Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17078 del 05/04/2006 Cc.
(dep. 18/05/2006 ) Rv. 234323
Presidente: Lupo E. Estensore: Franco A. Relatore:
Franco A. Imputato: Vigo. P.M. Ciampoli L. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Pavia, 16 dicembre 2005)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Irrogazione di
sanzione amministrativa o avvenuta demolizione dell'opera - Incidenza
sul reato edilizio - Esclusione.
In tema di costruzione abusiva, la applicazione di una sanzione
amministrativa da parte dell'ente comunale, ex art. 33 del d.P.R. n.
380 del 2001, non incide sulla rilevanza penale della costruzione
abusiva, nè il reato di cui all'art. 44 del citato decreto
è escluso dalla avvenuta demolizione del manufatto,
potendosi
collegare al solo rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 05/04/2006
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 391
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 4388/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIGO Gustavo, nato a Milano il 27 gennaio 1953;
avverso l'ordinanza emessa il 16 dicembre 2005 dal Tribunale di Pavia,
quale giudice del riesame;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 5 aprile 2006 la
relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito il difensore Avv. CALIGIURI Mario, in sostituzione dell'avv.
Arturo Salerni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 16 dicembre 2005 il tribunale del riesame di Pavia
respinse l'appello proposto da Vigo Giuseppe avverso l'ordinanza del
giudice del tribunale di Vigevano del 9 novembre 2005, che aveva
rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un locale
sottotetto innalzato di circa 90 cm. senza il permesso di costruire.
Osservò, tra l'altro, il tribunale: a) che il fatto che il
comune avesse irrogato una sanzione amministrativa di rilevante
entità (circa Euro 60.000,00) a seguito di un parere della
sopraintendenza (che attestava che il manufatto non contrastava con il
contesto ambientale e riteneva opportuno applicare la sola sanzione
pecuniaria anziché la rimessione in pristino) era
irrilevante
perché lo stesso comune aveva anche esplicitamente rigettato
la
richiesta di un permesso di costruire in sanatoria, sicché
l'opera restava illegittima dal punto di vista edilizio e non si era
verificata nessuna estinzione del reato; b) che la copertura del tetto
non era stata ancora effettuata, sicché permanevano le
esigenze
cautelari. L'indagato propone ricorso per Cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 321 c.p.p. e mancata valutazione dei fatti
successivi che hanno escluso il persistere delle condizioni di
applicabilità della misura cautelare. Osserva che il parere
della Sovrintendenza, che ha escluso il danno paesistico, e la sanzione
amministrativa, pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile,
inflitta dal comune ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 33,
comma 2, (testo unico dell'edilizia) in luogo dalla remissione in
pristino hanno escluso la possibilità che la
disponibilità dell'immobile possa aggravare o protrarre le
conseguenze del reato. Invero, il mancato rilascio del permesso di
costruire in sanatoria rappresenta la conseguenza della mancanza di
conformità rispetto alla disciplina edilizia vigente, la
quale
può essere sanata, allorché non si faccia luogo
al
ripristino, dal pagamento della sanzione amministrativa. In altre
parole, non essendosi ordinata la demolizione, non si concreta il
presupposto per la concessione in sanatoria, ma si è
irrogata la
apposita sanzione pecuniaria, la quale ha però ugualmente
sanato
l'abuso al pari della demolizione. Non vi era più, quindi,
alcuna ragione per il mantenimento del sequestro, mancando un reale
pregiudizio degli interessi attinenti al territorio. Del resto
l'irrogazione della sanzione amministrativa non è un minus
rispetto all'ordine di ripristino, posto che è stata fissata
nell'ammontare previsto appunto per i casi in cui non si faccia luogo
al ripristino, ed essa ha comunque sanato l'illegittimità
dell'abuso perpetrato.
b) violazione dell'art. 321 c.p.p. per mancata valutazione in concreto
del persistere del periculum in mora. Osserva, innanzitutto, che la
sopraelevazione è conclusa, essendo stata eseguita nella
misura
necessaria e sufficiente per rendere agibile il sottotetto. In ogni
caso il comune non ha ordinato il ripristino ma ha irrogato la sanzione
amministrativa, che consente il mantenimento dell'abuso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, invero, va rilevato che nella specie si tratta
del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b),
reato che, come ineccepibilmente osservato dai giudici del merito, non
è certamente escluso dal fatto che il comune abbia irrogato
la
sanzione amministrativa di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.
33, comma 2. Innanzitutto, infatti, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
art. 44 dispone che le sanzioni penali ivi previste si applicano
restando "ferme le sanzioni amministrative". È quindi
evidente
che l'applicazione di una sanzione amministrativa, sia pure quella di
cui all'art. 33, comma 2, non fa venir meno l'abuso edilizio e,
soprattutto, non estingue il reato edilizio. Del resto, contrariamente
a quanto sembra ritenere il ricorrente, il reato non è
escluso
nemmeno dalla avvenuta demolizione dell'opera abusiva, e tanto meno,
quindi, dalla sola ingiunzione di demolizione, così come non
è escluso dalla irrogazione e dal pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria. Ed infatti, come esattamente rilevato dal
tribunale del riesame, l'estinzione del reato edilizio può
verificarsi esclusivamente a seguito del permesso di costruire in
sanatoria, che invece nella specie è stato espressamente
negato
perché, come sostiene lo stesso ricorrente, non vi
è
conformità dell'opera abusiva con la legislazione edilizia
vigente. È poi del tutto irrilevante la circostanza che la
sopraintendenza abbia ritenuto che l'opera non contrasti con gli
interessi paesistici, dal momento che il reato che nella specie viene
in rilievo non è un reato ambientale ma quello edilizio
previsto
dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per avere eseguito
senza permesso di costruire, e comunque in totale difformità
dalla denunzia di inizio attività, la sopraelevazione di
circa
90 cm. del locale sottotetto. Ed è evidente che tale reato,
e la
lesione agli interessi dallo stesso tutelati, non vengono meno a
seguito del parere della sopraintendenza (che potrebbe rilevare in
ordine ad un non contestato reato ambientale), potendo cessare solo con
un permesso di costruire in sanatoria previo accertamento della doppia
conformità alle norme urbanistiche ed edilizie.
È poi chiaramente infondato anche il secondo motivo. Il
tribunale del riesame, infatti, ha accertato in punto di fatto che la
copertura non era stata ancora eseguita e che quindi i lavori abusivi
di sopraelevazione non erano stati ancora ultimati. Ciò
evidentemente comporta che il reato non si è ancora
consumato e
che quindi sussiste il periculum in mora costituito dalla esigenza di
impedire che il reato stesso venga proseguito o ultimato, o comunque
portato ad ulteriore conseguenze. D'altra parte, secondo la
giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche l'ultimazione delle opere
abusive non esclude il periculum in mora allorché persista
il
pericolo di ulteriore lesione degli interessi tutelati dalle norme
edilizie, e cioè di incidenza sul carico urbanistico.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di
Cassazione, il 5 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006
Urbanistica. Conseguenza sanzione aministrativa
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