Cass. Sez. III n. 27958 del 6 giugno 2017 (Cc 31 gen 2017)
Presidente: Savani Estensore: Di Nicola Imputato: Pagnin
Rifiuti.Fanghi ammessi per l'uso agricolo

Secondo quanto disposto dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi ammessi per l'uso agricolo possono essere suddivisi in tre tipologie: 1) civili (sempre ammessi), 2) urbani (ammessi solo se le caratteristiche sono sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi civili) e 3) da altri insediamenti (ammessi solo se assimilabili a quelli civili. Ne consegue che i fanghi di depurazione per le attività agricole devono provenire dalla depurazione di acque reflue e perciò, qualora provengano da impianti industriali, deve comunque trattarsi di reflui assimilabili a quelli civili, con la conseguenza che il predetto decreto n. 99 del 1992 disciplina unicamente i fanghi (umidi-disidratati, essiccati) provenienti da processi di depurazione degli  scarichi di insediamenti civili, misti o produttivi assimilabili ai primi, nonché i fanghi trattati, senza alcuna distinzione tra quelli derivanti da cicli di lavorazione o da processi di depurazione. Ne deriva che restano esclusi sia i fanghi di depurazione degli scarichi produttivi "non assimilabili", sia i fanghi provenienti da impianti diversi da quelli indicati dall'art. 2 del decreto n. 99 del 1992 , sia i residui da processi di potabilizzazione, sia i fanghi residuati da cicli di lavorazione non trattati e quelli non destinati all'agricoltura. Quest'ultima esclusione deriva dalla delimitazione contenuta nella direttiva (Direttiva CEE 12 giugno 1986, n. 278) che il decreto legislativo "de quo" ha recepito.


RITENUTO IN FATTO

1. Gianni Pagnin ricorre per cassazione impugnando la ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Firenze ha confermato il provvedimento cautelare, spedito anche nei confronti di altri quindici coindagati, di applicazione della misura degli arresti domiciliari, emesso dal giudice per le indagini preliminari per il reato previsto dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, perché il ricorrente, in veste di legale rappresentante della società Coimpo s.r.I., avrebbe provveduto, secondo l'impostazione accusatoria, a conferire, trasportare, intermediare o pretrattare ingenti quantitativi di rifiuti anche pericolosi per la presenza di idrocarburi ignoti sia leggeri che pesanti ampiamente superiori ai limiti consentiti conferendoli in territorio toscano per lo spandimento in agricoltura a svariate aziende agricole, tra cui, per quanto qui interessa, alla DC Green, per i rispettivi quantitativi specificati nel predetto capo 4) della provvisoria imputazione, conseguendo l'ingiusto profitto consistito nel pagamento ricavato per lo smaltimento del quantitativo complessivo dei fanghi di depurazione inviato al recupero nella forma dello spandimento agricolo e quantificato (dal 2013 al 2015) in 2.588.062 euro di cui euro 1.886.631,7 attribuibili anche alla Coimpo. Al ricorrente è poi contestato anche il reato di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 152 del 2006 per il quale tuttavia non è stata applicata alcuna misura.

2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il ricorrente solleva, tramite il difensore di fiducia, quattro motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale nonché l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità e di inammissibilità o decadenza (articolo 606, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale in relazione all'articolo 309, commi 5 e 10, stesso codice).
Sostiene che il tribunale cautelare ha dato atto, nella motivazione dell'ordinanza impugnata alla pagina 6, della omessa trasmissione del verbale dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato tenutosi in data 19 settembre 2016 avanti al Gip di Firenze. In tale interrogatorio il ricorrente aveva risposto ed aveva fornito al giudice cautelare tutti i chiarimenti richiesti e quanto ritenuto utile per la propria difesa. In particolare, il ricorrente aveva chiarito il ruolo svolto come legale rappresentante della CO.IM.P0. s.r.I., riferendo in relazione al procedimento di accertamento e di verifica dei fanghi presso l'azienda da parte degli organi di controllo: elementi tutti a propria difesa e che avrebbero dovuto comportare un esame da parte del tribunale, rilevando in proposito le analisi e le valutazioni positive degli enti competenti al controllo ed a al rilascio delle autorizzazioni, quanto meno in punto di elemento psicologico del reato. La mancanza della trasmissione del verbale dell'interrogatorio, alla data dell'udienza camerale di riesame tenutasi il 26 settembre 2016, si è dunque tradotta in una violazione dell'obbligo di trasmissione degli atti, anche sopravvenuti, imposto dall'articolo 309, comma 5, del codice di procedura penale, omissione sanzionata dal comma 10, con l'inefficacia della misura cautelare, sanzione processuale che il ricorrente chiede alla Corte di dichiarare.

2.2. Con il secondo motivo, diffusamente e bene argomentato, il ricorrente lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla violazione delle disposizioni in tema di fanghi e di rifiuti pericolosi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto legislativo n. 99 del 1992 nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio cautelare (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).
Assume che l'impostazione accusatoria muove da alcuni presupposti interpretativi, dalla difesa del ricorrente puntualmente contestati, in relazione alla disciplina applicabile ai fanghi di depurazione destinati allo spandimento in agricoltura. Sennonché i fanghi provenienti da CO.IM.P0. s.r.l. sarebbero risultati, anche alle analisi del consulente del pubblico ministero, conformi sia ai parametri previsti dal decreto legislativo n. 99 del 1992, che specificamente disciplina la materia, sia alla normativa regionale veneta, dettata dalla DGLV n. 235 del 2009 che integra la normativa nazionale.
La tesi accusatoria, invece, muoverebbe da presupposti diversi e cioè che l'assenza di previsione, nel decreto legislativo n. 99 del 1992 del parametro idrocarburi, impone l'assenza totale di idrocarburi di qualsiasi genere nei fanghi; che, quindi, la presenza di idrocarburi in genere, con riferimento ai parametri della delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, consente di considerare il fango come rifiuto pericoloso; che il riferimento, per le sostanze in genere contenute nei fanghi e per i metalli nella specie, all'allegato V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del sarebbe utilizzabile per stabilire i limiti oltre i quali ritenere un sito inquinato ai fini degli obblighi di bonifica.
Osserva il ricorrente come nei motivi di riesame avesse esposto una articolata difesa con la produzione di svariati documenti evidenziando le ragioni in base alle quali riteneva che l'impostazione di diritto proposta dal pubblico ministero ed accolta dal Gip fosse inesatta, delineando il quadro normativo nazionale di riferimento e quello regionale cui la CO.IM.P0. s.r.l. si era uniformata e si duole del fatto che il tribunale avrebbe, senza fondamento, ritenuto che le doglianze sollevate consistessero unicamente nell'invocare l'adeguamento alla normativa regionale, con la conseguenza che il Collegio cautelare si sarebbe limitato ad affermare che una normativa regionale non può derogare ad una normativa nazionale e che, qualora fosse stato nella specie necessario fare riferimento ad una normativa regionale, si doveva allora applicare quella della Toscana, essendo i fanghi sparsi in Toscana e non quella del Veneto, regione in cui ha sede la CO.IM.P0. s.r.l.
Il ricorrente, pur condividendo siffatte affermazioni, obietta come le stesse sarebbero del tutto inutili se non si individua, in primo luogo, la normativa nazionale applicabile alla fattispecie e se non si analizzano, in secondo luogo, le normative regionali per valutare se esse siano derogative e, nel caso affermativo, se la deroga prevista dalla normativa regionale sia più o meno restrittiva di quella nazionale, lamentando come il tribunale avesse del tutto omesso qualsiasi doverosa verifica in tal senso.
Diffusamente analizzando (da pagina 7 a pagina 30 del ricorso) la normativa applicabile alla fattispecie, il ricorrente conclude di aver pienamente rispettato tanto la normativa nazionale quanto la normativa regionale, quest'ultima, quanto alla regione Veneto, addirittura più restrittiva di quella statale; che le metodiche di analisi utilizzate dai laboratori incaricati da CO.IM.P0. s.r.l. erano perfettamente coincidenti con quelle utilizzate dai laboratori Arpa sia del Veneto che della Toscana; che Arpa Veneto e Arpa Toscana avevano eseguito anche proprie analisi ed avevano espresso giudizi di conformità alla norma e di non pericolosità dei fanghi, pur in presenza di concentrazioni di idrocarburi totali superiori a quelli rinvenuti dal consulente tecnico del pubblico ministero e di concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle di cui all'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 2006, con la conseguenza che il tribunale cautelare, avendo omesso di motivare sulla normativa applicabile ed avendola comunque inosservata, sarebbe incorso nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 273 codice di procedura penale, 43 del codice penale e 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio cautelare (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).
Sostiene che l'interpretazione normativa proposta dal ricorrente risultava accolta anche dai competenti organi di vigilanza e di controllo che hanno costantemente monitorato il processo di stabilizzazione del fango, tant'è che gli stessi organi di controllo avevano convalidato il codice Cer da attribuire al fango conferito ed avevano partecipato alla verifica della conformità prima dello spandimento, senza mai sollevare obiezioni sulle metodiche di analisi utilizzate ed invece contestate dal consulente del pubblico ministero, con la conseguenza che, quand'anche si ritenesse non corretta l'interpretazione della normativa vigente sostenuta dal ricorrente, il costante, inequivoco ed esplicito comportamento degli stessi organi avrebbe comunque comportato un'evidente effetto sull'elemento psicologico del reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, determinandone ictu oculi l'insussistenza, posto che la fattispecie incriminatrice richiede per la sua integrazione il dolo specifico e dunque non ammette la figura del dolo eventuale, facendo venire meno i gravi indizi di colpevolezza.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole dell'inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 274 codice di procedura penale nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio cautelare (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).
Osserva il ricorrente che il tribunale del riesame ha ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale sulla base di alcuni precedenti penali a carico dell'indagato, senza considerare che trattavasi di modesti precedenti per reati contravvenzionali, peraltro oblabili e risalenti. La motivazione del tribunale cautelare è apparsa poi contraddittoria, laddove ha ritenuto di dedurre le esigenze cautelari da una conversazione telefonica avvenuta tra persone diverse dal ricorrente.

3. Sono stati infine presentati due motivi nuovi, con i quali il ricorrente ribadisce i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in tema di applicazione delle disposizioni in materia di fanghi.
A tale proposito, ad integrazione e conferma di quanto già dedotto con i motivi di impugnazione, il ricorrente allega un intervento in materia di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi nel quale si conclude per l'attuale validità dei pareri espressi dall'Istituto Superiore della Sanità al riguardo, ritenendo che gli stessi, per quanto attiene alle caratteristiche di pericolo "cancerogeno" e "mutageno", assumano il rango di norma (primo motivo nuovo).
Si ribadisce poi che, qualora non dovesse essere ritenuta corretta la costante, espressa e non equivoca interpretazione fornita dagli organi di controllo nazionali e regionali, detta interpretazione, proprio per i caratteri di costanza ed inequivocità che possiede, renderebbe comunque insussistente l'elemento soggettivo del reato, provvisoriamente contestato, che richiede il dolo specifico (secondo motivo nuovo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Quanto al primo motivo, le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che, tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, non rientra necessariamente il verbale dell'interrogatorio di garanzia, che, pertanto, va trasmesso al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, comma 5, ultima parte, cod. proc. pen., solo se in concreto tali elementi favorevoli contenga (Sez. U, n. 25 del 26/09/2000, dep. 2001, Mennuni, P.v. 217443).
Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno precisato che l'interrogatorio di garanzia non rappresenta sempre e in concreto "elemento favorevole all'indagato" potendo, al contrario, risolversi in suo danno.
Inoltre, l'interrogatorio di garanzia ha come scopo, di regola, quello di consentire, in tempi ristretti, il contatto dell'indagato con il giudice perché questi possa valutare se permangano le condizioni di applicabilità della misura cautelare e non anche quello della raccolta di mezzi di prova, con la conseguenza che il pubblico ministero è obbligato a trasmettere al giudice anche il relativo verbale soltanto nel caso in cui sia stato in concreto acquisito un elemento di prova favorevole per l'indagato.
Infatti, siffatto obbligo si traduce, stante il carattere letterale del quinto comma dell'art. 309 del codice di rito, nell'imporre al pubblico ministero di trasmettere al tribunale del riesame gli "atti" posti a fondamento della misura coercitiva e gli "elementi" sopravvenuti favorevoli all'indagato, con la conseguenza che "la distinzione tra "atto" ed "elemento" (...) corrisponde, in pratica, a quella tra contenente e contenuto nel senso che nell —atto" possono rinvenirsi "elementi" se del caso favorevoli all'indagato. Le due locuzioni, in altri termini, non coincidono affatto nel senso che la prima ("atto") è più ampia della seconda ("elemento") che, a sua volta, si traduce non in mere asserzioni difensive, ma in specifici dati fattuali, di natura oggettiva, che se sopravvenuti e discolpanti, determinano l'obbligo di invio di cui alla disposizione citata" (Sezioni Unite Mennuni, in motivazione).
Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a discolparsi mediante la negazione dell'addebito, enunciando, come risulta dal testo del provvedimento impugnato (pagina 6), una tesi difensiva che è stata ulteriormente sviluppata dai suoi difensori nel corso dell'udienza di riesame.
Il Collegio cautelare ha dato infatti atto che, "in sede di interrogatorio, secondo quanto riferito dal difensore in udienza (...), il Pagnin ha risposto sostanzialmente negando l'addebito e sostenendo la tesi poi sviluppata all'odierna udienza dal difensore qui di seguito riportata", cosicché, in precedenza, l'indagato non ha addotto elementi fattuali idonei a contrastare l'accusa e, quindi, il relativo verbale di interrogatorio non può ritenersi elemento sopravvenuto a lui favorevole.
Ne consegue che correttamente detto verbale non fu trasmesso al tribunale del riesame, al cui cospetto l'indagato ed i suoi difensori hanno potuto ampiamente replicare la stessa tesi difensiva sviluppata in sede di interrogatorio di garanzia senza alcun nocumento per l'esercizio del diritto di difesa, a presidio del quale la reclamata sanzione di inefficacia è predisposta.
Il motivo è perciò infondato.

3. Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione possono essere congiuntamente esaminati, essendo tra loro strettamente connessi.
Essi sono parimenti infondati e, nella parte in cui tracimano nel merito, anche inammissibili perché non consentiti.

3.1. Va preliminarmente chiarito che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato il sistema cautelare processuale penale, deve ritenersi che, ai fini del sindacato di legittimità in materia cautelare, l'ordinanza applicativa della misura, che abbia osservato l'onere di procedere ad una autonoma valutazione del fumus criminis e dei pericula libertatis a norma dell'articolo 292 del codice di procedura penale, e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257).

3.2. Ciò precisato, i giudici del merito, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, hanno accertato, in punto di fatto, che la Dc Green s.r.I., titolare dell'autorizzazione per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, impiegava, da diversi anni, tali fanghi in aree agricole ben individuate della Toscana, sulle quali li cospargeva miscelandoli con il suolo.
È stato altresì accertato che la CO.IM.P0. s.r.I., partecipando alle fasi di smaltimento di tali fanghi ed avendo un impianto di trattamento degli stessi nel Veneto, procedeva ad acquisire da vari impianti, anche toscani, ingenti quantitativi di tali rifiuti, li trasportava nei propri impianti dai quali, con un percorso particolarmente oneroso a ritroso, li riportava in Toscana per spanderli nei terreni agricoli gestiti dalla DC Green.
A seguito di specifiche indagini investigative, anche peritali e tecniche, si accertava, ed in particolare attraverso le analisi sul materiale prelevato nei siti ove venivano sparsi i fanghi, un elevato valore di idrocarburi pari a 12.290 mg/kg.
Gli accertamenti investigativi proseguivano con altri sopralluoghi su molteplici siti risultati destinatari dei fanghi, con il rilievo di materiale in loco, con l'analisi sui campioni prelevati ed anche con il ricorso alle intercettazioni telefoniche.
Le analisi effettuate evidenziavano il superamento dei valori limite relativamente alle concentrazioni dei metalli pesanti quali zinco, cadmio, e rame e degli idrocarburi, cosicché, secondo il parere del consulente tecnico del pubblico ministero, i fanghi destinati in agricoltura e provenienti da impianti di depurazione della CO.IM.P0 S.r.l. (d'ora in poi Coimpo) successivamente conferiti alla società DC Green, sulla base delle analisi svolte su di essi, non poteva essere classificato come non pericoloso ed il codice che perciò gli competeva doveva essere quello del rifiuto pericoloso: CER 19 03 04*, rifiuti contrassegnati come pericolosi stabilizzati.
Sulla base di quanto ancora risulta dal testo del provvedimento impugnato e, quanto ai valori riscontrati, anche dal testo dell'ordinanza cautelare, il consulente tecnico del pubblico ministero ha anche precisato che le analisi avevano evidenziato il superamento dei valori limite stabiliti dalla tabella 1 allegato 5 al titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 relativamente alle concentrazioni dei metalli pesanti quali, zinco (790 mg/kg rispetto al limite 150 mg/kg ), e rame (255 nig/kg rispetto al limite 120 mg/kg ), gli idrocarburi C>12 (2.799 mg/kg rispetto al limite 50 mg/kg ) e gli idrocarburi C<12 (22,9 mg/kg rispetto al limite 10 mg/kg).
Tali fanghi inoltre non erano ammissibili allo spandimento sul terreno per la loro origine perché essi, sulla base di quanto risultava dall'autorizzazione derivavano da insediamenti urbani di notevoli dimensioni quali Carrara (abitanti equivalenti circa 35.000), Livorno (abitanti equivalenti circa 100.000) e Viareggio (abitanti circa 64.500), impianto che non risultava nella rilasciata autorizzazione.
Essi perciò non derivavano dalla depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), articolo 1- quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670, né avevano caratteristiche tali, come evidenziato anche dalle analisi, da potere essere assimilati ad essi, come prescritto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 1992, ma derivavano anche dal trattamento di scarichi da insediamenti industriali ed artigianali che insistevano nelle fognature urbane asservite agli impianti di depurazione, considerato anche che si trattava di insediamenti urbani di notevole estensione.
Tale condizione d'altra parte veniva anche confermata dai risultati delle analisi che avevano posto in evidenza elevate concentrazioni in essi di idrocarburi e di metalli pesanti che non potevano essere attribuiti a scarichi provenienti da insediamenti civili o a scarichi ad essi assimilabili.
Proprio tale limitazione delle tipologie dei fanghi ammissibili in agricoltura, prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 1992, aveva, in tesi accusatoria, determinato che i limiti dell'allegato I B al D.Lgs. n. 99 del 1992 riguardassero solo alcune sostanze pericolose e quindi non fossero presi in considerazione gli idrocarburi.
Da ciò la conclusione che tali fanghi, in relazione a quanto riportato nella autorizzazione in atti (determina n. 670 del 21.07.2014), risultavano ammissibili allo spandimento sui terreni nella disponibilità della società DC Green ma non erano invece tali per le loro caratteristiche e per la loro origine, cosicché essi non potevano essere impiegati, come era invece avvenuto, nello spandimento sui terreni.
Anche l'A.R.P.A.T aveva provveduto a verificare la natura dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione, compresi quelli della Coimpo, interessati dagli smaltimenti della società DC Green richiedendo e raccogliendo l'elenco e i dati degli scarichi negli impianti di depurazione di attività industriali al fine di risalire alla causa dell'elevata concentrazione di idrocarburi nei fanghi in questione. Con nota del 27 gennaio 2016 era stata infatti confermata la natura di fanghi per nulla assimilabili a quelli che si otterrebbero da fanghi di scarichi civili, in quanto nelle acque reflue urbane depurate confluivano indistintamente scarichi di una pluralità variegata di impianti industriali per i quali era perfettamente spiegabile l'elevata presenza di concentrazioni di idrocarburi. Ulteriore conferma proveniva da un altro controllo svolto d'iniziativa dalla Polizia Municipale su un carico di fanghi provenienti proprio dalla Coimpo, le cui analisi confermavano la presenza in elevata concentrazione di idrocarburi e di rifiuti vegetali non coerenti con il trattamento di fanghi di depurazione, ma piuttosto frutto di un'abusiva miscelazione.

3.3. Inoltre i giudici cautelari, per quanto qui interessa, riferiscono di un episodio assai significativo accaduto il 3 luglio 2015, quando appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, simulando un controllo casuale, effettuarono un accertamento su un carico di fanghi trasportato dalla società Tuccillo Trasporti, trattati dalla società Coimpo, per conto della società DC Green; in tale circostanza alle 7 del mattino venne fermato un autocarro con rimorchio e la polizia giudiziaria, con l'ausilio del personale dell'A.R.P.A., fece scaricare l'intero contenuto trasportato dal predetto automezzo, nei pressi di un'area dove erano fermi alcuni mezzi (trattori di vario genere) della società Dc Green.
Nell'annotazione redatta dal personale A.R.P.A. si legge dell'espressa richiesta rivolta ad Alessandro Salutini (legale rappresentante della società Dc Green) di non procedere allo spandinnento e di lasciare i fanghi così come scaricati senza movimentarli in attesa del loro arrivo sul posto per il ca m piona mento.
Al di là di quanto accertato tramite le intercettazioni telefoniche circa il fatto che Alessandro Salutini aveva posto in essere specifiche manovre per occultare l'abusività delle sue condotte (ordinando che i rifiuti trasportati dai camion non fossero scaricati nei luoghi convenuti "... perché lì c'è la Forestale ..."), è apparsa significativa la circostanza che il Salutini informò immediatamente di ciò anche Felicino Del Carlo (gestore di fatto della DC Green) ossia che avrebbe fatto scaricare i fanghi in un luogo diverso rispetto a quello convenuto a cagione della presenza dei militari del Corpo Forestale dello Stato. Tant'è che, dopo pochi minuti, Felicino Del Carlo contattò nuovamente Alessandro Salutini manifestandogli delle perplessità sul fatto che era stato proprio fermato un autocarro proveniente dalla società Coimpo, mostrando così di non credere ad un controllo casuale, ma attribuendolo alle vicende di tale ultima società. A conferma di ciò Felicino Del Carlo bloccò immediatamente un viaggio successivo che sarebbe provenuto proprio dalla Coimpo.

4. Sulla base di tali accertamenti fattuali che, siccome adeguatamente e logicamente motivati, sono insuscettibili di essere sindacati in sede di controllo di legittimità, l'ordinanza impugnata non merita, con le precisazioni che saranno di seguito riportate, i rimproveri che le sono stati mossi, neppure con riferimento ai principi di diritto applicati ai fatti accertati nella vicenda in esame.
E' il caso di ricordare, in primo luogo, come il giudizio di gravità indiziaria sia stato sostenuto anche con riferimento alla riscontrata presenza, nei fanghi oggetto del trattamento, di "metalli pesanti", circostanza di per sé sufficiente per la formulazione del giudizio di probabile colpevolezza, rispetto alla quale il ricorrente eccepisce che le analisi circa la presenza dei metalli pesanti siano state eseguite sui fanghi trattati, piuttosto che sui terreni diretti a riceverli, circostanza che avrebbe escluso la pericolosità del rifiuto per la diversità delle matrici di riferimento. Tuttavia, come lo stesso ricorrente ammette, il decreto n. 99 del 1992, dal quale sono stati tratti i parametri per ritenere il superamento dei valori soglia per i metalli pesanti, prevede tanto analisi sui soli fanghi quanto quella sui terreni (pure eseguita in alcuni casi), con limiti tabellari ovviamente diversi, e tutto ciò a tacere degli accertamenti investigativi a dimostrazione di una radicata collusione, indicativa della consapevolezza dell'illiceità delle operazioni, nelle quali sono risultate coinvolte le imprese deputate al trattamento, le aziende di gestione dei rifiuti pericolosi e gli imprenditori agricoli addirittura retribuiti per I o consentire lo sversannento dei fanghi sui propri terreni, e che rende, salvo il normale regime della progressione processuale, infondato l'assunto.
Quanto al resto, che costituisce la parte più complessa della vicenda, il ricorrente obietta, come è stato già anticipato, che anche il consulente del pubblico ministero, alle cui conclusioni ha aderito l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, avrebbe concluso per il rispetto, nei campioni analizzati, dei limiti di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992; che la normativa regionale, quanto alla regione Veneto, fosse addirittura più restrittiva di quella statale; che, pertanto, il Collegio cautelare sarebbe incorso in un travisamento del fatto, laddove avrebbe frainteso il contenuto sostanziale dei rilievi mossi nei confronti dell'ordinanza applicativa della misura, non avendo il ricorrente posto minimamente in discussione la prevalenza della normativa statale rispetto a quella regionale; che le metodiche di analisi utilizzate dai laboratori incaricati da Coimpo s.r.l. erano perfettamente coincidenti con quelle utilizzate dai laboratori Arpa sia del Veneto che della Toscana; che Arpa Veneto e Arpa Toscana avevano eseguito anche proprie analisi ed avevano espresso giudizi di conformità alla norma e di non pericolosità dei fanghi, pur in presenza di concentrazioni di idrocarburi totali superiori a quelli rinvenuti dal consulente tecnico del pubblico ministero e di concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle di cui all'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 2006.

4.1. Osserva il Collegio come sia imprescindibile prendere le mosse dal dato normativo.
L'articolo 127, comma 1, del testo unico ambientale prevede che, "ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complesso processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qual volta il loro reimpiego risulti appropriato".
Il decreto n. 99 del 1992 (emanato in attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) prevede (articolo 3) una serie di requisiti per i fanghi, ossia prescrive le condizioni ritenute necessarie per il loro uso in attività agricole, altrimenti vietato, con la conseguenza che essi, ai fini dell'ammissibilità all'uso agronomico, devono necessariamente e preventivamente essere sottoposti ad un "trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione" (articolo 2, lettera b), del suddetto decreto) e, quindi, ad un trattamento finalizzato ad eliderne la pericolosità, sul rilievo che essi contengono, in partenza, un attributo di nocività ed offensività, sicché ne è vietata l'applicazione diretta sul fondo; inoltre i fanghi devono sempre avere una funzione concimante, ammendante o correttiva della fertilità del terreno e non devono contenere sostanze tossiche o nocive in quantità superiori a determinati parametri. Altri e specifici requisiti sono anche prescritti per i terreni che li debbono ricevere (articolo 4), stabilendosi, in ogni caso, la necessità di una autorizzazione regionale non solo per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento (che corrispondono a quelle previste in materia di rifiuti), ma anche per la stessa utilizzazione dei fanghi da parte dell'agricoltore (articolo 9).
Questa Sezione, al fine di individuare il momento in cui i fanghi da depurazione siano soggetti alla normativa sui rifiuti, ha già enunciato i principi di diritto relativi alla disciplina applicabile in materia, chiarendo che le parole "e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione", aggiunte dal decreto legislativo n. 4 del 2008, vanno lette nel senso che il legislatore non ha inteso restringere, attraverso il riferimento cronologico, l'applicabilità delle disposizioni sui rifiuti, confinandole esclusivamente alla fine del processo di trattamento e disinteressandosi di qualsiasi tutela ambientale nelle fasi precedenti, ma ha precisato che la disciplina sui rifiuti va applicata al trattamento considerato nel suo complesso e ciò anche in considerazione del fatto che il preliminare trattamento dei fanghi viene effettuato presso l'impianto ed è finalizzato a predisporre i fanghi medesimi per la destinazione finale (smaltimento o riutilizzo) in condizioni di sicurezza per l'ambiente mediante stabilizzazione, riduzione dei volumi ed altri processi, con la conseguenza che la disciplina sui rifiuti si applica anche in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio (Sez. 3, n. 36096 del 22/09/2011, Lupi, Rv. 25126), e tanto per comprensibili ragioni di tutela ambientale e della salute umana che costituiscono la ratio essendi delle disposizioni in materia.
Sulla stessa lunghezza d'onda, caratterizzata dall'esigenza di assicurare una tutela ambientale effettiva in linea con i valori costituzionali e comunitari, la giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'abrogazione del d.P.R. 915 del 1982, avvenuta con l'art. 56 del d.lgs. n. 22 del 1997, si è fatta carico di chiarire che la disciplina sui fanghi opera un rinvio formale, ossia mobile, alla disciplina dei rifiuti e non un rinvio materiale, ovvero fisso, alla disciplina del d.P.R. 915 del 1982, con conseguente applicabilità delle disposizioni in tema di rifiuti previste dalla normativa successiva (Sez. 3, n. 2819 del 15/07/1997, Quattrociocchi, in motiv.; Sez. 3, n. 28484 del 11/04/2003, Fusillo, in motiv.), derivando da ciò, come logico corollario del precedente principio, anche l'applicabilità delle disposizioni contenute dapprima nel d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e 12 successivamente nel digs. 3 aprile 2006, n. 152, posto che, in materia di fanghi derivanti dai processi di depurazione, le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento (consistente nella modifica delle caratteristiche fisicochimiche-biologiche dei fanghi per facilitarne l'uso agricolo) sono disciplinate non soltanto dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, inerente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ma anche dal D.Lgs. n. 152 del 2006 e, prima della sua entrata in vigore, dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Sez. 3, n. 2303 del 06/12/2012, dep. 2013, D'Auria, Rv. 254141; Sez. 3, n. 28484 del 11/04/2003, cit., Rv. 225381).
Da ciò deriva che il principio espresso dall'art. 127 d.lgs. n. 152 del 2006 - secondo cui, ferme le disposizioni del d.lgs. n. 99 del 1992, i fanghi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti - va interpretato nel senso che la regolamentazione dei fanghi di depurazione non è dettata da un apparato normativo autosufficiente confinato all'interno del d.lgs. n. 99 del 1992 ma il regime giuridico, dal quale è tratta la completa disciplina della materia, deve essere integrato dalla normativa generale sui rifiuti, in quanto soltanto attraverso l'applicazione del testo unico ambientale e delle altre norme generali sui rifiuti, per le parti non espressamente disciplinate dal d.lgs. n. 99 del 1992, è possibile assicurare la tutela ambientale che il sistema, nel suo complesso, esige, in applicazione del principio generale dettato dal d.lgs. n. 152 del 2006, che è in linea con il principio declinato dall'articolo 1 d.lgs. n. 99 del 1992, per cui l'attività di trattamento dei rifiuti deve comunque avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente, fatte salve, ma in sintonia con tale ultima finalità, espresse deroghe rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore statale (art. 117, lettera s) Cost.).
A questi principi si sono attenuti i giudici cautelari che hanno correttamente respinto, come sarà ancora più chiaro in seguito, l'assunto secondo il quale - per il parametro idrocarburi totali non previsto dal d.lgs. n. 99 del 1992 e ritenuto peraltro dal ricorrente parametro inattendibile ed inadeguato a definire la pericolosità del rifiuto - non fossero applicabili i limiti stabiliti per le sostanze inquinanti dalla tabella I Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare - del D.Igs. 3 aprile 2006, n. 152.
Né può essere attribuito al parere dell'Istituto Superiore di sanità, allegato ai motivi aggiunti, il rilievo pronosticato dal ricorrente, posto che l'elaborato prodotto si diffonde nell'enunciare le difficoltà riscontrabili nella materia della classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi non noti, anche con riferimento alla compatibilità dei parametri con la normativa comunitaria, sicché non consente di pervenire alle apodittiche conclusioni cui il ricorrente approda.
Rinviando a quanto sarà di seguito precisato circa la questione della classificazione degli idrocarburi come rifiuti, nella specie pericolosi, è qui sufficiente notare come lo stesso parere dia atto che la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi presenti aspetti problematici quando questi ultimi siano di origine non nota, oppure sia difficile la loro puntuale identificazione analitica, situazioni entrambe riscontrabili, come si legge nel parere, nella maggioranza dei casi.
E' invece esatto, ma non decisivo ai fini della definizione del quadro di gravità indiziaria, il rilievo mosso dal ricorrente alla tesi secondo la quale la mancata previsione nel decreto legislativo n. 99 del 1992 della misurazione del parametro "idrocarburi totali" presupponga la verifica della inesistenza di idrocarburi nei fanghi, il che, come ovvio, è logicamente, prima ancora che giuridicamente, insostenibile, equivalendo ad affermare, senza fondamento alcuno, che tutto ciò che non è indicato nel decreto n. 99 del 1992 non debba essere contenuto nei fanghi e ciò avvalorerebbe una interpretazione non praticabile, potendo determinate sostanze, in quanto ubiquitarie, esservi contenute in natura.
Pur nella consapevolezza della complessità della materia e dell'opportunità di interventi di riallineamento delle normative succedutesi nel tempo da parte del legislatore statale, va invece recuperata la qualificazione, che il ricorrente erroneamente e frettolosamente svaluta, pure contenuta nell'articolo 4, comma 2, del decreto n. 99 del 1992 che vieta l'utilizzazione agronomica dei fanghi tossici e nocivi.
Non vale sul punto l'affermazione secondo la quale si tratterebbe di una qualificazione giuridica obsoleta perché normativamente superata dalla dicotomia "rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi", presente nel testo unico ambientale (ma prima ancora prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), posto che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi contenuto sia nella direttiva 278 del 1986 e sia nel d.lgs. n. 99 del 1992 (in particolare quello dell'art. 4 comma 2), deve intendersi riferito ai rifiuti pericolosi come a suo tempo chiarito dall'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997, disposizione perciò perfettamente allineata con il rinvio formale, cd. mobile, operato dall'articolo art. 4, comma 2, d.lgs. n. 99 del 1992.
Del resto è impensabile che una regolamentazione ad hoc, quale quella contenuta nel decreto n. 99 del 1992, avente "lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo,incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione" (articolo 1 d.lgs. n. 99 del 1992) possa ammettere un uso indiscriminato di sostanze tossiche e nocive, non nominate come pericolose ex positivo iure, ponendosi piuttosto un problema di limiti e  tollerabilità dei fanghi in sintonia con le finalità perseguite di tutela ambientale e di salvaguardia della salute della persona umana.

4.2. Il ricorrente comunque si duole, con specifico riferimento alla questione relativa alla presenza di idrocarburi totali riscontrati nei fanghi, che il tribunale del riesame avrebbe disatteso la disposizione dell'articolo 6-quater del D.L. n. 208 del 2008, convertito con modificazione nella Legge n. 13 del 2009 secondo la quale "La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, «cancerogeno», si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008" (tabella come successivamente sostituita ex articolo 1 decreto 4 agosto 2010 in G.U. n. 187 del 12/08/2010. n.d.r.), sostenendo come non fosse più condivisibile l'ipotesi troppo conservativa di attribuire la caratteristica di pericolo H7 (ora HP7 per effetto della nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal 01.06.2015 con il Reg. UE 1457/2014) a tutti i rifiuti contenenti idrocarburi totali in concentrazione superiore a 1000 mg/kg, sul rilievo che, qualora tale concentrazione fosse superata, espressa come totale (idrocarburi C>12 e C<12) sulla intera sostanza secca del rifiuto, sarebbe comunque necessario analizzare anche i "markers" cancerogeni e solo se la soglia di almeno un nnarker fosse stata superata allora il rifiuto sarebbe risultato pericoloso (HP7).
In sintesi, la tesi sostenuta fa leva sul fatto che, da un lato, sarebbe fuorviante il riferimento, operato in chiave accusatoria, alla Delibera 27 luglio 1984, pur citata dal d.lgs. n. 99 del 1992 e che, dall'altro, il quadro normativo nazionale andrebbe letto nel senso di considerare "pericoloso in termini di ecotossicità" il rifiuto contenente idrocarburi con riferimento all'ADR (Accordo internazionale sul trasporto delle merci pericolose), con la pratica conseguenza, che la soglia di pericolosità per il parametro idrocarburi totali, oggi, deve considerarsi oscillare tra i 25.000 ed i 250.000 mg /Kg.
L'assunto non è fondato perché non si confronta con l'approdo cui sono giunti i giudici cautelari (cfr. sub 3.2. del considerato in diritto), risultando dal testo dell'ordinanza impositiva della misura, integrativa di quella impugnata con il ricorso per cassazione, che "dalle analisi emerge che in quasi tutti i campioni variamente analizzati i valori di idrocarburi non solo sono superiori ai limiti per destinazione a verde sopra riportata (colonna A), ma sono anche superiori ai limiti per destinazione industriale di cui alla colonna B della stessa tabella. Rispetto a tale ultimo limite i valori rilevati sono anche 15 volte ad esso superiori ossia sono stati rilevati fino a 10.000 mg/kg di idrocarburi, pari a 10 grammi di olio ogni chilogrammo di fanghi. Ritenendo che non debba rispettarsi neppure tale limite si giungerebbe al risultato per cui un rifiuto può essere impiegabile nello spandimento su un terreno agricolo sebbene abbia valori di contaminazione ben superiori ai limiti di accettabilità per aree industriali. Si avrebbe altresì l'assurdo per cui un fango di natura industriale, con le medesime concentrazioni di idrocarburi, ma non classificato come fango di depurazione dovrebbe essere trattato secondo rigorosi criteri ambientali in operazioni di recupero che ne abbattano gli inquinanti per poter essere destinati a recuperi ambientali, ovvero con severe limitazioni anche per essere ammesso in discariche di inerti (500 mg/kg limite massimo stabilito dal decreto legislativo n. 36 del 2003) e quindi compatibile solo con discariche di rifiuti industriali".
La conseguenza è che non sono stati disattesi i criteri di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo HP7, «cancerogeno», perché la concentrazione di idrocarburi leggeri e pesanti nei fanghi analizzati (i quali, come è opportuno rimarcare, andavano sparsi al suolo per l'uso agronomico e da qui la compatibilità a stabilirne la pericolosità in base ai criteri dettati dal testo unico ambientale) è stata riscontrata in livelli talmente elevati ed esorbitanti da rendere superflua l'assegnazione della caratteristica di pericolo HP7 che non è l'unica a definire la pericolosità del rifiuto, sicché neppure rilevano le censure secondo le quali i giudici cautelari si siano discostati dal parere (del 5 luglio 2006) dell'organo tecnico (istituto Superiore della Sanità) incaricato di esprimere, ai fini della classificazione del materiale contenente "idrocarburi totali" (THC) di origine non nota, pareri sulle "procedure di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi".
Del resto, gli approdi, in precedenza riassunti, cui sono giunti i giudici cautelari risultano ampiamente giustificati dalle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero che lo stesso ricorrente ha allegato al ricorso (allegato 2) dove, tra l'altro, si legge che "il fango, sulla base delle analisi svolte dalla società Coimpo, in atti, non può essere classificato come non pericoloso ed il codice che perciò gli compete e quello di rifiuto pericoloso: CER 19 03 04*rifiuti contrassegnati come pericolosi stabilizzati".

4.3. Va poi evidenziato, anche in via assorbente in considerazione della ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, che, secondo quanto disposto dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi ammessi per l'uso agricolo possono essere suddivisi in tre tipologie: 1) civili (sempre ammessi), 2) urbani (ammessi solo se le caratteristiche sono sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi civili) e 3) da altri insediamenti (ammessi solo se assimilabili a quelli civili.
Ne consegue che i fanghi di depurazione per le attività agricole devono provenire dalla depurazione di acque reflue e perciò, qualora provengano da impianti industriali, deve comunque trattarsi di reflui assimilabili a quelli civili, con la conseguenza che il predetto decreto n. 99 del 1992 disciplina unicamente i fanghi (umidi-disidratati, essiccati) provenienti da processi di depurazione degli scarichi di insediamenti civili, misti o produttivi assimilabili ai primi, nonché i fanghi trattati, senza alcuna distinzione tra quelli derivanti da cicli di lavorazione o da processi di depurazione. Ne deriva che restano esclusi sia i fanghi di depurazione degli scarichi produttivi "non assimilabili", sia i fanghi provenienti da impianti diversi da quelli indicati dall'art. 2 del decreto n. 99 del 1992 , sia i residui da processi di potabilizzazione, sia i fanghi residuati da cicli di lavorazione non trattati e quelli non destinati all'agricoltura. Quest'ultima esclusione deriva dalla delimitazione contenuta nella direttiva (Direttiva CEE 12 giugno 1986, n. 278) che il decreto legislativo "de quo" ha recepito (Sez. 3, n. 9402 del 23/09/1996, Cantatore, Rv. 206720).
Sotto tale specifico profilo, deve quindi condividersi l'approdo cui sono pervenuti i giudici cautelari quando hanno ritenuto, in conformità al precedente principio di diritto, che, se i fanghi per le loro caratteristiche non risultano ammissibili per l'impiego in agricoltura perché, in larga misura, derivano, come nel caso in esame, da attività produttive che generano scarti liquidi di natura industriale (cfr. sub 3.2. del considerato in diritto), il fango di depurazione non può essere impiegato "tal quale" ma deve essere sottoposto, rispettate tutte le altre condizioni, a uno specifico ciclo di trattamento che ne renda compatibile l'impiego con la destinazione finale, dovendo essere ricondotto alle stesse caratteristiche di un fango derivante da scarichi civili e quindi depurato di tutte quelle componenti di contaminazione tipicamente di origine industriale. L'uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell'allegato 5, al titolo V, parte IV, D.Igs. n. 152 del 2006), salvo siano espressamente previsti, esclusivamente in forza di legge dello Stato, parametri diversi, siano essi più o meno rigorosi, nelle tabelle allegate alla normativa di dettaglio (decreto n. 99 del 1992) relativa allo spandimento dei fanghi o in provvedimenti successivamente emanati.
Ciò rende, ancora un volta, configurabili di per sé i gravi indizi di colpevolezza che sono stati riscontrati in sede cautelare.

4.4. Del tutto superflua, in considerazione della stessa presa di posizione del ricorrente, appare l'analisi della legislazione regionale, sia essa della regione Veneto che della regione Toscana, posto che, quanto alla prima, lo stesso ricorrente ammette essere più restrittiva di quella statale e posto che non vi è controversia in ordine alla prevalenza della legge dello Stato sulle legislazioni regionali in materia di ambiente (articolo 117, lettera s), della Costituzione), materia che è senza ombra di dubbio oggetto di legislazione esclusiva da parte dello Stato.

4.5. Da alcun punto di vista possono, poi, essere accolte le doglianze sollevate dal ricorrente, neppure sotto il profilo dell'assenza dell'elemento soggettivo, sia perché le asserzioni circa la pregressa regolarità delle analisi eseguite presso il luogo di trattamento non sono assistite dal requisito dell'autosufficienza, oltre ad essere del tutto irrilevanti in presenza di accertamenti a sorpresa sui fanghi provenienti dal luogo di trattamento, sia perché i giudici cautelari hanno accertato, anche facendo leva sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, un meccanismo di collaudata collusione tra le imprese incaricate del trattamento dei fanghi e quelle deputate alla gestione degli stessi per l'uso in attività agricole, nel caso di specie tra la Coimpo e la DC Green, con la conseguenza che il motivo deve ritenersi, da un lato, non consentito e, dall'altro, manifestamente infondato.

5. Del tutto inammissibile, in quanto manifestamente infondato ed anche aspecifico, è il quarto motivo di impugnazione, avendo, con esso, il ricorrente genericamente lamentato che l'esigenza cautelare, di cui all'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale, sarebbe stata ritenuta sulla base di alcuni precedenti penali dell'indagato, definiti modesti e relativi a reati contravvenzionali, peraltro oblabili e risalenti nel tempo, sostenendo infine che la motivazione del tribunale sarebbe altresì contraddittoria, laddove ha ritenuto di dedurre le esigenze cautelari da una conversazione telefonica avvenuta tra persone diverse dal ricorrente.
Va invece segnalato come l'ordinanza cautelare avesse specificamente motivato circa la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione criminosa specifica, evidenziando, in aggiunta, come il ricorrente avesse riportato ben tre condanne in materia di rifiuti. Su queste basi, il tribunale cautelare ha stabilito come il pericolo di reiterazione criminosa specifica fosse stato correttamente ritenuto dal Gip non soltanto sulla scorta della personalità del ricorrente, pur indicativa di una certa pericolosità essendo egli gravato da precedenti che, seppure non gravi, erano tuttavia specifici, bensì anche dalle modalità e circostanze della condotta illecita denotante una notevole attitudine criminale e scaltrezza ma anche di una capacità organizzativa e disponibilità di mezzi e persone valevoli ad attribuire natura abituale e professionale a tale attività, protrattasi per circa tre anni, e quindi a rendere attuale e concreto il pericolo di recidiva tutelabile unicamente con la misura disposta, peraltro neppure contestata nel quomodo.
Il ricorrente, dunque, non ha assolutamente preso specifica posizione rispetto al contenuto della motivazione in parte qua, confezionando un motivo del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato, laddove il riferimento operato dall'ordinanza impugnata al contenuto delle intercettazioni telefoniche, pur essendo esatto il rilievo che esse erano intercorse tra persone diverse dall'indagato, non rileva ai fini della reclamata insussistenza dell'esigenza cautelare, in quanto la conversazione richiamata, comunque relativa a trasporti della Coimpo, è stata valorizzata per lumeggiare il contesto delinquenziale all'interno del quale sono state separatamente valutate le singole condotte delittuose anche per contestualizzarle, come è doveroso quando occorre delibare sui pericula libertatis, con riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto, così come espressamente richiede, tra l'altro, l'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.

6. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31/01/2017