TAR Marche, Sez. I, n. 664, del 3 luglio 2014
Rumore.Illegittimità valori d’immissione acustica fissati in deroga per tutta la durata dell’anno

Illegittimità ordinanza con cui si dispone che i valori d’immissione acustica previsti della deliberazione del Consiglio Comunale conformi a quelli fissati nel D.P.C.M. 14.1l.1997, vengano fissati in deroga, per tutta la durata dell’anno. La disciplina della L. n. 447/1995, afferendo alla materia della tutela della salute, va qualificata come normativa di principio inderogabile dalle Regioni (e quindi anche dagli enti locali sub-regionali), a similitudine di quanto accade per le emissioni elettromagnetiche prodotte dalle SRB per telefonia mobile (i cui limiti di emissione sono fissati con DPCM 8/7/2003 e non sono derogabili dalle Regioni e dagli altri enti locali). La deroga prevista dall’art. 11 del Regolamento comunale approvato non appare quindi sorretta da alcuna base normativa. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00664/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00401/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 401 del 2013, proposto da: 
Pier Francesco Bartolazzi Menchetti, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’avv. Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Comune di Senigallia, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Amaranto, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 100 del 3/4/2013 con cui il dirigente Area Turismo, Promozione, Sviluppo Economico, dispone che i valori di immissione acustica previsti della deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 27.1.2005 conformi a quelli fissati nel D.P.C.M. 14.1l.1997, vengano fissati in deroga, per tutta la durata dell’anno, nei seguenti termini:

- dalla domenica al giovedì dalle ore 22,00 alle ore 01.00 5 dB (A);

- venerdì/sabato/prefestivi dalle ore 22.00 alle ore 03,00 10 dB (A);

(quest’ultimo orario viene poi limitato alle ore 02.00 per il centro storico ed alle 03,00 per il rimanente territorio comunale).



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori avv. Pier Francesco Bartolazzi Menchetti e avv. Laura Amaranto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, nella spiegata qualità di cittadino residente alla via Alighieri del lungomare di Senigallia, impugna l’ordinanza dirigenziale n. 100 del 3/4/2013, con la quale il Comune di Senigallia ha disciplinato ex novo la materia delle deroghe concesse ai locali pubblici in cui si svolgono attività di intrattenimento musicale, abrogando espressamente i provvedimenti analoghi adottati negli anni precedenti.

2. Il ricorrente, dopo aver evidenziato che le emissioni sonore provenienti dai locali esistenti sul lungomare gli cagionano un grave pregiudizio, contesta l’ordinanza nella parte in cui l’amministrazione ha autorizzato superamenti dei limiti di emissione previsti dal DPCM 14/11/1997, nella misura, rispettivamente, di 5 decibel (dalla domenica al giovedì dalle ore 22,00 alle ore 1,00) e 10 decibel (venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 22,00 alle ore 3,00).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

a) violazione L. n. 447/1995 e L.R. n. 28/2001, nella parte in cui le deroghe sono previste solo in via temporanea e solo previa richiesta dei soggetti che organizzano eventi che richiedono le deroghe (concerti, sagre, etc.), mentre il Comune ha previsto deroghe generalizzate e perpetue;

b) violazione delle prescrizioni di cui all’allegato A alla deliberazione di G.R. n. 896/2003.

3. Si è costituito il Comune di Senigallia, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 249/2013 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, fissando per il 19 giugno 2014 l’udienza di trattazione del merito.

4. Il ricorso va accolto, sostanzialmente per le ragioni esposte dal Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 249/2013. In quella sede, il TAR ha rilevato che:

“… l’art. 6, comma 1, let. h), della L. n. 447/1995 consente deroghe ai valori limite di cui al precedente art. 2, comma 3, solo per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, e non in relazione ad attività di intrattenimento che si svolgono per tutto l’anno. Analoga disposizione reca l’art. 16 della L.R. Marche n. 28/2001;

- la disciplina della L. n. 447/1995, afferendo alla materia della tutela della salute, va qualificata come normativa di principio inderogabile dalle Regioni (e quindi anche dagli enti locali sub-regionali), a similitudine di quanto accade per le emissioni elettromagnetiche prodotte dalle SRB per telefonia mobile (i cui limiti di emissione sono fissati con DPCM 8/7/2003 e non sono derogabili dalle Regioni e dagli altri enti locali);

- la deroga prevista dall’art. 11 del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 115/2009 non appare quindi sorretta da alcuna base normativa…”, concludendo per l’accoglimento della domanda cautelare e precisando che le attività di intrattenimento musicale potranno continuare a svolgersi in base ai limiti di emissione previsti dal vigente PRAC di Senigallia per le varie zone di classificazione acustica del territorio (fatto salvo il potere del Comune di concedere deroghe in relazione a specifici eventi).

5. Va solo aggiunto che il ricorso non può essere dichiarato improcedibile come eccepito dal Comune nella memoria difensiva del 6 maggio 2014, atteso che, nel prendere atto dell’ordinanza cautelare n. 249/2013, il Comune ha solo sospeso l’efficacia dell’ordinanza n. 100/2013 (vedasi l’ordinanza n. 258 del 12/7/2013, allegata alla prefata memoria difensiva), il che non soddisfa certo l’interesse del ricorrente.

6. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio vanno però compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;

- compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Francesca Aprile, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)