Cass. Sez. III n. 12420 del 20 marzo 2008 (Cc 6 feb. 2008)
Pres. Altieri Est. Sarno Ric. Cristallo ed altro
Rifiuti. Trasporto illecito e sequestro del mezzo

In caso di sequestro di mezzo con cui è stato consumato il reato di attività di trasporto illecito di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione e, quindi, di bene sottoposto a confisca obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53, comma 2; ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259,2 comma, il provvedimento di sequestro può anche prescindere dalla prognosi di pericolosità connessa alla libera disposizione del bene essendo comunque consentito al giudice dal comma 2 dell\'art. 321 il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca.
Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale di Foggia ha rigettato l’istanza di riesame formulata avverso il provvedimento del GIP della medesima città che aveva disposto in data 23 marzo 2007 il sequestro preventivo dell’autocarro Fiat Iveco tg. CG3S8MV di proprietà della Sud Strade srl in quanto Cristallo Ruggiero, socio sella società predetta, era stato sorpreso dal NOE di Bari mentre trasportava un cumulo di rifiuti provenienti dall’attività di demolizione di civili abitazioni, non risultando l’impresa iscritta all’Albo Nazionale né munita della prescritta autorizzazione.
Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione Cristallo Ruggiero e llgrande Angela, amministratore unico della Società Sud Strade a rl, eccependo:
a) l’insussitenza del fumus del reato ipotizzato (art. 256 co. 1 D.L.vo 152/06) in quanto la società indicata non svolgeva attività di trasporto di rifiuti e l’episodio aveva carattere di occasionalità;
b) l’insussistenza del periculum in mora essendo stato eseguito il sequestro dopo cinque mesi dal fatto contestato ed essendo l’autocarro servito per trasportare occasionalmente materiale di risulta che doveva essere depositato nella discarica.

Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
in ordine al primo motivo va anzitutto ribadito in questa sede il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali è precluso al giudice l’accertamento del merito dell’azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa.
Ciò premesso appare di tutta evidenza che l’accertamento sulla tesi difensiva circa l’occasionalità della condotta, non può che essere rimessa alla fase di merito trattandosi all’evidenza dì una quaestio facti non esaminabile in sede di legittimità.
Sul secondo motivo si rileva che, per quanto attiene all’autocarro, il provvedimento di sequestro risulta adeguatamente motivato con la concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene stesso assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati.
Peraltro, trattandosi del mezzo con cui è stato consumato il reato di attività di trasporto illecito di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, norma ora riprodotta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1) e, quindi, di bene sottoposto a confisca obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53, comma 2; ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, 2° comma - come correttamente rilevato dal giudice di merito - il provvedimento di sequestro può anche prescindere dalla prognosi di pericolosità connessa alla libera disposizione del bene essendo comunque consentito al giudice dal comma 2 dell’art. 321 il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca.
Al provvedimento di rigetto consegue la condanna dei ricorrenti in via solidale al pagamento delle spese processuali.