Cass. Sez. III n.16673 del 22 aprile 2008 (Ud. 24 gen. 2008)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Stroppa
Urbanistica. Divieto di sanatoria “condizionata”

Nella prassi è dato riscontrare, talvolta, provvedimenti che subordinano la sanatoria all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a fare acquisire al manufatto abusivo la conformità agli strumenti urbanistici. Non può riconoscersi, però, la legittimità di simili provvedimenti allorché si consideri che l'art. 36 del D.P.R. il. 38Q/2001 ammette al beneficio gli "interventi realizzati" e soltanto, quando venga verificata la c.d. doppia conformità agli strumenti urbanistici, sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Il rilascio del provvedimento sanante, inoltre, consegue ad un'attivi/à vincolata della P.A., consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all 'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale.
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