Il SISTRI questo sconosciuto e non solo…

di Giuseppe AIELLO

30 OTTOBRE 2013 AMBIENTE NOVITA’  : IL SISTRI questo sconosciuto e non solo …… 
Novità in materia ambientale e SISTRI con la legge 30 ottobre 2013, n. 125 (pubblicata in Gu lo stesso giorno di adozione e in vigore dal giorno successivo).
Giuseppe Aiello, C.te Polizia Muncipale di Lioni ( AV).

SISTRI, MAI LA PAROLA FINE, UNA STORIA INFINITA  FATTA DA INCERTEZZE E RINVII. La legge di conversione del D.L. n. 101/2013.
Entra in vigore oggi 31 ottobre 2013 il decreto-legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, in legge n. 125/2013. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre n. 255, contiene oltre che nuove disposizioni Ambientali ( SISTRI, Registro e formulari)  disposizioni urgenti per la razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni anche sotto il profilo della gestione dei rapporti di lavoro, oltre a misure concernenti il contenimento delle spese.
Per quel che a noi interessa il Legislatore ritorna sul SISTRI e sui suoi passi e ( a conferma che il sistema non funziona)  conferma la partenza del Sistri dal 1° ottobre 2013, proroga fino al 1° agosto 2014 il "periodo binario", sospende le sanzioni, ne prevede di nuove  ed introduce ulteriori novità  Registri iscrizione e formulari ( e tanti adempimenti ulteriori soprattutto per le imprese).
Siamo all’ennesima modifica al Testo Unico Ambiente??
Sì !!! C’ era da aspettarselo e sicuramente non saranno le sole chissà cosa  accadrà ancora, certo ritorna il formulario, mai sparito infatti ritornano le sanzioni, registri, formulari e mud  insieme con la copia del Sistri, nessuna applicazione delle sanzioni Sistri e applicazione delle regole e delle sanzioni ante Dlgs 205/2010 per registri, formulari e Mud.
Che caos aggravi aggravi e complicazioni per un sistema che forse non partirà mai definitivamente per il momento non ci resta che studiare l’ennesima modifica.
Andrò di seguito a delineare, senza spingermi a commenti frettolosi, le principali novità introdotte dall’art 11 n. 125/2013 :
A) Entrata in vigore del Sistema :
il termine iniziale di operatività del Sistri è fissato al 1° ottobre 2013.
Si prevede una fase di sperimentazione per l'applicazione del Sistri, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del Dlgs n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
B) Periodo Binario per 10 mesi e reintroduzione delle sanzioni per registri e formulari
Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al Sistri di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano.
C) Le Sanzioni per il Sistri
Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del Dlgs n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.
D) Compilazione dei Registri di Carico e scarico ed esclusione
Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 (c) i rifiuti da lavorazioni industriali,  d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184; ()) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e  smaltimento di rifiuti, i fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione  e  da  altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue  e  da abbattimento di fumi;
Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli Enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli Enti e imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
ed inoltre vi è
L'esclusione dall'obbligo di iscrizione all’Albo gestori per gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta (unica modifica del Dlgs 152/2006 — efficacemente — in vigore a partire dal 31 ottobre 2013)

31 Ottobre 2013 
Dott. Giuseppe Aiello

Capo IV
Misure in materia ambientale
Articolo 11
Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al Sistri, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del Sistri al trasporto intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3.Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito degli Enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis".
2. Per gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del Sistri è fissato al 1° ottobre 2013.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del Sistri, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del Dlgs n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al Sistri di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al Sistri, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, Dlgs n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli Enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/Ce, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del Dlgs n. 152 del 2006.
5. Gli Enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il Sistri su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del Dlgs n. 152 del 2006;
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante "Termini di riavvio progressivo del Sistri", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
7. All'articolo 188-bis del Dlgs n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni e l'ottimizzazione  sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti né comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri Enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi"
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni e all'ottimizzazione di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni e l'ottimizzazione introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del Sistri alle norme e finalità vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro il  sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i  dipendenti dell'Agenzia per l'Italia digitale o della Sogei Spa e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni, dell'ottimizzazione e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management Spa e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo 188-bis del Dlgs n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis.
10. Al fine di assicurare la funzionalità del Sistri senza soluzione di continuità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attività di audit dei costi, eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla società concessionaria del Sistri dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del Dlgs n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.
12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del Dlgs n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "(nuovo produttore)".
12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 (c) i rifiuti da lavorazioni industriali,  d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184; ()) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e  smaltimento di rifiuti, i fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione  e  da  altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue  e  da abbattimento di fumi;

b) gli altri detentori di rifiuti, quali Enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli Enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli Enti e imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccoltà di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per gli Enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli Enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
c) per gli Enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione".
12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "I soggetti di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),".
12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'alinea è sostituito dal seguente: "Per gli Enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:".
12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 è inserito il seguente:
"19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183".
Riferimenti normativi
Art 183 c1 pp
pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema  di  raccolta  di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi  di  cui  ai titoli II e III della  parte  quarta  del  presente  decreto  e  alla normativa settoriale, o organizzato  sulla  base  di  un  accordo  di programma stipulato tra la pubblica amministrazione  ed  associazioni imprenditoriali  rappresentative  sul   piano   nazionale,   o   loro articolazioni   territoriali,    oppure    sulla    base    di    una convenzione-quadro  stipulata  tra  le  medesime  associazioni  ed  i responsabili della piattaforma di  conferimento,  o  dell'impresa  di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro  deve seguire la stipula  di  un  contratto  di  servizio  tra  il  singolo produttore  ed  il  gestore  della  piattaforma  di  conferimento,  o dell'impresa di trasporto dei rifiuti,  in  attuazione  del  predetto accordo o della predetta convenzione;