Cass. Sez. III n. 2440 del 22 gennaio 2026 (UP 10 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Bove Ric.Ture
Rifiuti.Correlazione tra accusa e sentenza e responsabilità omissiva del dirigente comunale
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) qualora, a fronte di una contestazione di condotta attiva (gestione di discarica abusiva), il giudice riqualifichi il fatto come condotta omissiva (mancata rimozione di rifiuti in violazione di una posizione di garanzia), purché i tratti essenziali del fatto rimangano immutati e sia garantito il diritto di difesa. Tuttavia, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale del dirigente comunale per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, il giudice di merito deve valutare concretamente la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico, considerando la tempistica dell'assunzione dell'incarico, la natura emergenziale della nomina e le attività effettivamente poste in essere dal prevenuto (quali l'acquisizione di preventivi e l'adozione di determine di spesa) per lo smaltimento dei rifiuti prima dell'intervento della polizia giudiziaria.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 novembre 2024 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 18 aprile 2023 - che aveva dichiarato Salvatore Ture, in qualità di Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale del Comune di Martignano responsabile, in concorso con il legale rappresentante della ditta "Gial Plast s.r.l.", incaricata del servizio di nettezza urbana, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, per aver realizzato una discarica non autorizzata di rifiuti speciali anche pericolosi, consistiti in rifiuti "RAE", pneumatici, parti mobili e circa mc 5 di eternit, su di un'area della superficie di circa mq 200 di proprietà del comune di Martignano, e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, pena sospesa e non menzione -, ha riqualificato la condotta nel reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento al comma 1, lett. b), della citata disposizione, rideterminando per l'effetto la pena in mesi due di arresto ed euro 900,00 di ammenda e confermando nel resto.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, per insussistenza dell'elemento materiale. Nel premettere che la Corte di appello ha correttamente escluso la responsabilità dell'imputato per la condotta attiva di gestione di una discarica abusiva, avendo ritenuto il medesimo responsabile per condotta omissiva nella condotta attiva altrui, in ragione della posizione di garanzia dallo stesso rivestita, in quanto responsabile dell'ufficio tecnico comunale, con conseguente applicabilità dell'art. 40 cod. pen., si rappresenta che il thema decidendum, alla luce della ricostruzione giuridica operata dalla Corte di appello va circoscritto al solo deposito incontrollato di rifiuti di tipo eternit, ossia 5 mt cubi racchiusi in appositi "big bag", posizionati il 4 aprile 2019 dalla società Eco Sud Ambiente su Determina assunta da altro Responsabile dell'UTC, cui il prevenuto è succeduto con contratto a tempo determinato del 26 giugno 2020, posto che la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità per il reato di cui all'art. 256, comma 2, in relazione al comma 1, lett. b, d.lgs. n. 152 del 2006 e dunque solo con riferimento ai rifiuti pericolosi, avendo espressamente escluso rifiuti diversi dall'eternit. Se così è, allora la Corte di appello, affermando la responsabilità dell'imputato per il reato di deposito incontrollato di rifiuti, ha finito per addebitare al ricorrente, ritenuto responsabile solo del ritardato smaltimento dell'eternit, le condizioni di un sito rispetto al quale il deposito incontrollato era ipotizzabile, semmai, rispetto ai rifiuti raccolti dalla ditta Gial Plast s.r.l. mentre, invece, il prevenuto è chiamato a rispondere del solo ritardo nella conduzione in discarica dei 5 mc di eternit (disposto sei o sette mesi dopo dalla nomina), che non erano frutto di un deposito incontrollato. Il ricorrente aveva infatti avviato la procedura per la conduzione in discarica dell'eternit (depositato in loco dal suo predecessore proprio per il suo successivo smaltimento) e il deposito preordinato allo smaltimento, anche se protrattosi oltre il termine limite, non può "trasformarsi" per ciò solo in una discarica o in un abbandono di rifiuti: questi elementi escludono che nel caso di specie si versasse in una ipotesi di discarica non autorizzata (come ritenuto correttamente dalla Corte di appello) o di deposito incontrollato di rifiuti, mentre, al contrario, proprio le modalità con cui i rifiuti erano collocati nel sito, configurano l'ipotesi di cui all'art. 183, lett. bb ) e 185-bis d.lgs. n. 152 del 2006, a lui non ascrivibile per aver preso servizio solo il 26 giugno 2020.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione al primo motivo di gravame, con il quale si era lamentata la violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza. Si rammenta che la condotta contestata all'imputato era attiva (l'aver realizzato una discarica non autorizzata) e che il ricorrente si è difeso da tale condotta commissiva, motivo per cui aveva optato per il rito abbreviato, in quanto il materiale di indagine confermava la sua estraneità da qualsiasi attività di concorso nell'adibizione a discarica abusiva di quel sito per dei rifiuti che altri avevano riposto lì, mentre la sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità penale per una azione tipicamente omissiva, ossia per aver ritardato la conduzione in discarica dei rifiuti rinvenuti nell'area. Al contrario, la Corte di appello, nella dichiarata intenzione di trattare il primo motivo con il secondo (concernente il vizio di violazione dell'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 per l'eccepita non riconducibilità del comportamento omissivo alla fattispecie incriminatrice) ha finito con l'omettere la risposta al primo motivo di doglianza, limitandosi a richiamare la posizione di garanzia rivestita dal ricorrente, ed il disposto dell'art. 40 cod. proc. pen., che non risulta contestato. La ritenuta configurabilità in astratto dell'illecito penale di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, anche in chiave omissiva, non fornisce una risposta al primo motivo di appello.
3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
3.1 Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'addebito a titolo omissivo per avere "abbandonato rifiuti speciali non avendo provveduto alla loro rimozione" contrasta con l'attivazione dell'imputato, quale dirigente comunale preposto al servizio, il quale già prima dell'intervento della polizia giudiziaria (il 19/02/2021), si era attivato (il 5/02/2021) per la sistemazione dell'area mediante apertura del procedimento ed acquisizione di una serie di preventivi da parte di ditte specializzate in funzione del definitivo allontanamento e smaltimento. Ai fini, inoltre, dell'esclusione dell'elemento psicologico, il breve tempo dalla nomina a dirigente responsabile del servizio, la scansione e la conclusione del procedimento amministrativo (connotato dall'iniziale acquisizione di preventivi), unitamente ad una più razionale gestione delle risorse finanziarie non imputabile al ricorrente, non avrebbero consentito di concludere anticipatamente la fase relativa al definitivo smaltimento dei rifiuti. Non infondato è stato ritenuto anche il secondo motivo di ricorso posto che nel caso in esame non risulta rispettato il principio di necessaria corrispondenza tra imputazione e sentenza, atteso che la ritenuta integrazione di una condotta omissiva di ritardo nella rimozione dei rifiuti (rispetto al reato di realizzazione e gestione di una discarica) ha determinato una trasformazione radicale o sostituzione delle condizioni che integrano gli elementi costitutivi dell'addebito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso, che va trattato in ordine logico per primo, è infondato.
1.1 Osserva il ricorrente che a fronte di una condotta attiva per il reato di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 («..perchè...nelle rispettive qualità di...su di un'area della superficie di circa mq 200 di proprietà del comune di Martignano, adibita senza alcun titolo a deposito di mezzi aziendali, realizzavano una discarica non autorizzata di rifiuti speciali anche pericolosi consistiti in rifiuti "RAE", pneumatici, parti di mobili e circa mc 5 di eternit») contestatagli in imputazione in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il Tribunale ha ritenuto la sua responsabilità ma per la condotta omissiva, ossia per non aver provveduto alla tempestiva rimozione dei rifiuti eternit e la Corte di appello, a sua volta, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 256, comma 2, in riferimento al comma 1, lett. b del medesimo articolo del d.lgs. n. 152 del 2006, lo ha condannato per la contravvenzione di abbandono incontrollato di rifiuti, in forma omissiva. Il ricorrente deduce il difetto di correlazione tra l'imputazione, in cui gli viene contestata una condotta attiva, e la condanna in primo grado e in appello che, pur se per due differenti illeciti (discarica abusiva, in primo grado, e la meno grave fattispecie di abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi di eternit, in appello), ha riguardato non la condotta commissiva, ma quella omissiva (rispettivamente, aver omesso o ritardato la rimozione dei rifiuti con definitivo loro collocamento in discarica e non aver provveduto alla tempistica rimozione dei rifiuti eternit abbandonati in modo incontrollato). Censura quindi la decisione della Corte di appello per erronea applicazione della legge penale e per mancanza di motivazione sul primo motivo di appello in cui era stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
1.2 Sul tema della correlazione tra chiesto e pronunciato, deve premettersi che il principio ha lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'imputato, sicché non è configurabile una sua violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell'addebito specificamente formulato nell'imputazione e dalle possibilità di difesa che all'imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale. In questo senso, già Sez. 4, n. 7026 del 15/10/2002, dep. 2003, Loi, Rv. 223747 - 01, ha a suo tempo affermato un principio - ribadito poi anche da Sez. 4, n. 41674 del 06/07/2004, Ryan, Rv. 229893 - 01 e Sez. 4, n. 27389 del 08/03/2018, Siani, Rv. 273588 - 01- secondo il quale, una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento omissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima come colposamente commissiva e omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto modo, in concreto, di apprestare in modo completo le sue difese in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito.
1.3 Nel caso di specie, l'imputazione contesta all'imputato la condotta attiva della gestione di una discarica abusiva, riqualificata in appello in abbandono incontrollato di rifiuti, e tanto con riferimento al primo titolo di reato, quanto in relazione a quello ritenuto in secondo grado, i giudici di merito hanno affermato una sua responsabilità per omissione, facendo leva, come correttamente esplicitato dalla Corte di appello, proprio sulla posizione di garanzia assunta dall'imputato che era il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, incaricato del trasporto e della gestione dei rifiuti.
1.4 Applicando le coordinate ermeneutiche sopra indicate al caso in esame, ritiene questa Corte che non si ravvisa alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nei casi in cui l'imputazione contempli una condotta attiva e la sentenza, purché rimangano immutati gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, giunga ad una condanna ma per omissione: sotto questo profilo è sempre attuale e condivisibile il principio espresso in una risalente pronuncia, in una fattispecie differente (relativa a reati tributari) ma applicabile a qualunque tipologia di reato che possa essere commesso con condotta a forma non vincolata, attiva o omissiva, secondo cui qualora nella sentenza di condanna i fatti di reato corrispondano a quelli contestati nell'imputazione, nessuna violazione del principio di cui all'art.521 cod. proc. pen. è ravvisabile sul rilievo che una diversità tra fatti contestati e fatti giudicati risieda nel rapporto di causalità, che sarebbe diretta e reale nei primi e solo indiretta e ipotetica nei secondi ai sensi dell'art.40 cpv. cod.pen.: infatti è proprio l'equivalenza tra causalità diretta o reale e causalità indiretta o ipotetica stabilita da questa norma che esclude quella diversità (Sez. 3, n. 6208 del 09/04/1997, Ciciani, Rv. 208803-01).
1.5 Può dunque affermarsi - adattando al caso in esame un principio espresso in una fattispecie differente da Sez. 5, n. 39329 del 20/09/2007, Gili, Rv. 238210-01 - che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale l'imputato, in una fattispecie a forma libera e non vincolata, sia condannato per la condotta omissiva, in applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., anziché per la condotta assunta direttamente, purché l'azione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, non muti nei suoi tratti essenziali.
1.6 A fronte della contestazione della condotta attiva di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, riqualificata in appello nella fattispecie di cui all'art. 256, comma 2, in riferimento al comma 1, lett. b, del medesimo articolo, la Corte territoriale (e prim'ancora il giudice di primo grado), senza alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ha condannato l'imputato ritenendolo titolare della posizione di garanzia per una azione che, sotto il profilo (astratto) soggettivo ed oggettivo non muta nei tratti essenziali, sostanziandosi in una condotta a forma libera e non vincolata di compartecipazione omissiva (aver omesso o ritardato la rimozione dei rifiuti, obblighi, questi, a cui era tenuto in considerazione della rivestita posizione di garanzia) nella condotta attiva altrui, posta in essere dalla ditta incaricata del collocamento dei rifiuti, che, su indicazione del predecessore dell'imputato, erano stati assemblati, in modesti quantitativi, in un'area del territorio comunale, per essere da lì trasportati in discarica. Nessuna censura, sotto questo profilo, può dunque muoversi alla Corte territoriale che, in termini congrui e facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti, ha riqualificato la condotta contestata, configurando in astratto una fattispecie di reato (quella dell'abbandono dei rifiuti) che meglio si attaglia al caso di specie, sia rispetto alla più grave fattispecie contestata, sia rispetto a quella ritenuta dal difensore (l'ipotesi di cui all'art. 185-bis d.lgs. n. 152 del 2006) di cui difettano gli elementi costitutivi.
2. Fondato, per le ragioni di seguito esplicitate, è il primo motivo di ricorso.
2.1. Pur non ravvisandosi, per quanto sopra esposto, alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, va infatti rilevato che nel caso di specie la Corte territoriale omette di motivare in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del (riqualificato) reato di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile. Si afferma, nella impugnata decisione, che la posizione di garanzia propria dell'imputato gli imponeva una tempestiva attivazione per la rimozione dei rifiuti pericolosi, ritenendosi del tutto irrilevante la questione, dedotta dalla difesa, della effettiva disponibilità nel bilancio comunale 2020 di fondi per poter fronteggiare la pericolosa situazione che si era creata con l'abbandono in loco dei rifiuti eternit poiché il Comune avrebbe anche potuto decidere di agire in scostamento di bilancio, ricorrendo all'utilizzo dei fondi dell'anno successivo, data l'urgenza di un atto di bonifica. E' questa una tesi che prova troppo e che non si confronta con quanto dedotto dalla difesa. Non va trascurato, infatti, che i rifiuti erano stati abbandonati in loco il 26 aprile 2019 dall'allora Dirigente dell'Ufficio tecnico, che aveva conferito incarico alla ditta Eco Sud Ambiente s.r.l. di metterli in sicurezza, di collocarli in un'area di proprietà del Comune, per poi trasportarli in discarica, in attesa di reperire le risorse finanziarie all'uopo occorrenti. A fronte di questa situazione, determinatasi quando il titolare della posizione di garanzia era un'altra persona fisica, il ricorrente è subentrato al posto di questi dopo oltre un anno: risulta infatti che è stato nominato, in via emergenziale, il 26 giugno 2020, con contratto a tempo determinato e part-time, Dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Martignano, a causa dell'improvvisa morte del precedente Dirigente avvenuta due giorni prima; il contratto scaduto nel gennaio 2021 era stato prorogato sino al mese di luglio 2021. In questo arco di tempo il medesimo aveva acquisito una serie di preventivi da ditte specializzate (venendo in rilievo rifiuti contenenti amianto) ed aveva quindi all'esito, il 16 febbraio 2021, emesso la Determina n. 28 con cui aveva affidato incarico alla Eco Sud Ambiente s.r.l. per procedere al trasferimento in discarica. Proprio nel corso delle operazioni di sgombero dell'area, effettuate dalla ditta a ciò autorizzata, sono intervenuti (il 19 febbraio 2021) i Carabinieri che hanno riscontrato la presenza dei rifiuti per i quali l'imputato è stato tratto a giudizio. La sequenza degli eventi sopra descritta viene completamente obliterata nella decisione adottata, che non prende in alcun modo in esame la tempistica e le condotte poste in essere dal ricorrente - compresa l'adozione delle Determine per la rimozione dei rifiuti, tanto che il sopralluogo da cui è partita la denuncia risulta essere stato effettuato proprio quando le relative operazioni erano iniziate -, fattori, questi, che, in quanto incidenti sugli elementi costitutivi del reato, devono essere valutati sia per escludere, sia per ritenere la penale responsabilità dell'imputato.
Alla luce di queste considerazioni, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, che dovrà valutare e motivare sui sopra descritti elementi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce Così deciso il 10/12/2025.




