TAR Puglia (Lecce) Sez. II sent. 1586 del 14 aprile 2007
Rifiuti. Diniego di voltura dell’autorizzazione allo stoccaggio provvisorio e trattamento liquami, acque di vegetazione, reflui caseari e reflui agro-alimentari a seguito di esercizio dell'azione penale per reati relativi all'illecita gestione di rifiuti.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

N.Reg.Dec. 1586/07

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.381  Reg.Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce

Seconda Sezione

ANNO 1999     

Composto dai Signori Magistrati:

  ANTONIO CAVALLARI Presidente GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref.                                      SILVANA BINI Ref. , relatore

ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

SUL RICORSO N. 381/1999 PROPOSTO DA:

 

IDISUD s.r.l. – Impianti di depurazione, in persona del curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluigi Manelli, elettivamente domiciliata in Lecce, presso la segreteria TAR, via Rubichi 25;

contro

Amministrazione Provinciale di Taranto, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Quinto, elettivamente domiciliata in Lecce, Via G. Garibaldi n. 43;

e con l’intervento ad adiuvandum di

EUROACQUE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Danila Corigliano, elettivamente domiciliata in Lecce, presso la segreteria TAR, via Rubichi 25;

per la declaratoria di illegittimità

o, ove occorra, per l’annullamento

1)           della delibera della Giunta Provinciale di Taranto n. 1385 del 26.11.1998, avente ad oggetto: “Diniego richiesta di voltura dell’autorizzazione allo stoccaggio provvisorio e trattamento liquami, acque di vegetazione, reflui caseari e reflui agro-alimentari. Revoca autorizzazione rilasciata con delibera G.P. n. 105 del 28.1.1993”;

2)           di ogni altro atto presupposto o conseguente, comunque connesso.

Visto il ricorso ed i suoi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e l’atto di intervento ad adiuvandum;

Udito all’udienza del 17 gennaio 2007 il relatore dott.ssa Silvana Bini e, per le parti, l’Avv. Gianluigi Manelli, l’Avv. Antonio Quinto in sostituzione dell’Avv. Pietro Quinto e l’Avv. Rizzo in sostituzione dell’Avv. Daniela Corigliano;

Considerato in

FATTO

1)            La ricorrente, in forza di autorizzazione ottenuta con delibera di G.P. n. 105 del 28.1.1993, opera nel campo dell’impiantistica per la depurazione delle acque ed in apposito impianto di depurazione, allocato all’interno dello stabilimento di sua proprietà, tratta i c.d. reflui (rifiuti speciali) ad alto carico organico.

2)            In data 29.1.1997 la Idisud s.r.l. ha avanzato istanza di voltura di intestazione della predetta autorizzazione in favore della Società Euroacque s.r.l.

3)            Sulla base di un parere sfavorevole alla voltura di intestazione, reso dal legale della Provincia, il Comitato Tecnico, nella seduta del 29.6.98, concludeva per il diniego della richiesta di voltura di intestazione dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti liquidi speciali e per la revoca dell’autorizzazione concessa alla Società Idisud srl con delibera n. 105 del 28.1.1993.

La Giunta Provinciale, pertanto, in data 26.11.1998, visto il parere espresso dal Comitato Tecnico, adottava la delibera n. 1385, di rigetto dell’istanza di voltura, avendo accertato che nei confronti della Idisud e della Euroacque “ è stata iniziata l’azione penale, come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio n. 122/95 R.G.”.

Avverso detta delibera vengono articolati i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per violazione e vizio del procedimento per adozione da parte della P.A. di un atto emesso sul presupposto di un parere viziato da errore.

2) Violazione di legge per adozione da parte della P.A. di un atto incidente su una posizione consolidata di diritto soggettivo, senza il necessario contraddittorio.

3) Violazione di legge per inosservanza del procedimento previsto nella L.R. n. 30/86 ed eccesso di potere per mancanza di idonei parametri di riferimento.

4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apodittica.

5) Eccesso di potere per sviamento(c.d. sviamento di potere).

6) Violazione di legge per mancanza dei presupposti della revoca (mancanza attuale di rispondenza dell’atto alle esigenze pubbliche; mancanza di un interesse pubblico, concreto ed attuale alla eliminazione dell’atto inopportuno).

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Taranto, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.

Interveniva ad adiuvandum anche la società Euroacque, società che ha acquistato il ramo di azienda relativo all’impianto di cui è causa.

Con ordinanza cautelare n. 159 del 3.3.1999 questa Sezione accoglieva la domanda di sospensiva, ritenendo che “la pendenza di un procedimento penale, ancorché ci sia stato il rinvio a giudizio, non costituisce di per sé sola valido presupposto degli atti impugnati.”

In data 10.4.2006 si costituiva per la IDISUD il curatore fallimentare.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il diniego all’ istanza di voltura dell’autorizzazione allo stoccaggio provvisorio liquami, nonché la revoca della autorizzazione rilasciata con delibera G.P. n. 105 del 28.1.1993.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per omessa indicazione del legale rappresentante della società ricorrente.

L’eccezione è infondata.

Se è pur vero che nell’epigrafe del ricorso non viene indicato il nome del legale rappresentante, questo ha però sottoscritto il mandato con una firma leggibile (Michele Madaro), firma riscontrabile anche nell’atto di intervento della Euroacque s.r.l., di cui è legale rappresentante lo stesso Madaro.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

Il nulla-osta alla voltura dell’autorizzazione è stato negato, sulla base dell’art 6 della L.R. 30/86, in quanto “ nei confronti della IDISUD  e della Euroacque è stata iniziata azione penale, come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio n. 1266/95 R.G. notizie di reato e n. 1348/95 R.G.GIP; da cui sui evince l’esistenza di documentazione attestante dati non veritieri in ordine alle capacità di smaltimento dei rifiuti”.

In disparte la circostanza che la disposizione richiamata è stata dettata per l’approvazione del progetto di smaltimento ed è quindi dubbia la sua applicazione per la domanda di voltura, si deve in ogni caso osservare che l’art 6 della L.R. 30/86 esclude la possibilità che il progetto per impianto di smaltimento venga approvato nel caso in cui il titolare e/o legale rappresentante e/o il Presidente e/o gli amministratori, anche se non soci, e/o i soci dell'impresa, società o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito in legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936. L’art 8 prevede poi la revoca dell’autorizzazione quanto sia venuto meno il requisito dell'idoneità tecnico-economica o altro presupposto dell'autorizzazione.

L’art 6 parla di condanna o sottoposizione a procedimento penale – quindi l’azione penale deve essere iniziata con la richiesta di rinvio a giudizio formulata, ai sensi dell'art. 416, c.p.p., dal p.m. a chiusura delle indagini preliminari – solo per i reati previsti nelle leggi sopra citate ( tutte contenenti disposizioni per la lotta contro la mafia), tra cui non è ricompreso quello per cui la ricorrente e la società controinteressata sono state indagate (la violazione di norme in materia di smaltimento).

Per le medesime ragioni non sussistevano i presupposti per disporre la revoca dell’autorizzazione, dal momento che il reato per il quale c’è stata la richiesta di rinvio a giudizio non rientra tra quelli di cui al citato art 6 e quindi non giustifica il diniego di approvazione del progetto di una discarica, come non giustifica la revoca dell’autorizzazione.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.

Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del  giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sez. II, accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 18 Gennaio 2007.

Antonio Cavallari  - Presidente

Silvana Bini       - Estensore

 

Pubblicata il 14 aprile 2007