DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all\'efficienza degli usi finali dell\'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. GU n. 154 del 3-7-2008
          

Titolo I
FINALITA\' E OBIETTIVI


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per
l\'adempimento di obblighi derivanti dall\'appartenenza dell\'Italia
alle Comunita\' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare,
l\'articolo 1;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l\'efficienza degli usi
finali dell\'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto quanto disposto, in materia di incremento dell\'efficienza
energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell\'articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell\'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visto il primo Piano d\'azione italiano per l\'efficienza energetica
trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione
europea nel luglio 2007, in attuazione dell\'articolo 14 della
direttiva 2006/32/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all\'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 marzo 2008;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei
deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non si e\' espressa nel termine previsto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari
esteri, dell\'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni,
per la pubblica amministrazione e l\'innovazione, delle politiche
agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei
trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legislativo:
Art. 1.
Finalita\' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento
della sicurezza dell\'approvvigionamento energetico e alla tutela
dell\'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento
dell\'efficienza degli usi finali dell\'energia sotto il profilo costi
e benefici. Per tali finalita\', il presente decreto:
a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli
incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico
necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul
mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell\'energia;
b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un
mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di
miglioramento dell\'efficienza energetica agli utenti finali.
2. Il presente decreto si applica:
a) ai fornitori di misure di miglioramento dell\'efficienza
energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di
distribuzione e alle societa\' di vendita di energia al dettaglio;
b) ai clienti finali;
c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza, limitatamente al
capo IV del Titolo II e solamente nella misura in cui l\'applicazione
del presente decreto legislativo non e\' in contrasto con la natura e
l\'obiettivo primario delle attivita\' delle Forze armate e della
Guardia di finanza e ad eccezione dei materiali utilizzati
esclusivamente a fini militari.
3. Il presente decreto non si applica tuttavia alle imprese
operanti nelle categorie di attivita\' di cui all\'allegato I della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra nella Comunita\'.


          

Titolo I
FINALITA\' E OBIETTIVI


                               Art. 2.
Definizioni
1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le
seguenti definizioni:
a) «energia»: qualsiasi forma di energia commercialmente
disponibile, inclusi elettricita\', gas naturale, compreso il gas
naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi
combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi il
teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba,
carburante per autotrazione, ad esclusione del carburante per
l\'aviazione e di quello per uso marina, e la biomassa quale definita
nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell\'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell\'elettricita\';
b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in
termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come
prestazione fornita, e l\'immissione di energia;
c) «miglioramento dell\'efficienza energetica»: un incremento
dell\'efficienza degli usi finali dell\'energia, risultante da
cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;
d) «risparmio energetico»: la quantita\' di energia risparmiata,
determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e
dopo l\'attuazione di una o piu\' misure di miglioramento
dell\'efficienza energetica, assicurando nel contempo la
normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo
energetico;
e) «servizio energetico»: la prestazione materiale, l\'utilita\' o
il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie
ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l\'energia, che
possono includere le attivita\' di gestione, di manutenzione e di
controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura
e\' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali
ha dimostrato di portare a miglioramenti dell\'efficienza energetica e
a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento generale
adottato dallo Stato o da autorita\' pubbliche per creare un regime di
sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della
fornitura e dell\'acquisto di servizi energetici e altre misure di
miglioramento dell\'efficienza energetica;
g) «programma di miglioramento dell\'efficienza energetica»:
attivita\' incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si
traducono in miglioramenti dell\'efficienza energetica verificabili e
misurabili o stimabili;
h) «misura di miglioramento dell\'efficienza energetica»:
qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti
dell\'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
i) «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi
energetici ovvero altre misure di miglioramento dell\'efficienza
energetica nelle installazioni o nei locali dell\'utente e, cio\'
facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il
pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul
miglioramento dell\'efficienza energetica conseguito e sul
raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
l) «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra
il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di
miglioramento dell\'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte
degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del
livello di miglioramento dell\'efficienza energetica stabilito
contrattualmente;
m) «finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che
comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario
della misura di miglioramento dell\'efficienza energetica, che
fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un
canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito
avvalendosi della misura stessa. Il terzo puo\' essere una ESCO;
n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire
un\'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un
edificio o gruppo di edifici, di una attivita\' o impianto industriale
o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le
opportunita\' di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici
e riferire in merito ai risultati;
o) «strumento finanziario per i risparmi energetici»: qualsiasi
strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi
pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi
del progetto iniziale per l\'attuazione delle misure di miglioramento
dell\'efficienza energetica;
p) «cliente finale»: persona fisica o giuridica che acquista
energia per proprio uso finale;
q) «distributore di energia», ovvero «distributore di forme di
energia diverse dall\'elettricita\' e dal gas»: persona fisica o
giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della sua
fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono
energia a clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i
gestori dei sistemi di distribuzione del gas e dell\'elettricita\', i
quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
r) «gestore del sistema di distribuzione» ovvero «impresa di
distribuzione»: persona fisica o giuridica responsabile della
gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del
sistema di distribuzione dell\'energia elettrica o del gas naturale in
una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con
altri sistemi, e di assicurare la capacita\' a lungo termine del
sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di
energia elettrica o gas naturale;
s) «societa\' di vendita di energia al dettaglio»: persona fisica
o giuridica che vende energia a clienti finali;
t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di
produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e
complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti
rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella
titolarita\' di un soggetto diverso dal cliente finale, e\'
direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato,
all\'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed e\'
realizzato all\'interno dell\'area di proprieta\' o nella piena
disponibilita\' del medesimo cliente;
u) «certificato bianco»: titolo di efficienza energetica
attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di
miglioramento dell\'efficienza energetica e utilizzabile ai fini
dell\'adempimento agli obblighi di cui all\'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni,
e all\'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164;
v) «sistema di gestione dell\'energia»: la parte del sistema di
gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la
pianificazione, la responsabilita\', le procedure, i processi e le
risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare
e mantenere la politica energetica aziendale;
z) «esperto in gestione dell\'energia»: soggetto che ha le
conoscenze, l\'esperienza e la capacita\' necessarie per gestire l\'uso
dell\'energia in modo efficiente;
aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese
artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l\'offerta di
servizi energetici atti al miglioramento dell\'efficienza nell\'uso
dell\'energia;
bb) «fornitore di servizi energetici»: soggetto che fornisce
servizi energetici, che puo\' essere uno dei soggetti di cui alle
lettere i), q), r), s), z) ed aa);
cc) «Agenzia»: e\' la struttura dell\'ENEA di cui all\'articolo 4,
che svolge le funzioni previste dall\'articolo 4, paragrafo 4, della
direttiva 2006/32/CE.
2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164.


          

Titolo I
FINALITA\' E OBIETTIVI


                               Art. 3.
Obiettivi di risparmio energetico
1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono
individuati con i Piani di azione sull\'efficienza energetica, PAEE,
di cui all\'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE, predisposti
secondo le modalita\' di cui all\'articolo 5, comma 2.
2. Fatto salvo quanto previsto dall\'articolo 7, ai fini della
misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio
energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano:
a) per la conversione delle unita\' di misura, i fattori di cui
all\'allegato I;
b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i
metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
su proposta dell\'Agenzia di cui all\'articolo 4, secondo le modalita\'
di cui all\'allegato IV della direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono
aggiornati sulla base delle regole armonizzate che la Commissione
mettera\' a disposizione.


          

Titolo II
STRUMENTI PER L\'EFFICIENZA ENERGETICA
Capo I
Coordinamento e monitoraggio


                               Art. 4.
Funzioni di Agenzia nazionale per l\'efficienza energetica
1. L\'ENEA svolge le funzioni di cui all\'articolo 2, comma 1,
lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: «Agenzia»,
senza nuovi o maggiori oneri, ne\' minori entrate a carico della
finanza pubblica e nell\'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L\'Agenzia, opera secondo un proprio piano di attivita\',
approvato congiuntamente a quelli di cui all\'articolo 16 del decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L\'ENEA provvede alla redazione
di tale piano di attivita\' sulla base di specifiche direttive,
emanate dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d\'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare
attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreche\' ad
ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l\'efficienza
energetica.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
su proposta del Consiglio di amministrazione dell\'ENEA e previo
parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la
pubblica amministrazione e l\'innovazione e del Ministro dell\'economia
e delle finanze, sono stabilite le modalita\' con cui si procede alla
riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine
di consentire l\'effettivita\' delle funzioni dell\'Agenzia.
4. L\'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai
fini del controllo generale e della supervisione dell\'attuazione del
quadro istituito ai sensi del presente decreto;
b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti
realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le
informazioni necessarie ai fini delle specifiche attivita\' di cui
all\'articolo 5;
c) predispone, in conformita\' a quanto previsto dalla direttiva
2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la
misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della
verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da
approvarsi secondo quanto previsto dall\'articolo 3, comma 2. In tale
ambito, definisce altresi\' metodologie specifiche per l\'attuazione
del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo
sviluppo di procedure standardizzate che consentano la
quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni
dirette;
d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato,
le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione
degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi
indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente
decreto;
e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento
delle regioni, l\'informazione a cittadini, alle imprese, alla
pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti
per il risparmio energetico, nonche\' sui meccanismi e sul quadro
finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione
dell\'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di
diagnosi energetiche in conformita\' a quanto previsto
dall\'articolo 18.


          

Titolo II
STRUMENTI PER L\'EFFICIENZA ENERGETICA
Capo I
Coordinamento e monitoraggio


                               Art. 5.
Strumenti di programmazione e monitoraggio
1. Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli
strumenti di cui al presente decreto legislativo, entro il 30 maggio
di ciascun anno a decorrere dall\'anno 2009, l\'Agenzia provvede alla
redazione del Rapporto annuale per l\'efficienza energetica, di
seguito denominato: «Rapporto». Il Rapporto contiene:
a) l\'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi
nazionali di cui all\'articolo 3;
b) l\'analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione
di cui al presente decreto e degli ulteriori strumenti attivati a
livello regionale e locale in conformita\' a quanto previsto
dall\'articolo 6;
c) l\'analisi dei risultati conseguiti nell\'ambito del quadro
regolatorio per la semplificazione delle procedure autorizzative, per
la definizione degli obblighi e degli standard minimi di efficienza
energetica, per l\'accesso alla rete dei sistemi efficienti di utenza,
individuato dalle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo;
d) l\'analisi dei miglioramenti e dei risultati conseguiti nei
diversi settori e per le diverse tecnologie, comprensiva di
valutazioni economiche sulla redditivita\' dei diversi investimenti e
servizi energetici;
e) l\'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica
presenti nelle diverse aree del territorio nazionale utilizzando
anche i risultati ottenuti dalle azioni messe in atto dalle regioni e
dalle province autonome;
f) l\'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie
anche in riferimento a quanto emerso dall\'analisi di cui alla
lettera e), ivi inclusi eventuali ulteriori provvedimenti economici e
fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui
all\'articolo 3;
g) le ulteriori valutazioni necessarie all\'attuazione dei commi 2
e 3;
h) il rapporto riportera\' altresi\' un\'analisi sui consumi e i
risparmi ottenuti a livello regionale e sara\' messo a disposizione
del pubblico in formato elettronico.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d\'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta
dell\'Agenzia sulla base dei rapporti di cui al comma 1, approva e
trasmette alla Commissione europea:
a) un secondo Piano d\'azione nazionale per l\'efficienza
energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011;
b) un terzo Piano d\'azione nazionale per l\'efficienza energetica,
PAEE, entro il 30 giugno 2014.
3. Il secondo e il terzo Piano d\'azione nazionale per l\'efficienza
energetica:
a) includono un\'analisi e una valutazione approfondite del
precedente Piano d\'azione nazionale per l\'efficienza energetica;
b) includono i risultati definitivi riguardo al conseguimento
degli obiettivi di risparmio energetico di cui all\'articolo 3;
c) si basano sui dati disponibili, integrati da stime;
d) includono piani relativi a misure addizionali e informazioni
sugli effetti previsti dalle stesse intesi ad ovviare alle carenze
constatate o previste rispetto agli obiettivi;
e) prevedono il ricorso ai fattori e ai metodi di cui
all\'articolo 3;
f) sono predisposti su iniziativa e proposta dell\'Agenzia in
collaborazione con un gruppo di lavoro istituito ai sensi
dell\'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, senza nuovi o maggiori oneri, ne\' minori entrate, a carico della
finanza pubblica.


          

Titolo II
STRUMENTI PER L\'EFFICIENZA ENERGETICA
Capo I
Coordinamento e monitoraggio


                               Art. 6.
Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia
di efficienza energetica
1. Con le modalita\' di cui all\'articolo 2, comma 167, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e\' stabilita la ripartizione
fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli
obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere
gli obiettivi di cui all\'articolo 3, e successivi aggiornamenti,
proposti dall\'Unione europea.
2. Entro i novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 1, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i
provvedimenti e le iniziative di propria competenza per concorrere al
raggiungimento dell\'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione
di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell\'efficienza
energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari,
regionali o locali, fatta salva la possibilita\' di cumulo con i
certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura
massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo
e dell\'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell\'economia e delle finanze e d\'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti
dall\'Agenzia di cui all\'articolo 4. Con gli stessi decreti sono
stabilite le modalita\' per il controllo dell\'adempimento alle
disposizioni di cui al presente comma.
5. Congiuntamente a quanto stabilito dall\'articolo 2, comma 169,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro delle sviluppo
economico verifica ogni due anni, sulla base dei rapporti di cui
all\'articolo 5, per ogni regione, le misure adottate, gli interventi
in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti
al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e ne da\'
comunicazione al Parlamento.
6. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei
comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell\'obiettivo di
incremento dell\'efficienza energetica nei rispettivi territori.


          

Capo II
Incentivi e strumenti finanziari


                               Art. 7.
Certificati bianchi
1. Fatto salvo quanto stabilito dall\'articolo 6 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell\'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di
competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e d\'intesa con la Conferenza unificata:
a) sono stabilite le modalita\' con cui gli obblighi in capo alle
imprese di distribuzione di cui all\'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all\'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli
obiettivi nazionali di cui all\'articolo 3, comma 1, tenuto conto di
quanto stabilito dalla lettera b);
b) sono gradualmente introdotti, tenendo conto dello stato di
sviluppo del mercato della vendita di energia, in congruenza con gli
obiettivi di cui all\'articolo 3, comma 1, e agli obblighi di cui alla
lettera a), obblighi di risparmio energetico in capo alle societa\' di
vendita di energia al dettaglio;
c) sono stabilite le modalita\' con cui i soggetti di cui alle
lettere a) e b) assolvono ai rispettivi obblighi acquistando in tutto
o in parte l\'equivalente quota di certificati bianchi;
d) sono approvate le modalita\' con cui l\'Agenzia provvede a
quanto disposto dall\'articolo 4, comma 4, lettera c);
e) sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono
essere rilasciati i certificati bianchi, nonche\', in conformita\' a
quanto previsto dall\'allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l\'elenco
delle tipologie di misure ed interventi ammissibili ai fini
dell\'ottenimento dei certificati bianchi.
2. Nelle more dell\'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1,
nonche\' dei provvedimenti di cui all\'articolo 4, comma 3, si
applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in
attuazione dell\'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e dell\'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164.
3. Ai fini dell\'applicazione del meccanismo di cui al presente
articolo, il risparmio di forme di energia diverse dall\'elettricita\'
e dal gas naturale non destinate all\'impiego per autotrazione e\'
equiparato al risparmio di gas naturale.
4. L\'Autorita\' per l\'energia elettrica e il gas provvede alla
individuazione delle modalita\' con cui i costi sostenuti per la
realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del
presente articolo, nell\'ambito del meccanismo dei certificati
bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la
distribuzione dell\'energia elettrica e del gas naturale e approva le
regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali
relative ai certificati bianchi, proposte dalla Societa\' Gestore del
mercato elettrico, nonche\' verifica il rispetto delle regole ed il
conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti di cui al comma 1,
lettere a) e b), applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall\'articolo 2, comma
20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.


          

Capo II
Incentivi e strumenti finanziari


                               Art. 8.
Interventi di mobilita\' sostenibile
1. Con accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi
i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, il Ministero
dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni,
sulla base di priorita\' e di ambiti di intervento segnalati dalle
regioni medesime, promuovono iniziative di mobilita\' sostenibile,
avvalendosi anche di risorse rinvenenti dagli aggiornamenti della
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. In tale ambito, l\'Agenzia provvede
a definire modalita\' per la contabilizzazione dei risparmi energetici
risultanti dalle misure attivate ai fini della contribuzione agli
obiettivi indicativi nazionali di cui all\'articolo 3.


          

Capo II
Incentivi e strumenti finanziari


                               Art. 9.
Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi
1. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e
di misure di incremento dell\'efficienza energetica, a valere sulle
risorse relative all\'anno 2009 previste dall\'articolo 1, comma 1113,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e\' destinata una quota di 25
milioni di euro per gli interventi realizzati tramite lo strumento
del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una
ESCO.
2. Il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell\'economia e delle finanze, d\'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottare entro il
31 dicembre 2008, tenuto conto di apposite relazioni tecniche
predisposte dall\'Agenzia di cui all\'articolo 4, individua i soggetti,
le misure e gli interventi finanziabili, nonche\' le modalita\' con cui
le rate di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi
energetici conseguiti e il termine massimo della durata dei
finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali misure, che non
puo\' comunque essere superiore a centoquarantaquattro mesi, in deroga
al termine di cui all\'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.


          

Capo III
Semplificazione e rimozione degli ostacoli normativi


                              Art. 10.
Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l\'Autorita\' per l\'energia elettrica e il gas
definisce le modalita\' per la regolazione dei sistemi efficienti di
utenza, nonche\' le modalita\' e i tempi per la gestione dei rapporti
contrattuali ai fini dell\'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione e dispacciamento. Salvo che il fatto costituisca reato,
l\'Autorita\' per l\'energia elettrica e il gas, nel caso di
inosservanza dei propri provvedimenti, applica l\'articolo 2,
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Nell\'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l\'Autorita\' per
l\'energia elettrica e il gas provvede inoltre affinche\' la
regolazione dell\'accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo
esclusivo riferimento all\'energia elettrica scambiata con la rete
elettrica sul punto di connessione. In tale ambito, l\'Autorita\'
prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in
data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni per lo svolgimento di attivita\' nel settore
verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore, di cui
all\'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n.
239, e successive modifiche, si applicano anche alla fornitura di
servizi energetici.


          

Capo III
Semplificazione e rimozione degli ostacoli normativi


                              Art. 11.
Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e
regolamentari
1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle
murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai
30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori
volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10
per cento dell\'indice di prestazione energetica previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
certificata con le modalita\' di cui al medesimo decreto legislativo,
non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi,
delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla
sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di
ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e
di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei
predetti limiti e\' permesso derogare, nell\'ambito delle pertinenti
procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a
quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra
edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale,
nonche\' alle altezze massime degli edifici.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e
degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione
minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, certificata con le modalita\' di cui al medesimo
decreto legislativo, e\' permesso derogare, nell\'ambito delle
pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra
edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale,
nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle
pareti verticali esterne, nonche\' alle altezze massime degli edifici,
nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli
elementi di copertura. La deroga puo\' essere esercitata nella misura
massima da entrambi gli edifici confinanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall\'articolo 26, comma 1, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli
interventi di incremento dell\'efficienza energetica che prevedano
l\'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva
non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonche\'
di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei
tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma
degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione
ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di
inizio attivita\' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, qualora la superficie dell\'impianto non sia
superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi
di cui all\'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e\' sufficiente
una comunicazione preventiva al Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione
fino all\'emanazione di apposita normativa regionale che renda
operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti.
5. L\'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
non puo\' in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di
sicurezza stradale e antisismica.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui
all\'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate
dall\'articolo 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni
2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori e\' da intendersi fissata
al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i
tre anni successivi.
7. La costruzione e l\'esercizio degli impianti di cogenerazione di
potenza termica inferiore ai 300 MW, nonche\' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all\'esercizio degli
impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica,
rilasciata dall\'amministrazione competente ai sensi dell\'articolo 8
del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell\'ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la
Conferenza dei servizi e\' convocata dalla regione entro trenta giorni
dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all\'articolo 63, commi 3 e 4,
del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni.
8. L\'autorizzazione di cui al comma 6 e\' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita\' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. In caso di dissenso, purche\' non sia quello
espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio
storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e
specificamente disciplinato dalle regioni, e\' rimessa alla Giunta
regionale. Il rilascio dell\'autorizzazione costituisce titolo a
costruire ed esercire l\'impianto in conformita\' al progetto approvato
e deve contenere l\'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell\'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento
di cui al presente comma non puo\' comunque essere superiore a
centottanta giorni.


          

Capo IV
Settore pubblico


                              Art. 12.
Efficienza energetica nel settore pubblico
1. La pubblica amministrazione ha l\'obbligo di applicare le
disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. La responsabilita\' amministrativa, gestionale ed esecutiva
dell\'adozione degli obblighi di miglioramento dell\'efficienza
energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15
sono assegnati all\'amministrazione pubblica proprietaria o
utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella
persona del responsabile del procedimento connesso all\'attuazione
degli obblighi ivi previsti.
3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del
ruolo e dell\'azione della pubblica amministrazione, i soggetti
responsabili di cui al comma 2, trasmettono all\'Agenzia di cui
all\'articolo 4 una scheda informativa degli interventi e delle azioni
di promozione dell\'efficienza energetica intraprese.


          

Capo IV
Settore pubblico


                              Art. 13.
Edilizia pubblica
1. In relazione agli usi efficienti dell\'energia nel settore degli
edifici, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono di
norma:
a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di
competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per
la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i
contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei
consumi di energia misurabile e predeterminata;
b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso
pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti
termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di
ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della
superficie esterna dell\'involucro edilizio che racchiude il volume
lordo riscaldato;
c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso
pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000
metri quadrati, e l\'affissione dell\'attestato di certificazione in un
luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai
sensi dell\'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192.
2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici
pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono
a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni.


          

Capo IV
Settore pubblico


                              Art. 14.
Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione
1. In relazione all\'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli
ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica
amministrazione comprendono l\'acquisto di prodotti con ridotto
consumo energetico, in tutte le modalita\', nel rispetto, per quanto
applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi
provvedimenti attuativi.


          

Capo IV
Settore pubblico


                              Art. 15.
Procedure di gara
1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali
disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, ed aventi ad oggetto l\'affidamento della gestione dei servizi
energetici e che prevedono unitamente all\'effettuazione di una
diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformita\' ai
livelli di progettazione specificati dall\'articolo 93 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche\' la realizzazione degli
interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi,
si applica il criterio dell\'offerta economicamente piu\' vantaggiosa
all\'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche
in mancanza di progetto preliminare redatto a cura
dell\'Amministrazione.
2. Alla individuazione degli operatori economici che possono
presentare le offerte nell\'ambito degli appalti di cui al comma 1, si
provvede secondo le procedure previste dall\'articolo 55 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


          

Capo V
Definizione di standard


                              Art. 16.
Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
1. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello
di qualita\' e competenza tecnica per i fornitori di servizi
energetici, con uno o piu\' decreti del Ministro dello sviluppo
economico e\' approvata, a seguito dell\'adozione di apposita norma
tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per le
ESCO di cui all\'articolo 2, comma 1, lettera i), e per gli esperti in
gestione dell\'energia di cui all\'articolo 2, comma 1, lettera z).
2. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello
di obiettivita\' e di attendibilita\' per le misure e i sistemi
finalizzati al miglioramento dell\'efficienza energetica, con uno o
piu\' decreti del Ministro dello sviluppo economico e\' approvata, a
seguito dell\'adozione di apposita norma tecnica da parte
dell\'UNI-CEI, una procedura di certificazione per il sistema di
gestione energia cosi\' come definito dall\'articolo 2, comma 1,
lettera v), e per le diagnosi energetiche cosi\' come definite
dall\'articolo 2, comma 1, lettera n).
3. Il Ministro dello sviluppo economico aggiorna i decreti di cui
ai commi 1 e 2 all\'eventuale normativa tecnica europea emanata in
riferimento ai medesimi commi.
4. Fra i contratti che possono essere proposti nell\'ambito della
fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio
energia di cui all\'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a
quanto stabilito dall\'allegato II al presente decreto.


          

Capo V
Definizione di standard


                              Art. 17.
Misurazione e fatturazione del consumo energetico
1. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia\'
adottati in materia, l\'Autorita\' per l\'energia elettrica e il gas,
con uno o piu\' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita\' con
cui:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa\' di vendita di
energia al dettaglio provvedono, nella misura in cui sia tecnicamente
possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai
risparmi energetici potenziali, affinche\' i clienti finali di energia
elettrica e gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla
stessa Autorita\' per l\'energia elettrica e il gas, contatori
individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e
forniscano informazioni sul tempo effettivo d\'uso;
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa\' di vendita di
energia al dettaglio, al momento di sostituire un contatore
esistente, forniscono contatori individuali, di cui alla lettera a),
a condizioni stabilite dalla stessa Autorita\' per l\'energia elettrica
e il gas e a meno che cio\' sia tecnicamente impossibile e
antieconomico in relazione al potenziale risparmio energetico
preventivato a lungo termine o a meno che cio\' sia antieconomico in
assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga scala. Quando
si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si
eseguono importanti ristrutturazioni cosi\' come definite dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si
forniscono sempre contatori individuali, di cui alla lettera a),
fatti salvi i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano gia\'
avviato o concluso piani di sostituzione dei contatori su larga
scala;
c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attivita\' di
cui alle lettere a) e b) e alle condizioni di fattibilita\' ivi
previste, provvedono ad individuare modalita\' che permettano ai
clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile
le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da
apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia
attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori
strumenti informatici o elettronici gia\' presenti presso il cliente
finale;
d) le imprese di distribuzione ovvero le societa\' di vendita di
energia al dettaglio provvedono affinche\', laddove opportuno, le
fatture emesse si basino sul consumo effettivo di energia, e si
presentino in modo chiaro e comprensibile, e riportino, laddove sia
significativo, indicazioni circa l\'energia reattiva assorbita
dall\'utente. Insieme alla fattura devono essere fornite adeguate
informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale
dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo
effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai
clienti di regolare il loro consumo energetico;
e) qualora possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione
ovvero le societa\' di vendita di energia al dettaglio forniscono ai
clienti finali le seguenti informazioni in modo chiaro e
comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni o ricevute
emesse dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale
e il consumo nello stesso periodo dell\'anno precedente,
preferibilmente sotto forma di grafico;
3) confronti rispetto ai parametri di riferimento, individuati
dalla stessa Autorita\' per l\'energia elettrica e i gas, relativi ad
un utente di energia medio o di riferimento della stessa categoria di
utente tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore;
4) secondo specifiche fornite dalla stessa Autorita\' per
l\'energia elettrica e il gas, informazioni sui punti di contatto per
le organizzazioni di consumatori, le agenzie per l\'energia o
organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono
ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell\'efficienza
energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero
specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano
energia.


          

Capo V
Misure di accompagnamento


                              Art. 18.
Diagnosi energetiche e campagne di informazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l\'Agenzia definisce le modalita\' con cui assicura
la disponibilita\' di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di
alta qualita\' destinati a individuare eventuali misure di
miglioramento dell\'efficienza energetica applicate in modo
indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi
volontari con associazioni di soggetti interessati.
2. Nell\'ambito delle attivita\' di cui al comma 1, l\'Agenzia
predispone per i segmenti del mercato aventi costi di transazione
piu\' elevati e strutture non complesse altre misure quali i
questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati
per posta, garantendo comunque la disponibilita\' delle diagnosi
energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono
commercializzate.
3. La certificazione energetica di cui al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si considera
equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di
cui ai commi 1 e 2.
4. Con i provvedimenti di cui all\'articolo 7 sono stabilite le
modalita\' con cui le imprese di distribuzione concorrono al
raggiungimento dell\'obiettivo di garantire la disponibilita\' di
diagnosi energetiche a tutti clienti finali.
5. Ai fini di dare piena attuazione alle attivita\' di informazione
di cui dall\'articolo 4, comma 4, lettera e), l\'Agenzia si avvale
delle risorse rinvenenti dal fondo di cui all\'articolo 2, comma 162,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnate con le modalita\'
previste dal medesimo comma.
6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in
materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli
edifici, nelle more dell\'emanazione dei decreti di cui
all\'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto
legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi
decreti, si applica l\'allegato III al presente decreto legislativo.
Ai sensi dell\'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, le disposizioni di cui all\'allegato III si applicano per le
regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad
adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva
2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei
predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le
province autonome che abbiano gia\' provveduto al recepimento della
direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il
graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti
dell\'allegato III.


          

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI


                              Art. 19.
Disposizioni finali e copertura finanziaria
1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, in conformita\' alle modifiche tecniche rese necessarie dal
progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario.
2. All\'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole da: «con modalita\'
definite con decreto» fino alla fine del comma sono soppresse.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei
rispettivi statuti e delle norme di attuazione.
4. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne\' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
5. All\'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


          

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI


                              Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi\' 30 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Prestigiacomo, Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell\'economia e
delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l\'innovazione
Zaia, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano


          

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI


                                                           Allegato I
(previsto dall\'articolo 3, comma 2)
TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE
TABELLA DI CONVERSIONE

=====================================================================
Fonte di energia | kJ (NCV) |kgep (NCV) | kWh (NCV)
=====================================================================
1 kg di carbone |28 500 |0,676 |7,917
---------------------------------------------------------------------
1 kg di carbon fossile |17 200-30 700|0,411-0,733|4,778-8,528
---------------------------------------------------------------------
1 kg di mattonelle di lignite |20 000 |0,478 |5,556
---------------------------------------------------------------------
1 kg di lignite nera |10 500-21 000|0,251-0,502|2,917-5,833
---------------------------------------------------------------------
1 kg di lignite |5 600-10 500 |0,134-0,251|1,556-2,917
---------------------------------------------------------------------
1 kg di scisti bituminosi |8 000-9 000 |0,191-0,215|2,222-2,500
---------------------------------------------------------------------
1 kg di torba |7 800-13 800 |0,186-0,330|2,167-3,833
---------------------------------------------------------------------
1 kg di mattonelle di torba |16 000-16 800|0,382-0,401|4,444-4,667
---------------------------------------------------------------------
1 kg di olio pesante residuo |40 000 |0,955 |11,111
---------------------------------------------------------------------
1 kg di olio combustibile |42 300 |1,010 |11,750
---------------------------------------------------------------------
1 kg di carburante (benzina) |44 000 |1,051 |12,222
---------------------------------------------------------------------
1 kg di paraffina |40 000 |0,955 |11,111
---------------------------------------------------------------------
1 kg di GPL |46 000 |1,099 |12,778
---------------------------------------------------------------------
1 kg di gas naturale (1) |47 200 |1,126 |13,10
---------------------------------------------------------------------
1 kg di GNL 45 |190 |1,079 |12,553
---------------------------------------------------------------------
1 kg di legname (umidita\' 25%) | | |
(2) |13 800 |0,330 |3,833
---------------------------------------------------------------------
1 kg di pellet/mattoni di legno|16 800 |0,401 |4,667
---------------------------------------------------------------------
1 kg di rifiuti |7 400-10 700 |0,177-0,256|2,056-2,972
---------------------------------------------------------------------
1 MJ di calore derivato |1 000 |0,024 |0,278
---------------------------------------------------------------------
1 kWh di energia elettrica |3 600 |0,22 (***) |

Fonte: Eurostat.

----
(1) 93 % metano.
(2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione
del tipo di legname maggiormente utilizzato.
(***) Il valore di riferimento e\' aggiornato con apposito
provvedimento dell\'Autorita\' per l\'energia elettrica e il gas al fine
di tener conto dell\'efficienza media di produzione del parco
termoelettrico.


          

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI


                                                          Allegato II
(previsto dall\'articolo 16, comma 4)
CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA

1. Finalita\'.
1. Il presente allegato definisce i requisiti e le prestazioni che
qualificano il contratto servizio energia di cui all\'articolo 1,
comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412.

2. Definizioni.
1. Ai fini del presente allegato valgono le definizioni di cui
all\'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
loro successive modificazioni. Valgono inoltre le seguenti
definizioni:
a) contratto servizio energia: e\' un contratto che
nell\'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al
paragrafo 4 disciplina l\'erogazione dei beni e servizi necessari alla
gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione
e di utilizzo dell\'energia;
b) contratto servizio energia «Plus»: e\' un contratto servizio
energia che rispetta gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 e
che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento
energetico;
c) fornitore del contratto servizio energia: e\' il fornitore del
servizio energetico che all\'atto della stipula di un contratto
servizio energia risulti in possesso dei requisiti di cui al
paragrafo 3.

3. Requisiti del Fornitore del contratto servizio energia.
1. Sono abilitate all\'esecuzione del contratto servizio energia i
fornitori di servizi energetici che dispongono dei seguenti
requisiti:
a) abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990,
n. 46, e successive modificazioni, testimoniata da idoneo certificato
rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie:
1) Settore «A» (impianti elettrici);
2) Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);
3) Settore «D» (impianti idrosanitari);
4) Settore «E» (impianti gas);
b) rispondenza ai requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni,
con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all\'articolo 1,
comma 1, lettera o), e di cui all\'articolo 11, comma 3, del medesimo
decreto.
2. Il Fornitore del contratto servizio energia e\' obbligatoriamente
tenuto a dichiarare dalla fase di proposta contrattuale il possesso
dei requisiti di cui al presente paragrafo, fornendo esplicita
attestazione delle relative informazioni identificative.
3. Per i contratti servizio energia «Plus» e\' richiesto, in
aggiunta ai requisisti di cui ai precedenti punti, un sistema di
qualita\' aziendale conforme alle norme ISO 9001:2000 o altra
certificazione equivalente, in materia di prestazioni attinenti il
contratto di servizio energia certificato da ente e/o organismo
accreditato a livello nazionale e/o europeo.

4. Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia.
1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia, un
contratto deve fare esplicito e vincolante riferimento al presente
atto e prevedere:
a) la presenza di un attestato di certificazione energetica
dell\'edificio di cui all\'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modificazioni. Qualora si tratti di un
edificio residenziale o composto da una pluralita\' di utenze, la
certificazione energetica deve riferirsi anche alle singole unita\'
abitative o utenze. In assenza delle linee guida nazionali per la
certificazione energetica, il relativo attestato e\' sostituito a
tutti gli effetti dall\'attestato di qualificazione energetica,
conformemente all\'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni che dovra\'
comunque comprendere:
1) determinazione dei fabbisogni di energia primaria per la
climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua
calda sanitaria dell\'edificio, nonche\' per eventuali altri servizi
forniti nell\'ambito del contratto alla data del suo avvio, espressi
in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno, conformemente alla vigente normativa
locale e, per quanto da questa non previsto, al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successivi decreti attuativi;
2) espressa indicazione degli interventi da effettuare per
ridurre i consumi, migliorare la qualita\' energetica dell\'immobile e
degli impianti o per introdurre l\'uso delle fonti rinnovabili di
energia, valutati singolarmente in termini di costi e di benefici
connessi, anche con riferimento ai possibili passaggi di classe
dell\'edificio nel sistema di certificazione energetica vigente.
Per i contratti su utenze che non rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dovra\'
comunque essere prodotta una diagnosi energetica avente le
caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2).
La certificazione energetica deve essere effettuata prima
dell\'avvio del contratto di servizio energia fermo restando la
necessita\' di una valutazione preliminare al momento dell\'offerta e
la possibilita\', nell\'ambito della vigenza contrattuale, di
concordare ulteriori momenti di verifica;
b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi,
indipendenti dal consumo corrente di combustibile e di energia
elettrica degli impianti gestiti dal Fornitore del contratto servizio
energia, da versare tramite un canone periodico comprendente la
fornitura degli ulteriori beni e servizi necessari a fornire le
prestazioni di cui al presente allegato;
c) fatto salvo quanto stabilito dal punto b), l\'acquisto, la
trasformazione e l\'uso da parte del Fornitore del contratto servizio
energia dei combustibili o delle forniture di rete, ovvero del
calore-energia nel caso di impianti allacciati a reti di
teleriscaldamento, necessari ad alimentare il processo di produzione
del fluido termovettore e quindi l\'erogazione dell\'energia termica
all\'edificio;
d) l\'indicazione preventiva di specifiche grandezze che
quantifichino ciascuno dei servizi erogati, da utilizzare come
riferimenti in fase di analisi consuntiva;
e) la determinazione dei gradi giorno effettivi della localita\',
come riferimento per destagionalizzare il consumo annuo di energia
termica a dimostrare l\'effettivo miglioramento dell\'efficienza
energetica;
f) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche,
o la sola misurazione nel caso di impianti individuali, dell\'energia
termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite
dall\'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente;
g) l\'indicazione dei seguenti elementi:
1) la quantita\' complessiva totale di energia termica erogabile
nel corso dell\'esercizio termico;
2) la quantita\' di cui al numero «1)» distinta e suddivisa per
ciascuno dei servizi erogati;
3) la correlazione fra la quantita\' di energia termica erogata
per ciascuno dei servizi e la specifica grandezza di riferimento di
cui alle lettere d) ed e);
h) la rendicontazione periodica da parte del fornitore del
contratto servizio energia dell\'energia termica complessivamente
utilizzata dalle utenze servite dall\'impianto; tale rendicontazione
deve avvenire con criteri e periodicita\' convenuti con il
committente, ma almeno annualmente, in termini di Wattora o multipli;
i) la preventiva indicazione che gli impianti interessati al
servizio sono in regola con la legislazione vigente o in alternativa
l\'indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili
da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con
citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi
e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione
di quale parte dovra\' farsi carico degli oneri conseguenti o di come
essi si ripartiscono tra le parti;
l) la successiva esecuzione da parte del Fornitore del contratto
servizio energia delle prestazioni necessarie ad assicurare
l\'esercizio e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle
norme vigenti in materia;
m) la durata contrattuale, al termine della quale gli impianti,
eventualmente modificati nel corso del periodo di validita\' del
contratto, saranno riconsegnati al committente in regola con la
normativa vigente ed in stato di efficienza, fatto salvo il normale
deperimento d\'uso;
n) l\'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i
materiali eventualmente installati per migliorare le prestazioni
energetiche dell\'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali
sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attivita\'
del fornitore del contratto servizio energia, saranno e resteranno di
proprieta\' del committente;
o) l\'assunzione da parte del Fornitore del contratto servizio
energia della mansione di terzo responsabile, ai sensi
dell\'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come successivamente modificato;
p) l\'indicazione da parte del committente, qualora si tratti di
un ente pubblico, di un tecnico di controparte incaricato di
monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle
prestazioni previste dal contratto; se il committente e\' un ente
obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e
l\'uso razionale dell\'energia, di cui all\'articolo 19 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, quest\'ultimo deve essere indicato come tecnico
di controparte;
q) la responsabilita\' del Fornitore del contratto servizio
energia nel mantenere la precisione e l\'affidabilita\' di tutte le
apparecchiature di misura eventualmente installate;
r) l\'annotazione puntuale sul libretto di centrale, o di
impianto, degli interventi effettuati sull\'impianto termico e della
quantita\' di energia fornita annualmente;
s) la consegna, anche per altri interventi effettuati
sull\'edificio o su altri impianti, di pertinente e adeguata
documentazione tecnica ed amministrativa.
2. Gli interventi realizzati nell\'ambito di un contratto di
servizio energia non possono includere la trasformazione di un
impianto di climatizzazione centralizzato in impianti di
climatizzazione individuali.
3. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2, il contratto di
servizio energia e\' applicabile ad unita\' immobiliari dotate di
impianto di riscaldamento autonomo, purche\' sussista l\'autorizzazione
del proprietario o del conduttore dell\'unita\' immobiliare verso il
Fornitore del contratto servizio energia, ad entrare nell\'unita\'
immobiliare nei tempi e nei modi concordati, per la corretta
esecuzione del contratto stesso.

5. Requisisti e prestazioni del contratto servizio energia «Plus».
1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia
«Plus», un contratto deve includere, oltre al rispetto dei requisiti
e delle prestazioni di cui al paragrafo 4, anche le seguenti
prestazioni aggiuntive:
a) per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell\'indice di
energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per
cento rispetto al corrispondente indice riportato sull\'attestato di
certificazione, nei tempi concordati tra le parti e comunque non
oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la
realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione
energetica degli impianti o dell\'involucro edilizio indicati
nell\'attestato di cui sopra e finalizzati al miglioramento del
processo di trasformazione e di utilizzo dell\'energia;
b) l\'aggiornamento dell\'attestato di certificazione energetica
dell\'edificio, di cui all\'articolo 6 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, a valle degli
interventi di cui alla lettera a);
c) per rinnovi o stipule successive alla prima la riduzione
dell\'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di
almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato
sull\'attestato di certificazione di cui alla lettera b), attraverso
la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione
energetica degli impianti o dell\'involucro edilizio indicati nel
predetto attestato e finalizzati al miglioramento del processo di
trasformazione e di utilizzo dell\'energia;
d) l\'installazione, laddove tecnicamente possibile, ovvero
verifica e messa a numero se gia\' esistente, di sistemi di
termoregolazione asserviti a zone aventi caratteristiche di uso ed
esposizione uniformi o a singole unita\' immobiliari, ovvero di
dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente
nei singoli locali, idonei ad impedire il surriscaldamento
conseguente ad apporti aggiuntivi gratuiti interni ed esterni.
2. Il contratto servizio energia «Plus» puo\' prevedere,
direttamente o tramite eventuali atti aggiuntivi, uno «strumento
finanziario per i risparmi energetici» finalizzato alla realizzazione
di specifici interventi volti al miglioramento del processo di
trasformazione e di utilizzo dell\'energia, alla riqualificazione
energetica dell\'involucro edilizio e alla produzione di energia da
fonti rinnovabili.
3. Un contratto servizio energia «Plus», stipulato in maniera
conforme al presente provvedimento, e\' ritenuto idoneo a:
a) realizzare gli obiettivi di risparmio energetico di cui
all\'articolo 3;
b) comprovare l\'esecuzione delle forniture, opere e prestazioni
in esso previste costituendone formale testimonianza valida per tutti
gli effetti di legge; un contratto servizio energia «Plus» ha
validita\' equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel
dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura
finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle
prestazioni energetiche.

6. Durata contrattuale.
1. Il contratto servizio energia e il contratto servizio energia
«Plus» devono avere una durata non inferiore ad un anno e non
superiore a dieci anni.
2. In deroga al punto 1, si stabilisce che:
a) la durata di un contratto servizio energia e un contratto
servizio energia «Plus» puo\' superare la durata massima di cui al
punto 1, qualora nel contratto vengano incluse fin dall\'inizio
prestazioni che prevedano l\'estinzione di prestiti o finanziamenti di
durata superiore alla durata massima di cui al punto 1 erogati da
soggetti terzi ed estranei alle parti contraenti;
b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio
energia, le parti concordino l\'esecuzione di nuove e/o ulteriori
prestazioni ed attivita\' conformi e corrispondenti ai requisiti del
presente decreto, la durata del contratto potra\' essere prorogata nel
rispetto delle modalita\' definite dal presente decreto.
3 Nei casi in cui il Fornitore del contratto servizio energia
partecipi all\'investimento per l\'integrale rifacimento degli impianti
e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione
energetica dell\'involucro edilizio per oltre il 50 per cento della
sua superficie, la durata del contratto non e\' soggetta alle
limitazioni di cui al punto 1.


          

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI


                                                         Allegato III
(previsto dall\'articolo 18, comma 6)
METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L\'ESECUZIONE
DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI

1. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici
e degli impianti.
1. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche
degli edifici si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e loro
successive modificazioni:
a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1:
determinazione del fabbisogno di energia termica dell\'edifico per la
climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici -
Parte 2-1: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua
calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili;
c) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici -
Parte 2-2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua
calda sanitaria nel caso di:
1) utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare
fotovoltaico, bio-masse);
2) utilizzo di altri sistemi di generazione (cogenerazione,
teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas).
2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al
punto 1 (software commerciali), garantiscono che i valori degli
indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro
utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di piu\' o meno il 5 per
cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con
l\'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta
garanzia e\' fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal
Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall\'Ente nazionale italiano
di unificazione (UNI).
3. In relazione alle norme tecniche di cui al punto 1, il CTI
predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base
fornire la garanzia di cui al punto 2.
4. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la
medesima e\' sostituita da autodichiarazione del produttore dello
strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta
di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno
degli organismi citati al punto 2.
5. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per
il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle linee
guida nazionali di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi
dell\'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni.
6. Sono confermati i criteri generali e i requisiti della
prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la
progettazione ed installazione degli impianti, fissati dalla legge
9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal presente decreto
legislativo, e dall\'allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e successive modificazioni.

2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
1. Sono abilitati ai fini dell\'attivita\' di certificazione
energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i
tecnici abilitati, cosi\' come definiti al punto 2.
2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste
di dipendente di enti ed organismi pubblici o di societa\' di servizi
pubbliche o private (comprese le societa\' di ingegneria) che di
professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e
collegi professionali, ed abilitato all\'esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli
edifici stessi, nell\'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all\'interno
delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi
sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio
ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro
tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli
ambiti professionali su cui e\' richiesta la competenza.
Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici
abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico
scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province
autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di
specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli
edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami
sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati
dalle stesse amministrazioni.
3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialita\' di giudizio
dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati,
all\'atto di sottoscrizione dell\'attestato di certificazione
energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione,
l\'assenza di conflitto di interessi, tra l\'altro espressa attraverso
il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di
progettazione e realizzazione dell\'edificio da certificare o con i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati,
nonche\' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l\'assenza di
conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o
indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso
incorporati, nonche\' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente.
4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto
di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel
settore dell\'energia e dell\'edilizia, il requisito di indipendenza di
cui al punto 3 e\' da intendersi superato dalle stesse finalita\'
istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico
proprie di tali enti ed organismi.
5. Per gli edifici gia\' dotati di attestato di certificazione
energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la
sostituzione del generatore di calore, l\'eventuale aggiornamento
dell\'attestato di certificazione, di cui all\'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, puo\' essere predisposto anche da un tecnico abilitato
dell\'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti
adeguamenti.