TAR Veneto Sez. III sent. 3382 del 30 ottobre 2008
Rifiuti. Messa in riserva

Mentre non c’è dubbio che i centri di messa in riserva del materiale destinato al recupero possono essere localizzati in siti diversi da quelli in cui sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero di cui ai punti da R1 a R9 dell’allegato C del D.lgs. 22/97 – e piuttosto che è normale che le imprese che raccolgono, stoccano e trattano il materiale destinato alle opere di recupero ambientale dispongano di siti di messa in riserva integrati nel ciclo di recupero ambientale che non coincidono con l’area di reimpiego finale del rifiuto – ciò che appare dubbio è la rilevanza di tale elemento ai fini della classificazione dell’attività come “messa in riserva” quando essa presenta tutti gli elementi di cui alla definizione degli artt. 6 e 7 del D.M. 5.2.1977 ossia quando consista “nell’attività di stoccaggio a tempo indeterminato di rifiuti non pericolosi destinati ad una delle operazioni di recupero di cui ai punti da R1 a R12 “ (escluso quindi il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Ric. n. 1114/05 Sent. n. 3382/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti - Presidente, relatore
Marco Buricelli - Consigliere
Angelo Gabbricci - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1114/05 proposto dalla ditta Zanardo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia Mestre, via Cavallotti n. 22;
contro
la Provincia di Treviso, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Botteon, Antonio Sartori e Sebastiano Tonon con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Venezia S. Marco – Calle Avvocati 3901;
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento della Provincia di Treviso n. 49948 del 10 marzo 2005, avente ad oggetto: Ditta Zanardo s.r.l. Rinnovo posizione 304 delle ditte che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata. Richiesta integrazioni e avvio procedimento volto alla sospensione dell\'attività di recupero rifiuti non pericolosi. D. Lgs. 22/97 - D.M. 05.02.1998"; e della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2528 del 14.7.1999.
Visto il ricorso, notificato l’11 maggio 2005 e depositato il 19 maggio 2005 con i relativi allegati;
visto il controricorso e la successiva memoria depositati in segreteria il 6 giugno 2005 e il 26 maggio 2008 con i relativi allegati;
visto il decreto 11/2008, con cui il presidente della III Sezione ha disposto la chiamata in rilettura del ricorso in epigrafe;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 - relatore il presidente Angelo De Zotti - l’avv. Avino in sostituzione dell’avv. Zambelli per la ricorrente e l’avv. Sartori per l’Amministrazione provinciale di Treviso;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La società Zanardo, che svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ed è soggetta, ai sensi dell\'art. 33 del D. Lgs. 22/1997 nonché dell\'art. 31 L.R. 3/2000, alla procedura semplificata della mera comunicazione di inizio dell\'attività, decorsi cinque anni dalla prima autorizzazione, ne chiese, in data 27.6.2003, il rinnovo.
L\'Amministrazione provinciale nell’accordare il rinnovo dell’autorizzazione comunicava, tuttavia, alla ditta Zanardo, che tutte le attività di recupero dei rifiuti da essa svolte - recupero ambientale, realizzazione di rilevati e sottofondi stradali ed esecuzione di terrapieni ed arginature - avrebbero potuto essere effettuate esclusivamente presso il sito oggetto, rispettivamente, del recupero ambientale, della realizzazione di sottofondo o arginature.
Sulla base di questo presupposto, la Provincia ha ritenuto che l\'attività svolta dalla ditta Zanardo nel sito di via Passo Lovadina 1 a Cimadolmo, da essa indicato, fosse da qualificare come di "messa in riserva" ed ha pertanto richiesto la prestazione delle garanzie finanziare previste dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999 (una polizza RCI del valore di € 2.582.284,50 ed una ulteriore polizza fideiussoria con un valore assicurato pari a € 116,10 per tonnellata di rifiuti sottoposti alla messa in riserva.
L\'Amministrazione ha, inoltre, imposto alla società ricorrente di effettuare, per ogni sito sottoposto a recupero ambientale ovvero oggetto della realizzazione di sottofondi e rilevati stradali o terrapieni ed arginature, un\'ulteriore specifica comunicazione di inizio attività, corredata dalla relativa documentazione. Adempimenti, questi ultimi, che avrebbero dovuto essere espletati nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di sospensione dell\'attività di recupero.
Ritenendo illegittima la posizione assunta dall\'Amministrazione, la ditta Zanardo impugna gli atti in epigrafe e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell\'art. 33 D. L. 22/1997 e dell\'art. 31 della L.R. 3/2000; eccesso di potere per erroneità di presupposto, illogicità e difetto di motivazione.
2) violazione e falsa applicazione dell\'art. 33 del D. Lgs. 22/1997 e dell\'art. 31 della L.R. 3/2000. e successive modificazioni ed integrazioni; violazione del D.M. 5.2.1998; eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità.
3) violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990; violazione delle norme sul contraddittorio e sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
L’amministrazione provinciale si è costituita in giudizio e con controricorso e successiva memoria difensiva contrasta i motivi di gravame chiedendone la reiezione con vittoria di spese.
All’udienza pubblica del 19 giugno 2008, previa audizione delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dall’amministrazione resistente, perché nel merito il ricorso è infondato e andrà quindi respinto.
E’ opportuno chiarire innanzitutto che il provvedimento impugnato, emesso in sede di domanda di rinnovo dell’iscrizione nel registro provinciale delle ditte che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (art. 33 c. 3^ d.lgs 22/1997) non consiste nel rigetto dell’istanza ma nella richiesta di integrazione documentale e nella diffida rivolta alla ditta Zanardo: di produrre una polizza fideiussoria con un valore assicurato pari a 116, 10 euro per tonnellata di rifiuti sottoposti all’attività di messa in riserva presso il sito di via Passo Lovadina 1 a Cimadolmo e di presentare una singola comunicazione di inizio di attività (e l’annessa documentazione) per ogni sito oggetto di interventi di bonifica ambientale (realizzazione di sottofondi e rilevati stradali o terrapieni ed arginature (R5) ovvero recuperi ambientali (R10) realizzati con il reimpiego dei rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998).
La nota contiene inoltre l’avvio del procedimento di sospensione dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi e di immediata sospensione di ogni attività della ditta Zanardo nel caso di mancato inoltro della documentazione richiesta nel termine di 30 giorni.
Procedimento, quest’ultimo, che non ha avuto, evidentemente, seguito poiché la ditta Zanardo, secondo quanto sostiene l’amministrazione che ha depositato documentazione al riguardo, si è adeguata alle prescrizioni imposte, presentando due distinte domande di inizio di attività per due diversi interventi di recupero ambientale ed osservato anche tutte le restanti prescrizioni.
L’interesse al ricorso, nondimeno, non è cessato perché parte ricorrente, che secondo l’amministrazione avrebbe ceduto medio tempore l’attività a terzi, ha dichiarato di avere tuttora interesse all’annullamento delle prescrizioni contestate che, aggravando le procedure autorizzative quanto a tempi, costi e oneri economici riflessi, hanno inciso negativamente e tuttora incidono sull’attività di recupero ambientale della ditta Zanardo.
Ciò premesso e chiarito in punto di persistente interesse al ricorso, va esaminato innanzitutto il motivo di censura con il quale la ricorrente contesta all’amministrazione di aver erroneamente qualificato l’attività svolta dalla ditta Zanardo nel sito di Cimadolmo, indicato nella domanda di rinnovo come stabilimento dell’azienda, come attività di mera “messa in riserva” (R13) facendone derivare l’obbligo della produzione delle garanzie finanziarie previste dalla D.G.R.V. 2528/1999, ossia una polizza RCI del valore di € 2.582.284,5 ed una garanzia fideiussoria con un valore assicurato pari a 116, 10 euro per tonnellata di rifiuti sottoposti al solo R13.
Parte ricorrente contesta la legittimità di tale qualifica del sito assumendo che le attività di recupero ambientale soggette ad autorizzazione semplificata, per la loro stessa configurazione unitaria escludono che la fase di recupero denominata "messa in riserva" di cui al punto R 13 allegato C del D.lgs 22/1997, consistente nella raccolta e nello stoccaggio dei materiali destinati alle operazioni di recupero ambientale, possa assumere un rilievo autonomo, agli effetti delle previste garanzie fideiussorie, in funzione del mero fatto che essa si collochi o meno nello stesso sito di recupero (nella specie delle operazioni classificate R5 e R10), posto che ciò che unicamente rileva ai fini della qualificazione dell’attività stessa è la sua inerenza al procedimento produttivo complessivo di recupero ambientale.
Ne consegue che l’attività svolta dalla ditta Zanardo nella sede di Cimadolmo non può essere qualificata come attività di messa in riserva ma di stoccaggio temporaneo ex art. 6 co. 1^ lett. m del d.lgs 22/97 e dunque non va soggetta alle ricordate prescrizioni onerose che riguardano coloro i quali svolgono solo un’attività di messa in riserva dei materiali, non integrata in quella di riciclaggio e recupero ambientale mediante il loro reimpiego sul suolo.
Tesi che d’altronde, si sostiene, trova conferma implicita anche nell’articolo 33, comma 12 ter, Dlgs 22/1997, il quale prevede che “le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9”.
Senonchè tale assunto non pare al Collegio fondato.
Infatti, mentre non c’è dubbio che i centri di messa in riserva del materiale destinato al recupero possono essere localizzati in siti diversi da quelli in cui sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero di cui ai punti da R1 a R9 dell’allegato C del D.lgs. 22/97 – e piuttosto che è normale che le imprese che raccolgono, stoccano e trattano il materiale destinato alle opere di recupero ambientale dispongano di siti di messa in riserva integrati nel ciclo di recupero ambientale che non coincidono con l’area di reimpiego finale del rifiuto – ciò che appare dubbio è la rilevanza di tale elemento ai fini della classificazione dell’attività come “messa in riserva” quando essa presenta tutti gli elementi di cui alla definizione degli artt. 6 e 7 del D.M. 5.2.1977 ossia quando consista “nell’attività di stoccaggio a tempo indeterminato di rifiuti non pericolosi destinati ad una delle operazioni di recupero di cui ai punti da R1 a R12 “ (escluso quindi il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Non è quindi chiaro perché l’attività svolta dalla ditta Zanardo presso lo stabilimento di Cimadolmo non possa essere qualificata di messa in riserva (R13), anche ai fini dell’obbligo della fideiussione e delle ulteriori garanzie finanziarie previste per tale attività, quando appare pacifico che in quello stabilimento la ricorrente stocca il materiale destinato alle lavorazioni (frantumazione, macinazione vagliatura, eventuale omogeneizzazione ed integrazione con materia prima inerte) e successivamente al reimpiego nelle forme di cui alle categorie R5 e R10 (in particolare per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari ed aeroportuali) nei diversi siti previsti dagli specifici progetti di recupero.
Il fatto che nell’impianto in questione vengano svolte attività di “messa in riserva” di rifiuti non pericolosi è, peraltro, condizione sufficiente a rendere la ditta Zanardo soggetta alle prescrizioni in materia di garanzie fideiussorie, indipendentemente dal (se e in quale) sito vengono effettuate le successive attività di recupero che la stessa ricorrente definisce “complementari all’attività di messa a riserva” (R13).
E ciò anche a prescindere dal fatto che se parte del materiale messo in riserva viene venduto dalla ditta Zanardo a terzi (ossia commercializzato) ed è quindi impiegato per interventi che non ineriscono al ciclo di attività di recupero svolto dalla ricorrente, non può nemmeno sostenersi, in punto di fatto, che la messa in riserva costituisca fase “non autonoma” del procedimento di recupero e che il materiale stoccato nello stabilimento di lavorazione, in attesa di cessione e di reimpiego, possa considerarsi stoccato provvisoriamente ex art. 6 co. 1^ lett. m del d.lgs 22/97.
Una cosa è, infatti, lo stoccaggio a tempo indeterminato (consentito fino ad un anno) del materiale raccolto per la lavorazione in funzione del suo impiego (futuro) nelle operazioni di recupero consentite alle ditte autorizzate che, giusta la definizione dell’art. 6 del D.M. 5 febbraio 1997, si qualifica come messa a riserva ed altra cosa il deposito (stoccaggio) provvisorio del materiale già pronto per il reimpiego e collocato nel luogo stesso del suo riutilizzo, che per la sua destinazione assolutamente temporanea nel cantiere dove è in corso l’operazione di recupero non è tecnicamente “messo a riserva” e quindi non è soggetto al pagamento delle garanzie fideiussorie previste per l’attività R13.
Il motivo è perciò infondato e va respinto.
Analoga sorte merita il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta l’erronea applicazione degli artt. 33 del d.lgs 22/1997 e 31 della l.r. 3/2000 nella parte in cui questa ha imposto la prescrizione che “ per ogni sito sottoposto a recupero ambientale (R10) e (R5) la ditta Zanardo, o la ditta cui quest’ultima cede i rifiuti, dovranno trasmettere una nuova domanda di inizio di attività corredata dalla documentazione ivi specificata e che si dovranno espletare tutti gli adempimenti normativi riguardanti la gestione dei rifiuti (registri di carico e scarico, formulari, test di cessione etc.).”
Sostiene, infatti, la ditta Zanardo, con argomenti che fanno soprattutto leva sulla lettera della norma, che la prescrizione è illegittima perchè, avendo essa già comunicato, in sede di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, l’intenzione di svolgere le operazioni indicate nei codici R5 e R10 dell’allegato C al D.M. 5/2/1998, la ditta non può essere obbligata a presentare una singola denuncia di inizio di attività per ciascun sito oggetto di intervento “dal momento che la procedura dell’art. 33 riguarda nel suo complesso le operazioni di recupero riconducibili al D.M. 5/2/98 e dunque che una volta indicato il tipo di attività di recupero ammesso (al quale la singola ditta è abilitata con l’iscrizione nell’elenco provinciale) l’assenso, formatosi con il decorso di 90 giorni dalla predetta comunicazione riguarda il trattamento in generale di tali rifiuti, con la conseguenza che la ditta beneficiaria dell’autorizzazione è legittimata ad effettuare le operazioni di recupero ambientale senza necessità di acquisire ulteriori permessi e indipendentemente dal luogo in cui si svolga la singola operazione, ovvero venga reimpiegato il prodotto classificato ancora rifiuto e utilizzato per tale intervento.
La pretesa dell’amministrazione di imporre una comunicazione di inizio di attività per ogni sito operativo sarebbe quindi arbitraria e non troverebbe sostegno neppure nel D.M. 5/2/98 e nei suoli allegati, atteso che l’attività di messa in riserva e quella di recupero costituiscono attività integrate che fanno parte del procedimento unitario assoggettato all’autorizzazione ex art. 33 D. Lgs 22/97.
Sostiene, per contro, l’amministrazione provinciale che è ben vero che l’art. 33 del d.lgs 22/97 subordina l’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime di disciplina semplificata alla comunicazione di inizio di attività di cui al comma 1^ e che la provincia (comma 3^) “iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e verifica d\'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti” tra cui “stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati”, ma che la stessa norma prevede che tale comunicazione (comma 5^) “deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero”: il che implica che la dichiarazione di inizio di attività deve essere presentata in tutti i casi in cui le operazioni di recupero ambientale (ed in particolare quelle di categoria R5 e R10 che consistono nel reimpiego dei rifiuti in opere da realizzarsi in siti specifici) si svolgano in luoghi diversi dalla sede autorizzata ex art. 33 e cioè quelle che non vengono svolte nello stabilimento in cui l’azienda effettua solo operazioni di recupero (raccolta, lavorazione e messa in riserva) che non comportano l’uscita dei materiali dallo stabilimento nè il loro reimpiego in siti diversi, per operazioni che, ai sensi della previsione generale dell’art. 33 co. 1 ^, sono soggette a previa comunicazione all’amministrazione provinciale.
L’art. 33 citato non esonera, infatti, alcuna operazione di recupero ambientale, anche se ricadente nel regime semplificato, dalla comunicazione preventiva all’amministrazione provinciale e dal decorso del termine dilatorio di 90 giorni, previsto per consentire a quest’ultima la verifica dell’ammissibilità dell’intervento ed il controllo della gestione di tutte le specifiche operazioni di recupero ambientale.
Non è sufficiente, pertanto, come ritiene la ditta ricorrente, che il soggetto abilitato al recupero comunichi solo l’inizio dell’attività che intende svolgere ai fini dell’iscrizione nell’albo provinciale (comma 3^) ma occorre, ai fini del controllo sulle varie fasi di gestione dei rifiuti non pericolosi espressamente previsto dalla legge, una specifica dichiarazione per ogni intervento di recupero ambientale da attuare in quello che, ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 33 del d.lgs 22/1997, va considerato, uno specifico “stabilimento”, corredata da tutte le indicazioni necessarie per consentire la valutazione dell’ammissibilità dell’intervento ed il controllo degli adempimenti normativi previsti per la gestione del materiale (registro di carico e scarico, formulari, test di cessione etc.).
Il Collegio condivide tale tesi e osserva che se (come sostiene la ditta Zanardo), l’autorizzazione generale ex art. 3 art. 33 l. 22/1997 fosse valida per qualsiasi intervento dovunque realizzato, perché “il sito diverso da quello dello stabilimento di trattamento in cui impiegare il prodotto finale è indifferente e non costituisce elemento di valutazione” ne deriverebbe, per ciò stesso, che l’amministrazione provinciale non sarebbe mai posta nella condizione di conoscere preventivamente gli interventi di recupero ambientale effettuati dalle ditte abilitate, ma unicamente l’elenco di tali ditte e la loro sede operativa, nella quale, peraltro, l’attività svolta è rappresentata (e lo si evince dagli elementi oggetto di comunicazione) solo da una fase delle operazioni di recupero ambientale, ossia quella di raccolta, lavorazione e messa a riserva del materiale-rifiuto.
Materiale che, quindi, potrebbe essere utilizzato dalla ditta che lo produce, o da altra alla quale è ceduto, per interventi di recupero ambientale che non sarebbero, come pretende parte ricorrente, più controllati né controllabili dall’amministrazione provinciale perché attuati con materiale che una volta uscito dallo stabilimento nel quale viene prodotto non sarebbe più rintracciabile, potendo essere reimpiegato per interventi sottratti a qualsiasi comunicazione e quindi del tutto sconosciuti all’amministrazione o, se si vuole, attuati con modalità che sfuggono totalmente alla sua attività di controllo.
Ciò che equivale, di fatto, non già ad una gestione dell’attività di recupero in regime semplificato, come sostiene la ditta ricorrente, ma ad un\'attività libera ed incontrollata, a partire dal momento in cui il materiale destinato a recupero (e ancora classificato come rifiuto) ed uscito regolarmente dallo stabilimento nel quale è stato prodotto, viene ceduto ed impiegato, nella fase conclusiva dell’attività di recupero ambientale, mediante ricollocazione nel suolo per la realizzazione di opere che rientrano nella tipologia prevista dall’allegato C del D.M. 5/2/1977.
Procedimento che si caratterizza certamente per essere più rapido e meno complesso per le imprese che operano in regime semplificato ma che tuttavia contrasta con l’art. 31 co. 1^ della legge 22/1997 il quale prescrive che “le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci”, posto che se l’iscrizione della ditta nel registro delle imprese operanti in regime semplificato fosse ritenuta valida per qualsiasi operazione di recupero e in qualunque sito da questa prescelto, sarebbe evidente ed implicitamente paradossale come tutto il complesso di adempimenti finalizzati alla vigilanza sul ciclo di impiego dei rifiuti, gli obblighi documentali previsti per la loro (presenza nel cantiere di un registro di carico e scarico corredato dai formulari di trasporto (artt. 12 e 15 d.lgs. 22/97) nonché la stessa previsione del test di cessione del materiale tal quale, da effettuarsi su campioni ottenuti nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni finali d’uso (e non all’uscita dallo stabilimento) risulterebbe funzionale all’esercizio del tutto virtuale e non efficace ed effettivo, come richiede la legge, delle attività di recupero ambientale.
Ne consegue, a giudizio del collegio, che le prescrizioni imposte dall’amministrazione provinciale con la nota impugnata, in ordine alla necessaria comunicazione di inizio di attività riferita al singolo sito di reimpiego dei rifiuti non pericolosi, costituiscono applicazione corretta dell’art. 33 del d.lgs 22/1997 e del D.M. 5/2/1998 e non prescrizioni arbitrarie (donde la legittimità delle circolari della Provincia di Treviso, peraltro non impugnate, che questa procedura hanno introdotto ed imposto alle ditte operanti in ambito provinciale), siccome espressione del principio, indefettibile in materia di operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi, che il regime semplificato al quale è soggetta l’attività in questione, deve comunque attuarsi nelle forme autorizzatorie idonee a consentire all’amministrazione provinciale il controllo “effettivo” degli interventi autorizzati, in assenza del quale sarebbero sostanzialmente prive di funzione, assai più che inefficaci, come sopra rilevato, tutte le forme di controllo previste per quella tipologia di operazioni e quindi contrarie al principio di convenienza che gli interventi di recupero ambientale dei rifiuti non pericolosi sottendono a fronte del più costoso ma altrimenti necessario, smaltimento in discarica di quegli stessi materiali.
Il secondo motivo è quindi anch’esso infondato e va respinto.
Uguale sorte va infine riservata al terzo ed ultimo motivo, con cui parte ricorrente contesta la mancata valutazione delle osservazioni presentate dalla ditta Zanardo ex art. 7 l. 241/1990.
In realtà la censura appare, in parte priva di interesse, giacchè il preavviso di sospensione dell’attività di recupero presso la sede di via Passo di Lovadina, che costituisce il provvedimento minacciato con la comunicazione di avvio del procedimento non risulta essere stato in seguito adottato.
Né rileva il motivo, poiché sia che la ditta Zanardo abbia prestato acquiescenza al provvedimento o che comunque, il procedimento minacciato non sia pervenuto, per volontà dell’amministrazione, alla sospensione dell’attività svolta dalla ricorrente, ciò che conta è l’irrilevanza sostanziale della censura.
Quanto alle altre prescrizioni contestate, anche a non voler tener conto dell’eccezione che trattasi di prescrizioni che rinvengono la loro fonte in altro provvedimento conosciuto e non impugnato, e comunque non fatto oggetto di osservazioni tempestive, ditalchè le osservazioni stesse sarebbero ormai tardive, resta il fatto che coincidendo le osservazioni con i motivi dedotti nel ricorso, le stesse sono tali, all’esito del giudizio, da non potersi ritenere determinanti ex art. 21 octies l. 241/90 sulla legittimità dei provvedimenti impugnati.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese e le competenze di causa possono essere nondimeno compensate tra le parti, stante l’oggettiva incertezza della materia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Spese e competenze di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 5 giugno 2008
Il Presidente estensore

Il Segretario



SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il… … … … … n…. … …
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione