TAR Sicilia Sez. I ord. 1353 del 2 dicembre 2008
Rifiuti. Stato di emergenza

Stato di emergenza, zps , rifiuti nell'isola di lampedusa
01353/2008 REG.ORD.SOSP.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2125 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ripartizione Protezione Civile, Commissario pro-tempore delegato all'emergenza nell'isola di Lampedusa, Sindaco di Lampedusa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;
contro
Assessorato Reg.Le del Territorio e dell'Ambiente, in persona dell’Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Arcadipane, Caterina Rosaria Cordovana, Francesca Spedale, con domicilio eletto presso l’avv. Caterina Rosaria Cordovana in Palermo, via Caltanissetta n. 2/E presso l’Uff.Leg.Reg.Sic;
Comune di Lampedusa e Linosa, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Rita Parlato, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetana Rita Parlato in Palermo, via Noto N.12;
nei confronti di
Assoc. Legambiente-Ente Gestore R.N.O. Isola di Lampedusa, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Giudice, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;
Edilmeccanica G. Campione S.r.l. – Agrigento, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
con ricorso principale:
- della nota ARTA – Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio 2 VAS VIA U.O. impianti per la gestione dei rifiuti ed opere idrauliche – n.57368 del 31/7/2007 con la quale è stato negato il giudizio di compatibilità ambientale ex art.5 DPR 12/4/96 e s.m.i.;
- della valutazione di incidenza ex art.5 DPR 357/97 e s.m.i.;
- della nota presupposta n.55/07 dell’11/7/2007 dell’Associazione Legambiente quale ente gestore del RNO “Isola di Lampedusa”.
con ricorso per motivi aggiunti:
- della nota ARTA Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio 2 VAS VIA U.O. n.671 del 14/7/08, con cui si è espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale, ex DPR 12/4/96 E S.M.I, sul progetto per la realizzazione di un impianto di stoccaggio di relitti ed imbarcazioni, da realizzarsi sull'isola di Lampedusa e si è onerato il ricorrente a trasmettere il progetto di ripristino ambientale;
- della nota ARTA 22/1/2007 n.4488 che dispone la sottoposizione del progetto a VIA e valutazione di incidenza;
- della nota ARTA 21/12/2007, contenente parere negativo interlocutorio;
- del parere negativo espresso dall'Ente Gestore "Legambiente";
- del rapporto istruttorio 8/7/2008 n.1211 redatto dall'U.O. Impianti per la gestione dei rifiuti ed opere idrauliche..

Visto il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.Le del Territorio e dell'Ambiente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lampedusa e Linosa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assoc. Legambiente-Ente Gestore Rno Isola di Lampedusa;
Viste le memorie depositate dalle parti costituite;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto, altresì, l'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/12/2008 il cons. avv. Salvatore Veneziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che:
a) l’ordinanza di protezione civile attributiva dei poteri commissariali non sembra derogare alla normativa di tutela ambientale;
b) il D.A. Territorio ed Ambiente del 22.10.2007 è stato sospeso da questa Sezione (R.G. n. 315/08, ord. n. 227/08);
Ritenuto che pur non potendosi escludere l'eventualità che si determini l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile di ordine ambientale, tuttavia, ad un sommario esame, i profili di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, per cui va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti descritto in epigrafe.
Spese al definitivo
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 02/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente
Salvatore Veneziano, Consigliere, Estensore
Roberto Valenti, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2008
IL SEGRETARIO