Cass. Sez. III n. 44898 del 20 novembre 2009 (Cc. 21 ott 2009)
Pres. Petti Est. Fiale Ric. Mosca
Urbanistica. Demolizione ordinata dal giudice

L’ordine di demolizione impartito dal giudice penale ai sensi dell’ari. 31, comma 9. del TU. n. 380/2001, assolvendo ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma svincolato rispetto a quelli dell’autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale. Deve ritenersi definitivamente superata, infatti, in materia urbanistica, la visione di un giudice supplente dell’Amministrazione pubblica. Lo stesso territorio costituisce l’oggetto della tutela posta dalla normativa penale urbanistica ed a tale tutela sostanziale si riconnette l’attribuzione al giudice del potere di disporre provvedimenti ripristinatori specifici qualora perduri la situazione offensiva dell’interesse protetto dalla norma penale. Se, dunque, il potere di ordinare la demolizione attribuito al giudice penale, pur essendo di natura amministrativa, è rivolto al ripristino del bene tutelato in virtù di un interesse (anche di prevenzione) correlato all‘esercizio della potestà di giustizia, il provvedimento conseguente compreso nella sentenza passata in giudicato, al pari delle altre statuizioni della sentenza medesima, è assoggettato all’esecuzione nelle forme previste dagli artt. 655 e seguenti del codice di procedura penale. L’organo promotore dell’esecuzione va identificato, pertanto, nel pubblico ministero, il quale - ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire - dovrà investire il giudice dell’esecuzione al fine della fissazione delle concrete modalità esecutive.

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