Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese
Gazzetta Ufficiale N. 26 del 1 Febbraio 2007
Capo I
Misure urgenti per la tutela dei consumatori
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il
comma secondo, lettere e), l) e m);
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rimuovere
ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei
diritti dei consumatori;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
intervenire per rendere piu' concorrenziali gli assetti del mercato e
favorire la crescita della competitivita' del sistema produttivo
nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio
dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro
per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni,
delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche
agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di
recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di
servizi internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle
tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di
conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare
il confronto tra le offerte presenti sul mercato, e' vietata, da
parte degli operatori della telefonia mobile, l'applicazione di costi
fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via
bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del
traffico telefonico richiesto, nonche' la previsione di termini
temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale
clausola difforme e' nulla ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle
predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia
deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del
traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un
adeguato confronto.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e
di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del
contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro
operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da
esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi
dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso
superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta
salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del
presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di
entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta
giorni.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le
relative sanzioni.
Art. 2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete
autostradale e stradale
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi
nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai
consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi
del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte
presenti sul mercato, il gestore della rete stradale e autostradale
deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilita'
esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche,
nonche' gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare
gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei
carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti
presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle
strade statali di primaria importanza, con conseguente onere
informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i
prezzi praticati.
2. Il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i
medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale,
delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti
potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta
intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali,
l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilita' e
la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia
per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e
2.
Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle
tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di
conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare
il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le
offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione
del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero
riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero
limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a
modalita' di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi
pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicita'
ingannevole.
Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o
della
data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile,
chiaramente leggibile e indelebile secondo modalita' non meno
visibili di quelle indicanti la quantita' del prodotto ed in un campo
visivo di facile individuazione da parte del consumatore.».
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al
comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi
assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal
termine previsto dal medesimo articolo.
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di
stipulazione
di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule
di cui all'articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di
un'altra polizza, non puo' assegnare al contraente una classe di
merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo
attestato di rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del
contraente, che e' individuata nel responsabile principale del
sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e
fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia
possibile accertare la responsabilita' principale, la stessa si
computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai
fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione
di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni
peggiorative apportate alla classe di merito.».
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il
sistema
tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato
dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di
assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite
il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le
tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione
relativamente al proprio profilo individuale.».
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata
poliennale,
l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza
oneri e con preavviso di sessanta giorni».
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente
articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile,
fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i
successivi sessanta giorni.
Art. 6.
Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei
mutui immobiliari
1. Ai fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del codice civile, se
il creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria, l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo
si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta
estinzione dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal
creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo
giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il
creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita
dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta quest'ultima
dichiarazione, il conservatore procede d'ufficio entro il giorno
successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione
dell'ipoteca. Ai fini del presente comma non e' necessaria
l'autentica notarile.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni
di cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del
presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile.
Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole
penali
1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del
contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il
mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un
contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto ad una
determinata prestazione a favore della banca mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1
sono nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti
di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, per acquisto della prima casa si intende l'acquisto
effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la
propria residenza.
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei
consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi
dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole
generali di riconduzione ad equita' dei contratti di mutuo in essere
mediante, in particolare, la determinazione della misura massima
dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata
o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al
comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equita'
e' stabilita dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai
sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini
della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione
dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la
riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi
dei commi 5 e 6.
Art. 8.
Portabilita' del mutuo; surrogazione
1. In caso di mutuo bancario, apertura di credito od altri
contratti di finanziamento bancario, la non esigibilita' del credito
o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al
debitore l'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1202 del
codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante
surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al
credito surrogato. L'annotamento di surrogazione puo' essere
richiesto al conservatore senza formalita', allegando copia autentica
dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura
privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del
contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il
debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui al
comma 1.
4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente
articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per
l'acquisto della prima casa.
Capo II
Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale
e la promozione della concorrenza
Art. 9.
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato
presenta all'ufficio del registro delle imprese, di norma per via
telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al
presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro
delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali,
nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la
ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita'
imprenditoriale, e da' notizia alle Amministrazioni competenti
dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e
all'ufficio del registro delle imprese, anche per via telematica,
immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i
successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle
posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in
caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui
al presente articolo sono di norma adottati in formato elettronico e
trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente,
previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario
supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle
finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e' individuato il
modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le
modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle per
l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni
interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 7, sono abrogati
l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n. 63, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle
Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente
articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte
delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente
articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e'
rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 10.
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la
liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul
territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del
mercato, nonche' ad assicurare ai consumatori finali migliori
condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul
territorio nazionale, in conformita' al principio comunitario della
concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea.
2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963,
n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e
l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono
soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare
al comune territorialmente competente ai sensi della normativa
vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio
della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti
alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al
rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi
il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove
prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed
igienico-sanitari.
3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio
1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al
decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n.
221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita' ai
sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non
possono essere subordinate a particolari requisiti professionali,
culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove
richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e
capacita' economico-finanziaria. Resta salva la disciplina vigente
per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
ed in ogni caso le attivita' professionali di cui al presente
comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed
in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento
dei rifiuti speciali o tossici.
4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come
disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e
successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo
di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a
requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di
qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata
legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con
indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente,
l'esercizio dell'attivita' di guida turistica o accompagnatore
turistico non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento
dell'esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di
altre prove selettive, restando consentita la verifica delle
conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state
oggetto del corso di studi.
5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di
inizio attivita' da presentare all'amministrazione provinciale
territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto
salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della
capacita' finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti
dalla stessa normativa. All'articolo 123 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le
autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle
province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali
della Direzione generale per la Motorizzazione.». Al comma 3
dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la
parola: «autorizzazione» e' sostituita dalla
seguente:
«dichiarazione» e le parole da: «e per la
limitazione» a: «del
territorio» sono soppresse. I commi 3, 4, 5, 6 e 7
dell'articolo 1
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio
1995, n. 317, sono abrogati.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni
normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e' inserito il seguente:
«L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e'
richiesta
per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita'
dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino
in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: «, a
condizione che
le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio
interessino localita' distanti piu' di 30 km da quelle servite da
relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi
di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve
essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali
dei comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della
relazione di traffico».
Art. 11.
Misure per il mercato del gas
1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas
naturale, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita'
con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di
gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006,
sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il
mercato regolamentato delle capacita' di cui all'articolo 13 della
deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalita' di cui
all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita' di
versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate
all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al
comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello
stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente
importati. Le modalita' di offerta, secondo principi trasparenti e
non discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.
Art. 12.
Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee
ad alta velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali
nella revoca di atti amministrativi
1. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta
velocita' avvenga tramite affidamenti e modalita' competitivi
conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario,
nonche' in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorita'
ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel
rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei
confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo
e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A.
dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. il 7 agosto 1991 limitatamente
alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova,
comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992
relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative
interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al
Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre
2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella
parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la
societa' TAV S.p.A. relativo alla progettazione e costruzione della
linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
2. Gli effetti delle revoche di cui al comma 1 si estendono a tutti
i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da
TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in
data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed
integrazioni.
3. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite
societa' del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga
alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 4,
degli oneri delle attivita' progettuali e preliminari ai lavori di
costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi
effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora
rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali,
l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e'
parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale
conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della
contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse
pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto
con l'interesse pubblico.».
Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnicoprofessionale e
di valorizzazione dell'autonomia scolastica
1. Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e successive modificazioni, e' costituito dal sistema
dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e
della formazione professionale. Fanno parte del sistema
dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e
gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226
del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole:
«economico,» e «tecnologico», e
il comma 8 e' sostituito dal
seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in
indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi».
Nel
medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7
dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel
rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in
materia di programmazione dell'offerta formativa, possono essere
costituite, in ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti
tecnici e gli istituti professionali, le strutture formative
rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo
III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e le strutture che
operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore denominate: «istituti tecnici superiori»
nel quadro della
riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonche' «poli tecnico
professionali», di
natura consortile e con le forme di cui all'articolo 7, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. I
«poli» sono costituiti al fine di promuovere in
modo stabile e
organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e le
misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese e sono dotati
di propri organi da prevedersi nelle relative convenzioni.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai loro
statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e'
aggiunta la seguente: «i-septies-bis) le erogazioni liberali
a favore
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.»;
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la
seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli
istituti
scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta
formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la
deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e
i-quater)» sono
sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e
i-septies-bis)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro
per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita'
esistenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine
sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello
Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle
predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3
non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta
esecutiva delle istituzioni scolastiche.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal
periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
Art. 14.
Misure in materia di autoveicoli
1. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del
medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle
emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del
riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente
alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di
acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data
della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio
predetti sono estesialle stesse condizioni e modalita' indicate nelle
citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0
o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Rutelli, Vicepresidente del Consiglio
dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Bianchi, Ministro dei trasporti
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Gentiloni Silveri, Ministro delle
comunicazioni
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella