TAR Emilia Romagna (BO), Sez. I, n. 537, del 23 maggio 2014
Rifiuti.Illegittimità per carenza di istruttoria dell’ordinanza di rimozione, dai terreni adiacenti il poligono di tiro, di ogive di proiettili e frammenti metallici

I provvedimenti non spiegano in alcun modo perché, tra le varie ipotesi rappresentate dai periti, il Sindaco si è determinato nel senso ora in contestazione, cioè a ritenere comunque sussistente un nesso eziologico con l’attività di tiro, senza preliminarmente procedere agli ulteriori approfondimenti istruttori indicati dai periti come necessari per giungere ad una qualsiasi conclusione. Quindi l’ordine di rimozione è gravemente carente di istruttoria e di motivazione sulla imputabilità soggettiva dell’inquinamento, addebitata al poligono solo sulla base della mera vicinanza, il che non si giustifica nemmeno con il principio comunitario di precauzione invocato dalla difesa comunale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00537/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01310/2005 REG.RIC.

N. 01311/2005 REG.RIC.

N. 00642/2006 REG.RIC.

N. 00646/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2005, proposto dalla Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Loiano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rita Rossi, Valter Loccisano, con domicilio eletto presso Rita Rossi in Bologna, via Cervellati 3;

contro

Comune di Loiano, Arpa-Agenzia Reg.le Prevenzione Ambiente Sez.Prov.le Bologna, Unione Italiana Tiro a Segno, Arpa dell'E. R Sezione di Bo Distretto Territoriale Montano; 
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente E.R., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Fantini, con domicilio eletto presso Leonardo Zanetti in Bologna, Galleria G.Marconi 1 -;

nei confronti di

Azienda Agricola Valsicura, Maurizzi Maria, Vaioli Benedetta, Vaioli Anna, Monti Claudio, Vaioli Alberto Bassano;




sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2005, proposto da: 
Barbanti Andrea, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rita Rossi, Valter Loccisano, con domicilio eletto presso Rita Rossi in Bologna, via Cervellati 3;

contro

Comune di Loiano, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente E.R. Sez.Bologna, Unione Italiana Tiro a Segno, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente E.R.;

nei confronti di

Azienda Agricola Valsicura, Maurizzi Maria, Vaioli Benedetta, Vaioli Anna, Monti Claudio, Vaioli Alberto Bassano;




sul ricorso numero di registro generale 642 del 2006, proposto da: 
Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Loiano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Berti, Valter Loccisano, con domicilio eletto presso Rita Rossi in Bologna, via Cervellati 3;

contro

Comune di Loiano, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonetti, con domicilio eletto presso Paolo Bonetti in Bologna, via Altabella 3; 
Arpa dell'E. R., Sezione di BO, Distretto Territoriale Montano, Unione Italiana Tiro a Segno;

nei confronti di

Azienda Agricola Valsicura, Maurizzi Maria, Vaioli Benedetta, Vaioli Anna, Monti Claudio;




sul ricorso numero di registro generale 646 del 2006, proposto da: 
Barbanti Andrea e Sezione Tiro a Segno Nazionale di Loiano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Berti, Valter Loccisano, con domicilio eletto presso Rita Rossi in Bologna, via Cervellati 3;

contro

Comune di Loiano, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonetti, con domicilio eletto presso Paolo Bonetti in Bologna, via Altabella 3; 
Arpa dell'E. R., Sezione di BO, Distretto Territoriale Montano, Unione Italiana Tiro a Segno, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente - E.R.;

nei confronti di

Azienda Agricola Valsicura, Maurizzi Maria, Vaioli Benedetta, Vaioli Anna, Monti Claudio, Vaioli Alberto Bassano;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1310 del 2005:

dell'ordinanza del Comune di Loiano area III Territorio ed ambiente n. 6/UT prot. 9679 del 5 ottobre 2005 notificata in data 10 ottobre 2005 recante ordine di procedere alla elaborazione di un piano di investigazione del sito;

della determinazione di cui alla nota prot. n. 0000624 del 24 gennaio 2006, con la quale l'ARPA ha differito l'accesso agli atti richiesto dalla ricorrente con istanza 8 dicembre 2005;

quanto al ricorso n. 1311 del 2005:

dell'ordinanza emessa dall'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Loiano n. 61/05 prot. 2005/0009622 del 4 ottobre 2005 notificata in data 7.10.2005 recante ordine di procedere alla rimozione di rifiuti e conferirli al centro raccolta autorizzato;

quanto al ricorso n. 642 del 2006:

dell'ordinanza del Comune di Loiano area III Territorio ed ambiente n. 2/UT prot. 3049 del 31 marzo 2006 notificata in data 11 aprile 2006 recante convalida della precedente ordinanza n. 6/UT prot. 9679 del 5 ottobre 2005 con la quale si ordinava di procedere alla elaborazione di un piano di investigazione del sito( terreni adiacenti al poligono di tiro).

nonchè di ogni altro atto presupposto e/o connesso;

quanto al ricorso n. 646 del 2006:

dell'ordinanza emessa dall'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Loiano n. 20/06 prot. 2006/005021 del 23 maggio 2006 notificata in data 27 maggio 2006 recante convalida della precedente ordinanza n. 61/05 prot. 2005/0009622 del 4 ottobre 2005 notificata in data 7 ottobre 2005 recante ordine di procedere alla rimozione di rifiuti e conferirli a centro raccolta autorizzato

nonchè di ogni altro atto presupposto e/o connesso.



Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Agenzia Regionale per la Prevenzione e L'Ambiente E.R. e di Comune di Loiano e di Comune di Loiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorsi R:G. 1311/05 e 645/06 il sig. Barbanti Andrea, legale rappresentante della Sezione del Tiro a Segno di Loiano, ha impugnato l’ordinanza di rimozione, dai terreni adiacenti il poligono di tiro, di ogive di proiettili e frammenti metallici, adottata il 4 ottobre 2005 e convalidata il 23 maggio 2006 dal Comandante della Polizia Municipale di Loiano, deducendo rispettivamente il proprio difetto di legittimazione passiva, l’incompetenza della Polizia Municipale, la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, il mancato accertamento della provenienza dei reperti dal poligono o comunque il difetto di istruttoria e motivazione sul punto, la responsabilità solidale del proprietario dei terreni inquinati e, quanto alla convalida, la sua inammissibilità in corso di causa e, ancora incompetenza, difetto di accertamento sulla provenienza dei reperti, e corresponsabilità del proprietario.

Con ricorsi R.G. 1310/05 e 642/06, la Sezione del Tiro a Segno di Loiano ha impugnato l’ordinanza sindacale recante l’ordine di elaborare un piano di investigazione sull’inquinamento dei siti, adottata il 10 ottobre 2005 e convalidata il 31 marzo 2006 dal Sindaco di Loiano, rinnovando le medesime censure, escluse ovviamente il difetto di legittimazione passiva e l’incompetenza.

Conviene preliminarmente disporre la riunione dei ricorsi per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Tutte le perizie tecniche in atti escludono che il ritrovamento dei reperti balistici sui terreni limitrofi al poligono di tiro sia riconducibile a traiettorie, sia dirette che di rimbalzo, in uscita dall’area di tiro.

La stessa difesa comunale lo riconosce.

Fa eccezione la originaria nota ARPA 4.10.05, che tuttavia deduce soltanto dalla vicinanza la imputabilità all’attività di tiro a volo, affermandola apoditticamente, senza effettuare alcun accertamento al riguardo e senza essere provvista di alcuna competenza in materia balistica.

La Polizia municipale e il Sindaco, basando tale convincimento esclusivamente su apposita perizia balistica a firma Piselli-Ciocca, ritengono tuttavia che i reperti balistici provengano ugualmente dal poligono, sia pure non per traiettoria diretta o di rimbalzo dalla posizione di sparo, ma per dilavamento ad opera di agenti atmosferici, o rotolamento per gravità, o per effetto di mezzi d’opera come scavatrici o falciatrici d’erba, senza avvedersi che tali ipotesi sono considerate nella perizia Piselli-Ciocca soltanto come eventuali e possibili, non diversamente dalle eventuali altre cause non riconducibili al poligono, quali altre attività amatoriali di tiro o venatorie (“Non è in ogni caso da escludere che i reperti abbiano origine non inerente l’attività istituzionale del poligono ovvero possano provenire da attività amatoriale di tiro o venatoria”).

Ma soprattutto la verifica di tutte le predette ipotesi esige, secondo i periti, l’esplorazione di altre zone attigue al poligono, in particolare a monte di esso, ovvero sul lato sinistro della direzione di tiro.

I provvedimenti non spiegano in alcun modo perché, tra le varie ipotesi rappresentate dai periti, il Comando e il Sindaco si siano determinati nel senso ora in contestazione, cioè a ritenere comunque sussistente un nesso eziologico con l’attività di tiro, senza preliminarmente procedere agli ulteriori approfondimenti istruttori indicati dai periti come necessari per giungere ad una qualsiasi conclusione.

Quindi l’ordine di rimozione convalidato è gravemente carente di istruttoria e di motivazione sulla imputabilità soggettiva dell’inquinamento, addebitata al poligono solo sulla base della mera vicinanza (cfr. nota ARPA), il che non si giustifica nemmeno con il principio comunitario di precauzione invocato dalla difesa comunale.

E’ dunque fondata anche la censura di violazione dell’art. 7 della Legge 241/90, dovendosi escludere che le ordinanze di rimozione e convalida fossero vincolate, poiché la stessa perizia balistica Piselli-Ciocca a base delle stesse rappresenta l’ipotesi del dilavamento (o rotolamento per gravità o utilizzo di scavatrici o tagliaerba) in alternativa a quella della provenienza dei reperti balistici da agenti esterni al poligono, entrambe da verificare con ulteriori accertamenti su altre aree adiacenti; questioni comunque su cui la parte aveva tutto l’interesse ad interloquire e a rappresentare elementi di giudizio in suo favore già in sede procedimentale amministrativa.

L’ordine di predisporre un piano di investigazione sull’inquinamento del sito proviene invece dal Sindaco e quindi non è censurato per incompetenza, ma è egualmente, e per gli stessi motivi, assolutamente carente di istruttoria e motivazione sulle cause dell’inquinamento, ancora apoditticamente imputato alla attività di tiro a volo soltanto sulla base della mera vicinanza.

Anche la censura di violazione dell’art. 7 della Legge 241/90 è dedotta e fondata pure in relazione all’ordine di predisporre il piano di investigazione, violazione che ha pregiudicato la legittima pretesa dell’interessato ad un contraddittorio procedimentale (prima che processuale) sul punto controverso della sua responsabilità.

Conclusivamente tutti i ricorsi devono essere accolti ed annullati gli atti impugnati, assorbite le censure non esaminate, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.

Condanna il Comune di Loiano a rifondere al sig. Barbanti, quale legale rappresentante della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Loiano, l’importo complessivo di € 4.000 (euro quattromila) oltre IVA e CPA per spese ed onorari dei giudizi, nonché al rimborso dei CUF.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carlo d'Alessandro, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere, Estensore

Ugo Di Benedetto, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)