Consiglio di Stato Sez. VI n.8702 del 23 dicembre /2019
Sviluppo sostenibile.Serre fotovoltaiche

La realizzazione di una serra agricola postula che essa sia dotata di tutti gli elementi strutturali che ne consentono la funzione, e quindi chiusa (magari con componenti rimovibili come consentito dalle norme tecniche) sui lati. Non può non riconoscersi che i teli di chiusura ai lati delle serre sono anch'essi componenti rimovibili e necessariamente trasparenti, essendo notoriamente coessenziale alla loro naturale funzione sia il passaggio della luce del sole, che consente la crescita delle piante che vi si coltivano, sia il mantenimento della corretta temperatura, con la possibilità di rimuoverli anche solo parzialmente e temporaneamente, in relazione all'intensità dell'insolazione ed alle esigenze della produzione agricola in atto.


Pubblicato il 23/12/2019

N. 08702/2019REG.PROV.COLL.

N. 00085/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2014, proposto da
Hooshang Arkerdar titolare Azienda Agricola Valle Quaranta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Giordano, Antonella Licata, con domicilio eletto presso lo studio Antonella Licata in Roma, corso Vittorio Emanuele II,187;

contro

Gse - Gestore Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Fiorentini in Roma, via Nizza, 45;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04245/2013, resa tra le parti, concernente qualificazione di impianto fotovoltaico come "non integrato" e riduzione contributi


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gse - Gestore Servizi Energetici S.p.A. e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 novembre 2019 il Cons. Sergio Santoro e uditi per le parti gli avvocati Massimo Giordano e Luciano Mariani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Hooshang Arkerdar, titolare della Azienda Agricola Valle Quaranta con sede in Bassano Romano Valle Quaranta 13, proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento del provvedimento prot. n.GSE/P20120037002 con il quale il Gestore aveva decretato che l’impianto fotovoltaico installato sulla serra di proprietà dell’istante è di tipo non integrato (b1) ai sensi dell’art. 2, comma 1, DM 19/2/2007 recante i “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387”, con conseguente riduzione dei contributi previsti dal D.Lgs. 387/03.

A seguito di opposizione, il GSE chiedeva che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale, e la causa era riassunta innanzi al TAR Lazio, che però con la sentenza appellata rigettava il ricorso, ritenendo che il manufatto realizzato dall’appellante non presenti le caratteristiche richieste dalla L. 387/03 e dal DM del 19/7/07 nonché dalla Guida del GSE, per essere qualificato come serra fotovoltaica, in quanto le chiusure laterali sono assicurate da semplici teli, tanto che, in sostanza, per come configurata, la struttura in questione non sarebbe stata diversa dagli impianti che semplicemente sostengono dei pannelli fotovoltaici.

Con l’appello notificato il 9 dicembre 2013 si sostiene viceversa la conformità delle serre del ricorrente alle prescrizioni tecniche dettate dal GSE, con particolare riferimento alla idoneità delle chiusure laterali, anche in considerazione delle conclusioni cui è giunta la perizia depositata.

Il GSE ha replicato all’appello con due memorie, in cui in sintesi ritiene necessario che le serre consistano in edifici chiusi, come involucro edilizio nel quale integrare l’impianto fotovoltaico.

2. La questione controversa, se cioè siano ammissibili serre fotovoltaiche prive di tamponature rigide e stabili ai quattro lati, è stata recentemente accennata, seppure obiter, ma con riferimento ad impianti fotovoltaici, in una sentenza della IV Sezione (Cons. Stato IV, 2 ottobre 2019 n.6583), secondo cui la realizzazione di una serra agricola postula che essa sia dotata di tutti gli elementi strutturali che ne consentono la funzione, e quindi chiusa (magari con componenti rimovibili come consentito dalle norme tecniche) sui lati.

E con riferimento al caso in esame, non può non riconoscersi che i teli di chiusura ai lati delle serre sono anch’essi componenti rimovibili e necessariamente trasparenti, essendo notoriamente coessenziale alla loro naturale funzione sia il passaggio della luce del sole, che consente la crescita delle piante che vi si coltivano, sia il mantenimento della corretta temperatura, con la possibilità di rimuoverli anche solo parzialmente e temporaneamente, in relazione all’intensità dell’insolazione ed alle esigenze della produzione agricola in atto.

3. Del resto, il D.M. 06/08/2010 del Ministero dello sviluppo economico (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197) all’art. 20 (Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007), comma 5°, stabilisce che Rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le serre fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile.

Ed è anche chiaro, per quanto detto, che nell’indicazione di chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile, non può non ritenersi compreso anche il tradizionale telo di plastica in PVC delle serre agricole, considerato oltretutto che ogni diversa interpretazione disattenderebbe la ratio della normativa in questione, che all’evidenza tende a soddisfare contestualmente non soltanto gli interessi dell’economia e della tecnica agraria, ma anche quelli, di pari se non superiore rilevanza, del risparmio energetico e della prevenzione dei cambiamenti climatici.

4. È infine appena il caso di considerare che l’eventuale, deprecata, inderogabile imposizione, nelle serre fotovoltaiche, di tamponature mediante strutture rigide non rimovibili, non soddisferebbe alcuno di questi pubblici interessi, ma aggraverebbe ingiustificatamente sia il procedimento (dato che si incorrerebbe in una più invasiva trasformazione del suolo), sia la spesa per eseguire l’intervento.

L’appello deve essere dunque accolto e, in totale riforma della sentenza appellata, deve anche accogliersi il ricorso di primo grado ed annullarsi il provvedimento prot. n. GSE/P20120037002 ivi impugnato.

Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate, in ragione della assoluta novità della questione controversa affrontata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in totale riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento ivi impugnato prot. n.GSE/P20120037002.

Spese compensate dei due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere