DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l\'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. GU n. 222 del 24-9-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l\'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ed il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonche\' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare
l\'articolo 3;
Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto
regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto concerne in particolare le
sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato
regolamento e l\'individuazione delle misure necessarie affinche\' esse
siano attuate in applicazione degli articoli 125 e 126 del
regolamento medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerata la necessita\' di introdurre nel testo modifiche
ulteriori rispetto a quelle derivanti dai rilievi formulati dalle
competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, con particolare riferimento
all\'armonizzazione delle sanzioni previste agli articoli 14 e 16;
Vista l\'ulteriore preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell\'8 maggio 2009;
Acquisiti nuovamente i pareri delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell\'economia e
delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.


Campo di applicazione


1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
concernente la registrazione, la valutazione, l\'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denominato:
«regolamento».


                               Art. 2.


Definizioni


1. Ai fini dell\'attuazione del presente decreto si applicano le
definizioni di cui all\'articolo 3 del regolamento.
2. Ai fini dell\'applicazione delle sanzioni previste nel presente
decreto, il rappresentante esclusivo di cui all\'articolo 8 del
regolamento e\' equiparato all\'importatore.
3. L\'Autorita\' competente di cui all\'articolo 121 del regolamento
e\' il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.


                               Art. 3.


Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e
18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle
sostanze.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l\'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza in quanto
tale o in quanto componente di uno o piu\' preparati in quantitativi
pari o superiori a 1 tonnellata all\'anno, nonche\' di monomeri
utilizzati come intermedi isolati in sito o trasportati che non
ottempera all\'obbligo di registrazione all\'Agenzia di cui
all\'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, e\' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l\'importatore o il rappresentante esclusivo di un polimero che non
ottempera all\'obbligo di registrazione all\'Agenzia nei casi previsti
all\'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, per la sostanza
monomerica o le sostanze monomeriche non ancora registrate da un
attore a monte della catena d\'approvvigionamento, e\' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o
l\'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non
ottempera all\'obbligo di registrazione all\'Agenzia nei casi previsti
all\'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, e\' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o
l\'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non
ottempera all\'obbligo di notifica all\'Agenzia nei casi previsti
all\'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, e\' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che
all\'atto della registrazione non comunica o comunica in modo inesatto
le informazioni di cui all\'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento,
e\' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
60.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di una
sostanza intermedia isolata in sito in quantitativi pari o superiori
a 1 tonnellata all\'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo
inesatto all\'obbligo di registrazione all\'Agenzia di cui all\'articolo
17 del regolamento, e\' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l\'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza
intermedia isolata trasportata in quantitativi pari o superiori a 1
tonnellata all\'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo
inesatto all\'obbligo di registrazione all\'Agenzia di cui all\'articolo
18 del regolamento, e\' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che in violazione
all\'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, adempie agli obblighi
che spettano agli importatori senza essere stato designato come
rappresentante esclusivo, e\' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.


                               Art. 4.


Violazione degli obblighi derivanti dall\'articolo 9 del regolamento
in materia di richiesta di esenzione dall\'obbligo generale di
registrazione all\'Agenzia per le attivita\' di ricerca e sviluppo.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,
l\'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di
articoli che non ottempera all\'obbligo di notifica di cui
all\'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, e\' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,
l\'importatore o il rappresentante esclusivo della sostanza o il
produttore o importatore di articoli che fabbrica o importa la
sostanza o produce o importa gli articoli prima di due settimane
dalla notifica di cui all\'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento,
e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,
l\'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di
articoli che non si conforma alle condizioni poste dall\'Agenzia ai
sensi dell\'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento, e\' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.


                               Art. 5.


Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del
regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione
alla fascia di tonnellaggio.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l\'importatore o il rappresentante esclusivo che non ottempera ovvero
ottempera in modo inesatto all\'obbligo di informare immediatamente
l\'Agenzia ai sensi dell\'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, e\'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che dopo la
registrazione non ottempera ovvero ottempera con indebito ritardo o
in modo inesatto agli obblighi di cui all\'articolo 22, paragrafi 1 e
2, del regolamento, e\' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,
l\'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza
notificata a norma della direttiva 67/548/CEE che non ottempera
all\'obbligo di comunicare ovvero comunica in modo inesatto le
informazioni supplementari di cui all\'articolo 24, paragrafo 2, del
regolamento, e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
15.000 a 90.000 euro.


                               Art. 6.


Violazione degli obblighi derivanti dall\'articolo 14 del regolamento
in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di
riduzione dei rischi.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante della
sostanza soggetta a registrazione in quantitativi pari o superiori a
10 tonnellate all\'anno che non effettua o effettua in difformita\' da
quanto previsto nel regolamento una valutazione della sicurezza
chimica e non compila ovvero compila in modo inesatto o incompleto la
relazione sulla sicurezza chimica di cui all\'articolo 14, paragrafi 1
e 2, del regolamento, e\' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non
ottempera agli obblighi di cui all\'articolo 14, paragrafi 6 e 7, del
regolamento, e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro.


                               Art. 7.


Violazione degli obblighi derivanti dall\'articolo 21 del regolamento
in materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del
dichiarante.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che avvia o
continua la fabbricazione o l\'importazione di una sostanza o la
produzione o l\'importazione di un articolo in presenza di indicazione
contraria dell\'Agenzia di cui all\'articolo 21 del regolamento, e\'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro.


                               Art. 8.


Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 del
regolamento in materia di condivisione dei dati e disposizioni
destinate ad evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che
effettua esperimenti su animali vertebrati in casi di non assoluta
necessita\' e senza adottare disposizioni per limitare le ripetizioni
inutili di altri test, ai sensi dell\'articolo 25, paragrafo 1, del
regolamento, e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante potenziale
di una sostanza non soggetta a regime transitorio o di una sostanza
soggetta a regime transitorio che non ha effettuato una registrazione
preliminare ai sensi dell\'articolo 28 del regolamento che non
ottempera all\'obbligo di compiere accertamenti prima della
registrazione tramite richiesta all\'Agenzia ai sensi dell\'articolo
26, paragrafo 1, del regolamento, e\' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.


                               Art. 9.


Violazione degli obblighi derivanti dall\'articolo 30 del regolamento
in materia di condivisione dei dati che comportano test sperimentali.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di uno
studio che non ottempera agli obblighi di cui all\'articolo 30,
paragrafi 3 e 4, del regolamento, e\' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.


                              Art. 10.


Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34,
35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all\'interno della
catena d\'approvvigionamento.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o
l\'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non
ottempera all\'obbligo di fornire istruzioni adeguate al destinatario
dell\'articolo ai sensi dell\'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento,
e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una
sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui
all\'articolo 31, paragrafi 1, 3, 8 e 9, del regolamento o ogni attore
della catena di approvvigionamento che non ottempera agli obblighi di
cui all\'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, e\' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una
sostanza o di un preparato che in violazione dell\'articolo 31,
paragrafo 5, del regolamento, non fornisce in lingua italiana al
destinatario della sostanza o del preparato immesso sul mercato
nazionale la scheda di dati di sicurezza, e\' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. La stessa sanzione
si applica a colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non
datata o incompleta o inesatta relativamente alle informazioni di cui
alle voci indicate nell\'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, un attore della catena
d\'approvvigionamento che in violazione all\'articolo 31, paragrafo 7,
del regolamento, non riporta i pertinenti scenari di esposizione in
allegato alla scheda di dati di sicurezza, e\' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una
sostanza o di un preparato che, pur non essendo tenuto a fornire la
scheda di dati di sicurezza ai sensi dell\'articolo 31 del
regolamento, non ottempera agli obblighi di cui all\'articolo 32 del
regolamento, e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di un
articolo che non ottempera agli obblighi di cui all\'articolo 33 del
regolamento, e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 30.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l\'attore della catena
d\'approvvigionamento di una sostanza o di un preparato che non
ottempera agli obblighi di cui all\'articolo 34 del regolamento, e\'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che
non ottempera agli obblighi dell\'articolo 35 del regolamento, e\'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000
euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,
l\'importatore, il rappresentante esclusivo, l\'utilizzatore a valle o
il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all\'articolo
36, paragrafo 1, del regolamento, e\' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, in casi di cessazione o
trasferimento anche parziale, dell\'attivita\' del dichiarante,
dell\'utilizzatore a valle o del distributore, la parte che assume la
responsabilita\' della liquidazione dell\'impresa o dell\'immissione sul
mercato della sostanza o del preparato che non ottempera all\'obbligo
di cui all\'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento, e\' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.


                              Art. 11.


Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del
regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,
l\'importatore, il rappresentante esclusivo o l\'utilizzatore a valle
di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato
che non ottempera agli obblighi di cui all\'articolo 37, paragrafo 3,
del regolamento, e\' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l\'utilizzatore a valle di
una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato
che non ottempera o ottempera in modo inesatto all\'obbligo di cui
all\'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento, e\' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l\'utilizzatore a valle che
non ottempera o ottempera in modo inesatto agli obblighi di cui
all\'articolo 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento, e\' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l\'utilizzatore a valle di
una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato
che non ottempera all\'obbligo di cui all\'articolo 37, paragrafo 7,
del regolamento, e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l\'utilizzatore a valle che
prima dell\'inizio o della prosecuzione di un uso particolare di una
sostanza registrata da un attore a monte della catena
d\'approvvigionamento che, nei casi di cui all\'articolo 38, paragrafo
1, del regolamento, non comunica o comunica in modo inesatto le
informazioni di cui all\'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, e\'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000
euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l\'utilizzatore a valle che
non ottempera all\'obbligo di cui all\'articolo 38, paragrafo 3, del
regolamento, e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
3.000 a 18.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l\'utilizzatore a valle che
non ottempera all\'obbligo di cui all\'articolo 38, paragrafo 4, del
regolamento, e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 30.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l\'utilizzatore a valle che
non rispetta i termini di cui all\'articolo 39 del regolamento, e\'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000
euro.


                              Art. 12.


Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del
regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle
sostanze.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non
ottempera all\'obbligo di cui all\'articolo 46, paragrafo 2, del
regolamento, e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non
comunica ai sensi dell\'articolo 49 del regolamento le informazioni
supplementari richieste dall\'Autorita\' competente, e\' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai
sensi dell\'articolo 49, lettera b), del regolamento, non ottempera
alle disposizioni riguardanti le misure di riduzione dei rischi
raccomandate dall\'Autorita\' competente e\' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.


                              Art. 13.


Violazione degli obblighi derivanti dall\'articolo 50 del regolamento
in materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di
fabbricare o importare.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante o
l\'utilizzatore a valle che non ottempera agli obblighi di
informazione di cui all\'articolo 50, paragrafi 2 e 3, del
regolamento, e\' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai
sensi dell\'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento, non comunica le
informazioni supplementari richieste dall\'Autorita\' competente e\'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro.


                              Art. 14.


Violazione degli obblighi derivanti dall\'articolo 56 del regolamento
in materia di immissione sul mercato e sull\'utilizzo di una sostanza
destinata ad un determinato uso.

1. Salvo che il fatto costituisca piu\' grave reato, il fabbricante,
l\'importatore, il rappresentante esclusivo o l\'utilizzatore a valle
che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell\'allegato
XIV al di fuori dei casi di cui all\'articolo 56 del regolamento, e\'
punito con l\'arresto fino a tre mesi o con l\'ammenda da 40.000 a
150.000 euro.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, soggiace l\'utilizzatore
a valle che non ottempera a quanto previsto dall\'articolo 56,
paragrafo 2, del regolamento.


                              Art. 15.


Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del
regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una
autorizzazione che non ottempera all\'obbligo di cui all\'articolo 60,
paragrafo 10, del regolamento, e\' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di
un\'autorizzazione o l\'utilizzatore a valle di cui all\'articolo 56,
paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all\'obbligo di cui
all\'articolo 65 del regolamento, e\' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l\'utilizzatore a valle di
cui all\'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera
all\'obbligo di cui all\'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento, e\'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000
euro.


                              Art. 16.


Violazione degli obblighi derivanti dall\'articolo 67 del regolamento
in materia di restrizione


1. Salvo che il fatto costituisca piu\' grave reato, il fabbricante,
l\'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che
fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale
o in quanto componente di un preparato o di un articolo non
conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall\'Allegato
XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all\'articolo 67 del
regolamento, e\' punito con l\'arresto fino a tre mesi o con l\'ammenda
da 40.000 a 150.000 euro.


                              Art. 17.


Violazione degli obblighi derivanti dall\'articolo 113 del regolamento
concernente le informazioni da notificare all\'Agenzia.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni fabbricante,
produttore di articoli o importatore, o gruppo di fabbricanti, o
produttori di articoli o importatori o rappresentante esclusivo che
immette sul mercato una sostanza che rientra nel campo di
applicazione dell\'articolo 112 del regolamento, che non comunica o
comunica in modo inesatto all\'Agenzia le informazioni di cui
all\'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento, e\' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni fabbricante,
produttore di articoli o importatore o gruppo di fabbricanti o
produttore di articoli o importatori o rappresentante esclusivo che
ai sensi dell\'articolo 113, paragrafo 3, del regolamento, non
ottempera all\'obbligo di comunicare l\'aggiornamento delle
informazioni di cui all\'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento,
all\'Agenzia, e\' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 30.000 euro.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano alle
violazioni commesse successivamente alla data indicata nell\'articolo
116 del regolamento.


                              Art. 18.


Disposizioni finanziarie


1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne\' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita\' previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.


                              Art. 19.


Disposizione finale


1. Non e\' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni
previste nel presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi\' 14 settembre 2009

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell\'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica
ai sensi dell\'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Alfano, Ministro della giustizia
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro
dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Tremonti, Ministro dell\'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli Alfano