Cons. Stato Sez. VI sent. 223 del 29 gennaio 2008
Rifiuti. Spedizioni

Lo Stato italiano ha dato attuazione al regolamento comunitario n. 259/1993 con il D.L.gs n. 22 del 1997 e, successivamente, con il D.M. 3.9.1998 n. 370, che pone a carico del notificatore le spese amministrative di cui all’art. 33 che vengono quantificate forfetariamente, secondo l’allegato 4, in £ 500.000 per ogni notifica che riguarda cinque trasporti e in £ 50.000 per ogni trasporto eccedente. Tale disposto è in perfetta coerenza con i principi comunitari, dai quali non si evince alcuna contraria indicazione in ordine alla asserita ricuperabilità del contributo in questione, alla dedotta unità della notifica, alla distinzione analitica delle spese amministrative in senso stretto rispetto a quelle di diverse natura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.223/2008
Reg.Dec.
N. 10298 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 10298/2002, proposto dalla società FALCO s.p.a INDUSTRIA PANNELLI TRUCIOLARI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Paolucci e Rolando Roffi, con domicilio eletto in Roma, via Angelico, 103, presso lo studio dell’Avv. Massimo Letizia;
contro
il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato), il Ministero della Salute, il Ministero dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione), ciascuno in persona del Ministro pro tempore, costituitisi in giudizio, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 hanno legale domicilio;
la Provincia di Ferrara, in persona del Presidente pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difeso dall’Avv. Gianfranco Berti e dall’Avv. Giorgio Natoli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, alla via Cicerone, n. 28;
per l’annullamento e la riforma
della sentenza del TAR LAZIO – ROMA, Sezione II, del 17 giugno 2002, n. 5544, resa tra le parti;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato e della Provincia di Piacenza;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 30 Ottobre 2007, relatore il Consigliere Roberto Giovagnoli ed uditi, altresì, gli avvocati Paolucci, Orlando per delega di Natoli e l’Avv. dello Stato Massarelli;
FATTO
1. La società FALCO ha impugnato i provvedimenti della Provincia di Ferrara (11 gennaio 2000, n. 869 ed atti presupposti), con i quali sono state determinate le spese amministrative a carico della società ricorrente quale importatore di rifiuti di legname per pannelli truciolati, nonché il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 370 del 3.9.1998, recante il regolamento per la determinazione delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasposto transfrontaliero di rifiuti.
2. Al riguardo, ha prospettato i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell’art. 33 del Regolamento comunitario n. 259 del 1.2.1993.
2) Eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione, poiché il decreto ministeriale impugnato, posto a fondamento delle determinazioni della Provincia di Ferrara, non terrebbe conto della possibilità di recuperare le spese amministrative e trascurerebbe l’unicità della notifica, atteso che in caso di pluralità di camion sottoposti ad una unica autorizzazione al trasporto verrebbe, in caso di utilizzo di un numero di mezzi su gomma superiori a cinque, applicato un ulteriore contributo pari a £ 50.000 per ogni autocarro;
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, atteso che il trasporto tramite ferrovia sarebbe sottoposto ad un regime contributivo diverso da quello operato su strada tramite camion.
3. Il T.a.r. ha ritenuto infondati i motivi di censura precisando che “le censure […] sopra esposte non possono essere condivise dal Collegio non solo perché non trovano riscontro nella normativa comunitaria, ma anche perché il sistema di computo dei contributi in questione appare logico e razionale”.
4. Contro tale decisione ha proposto appello la società FALCO deducendo le seguenti censure:
1) Illegittimità del Decreto del Ministero dell’Ambiente n., 370/1998 per violazione, sotto diversi profili, della normativa comunitaria;
2) Le modalità di attuazione del suddetto decreto ministeriale adottate Provincia di Ferrara sarebbero discriminatorie in pregiudizio dei mezzi di trasporto su gomma rispetto a quelli su rotaia: in caso di utilizzo del treno, infatti, a prescindere dal numero dei vagoni, si considera, ai fini del pagamento del contributo, che sia stato effettuato un unico trasporto; in caso di impiego dal camion, invece, se i camion sono più di cinque, occorre pagare, per ogni camion in più, la somma di £ 50.000.
5. Si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato e la Provincia di Ferrara chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’appello è infondato.
2. Non sussiste, in primo luogo, la denunciata violazione della normativa comunitaria.
Giova rilevare, al riguardo, che il regolamento comunitario n. 259/1993 espressamente riconosce, nel “Preambolo”, che la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro rientrano nelle competenze nazionali, precisando, tuttavia, che i sistemi nazionali di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro devono rispettare criteri minimi in modo da assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.
A tal fine, il citato Regolamento prevede che le spedizioni di rifiuti siano soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate, in particolare del tipo, dei movimenti e dello smaltimento o del ricupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell'ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione.
Poiché tali adempimenti prevedono un notevole costo per l’autorità competente di destinazione del rifiuto, il primo comma dell’art. 33 del citato regolamento n. 259/1993 stabilisce che possono essere poste a carico del notificatore le opportune spese amministrative per l’espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza e le spese ordinarie per analisi e controlli appropriati.
E’ lo stesso regolamento comunitario, quindi, ad attribuire alle Autorità nazionali il potere di porre a carico del notificatore le spese amministrative per l’espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza, demandandone le modalità di attuazione al potere legislativo e regolamentare di ciascuno Stato membro.
In tale contesto, lo Stato italiano ha dato attuazione a tale regolamento con il D.L.gs n. 22 del 1997 e, successivamente, con il D.M. 3.9.1998 n. 370, che pone a carico del notificatore le spese amministrative di cui all’art. 33 che vengono quantificate forfetariamente, secondo l’allegato 4, in £ 500.000 per ogni notifica che riguarda cinque trasporti e in £ 50.000 per ogni trasporto eccedente.
Come ha già rilevato il primo giudice, tale disposto è in perfetta coerenza con i principi comunitari, dai quali non si evince alcuna contraria indicazione in ordine alla asserita ricuperabilità del contributo in questione, alla dedotta unità della notifica, alla distinzione analitica delle spese amministrative in senso stretto rispetto a quelle di diverse natura.
Non sussiste, quindi, alcuna violazione del diritto comunitario.
3. Non coglie nel segno nemmeno la censura con cui le modalità attuative del contributo in esame approvate dalla Provincia sarebbero discriminatorie per il trasporto su gomma rispetto a quello su rotaie.
La lamentata differenziazione non è, infatti, il frutto di una scelta discriminatoria, ma la coerente conseguenza del fatto che in caso di utilizzo del treno, l’unità fisica del vettore consente di considerare realizzato un unico trasporto. Lo stesso trattamento si applicherebbe, del resto, anche al trasporto su strada che avvenga utilizzando un camion composto da più rimorchi.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, anche in considerazione della complessità tecnica delle questioni affrontate, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando respinge l’appello.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sez, VI), nella camera di consiglio del 30 ottobre 2007, con l’intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Giovagnoli Consigliere Est.

Presidente
Giovanni Ruoppolo
Consigliere Segretario
Roberto Giovagnoli Giovanni Ceci


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...29/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva




CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria