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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2004
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3333).

Gazzetta Ufficiale N. 26 del 2 Febbraio 2004

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 novembre 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al
31 dicembre 2004, lo stato di emergenza per fronteggiare la grave
crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del
comune di Genova;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3329
del 5 dicembre 2003, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare
la grave crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nel
territorio del comune di Genova»;
Vista la nota 189458/2361 del 29 dicembre 2003, del presidente
della giunta regionale della Liguria;
Vista la nota del 19 gennaio 2004 del sindaco del comune di Genova;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
13 gennaio 2004, con il quale lo stato di emergenza nel territorio
della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e
speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela
delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e'
stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2004;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 1994 e del 4 gennaio 1995;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delega al
coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, n.
2557 del 30 aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29
ottobre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999,
n. 3045 del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, n. 3184 del
22 marzo 2002 e n. 3271 del 12 marzo 2003;
Vista la nota del 4 novembre 2003, con cui il commissario delegato
- presidente della regione Puglia ha rappresentato la necessita' di
disporre di ulteriori risorse finanziarie al fine di porre in essere
ogni utile azione di carattere emergenziale per fronteggiare la
situazione di elevato rischio di carattere igenico-ambientale
nell'area dell'Alto Salento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004,
dello stato di emergenze nel territorio della regioni Marche e Umbria
in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia
di Terni il 16 dicembre 2000;
Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione
d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato la
regioni Marche ed Umbria;
Viste le note del 15 settembre 2003 e del 20 gennaio 2004 del
presidente della regione Umbria, e le note in data 15 settembre 2003
e 16 gennaio 2004 del presidente della regione Marche, con le quali
sono state chieste alcune proroghe disposte con precedenti ordinanze
di protezione civile;
Considerato che, con l'ordine del giorno approvato in Senato in
data 24 luglio 2003, il Governo si e' impegnato tra l'altro, a
disporre il differimento del recupero dei contributi previdenziali ed
assistenziali, nonche' delle entrate di natura patrimoniale ed
assimilata, dovuti e non corrisposti dalle popolazioni danneggiate
per effetto delle sospensioni di cui alle precedenti ordinanze di
protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 30 giugno 2004,
dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai
dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre 2003 concernente la proroga dello stato di emergenza nel
territorio della provincia di Cagliari colpito dagli eventi
alluvionali nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 30 novembre 1999, n.
3024, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni
conseguenti agli eventi aluvionali che hanno colpito il territorio
della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999»;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 27 aprile 2001, n. 3128,
recante: «Interventi urgenti di protezione civile»;
Vista la nota n. 551/GAB del 7 novembre 2003, della regione
autonoma della Sardegna concernente la richiesta di modifiche
all'ordinanza di protezione civile n. 3024 del 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 maggio 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attivita' di
smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio
della regione Campania;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286
del 9 maggio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile in relazione all'aggravamento dello stato di crisi
nell'attivita' di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni
sull'intero territorio della regione Campania»;
Visto l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, recante: «Disposizioni urgenti
di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 settembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il
29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309
dell'11 settembre 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali
verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3318
del 23 ottobre 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265
del 21 febbraio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2004, lo stato di emergenza inerente agli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in
provincia di Savona nel giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in
provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province
di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel
territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a
causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre
2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre
2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte,
Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio
dell'isola di Lampedusa e nelle prospicenti aree marine;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 giugno 2003, con il quale e' stato dichiarato, sino al 14 giugno
2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione
determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle
Scriva;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304
del 30 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza
determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle
Scrivia (Alessandria)»;
Vista la nota n. 16518 del 1° dicembre 2003, del commissario
delegato - sindaco del comune di Serravalle Scrivia concernete la
richiesta di modifiche all'ordinanza di protezione civile n. 3304 del
30 luglio 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2004, lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Venezia,
in relazione al traffico acqueo lagunare;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre
2001, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in
atto nel territorio del comune di Venezia»;
Considerato che il rilevante grado di complessita'
tecnico-scientifica della materia e la natura fortemente innovativa
della predetta disciplina hanno imposto di dare maggiore impulso alle
necessarie attivita' di sperimentazione e di formazione nei confronti
di generalita' dei soggetti chiamati a diverso titolo ad utilizzare
la predetta normativa, al fine di assicurare la linearita' e la
correntezza di percorsi alternativi della normativa stessa e favorire
la piu' corretta e proficua applicazione, in tal modo determinando
l'esigenza di differire taluni termini temporali ivi stabiliti;
Ritenuto che le esigenze connesse a tutti citati contesti
emergenziali impongono l'assunzione di ogni utile iniziativa
finalizzata a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita;
Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3329 del 5 dicembre 2003 e
cosi' sostituito: «1. Il sindaco del comune di Genova e' nominato
commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed
indifferibili finalizzati a fronteggiare il superamento della grave
crisi di approvvigionamento idrico in atto nel territorio del comune
di Genova, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 7 novembre 2003».
2. L'art. 3 dell'ordinanza n. 3329 del 5 dicembre 2003, e' cosi'
integrato: «art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
successive modifiche».

 

Art. 2.
1. Al fine di consentire l'adozione, da parte del commissario
delegato - Presidente della regione Puglia, di misure di carattere
urgente finalizzate alla rimozione della situazione di elevato
rischio igienico-ambientale determinatasi nell'area dell'Alto Salento
e' stanziata la somma di euro 2 milioni a carico del Fondo della
protezione civile, da trasferirsi sulla contabilita' speciale
intestata al commissario delegato medesimo.

 

Art. 3.
1. Per il persistere sia delle esigenze connesse alla gestione
delle emergenze in atto nel territorio delle regioni Marche e Umbria
in relazione alla situazione di emergenza conseguente alla crisi
sismica iniziata il 27 settembre 1997, che di quelle del territorio
dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a
Cancello con riferimento agli eventi alluvionali ed ai dissesti
idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e' autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato
d'emergenza, delle unita' di personale convenzionato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2823/1998 e dell'art. 4,
comma 1, dell'ordinanza n. 2794/1998. Il relativo onere e' posto a
carico del Fondo della protezione civile.
2. Il termine di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260,
e' prorogato al 31 dicembre 2004.
3. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2 dell'ordinanza n.
2947/1999 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2004
relativamente ai contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente
articolo sono posti a carico delle disponibilita' di cui all'art. 15
della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in
attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.
5. Il termine indicato al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2003, n. 3265,
e' prorogato fino al 31 dicembre 2004.
6. Il contributo di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile del 22 dicembre 2000, n. 3101, e' corrisposto per l'anno 2004
con le medesime modalita' ivi previste e con oneri a carico del
commissario delegato - presidente della regione Umbria.

 

Art. 4.
1. Gli assessori ai lavori pubblici ed alla difesa dell'ambiente
della regione autonoma della Sardegna provvedono, entro trenta giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla rimodulazione e
all'integrazione del piano degli interventi straordinari, di cui
all'ordinanza di protezione civile n. 3024 del 1999, cosi' come
modificata dall'ordinanza n. 3128 del 2001, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili.
2. Gli interventi ricompresi nel sopra citato piano, cosi' come
rimodulato ai sensi del comma 1, sono dichiarati indifferibili,
urgenti e di pubblica utilita'.
3. La giunta regionale della Sardegna, al fine di assoggettare il
piano di cui al comma 1 alla disciplina della legge regionale del
18 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche, provvede a ridefinire
i termini di cui alla delibera di giunta n. 36/39 del 1999.
4. Alle deroghe previste all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n.
3024 del 30 novembre 1999, cosi' come integrate dalle successive
ordinanze di protezione civile, sono aggiunte le seguenti:
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 7, 8, 14-bis, 14-ter, 14-quater;
art. 3 legge regionale del 9 agosto 2002, n. 15;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modifiche ed integrazioni, nei limiti strettamente
necessari all'attuazione degli interventi da porre in essere per il
superamento del contesto emergenziale.

 

Art. 5.
1. Il compenso erogato ai prefetti commissari delegati previsto
all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 maggio 2003, n. 3288, e' prorogato fino al termine dello stato
d'emergenza, ed elevato fino al 30% della retribuzione complessiva in
godimento.

 

Art. 6.
1. Per l'attuazione di iniziative dirette a superare la situazione
emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzato ad accettare ed impiegare risorse finanziarie derivanti
da donazioni, il cui concreto utilizzo potra' essere disciplinato
anche mediante la sottoscrizione di accordi e protocolli tra gli enti
e soggetti interessati.
2. Con riferimento al quadro esigenziale attuale e di prospettiva
inerente alla lotta agli incendi boschivi, e tenuto conto della
convenienza economico-funzionale dell'acquisizione, all'art. 3, comma
1, secondo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 ottobre 2003, n. 3318, le parole «due nuovi velivoli»
sono sostituite con le parole «tre nuovi velivoli», e l'espressione
dalle parole «nonche' la permuta ...» fino alle parole «...
protezione civile» e' soppressa.
3. Allo scopo di evitare soluzioni di continuita' nella gestione
operativa e logistica della flotta di velivoli Canadair del
Dipartimento della protezione civile, nelle more dell'espletamento
della procedura di gara per l'affidamento del servizio medesimo, e'
autorizzata la proroga del rapporto convenzionale inerente alla
gestione stessa, per il periodo di tempo strettamente necessario a
soddisfare le prioritarie esigenze tecniche connesse al subentro
dell'impresa aggiudicataria nell'affidamento del predetto servizio;
all'uopo il capo del Dipartimento della protezione civile istituisce
apposita commissione di verifica composta in maggioranza da
professionalita' esterne al Dipartimento, designate dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile, di comprovata esperienza ed
autorevolezza, che si esprime entro e non oltre giorni trenta dalla
relativa istituzione. Con successivo provvedimento del capo del
Dipartimento della protezione civile sono determinati i compensi da
corrispondere ai componenti della commissione nonche' le spese di
funzionamento della medesima. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
4. All'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2003, n. 3265, le parole
«dieci unita» sono sostituite con le parole «venti unita».
5. In relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della regione Lombardia nel novembre 2002 e di cui al
decreto del Presidente del Consiglio citato in premessa, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e' autorizzato a concedere alla comunita' montana
Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera un contributo
straordinario di 100.000 euro, a carico del Fondo della protezione
civile, finalizzato a porre in essere gli interventi necessari per
l'allargamento del ponte sul torrente Pioverna e raccordo con la
viabilita' esistente in localita' Bindo nel comune di Cortenova in
provincia di Lecco.
6. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione
degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione
civile connessi alle situazioni emergenziali in atto e citate in
premessa, il capo del Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a stipulare due contratti di lavoro a tempo determinato
per le esigenze della sala operativa del medesimo Dipartimento, in
deroga agli articoli 35 e 36 del decreto-legislativo n. 165/2001, e
successive modifiche, ed all'art. 19 del contratto collettivo di
lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data
16 febbraio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.
7. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, terzo capoverso,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20 marzo 2003 si applicano anche agli edifici e alle opere di cui al
comma 3 del medesimo art. 2.

 

Art. 7.
1. Il sindaco del comune di Serravalle Scrivia - commissario
delegato per l'assolvimento dei compiti rivenienti dall'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, e'
autorizzato, nei limiti della vigenza temporale dello stato di
emergenza, a corrispondere a cinque unita' di personale direttamente
impegnato nell'attivita' di emergenza, compensi per prestazioni di
lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili
pro-capite, effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla
vigente legislazione, oltre alle eventuali spese di missione
effettuate. Il medesimo commissario delegato e' autorizzato a
designare un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato, con
funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico e
amministrativo; per tale attivita' e' corrisposto un compenso mensile
pari al 50% del trattamento stipendiale, con oneri a carico delle
risorse finanziarie assegnate.
2. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie
di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3304 del 2003.

 

Art. 8.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della
situazione emergenziale di cui all'ordinanza di protezione civile n.
3170 del 27 dicembre 2001, il commissario delegato predispone entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi
delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle
diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi.
Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il
commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile
lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli
eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare
per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti
dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il
rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i
documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute
utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma
2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un
nucleo operativo all'uopo costituito e' stabilita dal capo del
Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in
servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il
capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato
a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, con personale estraneo all'amministrazione,
determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della
collaborazione di personale, nel limite di quattro unita', anche
appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche
locali.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004
Il Presidente: Berlusconi