Cass. Sez. III n. 33588 del 31 agosto 2012 (CC 19 giu. 2012)
Pres. Mannino Est. Sarno Ric. PM in proc. Rossi
Rifiuti. Biodigestione anaerobica di materie prime vegetali

In materia di biodigestione anaerobica di materie prime vegetali la verifica circa la ricorrenza della nozione di rifiuto va fatta sia con riferimento alla massa liquida che a quella solida che residua dal processo di biodigestione. Se la sostanza liquida in questione è utilizzata nei limiti indicati e non vi sia contaminazione iniziale o successiva per la presenza di rifiuti, si deve escludere che possa essere definita rifiuto se non ricorrono le condizioni per ritenere che il detentore intenda disfarsene.

 

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