TAR Puglia (BA) Sez. I sent. 2107 del 24 settembre 2009
Sviluppo sostenibile. Impianti eolici e compatibilità ambientale

L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni, secondo il combinato disposto degli artt. 31, 43 e 44 del d. lgs. n. 152 del 2006 (nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa; in senso analogo, si veda oggi il novellato art. 20, quarto comma, del Codice dell’ambiente). Quanto al procedimento unico per l’autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici, non è dubbio che l’indicazione del termine di centottanta giorni, contenuta nell’art. 12, comma 4, del d. lgs. n. 387 del 2003, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo
N. 02107/2009 REG.SEN.

N. 01665/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da Asja Biz s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bucello, Simona Viola, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Palieri in Bari, via Venezia, 14;

contro

Comune di Canosa di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
Regione Puglia, non costituita;
Provincia di Bari, non costituita;

nei confronti di

Wes s.r.l., non costituita;

per l'annullamento

- della nota dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia n. prot. 26558 in data 5 settembre 2007, avente per oggetto “Realizzazione impianto eolico nel Comune di Canosa (BA)”, nonché, se ed in quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguente o eventualmente connesso con quello sopra indicato, quand’anche sconosciuto alla ricorrente, ivi compresa la nota dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia n. prot. 24522 in data 8 agosto 2007, avente per oggetto “Realizzazione impianto eolico nel Comune di Canosa (BA). Manifestazione di interesse Asja Ambiente Italia s.p.a. Rif. Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2007 pubblicata all’Albo Pretorio il 30.03.2007” e, nei limiti indicati, la delibera del Consiglio comunale di Canosa di Puglia n.12 in data 30 marzo 2007;

- della nota dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia n. prot. 37693 in data 17 dicembre 2007, avente per oggetto “Realizzazione impianto eolico nel Comune di Canosa (BA)”, nonché dell’art. 14 del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16;

- della nota dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia n. prot. 1683 in data 16 gennaio 2008, avente per oggetto “Progetto di impianto eolico nel territorio del Comune di Canosa di Puglia (BA), loc. Laconia. Procedimenti per la verifica di assoggettabilità a v.i.a. ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 11/2001 e per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 e della delibera di G.R. n. 35/2007. Atto di diffida”.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2009 il dott. Savio Picone e uditi per le parti gli avvocati Viola e Triggiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente espone di aver presentato, in data 19 luglio 2007, domanda alla Provincia di Bari ed alla Regione Puglia rispettivamente per la verifica di assoggettabilità a v.i.a. e per l’autorizzazione unica, ai fini della realizzazione di un impianto eolico costituito da 29 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58 MW, ubicati nel territorio di Canosa di Puglia.

Con il ricorso in epigrafe e con motivi aggiunti notificati in corso di causa, impugna nell’ordine:

- le note del Comune di Canosa di Puglia n. prot. 24522 in data 8 agosto 2007 e n. prot. 26558 in data 5 settembre 2007, nonché la delibera del Consiglio comunale di Canosa di Puglia n. 12 del 20 marzo 2007, avverso le quali deduce motivi così rubricati:

1) nullità per difetto assoluto di attribuzione; in subordine, illegittimità per incompetenza; carenza dei presupposti e travisamento dei fatti; violazione dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 e della delibera di Giunta regionale n. 35 del 2007;

2) in subordine, carenza di potere e violazione dell’art. 42 del d. lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 6, 7 e 11 della legge regionale n. 25 del 2000; violazione del divieto di aggravio del procedimento; violazione dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 e della delibera di Giunta regionale n. 35 del 2007;

3) in subordine, illegittimità per difetto di motivazione; eccesso di potere, sviamento, disparità di trattamento e travisamento dei fatti; violazione dell’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990; violazione dell’art. 16 della legge regionale n. 11 del 2001 e del regolamento regionale n. 16 del 2006;

- la nota del Comune di Canosa di Puglia n. prot. 37693 in data 17 dicembre 2007 e, ove occorra, l’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006, contro i quali deduce:

1) nullità per difetto assoluto di attribuzione; violazione dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 e dell’art. 16 della legge regionale n. 11 del 2001;

2) in subordine, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; violazione dell’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006;

3) in subordine, illegittimità dell’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006 ed illegittimità in via derivata della nota comunale; violazione dell’art. 3 del regio decreto n. 262 del 1942; violazione dei principi di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003; violazione dell’art. 120 della Costituzione e dei vincoli derivanti dalla Direttiva 2001/77/CE; violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione; violazione del principio di doverosità ed immediatezza del procedimento amministrativo;

4) in subordine, illegittimità dell’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006 ed illegittimità in via derivata della nota comunale; difetto del presupposto legislativo per abrogazione dell’art. 7 della legge regionale n. 11 del 2001 ad opera dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003; illegittimità costituzionale sopravvenuta per violazione dell’art. 117 della Costituzione; violazione dell’art. 44 dello Statuto regionale e degli artt. 117 e 121 della Costituzione;

- la nota del Comune di Canosa di Puglia n. prot. 1683 in data 16 gennaio 2008, avverso la quale deduce violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 della Costituzione; violazione del principio di legalità e tipicità dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990; violazione dell’art. 16 della legge regionale n. 11 del 2001; violazione dell’obbligo di provvedere; violazione dell’art. 1, secondo comma, della legge n. 241 del 1990; violazione del divieto di inutili aggravi procedimentali; violazione degli artt. 2 e 16 della legge n. 241 del 1990; violazione del principio dei tempi certi del procedimento; irragionevolezza.

Si è costituito il Comune di Canosa di Puglia, resistendo al gravame.

Alla pubblica udienza del 4 giugno 2009, sentiti i procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La ricorrente Asja Biz s.p.a. ha presentato, in data 19 luglio 2007, domanda alla Provincia di Bari ed alla Regione Puglia rispettivamente per la verifica di assoggettabilità a v.i.a. e per l’autorizzazione unica (ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003), ai fini della realizzazione di un impianto eolico costituito da 29 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58 MW, ubicati nel territorio di Canosa di Puglia.

Con il ricorso in esame, integrato da motivi aggiunti, chiede l’annullamento di quattro atti provenienti dal Comune di Canosa di Puglia.

2. Con il primo, la nota n. prot. 24522 in data 8 agosto 2007, il Comune ha comunicato alla ricorrente il proprio parere negativo in ordine al progetto, vista “… la presenza di una notevole interferenza fra l’ubicazione degli aerogeneratori presentati da codesta società con l’ubicazione di altri aerogeneratori previsti nel progetto presentato da altro soggetto proponente ed acquisito al protocollo generale di questo Comune in data antecedente al 20 luglio u.s.”.

La nota è esplicitamente qualificata come preavviso, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, e come tale non è autonomamente impugnabile. Il ricorso è perciò in questa parte inammissibile.

3. Il secondo degli atti impugnati, la nota n. prot. 26558 in data 5 settembre 2007, dopo aver richiamato le considerazioni svolte nel citato preavviso di diniego, così recita: “… dato atto altresì che alcuni aerogeneratori di cui al progetto presentato risultano ubicati in aree definite ‘ineleggibili’ dalla tavola n. 16 dell’approvando PRIE di questo Comune; considerato che ricorrono i presupposti di legge per procedere all’adozione del procedimento di diniego della richiesta inoltrata; si comunica che è stata adottata la decisione di diniego della richiesta in oggetto per i motivi riportati nella richiamata nota del 08.08.2007”.

Anche per tale parte il ricorso è inammissibile.

In proposito, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per l’espressione dei pareri degli enti coinvolti), ai sensi dell’art. 13 della legge regionale pugliese n. 11 del 2001, secondo il quale l’autorità competente delibera la v.i.a. anche in assenza dei predetti pareri.

Allo stesso modo, il sub-procedimento di verifica della assoggettabilità a v.i.a. (cosiddetto “screening”) deve concludersi nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 16, settimo comma, della medesima legge regionale.

L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni, secondo il combinato disposto degli artt. 31, 43 e 44 del d. lgs. n. 152 del 2006 (nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa; in senso analogo, si veda oggi il novellato art. 20, quarto comma, del Codice dell’ambiente).

Quanto al procedimento unico per l’autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici, non è dubbio che l’indicazione del termine di centottanta giorni, contenuta nell’art. 12, comma 4, del d. lgs. n. 387 del 2003, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (così Corte cost., sent. 9 novembre 2006 n. 364).

Né può riconoscersi, in base alle norme vigenti in materia della costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, una potestà dei Comuni di denegare il relativo nulla-osta ovvero di selezionare l’impresa titolata alla realizzazione degli impianti sul proprio territorio (si rinvia, sul punto, ai numerosi precedenti di questa Sezione: per tutte, TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 marzo 2008 n. 530).

La nota del Comune, sebbene impropriamente formulata in termini di “diniego”, costituisce in realtà una mera espressione di volontà endoprocedimentale (sia che venga riferita al sub-procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a., sia che venga riferita al procedimento ex art. 12 d. lgs. n. 387 del 2003 per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale) e, come tale, non determina l’arresto dell’iter del procedimento e neppure preclude il suo esito favorevole. Essa dunque non arreca una diretta ed immediata lesione agli interessi della ricorrente e non è perciò autonomamente impugnabile (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2002 n. 7254).

4. Ad identiche conclusioni deve giungersi con riguardo agli ultimi due atti impugnati.

Il Comune di Canosa di Puglia, con la nota n. prot. 37693 in data 17 dicembre 2007, si è infatti limitato ad affermare che “… essendo pendente la procedura di approvazione del PRIE, adottato dall’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 43 del 16.02.2007, operano le preclusioni di cui all’art. 14 del regolamento regionale n. 16/2006 a mente del quale, decorso il 31.3.2007, si potranno realizzare impianti eolici solo se le Amministrazioni Comunali saranno dotate dei suddetti PRIE”.

Al pari dei precedenti, tale atto non è in ogni caso idoneo a sospendere il corso della procedura di “screening” ambientale, che è di competenza della Provincia ai sensi dell’art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 11 del 2001, come correttamente rilevato dalla difesa comunale. Per tale ragione, la società ricorrente non ha interesse ad impugnarlo.

Quanto, infine, alla nota n. prot. 1683 in data 16 gennaio 2008, è sufficiente osservare che con essa il Comune ha dato atto di aver affisso all’Albo pretorio in data 19 novembre 2007 l’avviso di presentazione del progetto ed ha comunicato l’intenzione di esprimere il parere sulla procedura di verifica di assoggettabilità a v.i.a., previa formale richiesta dell’Amministrazione competente (la Provincia, come si è detto).

Considerata l’evidente assenza di lesività per gli interessi della ricorrente, anche per tale parte il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, anche in relazione agli atti generali gravati con i motivi aggiunti (la delibera del Consiglio comunale n. 12 del 2007 e l’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006, che la ricorrente non impugna in via autonoma, bensì al fine di dedurre l’illegittimità derivata delle note emesse dal Comune di Canosa di Puglia).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali, tenuto conto della particolarità della vicenda e del fatto che il secondo degli atti impugnati, la nota n. prot. 26558 in data 5 settembre 2007, reca l’avviso della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Savio Picone, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO