Cass. Sez. III n. 20249 del 14 maggio 2009 (Ud. 07 apr. 2009)
Pres. Onorato Est. Franco Ric. Pizzimenti
Rifiuti. Attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante

L\'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante, non integra il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti, a condizione, da un lato, che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l\'esercizio di attività commerciale in forma ambulante e, dall\'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, dichiarò Pizzimenti Nicola colpevole del reato di cui all’art. 51, primo comma, lett. a), d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. per aver effettuato attività di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi (materiale ferroso) senza la prescritta autorizzazione, condannandolo alla pena dell’ammenda ritenuta di giustizia.
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in quanto il fatto contestatogli non è previsto dalla legge come reato. Infatti, la legge 426/1998, con l’inserimento dell’art. 58, comma 7-quater e l’abrogazione dell’art. 121 t.u.l.p.s., ha stabilito che le disposizioni degli artt. 11, 12, 15 e 30 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del commercio, comportando così l’esclusione della sanzionabilità penale ditali attività. Nel caso di specie l’imputato, come riconosciuto anche dalla sentenza impugnata, era munito della autorizzazione all’esercizio ditale attività.

Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Il giudice non ha tenuto conto che l’art. 4, comma 27, della legge 9 dicembre 1998, n. 428, ha inserito nell’art. 58 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 7 quater, il quale prevede che «Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio».
In conseguenza di tale innovazione legislativa, l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi effettuata in forma ambulante da chi possiede il relativo titolo abilitativo è sottratta alla disciplina del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e quindi non richiede l’iscrizione all’albo dei gestori dei rifiuti con conseguente esclusione della configurabilità del reato di cui all’art. 51 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sempre che il soggetto sia abilitato all’esercizio dell’attività in forma ambulante e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. III, 14 giugno 2005, Casale, m. 232195; Sez. III, 5 luglio 2006, Cestari, m. 235057).
Nella specie il giudice del merito ha accertato che il Pizzimenti aveva il titolo abilitativo risultando iscritto nel registro degli esercenti mestieri ambulanti del comune di San Felice Circeo per l’esercizio della raccolta di materiali ferrosi. Di conseguenza, l’imputato era esonerato dall’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale dei gestori di rifiuti.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.