Sez. 3, Sentenza n. 3992 del 03/02/2004 (Ud. 12/12/2003 n.01892 ) Rv. 227558
Presidente: Zumbo A. Estensore: Fiale A. Imputato: Russetti. (Conf.)
(Annulla con rinvio, Trib.Catanzaro, 17 aprile 2003).
538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Esecuzione dell'ordine di demolizione - Avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio - Sospensione dell'esecuzione - Dovere di controllo da parte del giudice - Presupposti da verificare - Individuazione.
Massima (Fonte CED Cassazione)
In materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 289, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003 n. 326, deve accertare la esistenza delle seguenti condizioni: a)la tempestività e proponibilità della domanda; b)la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 12/12/2003
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 1892
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 020390/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUSSETTI Giuseppe Antonio, n. a Catanzaro il 13.7.1967;
avverso l'ordinanza 17.4.2003 del Tribunale di Catanzaro quale giudice dell'esecuzione;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE;
lette le richieste del P.M. che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
FATTO E DIRITTO
Il Pretore di Catanzaro - con sentenza, 6.10.1992, avente autorità di cosa giudicata dal 16.10.1993 - condannava Folino Ermelinda, per reati edilizi, in relazione alla sopraelevazione abusiva di un immobile sito in località Simeri Mare, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico.
Con la stessa sentenza veniva ordinata la demolizione delle opere abusive, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985. Nella fase esecutiva il P.M. competente ha ingiunto alla condannata la demolizione, ma ella non vi ha ottemperato e Russetti Giuseppe Antonio, figlio della Folino, ha promosso incidente di esecuzione, prospettando di avere presentato, in data 25.2.1995, richiesta di "condono edilizio".
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento in Camera di consiglio di cui all'art. 666, commi 3^ e 4^, c.p.p., con ordinanza del 17.4.2003, ha rigettato l'istanza sul rilievo che: "la sospensione di una statuizione di demolizione, contenuta nella sentenza penale passata in giudicato, può essere concessa dal giudice dell'esecuzione solo quando sia razionalmente e concretamente prevedibile che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione. Non è invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile". Avverso tale ordinanza il Russetti ha proposto ricorso per violazione di legge.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati.
1. Non vi è dubbio che la presentazione di una domanda di condono edilizio, accompagnata dal versamento dell'oblazione autodeterminata, possa determinare, nella fase esecutiva, la sospensione dell'attuazione concreta dell'ordine di demolizione. Il rilascio della concessione sanante, invero, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui all'art. 38, 3^ comma, della legge n. 47/1985), può comportare invece l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della stessa legge (vedi Cass., Sez. 3^: 20.1.2003, n. 2406, Gugliandolo; 20.6.1997, n. 2475, Coppola; 20.6.1997, n. 2474, Morello; 20.6.1997, n. 2472, Filieri; 28.11.1996, Ilardi; 15.3.1996, n. 1264, Larosa; 5.2.1996, Vanacore; 2.3.1995, Francavilla. Decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24.7.1996, ric. P.M. in proc. Monterisi).
Questa Corte Suprema ha evidenziato, in proposito, che l'ordine di demolizione in oggetto, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale (che, conseguentemente, deve essere eseguita dal giudice), ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria.
2. Quanto all'applicabilità della normativa di "condono edilizio", posta dall'art. 39 della legge n. 724/1994 e dagli artt. 35 e segg. della legge n. 47/1985, deve rilevarsi che - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, che va ribadita anche in relazione alle previsioni normative di sanatoria introdotte dall'art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24.11.2003, n. 326 - spetta al giudice penale verificare la sussistenza dei presupposti affinché detta formativa possa essere applicata (vedi Cass., Sez. 3^, 5.3.2002, n. 14625, Colao). Nell'ambito di tale potere di controllo, il giudice deve accertare:
- il tipo di intervento realizzato e le dimensioni volumetriche dell'immobile;
- la effettiva "ultimazione" dei lavori (secondo la nozione fornita dall'art. 31 della legge n. 47/1985) entro il termine previsto per accedere al condono;
- la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera;
- la tempestività della presentazione, da parte dell'imputato (o di eventuali altri soggetti legittimati) di una domanda di sanatoria, riferita puntualmente alle opere abusive contestate nel capo di imputazione, avente tutti i requisiti di proponibilità e procedibilità;
- l'avvenuto "integrale versamento" della somma dovuta ai fini dell'oblazione, ritenuta congrua dall'Amministrazione comunale;
- l'eventuale rilascio di una concessione in sanatoria (legittima, valida ed efficace);
- l'eventuale sussistenza di una concessione in sanatoria c.d. "tacita" (tenendo presente che, comunque, il silenzio-assenso non può formarsi in carenza della documentazione obbligatoria per legge).
Trattasi di compiti propri dell'autorità giurisdizionale - conformi al dettato degli artt. 101, 2^ comma, 102, 104, 1^ comma, e 112 Cost. - che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione.
Il giudice dell'esecuzione penale, nell'eventualità in cui i presupposti anzidetti (o anche uno solo di essi) siano inesistenti, deve dichiarare non integrata la fattispecie comportante l'inapplicabilità (ovvero la revoca) dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 ed adottare le conseguenti determinazioni.
3. Nella fattispecie in esame - in relazione alla domanda di condono edilizio presentata dal Russetti - il responsabile dell'area tecnica del Comune di Simeri Crichi, con nota dell'8.4.2003, ha comunicato che l'istanza "non può essere al momento definita in quanto l'area su cui ricade l'immobile oggetto dell'abuso è soggetta a piano di recupero, attualmente in corso di redazione". Ha evidenziato, inoltre, la carenza di alcuni documenti.
Il giudice dell'esecuzione ha motivato l'ordinanza impugnata "avuto riguardo a quanto rappresentato, in ordine allo stato della pratica", dalla nota comunale di cui sopra.
Lo stesso giudice però:
a) Non ha tenuto conto che il condono edilizio non può essere denegato con riferimento alla mera intenzione del Comune di redigere una variante di piano, finalizzata al recupero urbanistico degli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente abusivi, ai sensi dell'art 29, 2^ comma, della legge n. 47/1985. E ciò anche quando detta variante fosse "in corso di redazione" ma non ancora adottata, poiché l'approvazione di uno strumento urbanistico siffatto sarebbe pur sempre incerta sia nell'an sia nel quando e l'attribuzione di rilevanza ad una tale situazione finirebbe con il valorizzare una mera intenzione di politica urbanistica. b) Avrebbe dovuto altresì accertare se la domanda di condono proposta dal ricorrente sia divenuta "improcedibile" ai sensi dell'art 39, 4^ comma, della legge n. 724/1994, come modificato dall'art. 2, comma 37, della legge 23.12.1996, n. 662 (mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune), considerando che la legge n. 662/1996, al successivo comma 38 dell'art. 2, ha stabilito che l'anzidetto termine di tre mesi si applica, per la mancata presentazione dei documenti richiesti prima dell'emanazione della legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa (1^ gennaio 1997), sicché deve considerarsi scaduto il 31 marzo 1997 (Vedi Cass., Sez. 3^: 11.12.1998, a 12907, Sudano; 16.3.1998. n. 3277, Volpe; 13.5.1997, n. 4444, Trombetta. Per la improrogabilità di detto termine da parte dell'autorità amministrativa: vedi Cass., Sez. 3^, 26.10.2000, n. 10969, Knight). L'ordinanza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, per nuovo esame alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati, tenendo altresì conto di eventuali ulteriori istanze di "condono edilizio" che potrebbero essere presentate, in relazione all'immobile in oggetto, ai sensi del D.L. 30.9.2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24.11.2003, n. 326.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
visti gli artt. 607, 611 e 623 c.p.p.;
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004