessa e' tenuto a fornirne copia alle competenti Autorita'
dello stato esportatore che ne facciano richiesta.
10. Per le esportazioni ed importazioni di sorgenti di cui al
presente articolo resta ferma l'osservanza delle norme della citata
legge n. 1860 del 1962 e del citato decreto legislativo n. 230 del
1995.


Nota all'art. 5:
- Per il decreto legislativo n. 230 del 1995, nonche'
per la legge n. 1860 del 1962 si vedano le note alle
premesse.

Art. 6.
Conferimento di sorgenti dismesse ad impianti riconosciuti

1. In caso di conferimento di sorgenti dismesse ad un gestore di
impianto riconosciuto questi:
a) verifica la rispondenza della sorgente tra quanto dichiarato
dal detentore che conferisce la sorgente e quanto effettivamente
ricevuto sulla base della normativa tecnica nazionale ed europea in
vigore;
b) riceve la sorgente dismessa secondo le modalita' definite
nella normativa tecnica nazionale.
2. Il gestore di cui al comma 1 e' tenuto al rispetto delle sole
disposizioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 8.
3. In caso di conferimento di sorgenti dismesse all'Operatore
nazionale, l'accettazione da parte di quest'ultimo comporta il
trasferimento della proprieta' della sorgente stessa.

Art. 7.
Libretto di sorgente

1. Ogni sorgente di cui all'allegato I deve essere corredata di
apposito libretto di sorgente. Il detentore custodisce il libretto di
sorgente e annota i dati di cui all'allegato III, nonche':
a) i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche
effettuate sulla sorgente e sulle apparecchiature necessarie per
l'utilizzo della stessa;
b) gli eventi anomali ed i malfunzionamenti riscontrati
relativamente alla sorgente ed alle apparecchiature di cui alla
lettera a);
c) i luoghi di utilizzazione.
2. Il libretto di sorgente accompagna la sorgente stessa durante
tutto il suo utilizzo ed e' aggiornato dal responsabile di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera a).
3. In caso di trasferimento della sorgente nel territorio italiano,
il libretto di sorgente e' consegnato al successivo detentore, ivi
compresi gli impianti riconosciuti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i); il detentore sottoscrive in ogni pagina il libretto di
sorgente prima del trasferimento e ne trattiene copia per almeno
cinque anni.

Art. 8.
Registro delle sorgenti detenute

1. Il detentore tiene un registro di tutte le sorgenti di cui ha la
disponibilita', anche a titolo di pratiche comportanti
l'effettuazione di commercio senza detenzione, nel quale sono
riportate le informazioni, relative ad ogni sorgente, indicate
nell'allegato III, integrate con il numero di catalogo IAEA, ove a
sua conoscenza. Il registro puo' essere tenuto sotto forma di
archivio informatico oppure puo' constare di schede di registrazione
conformi all'allegato III; in entrambi i casi il registro riporta le
informazioni previste nell'allegato III.
2. Il detentore deve:
a) istituire il registro delle sorgenti detenute entro trenta
giorni dal momento in cui ha la disponibilita' della prima sorgente;
b) tenere aggiornato il registro, riportando su di esso tutte le
variazioni inerenti alla situazione delle sorgenti delle quali ha la
disponibilita', entro trenta giorni dal momento in cui le variazioni
si verificano;
c) custodire con cura il registro in armadi o strutture
resistenti al fuoco;
d) effettuare, se il registro e' tenuto sotto forma di archivio
informatico, almeno due copie del registro stesso su supporti
informatici diversi da quello su cui esso e' memorizzato;
e) in caso di variazioni, la periodicita' di effettuazione delle
copie di cui alla lettera d) non puo' comunque essere superiore a un
mese; una periodicita' diversa puo' essere stabilita
nell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Il detentore invia al Gestore del Registro nazionale delle
sorgenti, di cui all'articolo 9, in formato elettronico o cartaceo,
una copia del registro delle sorgenti detenute, di cui al comma 1,
entro trenta giorni dall'istituzione del registro stesso.
4. Il detentore invia in formato elettronico o cartaceo, al Gestore
del Registro nazionale:
a) entro novanta giorni la registrazione, di cui all'allegato
III, relativa alla sorgente per la quale siano intervenute variazioni
nel trimestre solare precedente;
b) se nell'anno solare precedente non sono sopravvenute
variazioni nel registro, una comunicazione scritta entro il 31 marzo
di ogni anno;
c) comunicazione di chiusura del registro, unitamente all'invio
dello stesso, entro novanta giorni dal giorno in cui il detentore non
effettua piu' pratiche con sorgenti;
d) copie del registro o di parti di esso ogni qualvolta il
Gestore del Registro nazionale ne faccia richiesta; questi puo'
altresi' chiedere al detentore chiarimenti ed ulteriori informazioni,
in caso di incompletezza o insufficienza dei dati della sorgente, di
cui all'allegato III, in particolare per quanto concerne i dati utili
ad identificare la sorgente, o i trasferimenti della sorgente stessa,
ivi compresi i soggetti che ai trasferimenti stessi siano stati
interessati.
5. I detentori che inviano le informazioni di cui ai commi 3 e 4 si
attengono, in particolare per quanto riguarda il formato elettronico
del registro, alle modalita' di invio delle informazioni stesse al
Gestore del Registro nazionale, secondo quanto stabilito e reso noto
dal Gestore stesso; in ogni caso devono essere presenti gli estremi
che consentono di identificare il detentore e la sorgente.
6. Il detentore invia le informazioni di cui ai commi 3 e 4 anche
alla regione territorialmente competente.
7. Nel libretto di sorgente di cui all'articolo 7 e nel registro di
cui al presente articolo deve, in particolare, essere riportata
l'attivita' del radionuclide alla data di fabbricazione della
sorgente; ove tale attivita' non sia nota va riportata l'attivita'
della sorgente al momento della prima immissione sul mercato.
8. Ogni sorgente e' individuata tramite un numero di
identificazione univoco, di regola apposto dal fabbricante o dal
fornitore. Se tale numero di identificazione non esiste, non e' noto
o, comunque, non offre garanzie di univocita', il Gestore del
Registro nazionale provvede a formare un numero di identificazione
univoco e ne da' comunicazione al detentore, il quale e' tenuto,
oltre quanto previsto al comma 4, lettera a), a riportarlo sul
libretto di sorgente e sul registro delle sorgenti.
9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 230 del 1995, le sorgenti registrate ai sensi
del presente decreto non sono soggette alle disposizioni riguardanti
la denuncia di detenzione, la registrazione e la contabilita' delle
materie radioattive ai sensi della citata legge n. 1860 del 1962 e
del citato decreto legislativo n. 230 del 1995.


Nota all'art. 8:
- Per il decreto legislativo n. 230 del 1995, nonche'
per la legge n. 1860 del 1962 si vedano le note alle
premesse.

Art. 9.
Registro nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori

1. E' istituito il Registro nazionale delle sorgenti e dei relativi
detentori. Il Registro e' formato ed aggiornato sulla base delle
informazioni inviate dai detentori delle sorgenti a norma
dell'articolo 8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della
salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' individuato il Gestore del Registro nazionale e sono
disciplinate, sentiti il Garante della riservatezza dei dati
personali e l'APAT, per i profili di rispettiva competenza, le
modalita' di formazione, trattamento, aggiornamento ed accesso ai
dati con particolare riguardo alle esigenze operative del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile.
2. Le regioni garantiscono analoghe modalita' di formazione,
trattamento, aggiornamento ed accesso ai dati ricevuti ai sensi
dell'articolo 8, comma 6.

Art. 10.
Altri obblighi dei detentori

1. Il detentore della sorgente deve altresi':
a) verificare, ad intervalli di tempo indicati dal-l'esperto
qualificato, la presenza e le buone condizioni apparenti della
sorgente e, ove ritenuto necessario, degli impianti e delle
apparecchiature che contengono la sorgente nel luogo di utilizzazione
o di stoccaggio;
b) verificare il rispetto delle procedure gestionali di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera e);
c) verificare, sulla base delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera c), e ferma restando l'eventuale
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, commi 1 e 2,
del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, l'integrita' della
sorgente dopo ogni evento incidentale, compreso l'incendio, che possa
averla danneggiata, aggiornando adeguatamente il libretto di
sorgente;
d) restituire tempestivamente, una volta terminato l'utilizzo, la
sorgente al fabbricante o al fornitore o trasferirla ad un altro
utilizzatore o ad un impianto riconosciuto o al Gestore del Servizio
integrato o all'Operatore nazionale;
e) comunicare senza ritardo, ai sensi dell'articolo 92 del citato
decreto legislativo n. 230 del 1995, gli eventi incidentali che
abbiano comportato l'esposizione di un lavoratore o di un'altra
persona, derivanti da sorgente o parte di essa rimasta bloccata in
posizione non schermata, o da un malfunzionamento o da mancato
funzionamento, anche dovuto ad azioni volontarie, dei sistemi di
sicurezza e di controllo, o da perdita della tenuta della sorgente o
da altri eventi riguardanti la sorgente, quali sollecitazioni
meccaniche o termiche.


Nota all'art. 10:
- Gli articoli 92 e 100 del citato decreto legislativo
n. 230 del 1995, cosi' recitano:
«Art. 100 (Significativi incrementi del rischio di
contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle
persone). - 1. Qualora si verifichi, nelle aree all'interno
del perimetro di una installazione o nel corso di
un'operazione di trasporto, una contaminazione radioattiva
non prevista o, comunque, un evento accidentale che
comporti un significativo incremento del rischio di
esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore,
richiedendo ove necessario tramite il prefetto competente
per territorio l'ausilio delle strutture di protezione
civile, deve prendere le misure idonee ad evitare
l'aggravamento del rischio.
2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio
di diffusione della contaminazione o comunque di
esposizione delle persone all'esterno del perimetro
dell'installazione l'esercente deve darne immediata
comunicazione al prefetto e agli organi del Servizio
sanitario nazionale competenti per territorio che, in
relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione
all'ANPA.
3. Fermo restando quanto disposto all'art. 25, le
disposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano anche
alle installazioni e alle operazioni di trasporto non
soggette alle disposizioni del presente decreto,
all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il
vettore venga a conoscenza di eventi accidentali che
coinvolgano materie radioattive, e determinino le
situazioni di cui agli stessi commi.».
«Art. 92 (Segnalazione di incidenti, esposizioni
rilevanti e malattie professionali). - 1. Il datore di
lavoro ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo e comunque
entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del
lavoro ed agli organi del Servizio sanitario nazionale,
competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle
attivita' previste dall'art. 59, nonche' le esposizioni che
abbiano comportato il superamento di valori stabiliti ai
sensi dell'art. 96.
2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia
effettuato la diagnosi il medico deve comunicare
all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del
Servizio sanitario nazionale competenti per territorio i
casi di malattia professionale.
3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e
private, nonche' gli istituti previdenziali o assicurativi
pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro
ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni
ionizzanti, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella
inerente l'anamnesi lavorativa.
4. L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui
all'art. 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, i casi di neoplasia di cui al comma 3.».

Art. 11.
Identificazione e apposizione di un contrassegno

1. Il fabbricante o, in caso di sorgente importata da un Paese
diverso da quello del fabbricante, il fornitore provvede affinche' la
sorgente sia identificata con un numero di serie univoco. Tale numero
e' apposto, ove fattibile, mediante incisione o stampigliatura sulla
sorgente.
2. Il numero e' apposto, mediante incisione o stampigliatura, anche
sul contenitore della sorgente. Se cio' non e' possibile o nel caso
di contenitori per il trasporto riutilizzabili per piu' sorgenti, il
contenitore della sorgente deve almeno recare le informazioni sul
tipo di radioisotopo.
3. Nel caso in cui la sorgente sia priva di numero di serie
univoco, il detentore e' tenuto a provvedere all'identificazione
richiesta dai commi 1 e 2 mediante il numero di identificazione
formato ai sensi dell'articolo 8, comma 8.
4. Il fabbricante o il fornitore provvedono affinche' sia apposto
sul contenitore e, ove fattibile, sulla sorgente il contrassegno di
cui all'articolo 61, comma 3, lettera g), del citato decreto
legislativo n. 230 del 1995 o comunque un'etichetta recante
l'apposito simbolo al fine di avvertire la popolazione del rischio
radiologico.
5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a corredare la sorgente
di fotografie del tipo specifico di sorgente e del relativo
contenitore tipico che devono essere unite al libretto di sorgente di
cui all'articolo 7.
6. Il detentore, ove fattibile, provvede affinche' il contrassegno
o l'etichetta di cui al comma 1 restino leggibili.


Nota all'art. 11:
- Per l'art. 61 del decreto legislativo n. 230 del
1995, si vedano le note all'art. 3.


Capo II
Sorgenti orfane

Art. 12.
Formazione e informazione sulle sorgenti orfane

1. L'ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
provvede ad organizzare appositi corsi di formazione per la direzione
e per il personale degli impianti in cui e' piu' probabile che siano
rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, quali ad
esempio, i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami
metallici, e per la direzione e per il personale di importanti nodi
di transito, quali le dogane, affinche' tali soggetti:
a) siano informati della possibilita' di rinvenire sorgenti;
b) ricevano consulenza e formazione sul riconoscimento visivo
delle sorgenti e dei relativi contenitori;
c) ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e
sui loro effetti;
d) siano informati sulle misure da adottare in caso di
ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente.

Art. 13.
Emersione di sorgenti orfane

1. Ai detentori di sorgente orfana per la quale non sono state
osservate le disposizioni di cui agli articoli 22, 27, 28 e 29 del
citato decreto legislativo n. 230 del 1995, che, nei successivi
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ottemperino agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, non si
applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 136 e 137 del citato
decreto legislativo n. 230 del 1995, purche' la comunicazione avvenga
prima dell'accertamento della presenza della sorgente orfana.
2. La comunicazione e' valida anche senza l'indicazione della
provenienza della sorgente orfana.
3. Nel caso che il detentore di cui al comma 1, intende utilizzare
la sorgente nella propria pratica, il medesimo e' obbligato a:
a) adeguarsi agli obblighi previsti dalla citata legge n. 1860
del 1962, dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente
decreto;
b) effettuare un versamento di euro 100,00 che affluisce
all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Nel caso che il detentore di cui al comma 1 non intende
utilizzare la sorgente stessa nella propria pratica, il medesimo e'
tenuto a comunicare la presenza della sorgente al prefetto per
l'applicazione dei piani di intervento di cui all'articolo 14.


Note all'art. 13:
- Per gli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo
n. 230 del 1995, si vedano le vedi note all'art. 3.
- Gli articoli 22, 136 e 137 del citato decreto
legislativo n. 230 del 1995, cosi' recitano:
«Art. 22 (Comunicazione preventiva di pratiche). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni
e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il
presente decreto prevedono specifici provvedimenti
autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica,
comportante detenzione di sorgenti di radiazioni
ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima
dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei
Vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario
nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato
provinciale del lavoro, al Comandante di porto e
all'Ufficio di sanita' marittima, nonche' alle agenzie
regionali e delle province autonome di cui all'art. 03 del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,
indicando i mezzi di protezione posti in atto. L'ANPA puo'
accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di
pratiche, inviati alle agenzie predette.
2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al
comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni
soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere
seguenti:
a) le quantita' di materie radioattive non superino
in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi del
comma 5;
b) la concentrazione di attivita' di materie
radioattive per unita' di massa non superi le soglie
determinate ai sensi del comma 5;
c) gli apparecchi contenenti materie radioattive
anche al di sopra delle quantita' o delle concentrazioni di
cui alle lettere a) o b), purche' soddisfino tutte le
seguenti condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'art.
26;
2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate;
3) in condizioni di funzionamento normale, non
comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto
della superficie accessibile dell'apparecchio,
un'intensita' di dose superiore a 1 &greco;mSv h-1;
4) le condizioni di eventuale smaltimento siano
state specificate nel provvedimento di riconoscimento di
cui all'art. 26;
d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui
alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti
condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'art.
26;
2) in condizioni di funzionamento normale, non
comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto
della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensita'
di dose superiore a 1 &greco;mSv h-1;
e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico
destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi
elettrici che funzionano con una differenza di potenziale
non superiore a 30 kV, purche' cio', in condizioni di
funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1
m da un qualsiasi punto della superficie accessibile
dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1
&greco;mSv h-1;
f) materiali contaminati da materie radioattive
risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati
dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle
autorita' competenti ad autorizzare lo smaltimento.
3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di
cui al comma 1 e di quelle per cui la legge 31 dicembre
1962, n. 1860, o il presente decreto prevedono specifici
provvedimenti autorizzativi devono provvedere alla
registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni
della presa in carico e dello scarico delle stesse.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro della sanita',
di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'interno, sentita l'ANPA, sono
stabiliti i modi, le condizioni e le quantita' ai fini
della registrazione delle materie radioattive, i modi e le
caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine
radiogene.
5. Con il decreto di cui all'art. 18, comma 5, sono
determinate le quantita' e le concentrazioni di attivita'
di materie radioattive di cui al comma 2, lettere a) e b),
e le modalita' di notifica delle pratiche di cui al
comma 1.».
«Art. 136 (Contravvenzioni al capo V). - 1. Chiunque
viola gli obblighi di notifica, d'informativa, di
registrazione o di riepilogo, di denunzia, di comunicazione
e di tenuta della contabilita' di cui al capo V e' punito
con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da un
milione a cinque milioni.
2. Chiunque viola le particolari prescrizioni di cui
all'art. 18-bis, comma 1, e all'art. 21, comma 1, e' punito
con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a
venti milioni.».
«Art. 137 (Contravvenzioni al capo VI). - 1. L'impiego
di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il
nulla-osta di cui all'art. 28, comma 1, e' punito con
l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a
ottanta milioni; chi non osserva le particolari
prescrizioni di cui al nulla-osta e' punito con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.
2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B
senza il nulla-osta di cui all'art. 29, comma 1, e' punito
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a
venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni
di cui al nulla-osta e' punito con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi
senza l'autorizzazione di cui all'art. 30, comma 1, e'
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari
prescrizioni di cui all'autorizzazione e' punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a
cinque milioni.
4. Chi effettua le attivita' di cui agli articoli 31,
comma 1, e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni
e' punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda
da venti a ottanta milioni.
5. Colui il quale effettua una delle attivita' di cui
all'art. 33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta e'
punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da
venti a cento milioni; chi non osserva le particolari
prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2, e' punito con
l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a
ottanta milioni.
6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di
riepilogo di cui all'art. 34, commi 1 e 2, e' punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a
cinque milioni.».
- Per la legge n. 1860 del 1962, si vedano le note alle
premesse.

Art. 14.
Rinvenimento di sorgenti orfane ed interventi

1. Il prefetto, nel rispetto del piano nazionale di emergenza di
cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995,
predispone schemi di piano d'intervento tipo per la messa in
sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di
sorgenti orfane nel territorio della provincia, avvalendosi oltre che
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente, degli organi del Servizio sanitario
nazionale e per i profili di competenza delle Direzioni provinciali
del lavoro.
2. Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco attua, ai sensi
dell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, i primi interventi di soccorso tecnico urgente
nell'ambito del piano di intervento di cui al comma 1.
3. L'ENEA e le Agenzie delle regioni e delle province autonome per
la protezione dell'ambiente, possono fornire consulenza ed assistenza
tecnica specialistica, al fine della protezione dei lavoratori e
della popolazione, a persone esercenti attivita' non soggette alle
disposizioni di radioprotezione recate dal decreto legislativo n. 230
del 1995 e dal presente decreto, quando esse sospettino la presenza
di una sorgente orfana.
4. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di
una o piu' sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici o altri
materiali metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con
sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche
appartenenti a Stati membri della Unione europea, le autorita' di cui
al comma 1 dispongono, valutate le circostanze del caso in relazione
alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di
esposizione, che la sorgente orfana, o le sorgenti orfane, o l'intero
carico o parte di esso sia rinviato al soggetto responsabile
dell'invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero e'
responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio
del carico medesimo. Il Ministero degli affari esteri, ai sensi
dell'articolo 18, provvedera' ad informare del respingimento del
carico la competente autorita' dello Stato responsabile dell'invio
del carico.


Note all'art. 14:
- L'art. 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995,
cosi' recita:
«Art. 121 (Piano nazionale di emergenza). - 1. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile, d'intesa con il
Ministero dell'interno, avvalendosi degli organi della
protezione civile secondo le disposizioni della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA, predispone un piano
nazionale delle misure protettive contro le emergenze
radiologiche su tutto il territorio.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento della protezione civile,
d'intesa con il Ministero dell'interno, include nel piano
di cui al comma 1, con le modalita' di cui allo stesso
comma, ed entro sei mesi dalla data di ricezione del
rapporto di cui al comma 4 dell'art. 117, le misure
necessarie per fronteggiare le eventuali conseguenze degli
incidenti non circoscrivibili nell'ambito provinciale o
interprovinciale. I pareri dell'ANPA sono espressi sentita
la commissione tecnica di cui all'art. 9. Il piano e'
trasmesso ai prefetti interessati affinche' sviluppino la
pianificazione operativa e predispongano i relativi
strumenti di attuazione, per quanto di loro competenza. Il
piano e' trasmesso altresi' a tutte le amministrazioni
interessate all'intervento di emergenza.
3. Nel piano di cui ai commi 1 e 2 sono previste le
misure protettive contro le conseguenze radiologiche di
incidenti che avvengono in impianti al di fuori del
territorio nazionale, nonche' per gli altri casi di
emergenze radiologiche che non siano preventivamente
correlabili con alcuna specifica area del territorio
nazionale stesso. Per i casi di cui al presente comma, i
presupposti tecnici della pianificazione dell'emergenza
sono proposti dall'ANPA, sentita la commissione tecnica.
4. Per i casi di cui al comma 3, nella pianificazione
delle misure protettive sono definiti gli obblighi per la
comunicazione iniziale dell'evento che potrebbe determinare
l'attuazione delle misure protettive.».
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, reca:
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229».
- L'art. 24 del decreto legislativo n. 230 del 1995,
cosi' recita:
«Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). (Articoli
24, 25 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 1 e
2, legge 13 maggio 1961, n. 469; art. 11, legge 24 febbraio
1992, n. 225; articoli 3, 7, comma 3, lettera a), legge
21 novembre 2000, n. 353; art. 52, legge 28 dicembre 2001,
n. 448). - 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare
l'incolumita' delle persone e l'integrita' dei beni,
assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal
requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali
siano richieste professionalita' tecniche anche ad alto
contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed
al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e
tecnici nello specifico settore.
2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso
pubblico del Corpo nazionale:
a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di
incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso
o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di
alluvioni o di altra pubblica calamita';
b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti
dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze
batteriologiche, chimiche e radiologiche.
3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del
Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti
di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno
della effettiva necessita'.
4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo
nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio
nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura,
nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui
all'art. 1, la direzione degli interventi tecnici di primo
soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti
dalla vigente legislazione.
5. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie
competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
a) fronteggia, anche in relazione alla situazione
internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi
non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi
compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi
nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
b) concorre alla preparazione di unita' antincendi
per le Forze armate;
c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali
e territoriali di difesa civile;
d) provvede all'approntamento dei servizi relativi
all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla
protezione della popolazione civile, ivi compresa
l'attivita' esercitativa, in caso di eventi bellici;
e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi
collegiali competenti in materia di difesa civile.
6. Ferme restando le competenze delle regioni, delle
province autonome e del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui
all'art. 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale
assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al
comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria
competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumita' delle
persone e dell'integrita' dei beni. Sulla base di
preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone,
inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e
personale per gli interventi di lotta attiva contro gli
incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi
tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano
interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le
risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da
mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a
carico delle regioni.
7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse
strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico
per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea,
nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai
centri telecomunicazioni, nonche' di reti di
telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una
rete per il rilevamento della radioattivita' e di ogni
altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea
all'assolvimento dei compiti di istituto.».

Art. 15.
Introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di
sorgenti orfane

1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, promuove l'introduzione
di sistemi diretti al ritrovamento di materiali radioattivi ed in
particolare di sorgenti orfane nei principali nodi di transito, quali
le dogane, i grandi depositi di rottami e gli impianti di riciclaggio
dei rottami metallici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 157
del decreto legislativo n. 230 del 1995.
2. I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno
essere scelti e tarati in conformita' a riconosciute norme tecniche
nazionali ed internazionali.


Nota all'art. 15:
- L'art. 157 del citato decreto legislativo n. 230 del
1995, cosi' recita:
«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali). -
1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale,
compiono operazioni di fusione di rottami o di altri
materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare
una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e
rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di
eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si
applica quanto disposto dall'art. 25, comma 3.
2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresi' tenuti
i soggetti che esercitano attivita', a scopo commerciale,
comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti
materiali e rottami. Sono escluse le attivita' che
comportano esclusivamente il trasporto.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite le condizioni
di applicazione del presente articolo, indipendentemente
dal verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle
disposizioni di cui all'art. 1, e le eventuali esenzioni.».

Art. 16.
Campagna di recupero delle sorgenti orfane

1. Al fine di individuare eventuali sorgenti orfane che sono state
tramandate da attivita' del passato, entro i dodici mesi successivi
alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 13, l'ENEA
e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente portano a
termine una campagna di identificazione delle industrie nazionali,
che per la tipologia dei processi produttivi possono utilizzare, aver
utilizzato o essere in possesso di sorgenti radioattive, anche
chiedendo dati, notizie e informazioni alle autorita' competenti
nonche' ai detentori. In caso di rinvenimento di sorgente orfana si
applicano gli articoli 13 e 14.
2. L'ENEA avvalendosi del sistema delle Agenzie regionali in
collaborazione con il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, redige il
piano programmatico triennale di recupero delle sorgenti orfane. Il
piano triennale programmatico con apposita stima per i ritrovamenti
occasionali di sorgenti orfane, e' redatto sulla base di previsioni
statistiche sui ritrovamenti gia' effettuati negli anni precedenti e
trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'interno, dell'economia e delle finanze e sentiti il
Dipartimento della protezione civile e le regioni, e' approvato il
piano triennale di cui al comma 2.

Art. 17.
Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato

1. L'Operatore nazionale deve:
a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle
sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento,
assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno
cinquanta anni;
b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per
l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica;
c) mantenere contabilita' separata per l'attivita' di cui alla
lettera a).
2. L'Operatore nazionale e' la Societa' gestione impianti nucleari,
(Sogin S.p.a.).
3. Il Servizio integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di
gestione delle sorgenti non piu' utilizzate quali la predisposizione
al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale
trattamento condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio
integrato possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che
svolgono attivita' di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di
sorgenti radioattive destinate a non essere piu' utilizzate.
4. Il Gestore del Servizio integrato e' l'ENEA.

Art. 18.
Cooperazione internazionale e scambio di informazioni

1. Il Ministero degli affari esteri, unitamente al Ministero
dell'interno, scambia tempestivamente informazioni e coopera con
altri Stati membri della Comunita' europea o Paesi terzi interessati
e con le pertinenti organizzazioni internazionali riguardo allo
smarrimento, allo spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti
e ai conseguenti provvedimenti anche inerenti a indagini, fatti salvi
i pertinenti requisiti di riservatezza e la normativa nazionale in
materia.

Art. 19.
Competenze ispettive e in materia di protezione civile

1. Restano ferme le competenze ispettive stabilite dal citato
decreto legislativo n. 230 del 1995.
2. Per le attivita' di protezione civile restano ferme le
competenze e le funzioni del relativo sistema nazionale di protezione
civile previste dalla normativa vigente.


Nota all'art. 19:
- Per il decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano
le note alle premesse.

Art. 20.
Coordinamento delle Autorita' competenti

1. Il Ministero dello sviluppo economico e il Gestore del registro
nazionale per quanto attiene ai propri compiti, attraverso la
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea fungono da
punto di contatto con la Commissione europea e con gli altri Stati
membri.

Art. 21.
Relazioni sull'esperienza acquisita

1. Sulla base dei dati forniti dall'APAT e dall'ENEA, entro il
31 dicembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
attraverso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione
europea presenta una relazione alla Commissione europea
sull'esperienza acquisita nell'attuazione del presente decreto
legislativo.

Art. 22.
Sanzioni penali

1. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge n. 1860 del 1962
e dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato:
a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che
non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3,
lettere b), c), d), e) ed f), e' punito con l'arresto da uno a tre
mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;
b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non
ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila
euro;
c) il soggetto che effettui le operazioni di esportazione o
importazione di una sorgente ai sensi dell'articolo 5, in assenza
delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 7, e' punito
con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a
ventimila euro;
d) il detentore che non ottemperi all'obbligo di tenuta del
registro di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e' punito con l'arresto
da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;
e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di
cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di comunicazione di
cui all'articolo 8, commi 3, 4, 7 e 8, e' punito con l'arresto fino a
un mese o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;
f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della
sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), e' punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila
euro;
g) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica delle
procedure gestionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e'
punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da duemila a
dodicimila euro;
h) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della
sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e' punito con
l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da cinquemila a
cinquantamila euro;
i) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non
ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, sono
puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a
ventimila euro.
2. Il fabbricante o il fornitore che non ottemperano a quanto
previsto dall'articolo 11, comma 4, sono puniti ai sensi
dell'articolo 139, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
230 del 1995.
3. Al soggetto responsabile dell'invio di cui all'articolo 14,
comma 4, si applica la sanzione di cui all'articolo 137, comma 4, del
decreto legislativo n. 230 del 1995.
4. Alle contravvenzioni di cui al comma 1, si applica il capo II
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, se la condotta
posta in essere e' sanabile con l'ottemperanza alle prescrizioni
imposte dagli organi di vigilanza. A tale fine, per organi di
vigilanza, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, si intendono quelli di
cui al decreto legislativo n. 230 del 1995.
5. In caso di condanna per taluno dei reati previsti dal comma 1,
se l'imputato ha fornito un contributo determinante nel rinvenimento
delle sorgenti orfane di cui all'articolo 16, la pena puo' essere
diminuita in misura non superiore alla meta'.


Note all'art. 22:
- Per la legge n. 1860 del 1962, si vedano le note alle
premesse.
- L'art. 139 del citato decreto legislativo n. 230 del
1995, cosi' recita:
«Art. 139 (Contravvenzioni ai capi IV e VIII). - 1.
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai
dirigenti e dai direttori delle miniere:
a) chi viola gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 61,
comma 3, 62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65, 67, 69, commi 1
e 3; 71, 7, 74, 75, 77, 83, 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4
e 5; 86, commi 1 e 2; 87, 91, 92, comma 1, punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto
milioni;
b) chi viola gli articoli 14, 61, commi 2, 4 e 4-bis;
66, 72, 80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, e' punito con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a
cinque milioni.
2. Contravvenzioni commesse dai preposti:
a) chi viola gli articoli 61, commi 3 e 4; 67, 73, 74
e' punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a un milione.
3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori:
a) chi viola gli articoli 64, 68, 68-bis e 69,
comma 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o
con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.
4. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e
dai medici addetti alla sorveglianza medica:
a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti
qualificati e dei medici autorizzati ad opera di soggetti
non legittimati e' punito con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni;
b) chi viola gli articoli 79, 80, comma 1; 81,
comma 1; 84, commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89, 90,
92, commi 2 e 3, e' punito con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi
di dosimetria:
a) chi viola gli obblighi di cui all'art. 76 e'
punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da uno a cinque milioni.».
- Per l'art. 137 del citato decreto legislativo n. 230
del 1995, si vedano le note all'art. 13.
- L'art. 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in
materia di lavoro.), cosi' recita:
«Art. 19 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e
di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate
nell'allegato I;
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui
all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, fatte salve le diverse competenze previste da altre
norme.
2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si
applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e
127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n),
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' agli
articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto,
del codice penale.».

Art. 23.
Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, alle sotto elencate
violazioni delle norme del presente decreto si applicano le sanzioni
amministrative che seguono:
a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che
non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
tremila a quindicimila euro;
b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non
ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;
c) il detentore che intende effettuare le operazioni di
esportazione o importazione di cui all'articolo 5, il quale non
ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 9, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a
ventimila euro;
d) il detentore ovvero il gestore di un impianto riconosciuto che
non ottemperi agli obblighi concernenti il libretto di sorgente di
cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da seimila a trentamila euro;
e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di
cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 5 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da seimila a trentamila euro;
f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di restituzione o
trasferimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila
euro;
g) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non
ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a
ventimila euro;
h) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non
ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a
quindicimila euro.

Art. 24.
Norme transitorie e finali

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 230 del
1995, la lettera t) e' sostituita dalla seguente:
«t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive
solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o
sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza
sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego,
dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti
dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende,
se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come
parte integrante della sorgente;».
2. Sono altresi' soggette alle disposizioni del presente decreto le
sorgenti sigillate delle quali non sia nota l'attivita' al momento
della fabbricazione o al momento della prima immissione sul mercato
purche' l'attivita' sia maggiore o uguale al valore indicato
nell'allegato I alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono in possesso di provvedimenti autorizzativi di cui
all'articolo 3, comma 1, riguardanti una o piu' sorgenti rientranti
nel campo di applicazione di cui all'articolo 1, sono tenuti a
presentare entro centottanta giorni all'autorita' che ha rilasciato
il provvedimento autorizzativo, un'istanza corredata dalla
documentazione di cui all'articolo 3. L'autorita' competente provvede
a modificare il suddetto provvedimento autorizzativo integrandolo con
le apposite prescrizioni.
4. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono in possesso di sorgenti rientranti nel campo di
applicazione di cui all'articolo 1, notificate alle competenti
autorita' ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 230
del 1995, sono tenuti a presentare entro centottanta giorni istanza
di nulla osta ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n.
230 del 1995, corredandola della documentazione di cui all'allegato
IX del suddetto decreto e di cui all'articolo 3. L'autorita'
competente provvede al rilascio del nulla osta, corredato delle
apposite prescrizioni.
5. Alle sorgenti immesse sul mercato entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 230
del 1995.
6. Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto
sono obbligatori gli adempimenti di cui:
a) all'articolo 4, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 5
del presente articolo;
b) all'articolo 5, fermo restando quanto previsto ai commi 3, 4 e
5, del presente articolo;
c) agli articoli 6, 8, commi 1 e 2.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 7 hanno efficacia dopo
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. L'aggiornamento del libretto di sorgente e' comunque
effettuato dal detentore nelle more dell'individuazione del soggetto
di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).
8. Le comunicazioni di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, previste
nei confronti del Gestore del Registro nazionale e della regione
territorialmente competente si effettuano dopo due anni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9.
9. Gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c),
si applicano secondo i termini di presentazione delle istanze di cui
ai commi 3, 4 e 5.
10. Gli obblighi di cui all'articolo 11 si applicano:
a) per quanto riguarda i commi 1 e 2, dopo centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) per quanto riguarda il comma 3, nei termini previsti
dall'articolo 8, comma 8.


Note all'art. 24:
- Il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 230 del 1995, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono
accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti
con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV);
b) apprendista: persona che riceve in un'impresa
un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un
mestiere specifico:
c) attivazione: processo per effetto del quale un
nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di
irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta
energia del materiale in cui e' contenuto;
d) attivita' (A): quoziente di dN diviso per dt in
cui dN e' il numero atteso di transizioni nucleari
spontanee di una determinata quantita' di un radionuclide
da uno stato particolare di energia in un momento
determinato, nell'intervallo di tempo dt;
e) autorita' competente: quella indicata nelle
specifiche disposizioni:
f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unita' di
attivita' (A); un becquerel equivale ad una transizione per
secondo;


1 Bq 1 = 1s(elevato)-1

I fattori di conversione da utilizzare quando
l'attivita' e' espressa in curie (Ci) sono i seguenti:


Ci = 3,7 . 10(elevato)-10 Bq (esattamente)


1 Bq = 2,7027 .10(elevato)-11 Ci;

g) combustibile nucleare: le materie fissili
impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto
sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di
composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio
in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni
altra materia fissile che sara' qualificata come
combustibile con decisione del Comitato direttivo
dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
h) contaminazione radioattiva: contaminazione di una
matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di
lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive.
Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione
radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto
la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia
prodotta;
i) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che,
mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in
una o piu' zone controllate di impianti, stabilimenti,
laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi; non
rientrano nella presente definizione i soggetti la cui
attivita' sia la sola a determinare la costituzione di una
o piu' zone controllate presso le installazioni dei terzi,
ai quali soggetti si applicano le disposizioni generali del
presente decreto;
l) detrimento sanitario: stima del rischio di
riduzione della durata e della qualita' della vita che si
verifica in una popolazione a seguito dell'esposizione a
radiazioni ionizzanti. Essa include la riduzione derivante
da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche;
m) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta
moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica
determinati a norma dell'art. 96, al fine di qualificare il
significato della dose assorbita stessa per gli scopi della
radioprotezione;
n) dose assorbita (D): energia assorbita per unita'
di massa e cioe' il quoziente di dE diviso per dm, in cui
dE e' l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti
alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa di
materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del
presente decreto, la dose assorbita indica la dose media in
un tessuto o in organo. L'unita' di dose assorbita e' il
gray;
o) dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti
nei diversi organi o tessuti, ponderate nel modo indicato
nei provvedimenti di applicazione, l'unita' di dose
efficace e' il sievert;
p) dose efficace impegnata (E(t)): somma delle dosi
equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti HT(t)
risultanti dall'introduzione di uno o piu' radionuclidi,
ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione del
tessuto WT la dose efficace impegnata E(t) e' definita da:
E(t) = (SIGMA)TwTHT(t)

dove t indica il numero di anni per i quali e' effettuata
l'integrazione; l'unita' di dose efficace impegnata e' il
sievert;
q) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un
tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito
all'introduzione di uno o piu' radionuclidi;
r) dose equivalente (H T) dose assorbita media in un
tessuto o organo T, ponderata in base al tipo e alla
qualita' della radiazione nel modo indicato nei
provvedimenti di applicazione; l'unita' di dose equivalente
e' il sievert;
s) dose equivalente impegnata: integrale rispetto al
tempo dell'intensita' di dose equivalente in un tessuto o
organo T che sara' ricevuta da un individuo, in quel
tessuto o organo T, a seguito dell'introduzione di uno o
piu' radionuclidi; la dose equivalente impegnata e'
definita da:
----> Vedere formula a pag. 27 <----

per una singola introduzione di attivita' al tempo t0 dove
t0 e' il tempo in cui avviene l'introduzione, HT (&greco;t)
e' l'intensita' di dose equivalente nell'organo o nel
tessuto T al tempo &greco;t,t e il periodo di tempo,
espresso in anni, su cui avviene l'integrazione; qualora t
non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per gli
adulti e un periodo fino all'eta' di 70 anni per i bambini;
l'unita' di dose equivalente impegnata e' il sievert;
t) emergenza: una situazione che richiede azioni
urgenti per proteggere lavoratori, individui della
popolazione ovvero l'intera popolazione o parte di essa;
u) esperto qualificato: persona che possiede le
cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare
misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere
fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il
corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia
per fornire tutte le altre indicazioni e formulare
provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della
protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua
qualificazione e' riconosciuta secondo le procedure
stabilite nel presente decreto;
v) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a
radiazioni ionizzanti. Si distinguono:
1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da
sorgenti situate all'esterno dell'organismo;
2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da
sorgenti introdotte nell'organismo;
3) l'esposizione totale: combinazione
dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;
z) esposizione accidentale: esposizione di singole
persone a carattere fortuito e involontario.
2. Inoltre si intende per:
a) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata
in condizioni particolari per soccorrere individui in
pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di
persone o salvare un'installazione di valore e che puo'
provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati
per i lavoratori esposti;
b) esposizione parziale: esposizione che colpisce
soprattutto una parte dell'organismo o uno o piu' organi o
tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata
non omogenea;
c) esposizione potenziale: esposizione che, pur non
essendo certa, ha una probabilita' di verificarsi
prevedibile in anticipo;
d) esposizione soggetta ad autorizzazione speciale:
esposizione che comporta il superamento di uno dei limiti
di dose annuale fissati per i lavoratori esposti, ammessa
in via eccezionale solo nei casi indicati nel decreto di
cui all'art. 82;
e) fondo naturale di radiazioni: insieme delle
radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia
terrestri che cosmiche, sempreche' l'esposizione che ne
risulta non sia accresciuta in modo significativo da
attivita' umane;
f) gestione dei rifiuti: insieme delle attivita'
concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e
condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e
smaltimento nell'ambiente;
g) gray (Gy): nome speciale dell'unita' di dose
assorbita
1 Gy = 1 J Kg(elevato)-1

i fattori di conversione da utilizzare quando la dose
assorbita e' espressa in rad sono i seguenti:
1 rad = 10(elevato)-2 Gy

1 Gy = 100 rad;

h) gruppi di riferimento (gruppi critici) della
popolazione: gruppi che comprendono persone la cui
esposizione e' ragionevolmente omogenea e rappresentativa
di quella degli individui della popolazione maggiormente
esposti, in relazione ad una determinata fonte di
esposizione;
i) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad
un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e puo'
comportare, per una o piu' persone, dosi superiori ai
limiti;
l) intervento: attivita' umana intesa a prevenire o
diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni
dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o che
sono fuori controllo per effetto di un incidente, mediante
azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli
individui stessi;
m) introduzione: attivita' dei radionuclidi che
penetrano nell'organismo provenienti dall'ambiente esterno;
n) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che
effettua prestazioni in una o piu' zone controllate di
impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere
gestiti da terzi in qualita' sia di dipendente, anche con
contratto a termine, di una impresa esterna sia di
lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente;
o) lavoratori esposti: persone sottoposte, per
l'attivita' che svolgono, a un'esposizione che puo'
comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per
le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di
categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono,
sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose
superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il
decreto di cui all'art. 82; gli altri lavoratori esposti
sono classificati in categoria B;
p) limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi
derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli
apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico
alle radiazioni ionizzanti causate dalle attivita'
disciplinate dal presente decreto. I limiti di dose si
applicano alla somma delle dosi ricevute per esposizione
esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate
derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello stesso
periodo;
q) livelli di allontanamento: valori, espressi in
termini di concentrazioni di attivita' o di attivita'
totale, in relazione ai quali possono essere esentati dalle
prescrizioni di cui al presente decreto le sostanze
radioattive o i materiali contenenti sostanze radioattive
derivanti da pratiche soggette agli obblighi previsti dal
decreto;
r) livello di intervento: valore di dose oppure
valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi
di radioprotezione;
s) materia radioattiva: sostanza o insieme di
sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono
fatte salve le particolari definizioni per le materie
fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali
definiti dall'art. 197 del trattato che istituisce la
Comunita' europea dell'energia atomica e cioe' le materie
fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonche' i
combustibili nucleari;
t) materie fissili speciali: il plutonio 239,
l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233;
qualsiasi prodotto contenente uno o piu' degli isotopi
suddetti e le materie fissili che saranno definite dal
Consiglio delle Comunita' europee: il termine "materie
fissili speciali" non si applica alle materie grezze;
u) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza
di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il
tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio,
tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di
leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi
altra materia contenente una o piu' delle materie
summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal
Consiglio delle Comunita' europee;
v) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che puo'
essere contaminato da materie radioattive, sono ricompresi
in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti;
z) matrice ambientale: qualsiasi componente
dell'ambiente ivi compresi aria, acqua e suolo.
3. Inoltre, si intende per:
a) medico autorizzato: medico responsabile della
sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui
qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo
le procedure e le modalita' stabilite nel presente decreto;
b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi
di concentrazione media definita dal Consiglio delle
Comunita' europee, sostanze che permettano di ottenere
attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le
materie grezze;
c) persone del pubblico: individui della popolazione,
esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti
esposti in ragione della loro attivita' e gli individui
durante l'esposizione di cui all'art. 2, comma 5,
lettere a) e b);
d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione,
ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e
le persone del pubblico;
e) pratica: attivita' umana che e suscettibile di
aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni
provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente
naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi
naturali siano trattati per le loro proprieta' radioattive,
fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di
radiazioni che divengono soggette a disposizioni del
presente decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le
esposizioni dovute ad interventi di emergenza;
f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento
di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche
con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con
frequenza non minore di 3 cdot 1015 Hz in grado di
produrre ioni direttamente o indirettamente;
g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a
soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai
capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali
stessi attraverso lavorazioni;
h) riutilizzazione: la cessione deliberata di
materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del
loro reimpiego diretto, senza lavorazioni;
i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia
radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature o
dispositivi in genere, di cui non e' previsto il riciclo o
la riutilizzazione;
l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale:
struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle
letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica
individuale, o alla misurazione della radioattivita' nel
corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneita' a
svolgere tali funzioni e' riconosciuta secondo le procedure
stabilite nel presente decreto;
m) sievert (Sv): nome speciale dell'unita' di dose
equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert
sono J kg-1
quando la dose equivalente o la dose efficace sono
espresse in rem valgono le seguenti relazioni:
1 rem = 10(elevato)-2 Sv

1 Sv = 100 rem;

n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo
modalita' idonee, in un deposito, o in un determinato sito,
senza intenzione di recuperarli;
o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata
di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni
controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal
presente decreto;
p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni
diversa dalla sorgente naturale di radiazioni;
q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di
radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia
radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature o
dispositivi in genere, dei quali, ai fini della
radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita', o la
concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;
r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di
radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre
che cosmica;
s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non
corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della
sorgente sigillata;
t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie
radioattive solidamente incorporate in materie solide e di
fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che
presenti una resistenza sufficiente per evitare, in
condizioni normali di impiego, dispersione di materie
radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di
buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del
caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo
come parte integrante della sorgente;
u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi
adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami
effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti
formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la
protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;
v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite
mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio,
dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;
z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica
contenente uno o piu' radionuclidi di cui, ai fini della
radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita' o la
concentrazione.
4. Inoltre, si intende per:
a) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio
contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi
due isotopi, in quantita' tali che il rapporto tra la somma
di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al
rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio
naturale;
b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica,
fissato per particolari condizioni ai sensi del presente
decreto, ai fini dell'applicazione del principio di
ottimizzazione;
c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a
regolamentazione per motivi di protezione contro le
radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere
zone controllate o zone sorvegliate. E' zona controllata un
ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per
motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si
verifichino le condizioni stabilite con il decreto di cui
all'art. 82 ed in cui l'accesso e' segnalato e
regolamentato. E' zona sorvegliata un ambiente di lavoro in
cui puo' essere superato in un anno solare uno dei
pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che
non e' zona controllata.».
- Per l'art. 22 del decreto legislativo n. 230 del
1995, si vedano le note all'art. 13.
- Per l'art. 29 del decreto legislativo n. 230 del
1995, si vedano note all'art. 3.
- L'art. 146 del citato decreto legislativo n. 230 del
1995, cosi' recita:
«Art. 146 (Regime transitorio per i provvedimenti
autorizzativi di cui al capo VI). - 1. Coloro che, al
momento dell'entrata in vigore dei decreti di cui all'art.
27, comma 2, all'art. 30, comma 2, all'art. 31, comma 1 e
all'art. 33, comma 2, svolgono le attivita' ivi previste
debbono presentare, entro sei mesi, domanda di
autorizzazione, salvo quanto stabilito al comma 2.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano gia' in
possesso di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle
disposizioni precedentemente vigenti, ivi incluse quelle
dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, debbono
chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei
provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della
potesta' autorizzativa secondo le norme del presente
decreto.
3. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei
soggetti di cui al comma 2 prevedano il rinnovo, la
richiesta di conversione deve essere presentata nei termini
previsti dai provvedimenti in questione.
3-bis. I titolari di nulla osta o di autorizzazioni
rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, o della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, i quali esercitino pratiche
esenti da nulla osta o da autorizzazione ai sensi delle
disposizioni del presente decreto o della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, sono tenuti, entro un anno dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni stesse, a comunicare
alle amministrazioni che li avevano rilasciati il venir
meno delle condizioni di assoggettamento a tali
provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono alla revoca
dei provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza
dei presupposti per la revoca stessa.
3-ter. Le amministrazioni competenti, ai sensi del
comma 2, ad emettere i provvedimenti di conversione o
convalida inviano copia di detti provvedimenti alle
amministrazioni che avevano emesso gli atti autorizzatori
convertiti o convalidati; queste ultime provvedono alle
revoche necessarie.
3-quater. Coloro che al momento dell'entrata in vigore
delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'art.
27 esercitano le pratiche di cui all'art. 115-ter, comma 1,
devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle
autorita' di cui all'art. 115-quater, comma 1, le
valutazioni di cui all'art. 115-ter stesso. Restano ferme
le particolari disposizioni, di cui al comma 4 dello stesso
art. 115-ter, per le installazioni soggette a nulla osta
all'impiego di categoria B di cui all'art. 29, anche nel
caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti,
tali installazioni fossero soggette all'autorizzazione di
cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
3-quinquies. I provvedimenti di conversione o di
convalida di cui al comma 2 contengono anche le
prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti
eventualmente autorizzato ai sensi del previgente art. 105
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185.
3-sexies. I titolari esclusivamente di provvedimenti
autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 105 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
ove non soggetti ad altri provvedimenti in materia di nulla
osta all'impiego ai sensi dell'art. 27, devono richiedere
l'autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell'art. 30.
3-septies. Le autorita' competenti al rilascio dei
provvedimenti autorizzativi, di convalida o di conversione,
nonche' di revoca relativi all'impiego di categoria B,
inviano all'ANPA, secondo le modalita' indicate nei
provvedimenti applicativi di cui all'art. 27, copia di tali
provvedimenti.
4. In attesa dei provvedimenti di conversione, di
convalida, di nulla osta o di autorizzazione di cui ai
commi precedenti, e' consentita la prosecuzione
dell'esercizio delle attivita', nel rispetto delle
modalita', limiti e condizioni con cui la stessa veniva
svolta.
5. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le
modalita' per il rilascio dei provvedimenti amministrativi
previsti nel presente articolo.
6. Sino all'entrata in vigore delle leggi di cui
all'art. 29, comma 2, e all'art. 30, comma 2, il nulla osta
per l'impiego di categoria B e l'autorizzazione allo
smaltimento di rifiuti nell'ambiente di cui allo stesso
art. 30 sono rilasciate secondo le disposizioni vigenti in
ogni regione o provincia autonoma.
7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32,
comma 4, valgono le disposizioni di cui all'allegato II.».

Art. 25.
Aggiornamento degli allegati

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita
l'APAT, saranno emanati gli eventuali aggiornamenti delle
informazioni richieste di cui all'allegato III e del modello di
scheda di registrazione riportato nello stesso allegato.

Art. 26.
Invarianza degli oneri

1. Le Amministrazioni e i soggetti pubblici provvedono
all'attuazione del presente decreto nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2007
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Bianchi, Ministro dei trasporti
Amato, Ministro dell'interno
Turco, Ministro della salute
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato I
(previsto dall'articolo 1, comma 1)

Allegato II
(previsto dall'articolo 5, comma 1)

Allegato III
(previsto dall'articolo 7, comma 1)