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DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005
Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, recanti modifiche ed integrazioni alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.

Gazzetta Ufficiale N. 55 del 08 Marzo 2005

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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, in cui e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri
promuova e coordini le attivita' delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni,
degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della
vita;
Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, che prevede che il Capo del Dipartimento della protezione
civile, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri rivolga alle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale,
le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di
coordinamento operativo in materia di protezione civile;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile»;
Vista la nota del Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro -
prot. n. 4520/M/1(7)/Gab/Uff.V del 20 luglio 2004, con la quale sono
state espresse le osservazioni delle Prefetture - Uffici territoriali
di Governo alla suddetta direttiva del 27 febbraio 2004 ed il
riscontro del Dipartimento della protezione civile, prot. n.
DPC/CG/0049116, ove e' ribadito che la stessa direttiva intende
disciplinare solo la fase di allertamento e di contrasto, e non le
attivita' relative alla gestione ed al superamento dell'emergenza;
Considerato altresi', che in sede di prima applicazione e di
confronto a livello locale con le altre amministrazioni e gli enti
interessati e' emersa l'opportunita' di definire in termini di
maggior precisione e compiutezza alcuni ambiti di operativita' della
direttiva del 27 febbraio 2004, specificando le competenze dei
soggetti istituzionalmente chiamati ad esercitare le funzioni
operative di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico
ai fini di protezione civile, nonche' di apportare alcune correzioni
formali al citato provvedimento;
Ritenuta infine, la necessita', ancorche' nelle more della
costituzione del gruppo tecnico di cui al para-grafo 4 (previsioni
meteorologiche, avvisi e bollettini) della medesima direttiva del
27 febbraio 2004, di individuare le procedure per la diramazione
delle previsioni, dei bollettini e degli avvisi, nonche' degli
allarmi per il sistema di protezione civile ai diversi livelli,
regionale, provinciale e comunale;

Dispone:

Alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile» sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:

nel corpo del titolo dopo la parola «... nazionale ...» e'
aggiunta la parola: «..., statale ...»;
al primo capoverso, (pag. 7), successivo alla alinea, dopo le
parole: «... Dipartimento della protezione civile ...» la virgola e'
sostituita dalla congiunzione: «... e ...»;
al terzo capoverso, (pag. 24) seconda alinea, le parole:
«... quotidianamente e contestualmente ...», sono sostituite dalle
seguenti: «... quotidianamente, successivamente o
contestualmente ...»;
al quarto capoverso (pag. 24) e' soppressa la frase ripetuta da
«... sponsabilita' ...» a «... Dipartimento ...»;
dopo il paragrafo inserito (pag. 25) «Tali avvisi meteo avranno
efficacia ...» e' inserito il seguente: «Gli avvisi meteo regionali
dovranno quantomeno contenere indicazioni circa il periodo di
validita', la tipologia di evento atteso e/o in atto, il relativo
tempo di avvento, durata ed evoluzione a scala regionale, nonche' una
valutazione anche solo aggettivale delle grandezze meteoidrologiche
attese, con riferimento alle zone d'allerta interessate ed indicate
in forma singola e/o aggregata;
al quarto capoverso (pag. 25) dopo le parole: «L'avviso meteo
nazionale ...» sono inserite le seguenti: «... oltre a prendere atto
degli avvisi meteo regionali emessi, analogamente a questi, ...»; le
parole «... valutazione selo verbale ...» sono sostituite dalle
seguenti: «... valutazione anche solo aggettivale ...»;
il terzo capoverso (pag. 26) e' sostituto dal seguente:
«L'effetto di un avviso meteo nazionale e' quello di far conoscere e
condividere con tutte le regioni una prima speditiva valutazione
previsionale del possibile manifestarsi di criticita' almeno a scala
regionale, nonche' di suggerire a ciascuna delle regioni interessate
dalle criticita', ed il cui centro funzionale decentrato non sia
operativo, anche sulla base di precedenti specifiche intese, di
richiedere il supporto del centro funzionale centrale presso il
Dipartimento della protezione civile, sia per valutare i livelli di
criticita' nelle zone di allertamento che per svolgere, se del caso,
le attivita' di monitoraggio e sorveglianza degli eventi e dei
conseguenti effetti sul territorio regionale.»;
la quarta linea del terzo capoverso (pag. 28) dalle parole:
«... e, se del caso ...» fino a «... lo dirama ...» e' cosi'
modificata: «... e, se adottato, lo dirama agli uffici territoriali
di Governo ed ...»;
le parole «Avviso di criticita» sono sostituite dalle seguenti:
«Bollettino di criticita» (pag. 29 e seguenti);
al terzo capoverso (pag. 38), sostituire il riferimento al
decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1995 con il
riferimento al successivo decreto del Presidente della Repubblica n.
194/2001;
il quinto capoverso (pag. 41) e' cosi' sostituito: «Le manovre
previste dal documento di protezione civile e/o dal programma statico
e dal piano di laminazione potranno essere direttamente eseguite dal
gestore dopo averne data comunicazione all'ufficio compartimentale
dal Registro italiano dighe ed all'ufficio territoriale del Governo
di riferimento che, presone atto, ne dara' comunicazione all'unita'
di comando e di controllo e vigilera', se del caso, sulla attivazione
dei piani di emergenza a valle della diga stessa, anche interagendo
con l'autorita' preposta al governo del piano d'emergenza provinciale
e ne dara' comunicazione al Dipartimento della protezione civile ed
alla regione interessata;
il primo ed il secondo capoverso (pag. 42) sono soppressi ed al
quarto capoverso dopo le parole: «... programma dinamico ...» sono
aggiunte le seguenti: «... del piano di laminazione ...», e dopo le
parole: «... nel piano di laminazione ...» e' aggiunta la parola:
«... stesso: ...»;
al quinto capoverso (pag. 42) dopo le parole: «... ad un giudizio
favorevole, ...» aggiungere le seguenti parole: «... anche in questo
caso ...»; quindi di seguito aggiungere il seguente paragrafo:
«L'Ufficio territoriale di Governo di riferimento ricevuto e preso
atto del consenso espresso dall'unita' di comando e controllo, ne
dara' tempestiva comunicazione al gestore e vigilera' sulla
attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa,
interagendo, se del caso, con l'autorita' preposta al governo dal
Piano d'emergenza provinciale».
Il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolgera',
secondo quanto disposto dal comma 5, dell'art. 5 della legge
9 novembre 2001, n. 401, le indicazioni necessarie al raggiungimento
delle finalita' di coordinamento, relative alle procedure da attivare
per l'attuazione della direttiva del 27 febbraio 2004.

Roma, 25 febbraio 2005
Il Presidente: Berlusconi