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SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 27 maggio 2004
Inadempimento di uno Stato – Direttiva 75/442/CEE – Ambiente – Gestione dei rifiuti
Nella causa C-398/02,

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Commissionee delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, il Regno di Spagna non avendo adottato le misure necessarie per garantire, per quel che concerne la discarica sita a La Bañeza (Spagna), l'applicazione degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della detta direttiva,



LA CORTE (Quarta Sezione)


composta dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di Sezione, J.-P. Puissochet e dalla sig.ra F. Macken giudici,

avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed,
cancelliere: sig. R. Grass,

vista la relazione del giudice relatore

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente



Sentenza


1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l’11 novembre 2002, la Commissione delle Comunità europee proponeva, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso mirante a far constatare che, il Regno di Spagna non avendo adottato le misure necessarie per garantire, per quel che concerne la discarica sita a La Bañeza (Spagna), l’applicazione degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, (GU L 78, pag. 32, in prosieguo: la «direttiva 75/442»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della detta direttiva.


L’ambito giuridico

2
L’art. 4 della direttiva 75/442 dispone:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:


senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;


senza causare inconvenienti da rumori od odori;


senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».

3
L’art 9, n. 1, della direttiva 75/442 prevede che, ai fini particolarmente dell’applicazione dell’art. 4, lo stabilimento o l’impresa che effettua le operazioni di smaltimento di rifiuti deve ottenere una autorizzazione dall’autorità competente incaricata di porre in atto le disposizioni della detta direttiva. Questa autorizzazione riguarda in particolare:


i tipi ed i quantitativi di rifiuti;


i requisiti tecnici;


le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;


il luogo di smaltimento, e


il metodo di trattamento.

4
Ai sensi dell’art. 13 della direttiva 75/442:

«Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni previste agli artt. 9-12 [operazioni di smaltimento di rifiuti] sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti».


Il procedimento precontenzioso

5
A seguito di una interrogazione scritta di un deputato del Parlamento europeo che denunciava la probabile esistenza di una discarica illegale nella località di La Bañeza, la Commissione domandava alle autorità spagnole di presentare le loro osservazioni su questa denuncia e sulle misure adottate per porre in atto la direttiva 75/442.

6
Con lettera del 22 novembre 2000, le autorità spagnole informavano la Commissione che la discarica di La Bañeza non aveva fatto oggetto di una autorizzazione come quella prevista all’art. 9 della direttiva 75/442, perché era stata costruita prima dell’adozione di questa direttiva. Le dette autorità affermavano ugualmente che la depressione del terreno in cui si ammassavano i rifiuti era colma e che il consorzio composto dai comuni di La Bañeza e di Cuatro Riberas (Spagna) non disponeva di impianti di trattamento dei rifiuti. Lavori di sistemazione e di riassetto di questa discarica sarebbero stati effettuati per rimediare ai suoi effetti nocivi e per prolungarne l’esistenza fino all’entrata in servizio del centro di trattamento dei rifiuti della provincia di León.

7
Non persuasa da queste osservazioni, la Commissione indirizzava al Regno di Spagna, il 5 aprile 2001, una lettera di diffida imputandogli un’applicazione scorretta degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva 75/442.

8
Nella loro risposta, le autorità spagnole indicavano che la discarica in causa era stata autorizzata nel corso degli anni 1979/1980 e che possedeva i requisiti fissati dalla normativa allora in vigore. Nessuna copia dell’autorizzazione d’esercizio veniva presentata. Le dette autorità trasmettevano di nuovo alla Commissione le informazioni relative alle misure di sistemazione e riassetto di questa discarica, che erano state operate al fine di rimediare agli effetti nocivi della discarica di La Bañeza sull’ambiente, di prolungare la durata della sua esistenza e di migliorare la sua gestione, reiterando che si trattava di misure provvisorie prese nell’attesa che entrasse in funzione il centro di trattamento dei rifiuti di San Román de la Vega (Spagna).

9
Considerando che i fatti di cui aveva conoscenza costituivano una violazione della direttiva 75/442, la Commissione aveva, il 21 dicembre 2001, indirizzato un parere motivato al Regno di Spagna, invitandolo a prendere le misure necessarie per conformarsi a questo parere nel termine di due mesi dalla sua notifica.

10
Con lettera del 28 febbraio 2002, il governo spagnolo rispondeva al parere motivato facendo valere gli stessi argomenti invocati nella sua risposta alla lettera di diffida. Indicava in particolare che la chiusura della discarica in causa sarebbe avvenuta dopo la fine dei lavori di costruzione del centro di trattamento dei rifiuti di San Román de la Vega.

11
Ritenendo che il Regno di Spagna non avesse preso misure che permettessero di constatare la fine dell'inadempimento rimproveratogli, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.


Sull'inadempimento

12
Secondo la Commissione, la discarica di La Bañeza è illegale, perché non dispone di alcuna autorizzazione conforme alle condizioni enunciate all’art. 9 della direttiva 75/442.

13
Inoltre, solo la disabilitazione definitiva o l’ammodernamento della discarica porrebbero fine all'obbligo di disporre di un'autorizzazione. Ora, è certo che, alla scadenza del termine impartito al Regno di Spagna per conformarsi al parere motivato, ossia il 21 febbraio 2002, la discarica era ancora aperta e i lavori di costruzione del centro di trattamento dei rifiuti di San Román de la Vega non erano ancora terminati.

14
La Commissione sostiene egualmente che la discarica non soddisfa le esigenze dell’art. 4, comma 1, della direttiva 75/442, dato che i rifiuti urbani vi sono gettati senza utilizzare delle procedure che evitino rischi per la salute umana e danni per l’ambiente. Una tale situazione è riconosciuta nella relazione del Consiglio di Castiglia e León, del 27 giugno 2000, così come nella relazione idrogeologica predisposta dal commissariato delle acque della confederazione idrografica del Duero, del 5 aprile 2002. Infatti, risulta da questa ultima relazione che la discarica di La Bañeza continua a degradare l’ambiente e che per metter fine all’inquinamento bisognerebbe renderla impermeabile.

15
Con riferimento alla violazione dell’art. 13 della direttiva 75/442, la Commissione fa valere che, nella loro risposta al parere motivato, le autorità spagnole hanno passato sotto silenzio la questione concernente le informazioni che la Commissione aveva sollecitato, riguardanti i controlli periodici che devono essere obbligatoriamente effettuati ai sensi di questa disposizione.

16
Il governo spagnolo si limita ad affermare che la discarica di La Bañeza è stata autorizzata negli anni 1979/1980 e che sono stati effettuati lavori di sistemazione e risanamento per renderla conforme alle disposizioni dell’art. 4 della direttiva 75/442. Essa non è attualmente utilizzata e dovrebbe essere chiusa definitivamente quando i lavori di costruzione del nuovo centro di trattamento dei rifiuti di San Román de la Vega saranno terminati.

17
Secondo giurisprudenza consolidata, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (v., specificatamente, sentenze 20 marzo 2003, causa C-143/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I-2877, punto 11, e 12 giugno 2003, causa C-446/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6053, punto 15).

18
Ora, con i suoi argomenti, il Regno di Spagna riconosce che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, la discarica in causa era ancora utilizzata, e questo in violazione degli artt. 4 e 9 della direttiva 75/442. Per di più, è certo che le autorità spagnole hanno omesso di fornire le precisazioni richieste dalla Commissione in merito ai controlli periodici cui sono sottoposti gli stabilimenti che realizzano operazioni di smaltimento di rifiuti. Quindi, il ricorso proposto dalla Commissione deve ritenersi fondato.

19
Di conseguenza, occorre constatare che, il Regno di Spagna non avendo adottato le misure necessarie per garantire, per quel che concerne la discarica di La Bañeza, l’applicazione degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva 75/442, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della detta direttiva.


Sulle spese

20
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna alle spese del Regno di Spagna. Quest’ultimo è rimasto soccombente e deve essere quindi condannato alle spese del giudizio

.


Per questi motivi

LA CORTE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce

1)
Il Regno di Spagna non avendo adottato le misure necessarie per garantire, per quel che concerne la discarica di La Bañeza (Spagna), l’applicazione degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della detta direttiva.

2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Cunha Rodrigues


Puissochet


Macken


Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 27 maggio 2004.

Il cancelliere


Il presidente della Quarta Sezione

R. Grass


J. N. Cunha Rodrigues