TAR Marche Sez. I n. 313 del 26 marzo 2024   
Rifiuti.Ordinanza di rimozione rifiuti pericolosi abbandonati da ignoti e conseguenze per il proprietario incolpevole 

Anche il proprietario incolpevole deve essere informato dell’intenzione dell’amministrazione di provvedere d’ufficio quando non venga individuato il responsabile dell’abbandono di rifiuti; questo affinché il proprietario possa valutare se trovi più conveniente accollarsi gli oneri della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti oppure lasciare che provveda l’amministrazione. In questo secondo caso l’amministrazione può richiedere, al proprietario del suolo, il rimborso delle spese sostenute per effettuare la bonifica limitatamente al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi 

Pubblicato il 26/03/2024

N. 00313/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00541/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 541 del 2009, proposto da
Alessandra Properzi, Carlomaria Fieri e Francesca Romana Fieri, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Cucchieri, con domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, via Marsala, 12;

contro

Comune di Altidona;

nei confronti

Azienda agricola "De Carolis Antonio e Giuseppe";

per l'annullamento

dell’ordinanza emessa dal Sindaco di Altidona 3/4/2009 prot. 1869, recante rimozione, recupero o smaltimento rifiuti abbandonati in Contrada San Biagio e ripristino stato dei luoghi,

e per

il risarcimento del danno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti allegano di essere proprietari di un terreno sito in Altidona, Contrada San Biagio, individuato al N.C.T. foglio 5, particelle 10-101, concesso in affitto ad un’azienda agricola.

Allegano, inoltre, di risiedere a Roma e che, dopo essere venuti a conoscenza che su tale terreno erano stati illegittimamente abbandonati dei rifiuti, sporsero denuncia querela-contro ignoti.

Senonché, con l’impugnato provvedimento, in cui si dava atto che non era stato possibile accertare il responsabile dell’abbandono dei rifiuti, i ricorrenti ricevettero l’ordine, in qualità di obbligati in solido, di provvedere, a loro cura e spese, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti in oggetto, ritenuti pericolosi poiché costituiti da lastre di piombo.

Il provvedimento conteneva anche l’avviso che “nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da quest'Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. n. 22/97”.

I ricorrenti hanno comunque eseguito spontaneamente la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, attraverso una ditta specializzata, con un esborso di € 4.900,80 documentato attraverso fattura versata in atti. Essi ritengono quindi di avere interesse all’annullamento del provvedimento impugnato anche per ragioni risarcitorie.

Nessuno si è costituito per resistere al gravame.

2. Con il primo motivo viene dedotta violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In particolare viene dedotto che l’amministrazione si è limitata a richiamare generiche e immotivate esigenze di “urgenza” nel provvedere. I ricorrenti avrebbero invece potuto collaborare, con l’amministrazione, per individuare l’effettivo responsabile dell’abbandono di rifiuti oltre a fornire elementi per escludere la loro responsabilità.

La censura è infondata.

Contrariamente a quanto deducono i ricorrenti, nel provvedimento sono indicate le ragioni di “urgenza” poiché il materiale abbandonato è stato ritenuto “di particolare pericolosità in quanto trattasi in parte di rifiuti pericolosi (lastre di piombo) che possono determinare un potenziale pericolo di contaminazione per il suolo, per le acque superficiali e per le acque sotterranee” (cfr. parte motiva del provvedimento impugnato).

I ricorrenti hanno sporto denuncia-querela contro ignoti, per cui non è dato comprendere quale apporto collaborativo avrebbero potuto fornire, al Comune, per individuare il responsabile dell’abbandono di rifiuti.

Il Comune era inoltre a conoscenza che i ricorrenti risiedono a Roma e che il terreno era stato dato in affitto ad un soggetto terzo, per cui, anche sotto tale profilo, non è dato comprendere quale ulteriore informazione avrebbe potuto essere fornita all’amministrazione per escludere la responsabilità dei proprietari del terreno.

3. Deve invece essere condiviso il secondo motivo di gravame con cui si deduce difetto di motivazione circa la ritenuta responsabilità solidale dei proprietari del terreno a titolo di dolo o colpa secondo le disposizioni dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

Al riguardo va osservato che l’ordinanza impugnata non contiene la benché minima motivazione circa la colpa o il dolo dei proprietari, in questo caso certamente necessaria poiché essi risiedono a Roma e non hanno il possesso del terreno essendo stato affittato ad un soggetto terzo.

Ciò determina, tuttavia, l’illegittimità solo parziale del provvedimento impugnato poiché anche il proprietario incolpevole deve essere informato dell’intenzione dell’amministrazione di provvedere d’ufficio quando non venga individuato il responsabile dell’abbandono di rifiuti; questo affinché il proprietario possa valutare se trovi più conveniente accollarsi gli oneri della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti oppure lasciare che provveda l’amministrazione.

In questo secondo caso la giurisprudenza amministrativa ha osservato che l’amministrazione può richiedere, al proprietario del suolo, il rimborso delle spese sostenute per effettuare la bonifica limitatamente al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi (cfr. Corte di giustizia UE, Sez. III, del 4/3/2015, causa C-534/13; Cons. Stato, Ad. plen., ordinanza, 25/9/2013 n. 21; id. Sez. V, 7/3/2022 n. 1630; Sez. VI, 7/9/2016 n. 4647; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 13/3/2023 n. 1644; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 22/2/2017, n. 325), anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 13/6/2017 n. 1326).

4. L’istanza di risarcimento del danno deve invece essere respinta.

Le conclusioni indicate nel ricorso sono state così formulate: “Condannare l'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti impugnati, danni il cui ammontare verrà precisato in prosieguo”.

Nel corso del giudizio non è stato tuttavia precisato quale sia stato l’ammontare effettivo del danno subito dai ricorrenti.

Le spese per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, spontaneamente sostenute dal proprietario, non possono considerarsi “ex se” danno risarcibile, sia per le ragioni dette nel paragrafo precedente, ma anche perché occorrerebbe dimostrare la responsabilità dell’amministrazione nell’individuare gli effettivi responsabili (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3/12/2020 n. 7657), ovvero circostanze su cui nulla deducono i ricorrenti che neppure hanno ritenuto opportuno informare, questo Tribunale, circa l’esito della denuncia-querela sporta contro ignoti.

5. Le spese di giudizio possono essere compensate per ragioni equitative, tenuto anche conto della parziale fondatezza del gravame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la parte impugnatoria del ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione (paragrafo del dispositivo rubricato “ORDINA” fermo restando il successivo paragrafo rubricato “AVVERTE”).

Respinge l’istanza di risarcimento del danno.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Fabio Belfiori, Referendario