TAR Sicilia (PA) Sez. II n. 981 del 14 maggio 2020
Urbanistica.Fascia di rispetto cimiteriale

Se è vero che l'art. 338 co. 1 del regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 riserva alla sola competenza del consiglio comunale il potere di ridurre la fascia di rispetto, ciò non significa che le previsioni di P.R.G. relative alla fascia di rispetto cimiteriale abbiano una natura diversa dalle altre e, in particolare, che possano essere modificate con un procedimento (la mera delibera di consiglio comunale) diverso, e più semplice, di quello previsto per le varianti al P.R.G. Le delibere in questione, per poter produrre l’effetto di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale, devono essere seguite dall’atto di approvazione da parte dell’autorità regionale. Né può attribuirsi alcun rilievo all’affidamento nella modifica della destinazione urbanistica maturato in ragione della pendenza dell’iter procedimentale volto all’approvazione della variante.


Pubblicato il 14/05/2020

N. 00981/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01968/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2019, proposto da
Pasquale Ferina, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Chiusa Sclafani, non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione cautelare,

- del provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria emesso dal Comune di Chiusa Sclafani in persona del responsabile dell’Area Tecnica, prot. n. 6308 del 12.06.2019, notificato in data 21.06.2019;

- nonchè del contestuale ordine di demolizione dei corpi di fabbrica abusivi e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2020 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5 d.l. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Comune di Chiusa Sclafani ha rigettato l’istanza di sanatoria edilizia prot. n. 4982 del 14 maggio 2019 e gli ha contestualmente assegnato il termine di ulteriori trenta giorni per la demolizione delle opere abusive, demolizione già disposta con ordinanza n. 7 del 12 febbraio 2019, cui aveva fatto seguito la presentazione della detta domanda di accertamento di conformità.

L’impugnato provvedimento - relativo a tre distinti corpi di fabbrica, siti in Chiusa Sclafani, contrada Cappuccini, realizzati in assenza di titolo edilizio - è motivato con riferimento alle previsioni di piano riguardanti l’area di interesse, ricompresa in Z.T.O. E1 – verde agricolo nonché in fascia di rispetto cimiteriale.

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, denunciando: “Violazione di legge, e, in particolare, dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, come recepito dall’art. 14 della L. R. n. 16/2016 e 28 della legge 1 agosto 2002 n. 166”; con delibera di consiglio comunale n. 42 del 22 ottobre 2004, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine allo schema di massima del piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 3, 7° comma, della L. R. 75/7991”, è stata prevista, ai sensi dell’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da mt. 200 a 50; con successiva delibera n. 24 del 9 maggio 2008, il consiglio comunale ha adottato una variante generale al P.R.G., stabilendo la predetta riduzione; la fascia di rispetto cimiteriale, dunque, avrebbe l’ampiezza di metri 50; il provvedimento sarebbe, inoltre, illegittimo anche sotto altro profilo, atteso che il ricorrente - che avrebbe realizzato le opere in epoca successiva alle menzionate deliberazioni - avrebbe prestato legittimo affidamento circa la regolarità dei lavori.

Con ordinanza n. 1167 del 29 ottobre 2019, questo Tribunale ha disposto che il Comune rendesse chiarimenti sulla effettiva destinazione dell’area in questione e, in particolare, chiarisse se questa rientri nella fascia di cui le delibere di consiglio comunale n. 42/2004 e n. 24/2008 avrebbero previsto l’esclusione dal vincolo cimiteriale e, soprattutto, come si è concluso l’iter di approvazione della variante generale al P.R.G. di cui alle predette deliberazioni; con lo stesso provvedimento, in considerazione del danno derivante dall’efficacia del provvedimento impugnato, è stata accolta la domanda cautelare.

L’amministrazione, con nota prot. n. 12858 del 15 novembre 2019, depositata agli atti del presente giudizio, ha precisato che lo strumento urbanistico attualmente vigente nel territorio comunale è il P.R.G. approvato con D.A. n. 255/DRU del 16 aprile 1993, che prevede, all’art. 28 delle n.t.a., la fascia di rispetto cimiteriale nella misura ordinaria prevista dalla legge (mt. 200). Venuta meno, per effetto del decorso del relativo termine, l’efficacia dei vincoli espropriativi, il consiglio comunale, con le delibere menzionate in ricorso, ha adottato una revisione dello strumento urbanistico, nella quale è prevista la riduzione a mt. 50 della fascia di rispetto cimiteriale. Tuttavia, l’iter di approvazione di tali delibere non si è mai concluso e, con nota del 6 dicembre 2016, allegata alla nota di chiarimenti, l’Assessorato Regionale per il Territorio e l’Ambiente ha restituito al Comune gli elaborati di piano trasmessi in data 2 settembre 2010, poichè non preceduti dalla redazione del necessario rapporto ambientale.

All’udienza pubblica dell’8 maggio 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 338, co. 1 del regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.

Ai sensi del comma quarto del medesimo articolo, “Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”.

Il vincolo in esame, che opera ex lege e non necessita di alcun recepimento da parte dello strumento urbanistico, nel caso del Comune di Chiusa Sclafani, è stato, tuttavia, recepito nel P.R.G. del 1993, assumendo, quindi, l’efficacia (oltre che di vincolo legale) anche di previsione di piano.

Le delibere consiliari invocate da parte ricorrente non hanno avuto l’effetto di modificare, sotto questo profilo, la disciplina dell’assetto territoriale comunale.

Se è vero, infatti, che il menzionato art. 338 riserva alla sola competenza del consiglio comunale il potere di ridurre la fascia di rispetto, ciò non significa che le previsioni di P.R.G. relative alla fascia di rispetto cimiteriale abbiano una natura diversa dalle altre e, in particolare, che possano essere modificate con un procedimento (la mera delibera di consiglio comunale) diverso, e più semplice, di quello previsto per le varianti al P.R.G.

Le delibere in questione, per poter produrre l’effetto di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale, avrebbero dovuto essere seguite dall’atto di approvazione da parte dell’autorità regionale.

Né può attribuirsi alcun rilievo all’affidamento nella modifica della destinazione urbanistica che il ricorrente avrebbe maturato in ragione della pendenza dell’iter procedimentale volto all’approvazione della variante.

A tacer d’altro, è sufficiente, a tale proposito, rilevare, per un verso, che gli immobili sono stati realizzati in totale assenza di alcun titolo edilizio, circostanza, questa idonea ad escludere qualsivoglia legittimo affidamento e, per altro verso, che la sola pendenza dell’iter procedimentale che avrebbe potuto condurre alla riduzione dell’area interessata dal vincolo non consente la configurazione di alcun affidamento nel positivo esito del procedimento; infine, si noti che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria presuppone la c.d. doppia conformità, che sarebbe comunque mancata, nel caso in esame, attesa la presenza del vincolo al momento della realizzazione delle opere.

Per quanto detto, il ricorso non merita accoglimento.

In mancanza di costituzione in giudizio del Comune, nulla deve disporsi riguardo alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2020, con l’intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Francesco Mulieri, Primo Referendario

Raffaella Sara Russo, Referendario, Estensore