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DECRETO-LEGGE 24 luglio 2003, n.192
Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversita' atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania.

Gazzetta Ufficiale N. 172 del 26 Luglio 2003

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
immediati interventi a favore del comparto agricolo danneggiato dalle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel primo semestre
del 2003, nonche' per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'inquinamento da diossina negli allevamenti situati nel
territorio della regione Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali
1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarieta'
nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle
imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole
di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamita'
naturali e dalle avversita' atmosferiche eccezionali del primo
semestre 2003, sono autorizzati:
a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro
quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.
166;
b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro
quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, al fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno
2003, al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
2. A decorrere dalle calamita' naturali e dalle avversita'
atmosferiche eccezionali del 2003, in presenza di danni alle
produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del
danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le
produzioni zootecniche.
3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
possono essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento
triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e
finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre
2003. Il concorso pubblico negli interessi e' limitato fino a 13.000
euro per impresa; puo' essere concesso anche in forma attualizzata,
dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito
che ha erogato il finanziamento; e' concesso, a richiesta
dell'interessato, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
assegnate a ogni singola regione ed e' alternativo alla concessione
del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d),
della citata legge n. 185 del 1992.
4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.
185, per le calamita' naturali nel 2003 devono essere presentate agli
enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
declaratoria delle avversita' atmosferiche. Il limite contributivo
previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n.
185 del 1992 e' stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.

 

Art. 2.
Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione
Campania
1. Gli animali abbattuti in seguito a disposizioni sanitarie
relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i
limiti di tollerabilita' per il proseguimento dei cicli produttivi,
nonche' i prodotti che presentano contenuto di diossine superiore al
limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione
per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei
siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla
termodistruzione ad opera di ditteiscritte all'albo di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non
pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni e' autorizzata in
favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2003.
2. In favore delle imprese agricole di allevamento situate nella
regione Campania, sottoposte a sequestro a seguito del riscontro nei
prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilita',
sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in
coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro
per anno 2003, i seguenti interventi:
a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e
destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorita'
sanitaria;
b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985,
per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi
aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per
disposizione dell'autorita' sanitaria;
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della
spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini
ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in
sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1.
3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al
comma 2 e' disposta la proroga di sei mesi dei termini per il
pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati
in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per il potenziamento immediato dell'attivita' di indagine,
analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione
dell'emergenza diossina, nonche' per l'avvio dei primi interventi di
messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, e'
autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2003, da
corrispondersi, per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia
nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per
interventi e attivita' specialistiche di supporto, previa stipula,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e l'Agenzia medesima e, per una quota
pari a 4 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, da
utilizzarsi sulla base delle risultanze della conferenza di servizi,
ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta
dalla regione Campania entro 15 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e alla quale partecipano i Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole
e forestali e della salute.
5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari
a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per
il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro
per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede,
quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, e quanto a 8 milioni di euro, mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo
5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli