MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 26 gennaio 2009
Individuazione delle autorita\' e degli enti che provvedono alla diffusione dell\'informazione preventiva della popolazione per i casi di emergenza radiologica.
GU n. 88 del 16-4-2009
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL\'INTERNO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
PER LE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

e

IL MINISTRO DELL\'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l\'articolo 134, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e successive modificazioni ove si prevede che con decreto
vengono individuati le autorita\' e gli enti che provvedono o
concorrono alla diffusione dell\'informazione preventiva come
individuata nel disposto di cui all\'articolo 130 del citato decreto
legislativo;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dall\'articolo 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401;
Sentito l\'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale;
Sentiti i Ministeri della difesa, dell\'economia e delle finanze,
delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole alimentari
e forestali, dell\'istruzione universita\' e ricerca;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome;
Decreta:


Art. 1.



1. Alla diffusione dell\'informazione preventiva alla popolazione
che rischia di essere interessata da un\'emergenza radiologica,
connessa a eventi oggetto di pianificazione nazionale d\'emergenza,
provvede il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri secondo le modalita\' operative stabilite
nell\'art. 2.
2. Alla diffusione dell\'informazione preventiva alla popolazione
che rischia di essere interessata da un\'emergenza radiologica
connessa a eventi oggetto di pianificazione locale, provvedono i
prefetti, secondo le modalita\' operative stabilite nell\'art. 2.


                               Art. 2.



1. Le modalita\' operative di diffusione della informazione
preventiva sono stabilite in appositi piani di informazione,
predisposti nell\'ambito dei piani di intervento previsti dal capo X
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sulla base delle
indicazioni fornite dalla Commissione permanente di cui all\'articolo
133 del predetto decreto legislativo.


                               Art. 3.



1. Il piano di informazione preventiva predisposto nell\'ambito del
piano nazionale di emergenza di cui all\'articolo 121 del decreto
legislativo 230 del 1995 e successive modificazioni, puo\' prevedere,
in funzione delle specifiche modalita\' operative e dei destinatari
dell\'informazione stessa, il concorso alla diffusione
dell\'informazione da parte delle amministrazioni statali, delle
Regioni e Province autonome, nonche\' delle strutture operative del
Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui alla legge 24
febbraio 1992. n. 225.
2. I piani di informazione preventiva predisposti nell\'ambito dei
piani di emergenza di cui all\'articolo 116 e degli analoghi piani di
cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e
successive modificazioni, nonche\' nell\'ambito dei piani di intervento
di cui all\'articolo 115-ter del medesimo decreto legislativo,
prevedono, in funzione delle specifiche modalita\' operative e dei
destinatari dell\'informazione stessa, il concorso alla diffusione
dell\'informazione da parte delle Regioni, delle Province, degli
organi locali del Servizio Sanitario Nazionale, dei sindaci.
3. Nell\'ambito dei rispettivi compiti, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i
prefetti possono richiedere la consulenza della Commissione
permanente di cui all\'articolo 133 del medesimo decreto legislativo.


                               Art. 4.



1. Le amministrazioni interessate provvedono all\'attuazione del
presente decreto nell\'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri, ne\' minori entrate, a carico della finanza pubblica.


                               Art. 5.



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il presente decreto e\' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 26 gennaio 2008

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell\'interno
Maroni

Il capo del Dipartimento
della Protezione civile
Bertolaso

Il Ministro dell\'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti l\'11 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 167