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Sez. 3, Sentenza n. 5465 del 09/12/2004 Ud. (dep. 14/02/2005 ) Rv. 230846
Presidente: Zumbo A. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Bufano. P.M. Salzano F. (Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Lecce, 2 Dicembre 2002)
EDILIZIA - IN GENERE - Pertinenza - Requisiti - Vano adiacente all'edificio principale destinato a garage - Esclusione della natura pertinenziale - Ragioni.

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Massima (Fonte CED Cassazione)
In materia di reati edilizi, la nozione di pertinenza urbanistica, sottratta al regime della concessione edilizia e assoggettata a quello dell'autorizzazione gratuita, ha peculiarità proprie e distinte dalla nozione civilistica, giacchè deve avere una propria identità fisica ed una propria conformazione strutturale ed essere preordinata ad un'esigenza effettiva dell'edificio principale, al cui servizio deve essere posta in via funzionale ed oggettiva, mentre non deve possedere un autonomo valore di mercato, nel senso che il suo volume non deve consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. Pertanto è priva di un oggettivo nesso di "strumentalità funzionale" la costruzione di una parte di edificio in ampliamento e adiacente a quello principale, benché destinato ad autorimessa, in quanto è evidente che tale vano può mutare la sua destinazione o comunque è utilizzabile economicamente in altro modo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 09/12/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 2253
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 21145/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BUFANO Palma, n. a Ceglie Messapica il 6.8.1942;
avverso la sentenza 2.12.2002 della Corte di Appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2.12.2002 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza 3.7,2001 del Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Francavilla Fontana, che aveva affermato la responsabilità penale di Bufano Palma in ordine ai reati di cui:
- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, la costruzione di un vano, adibito a garage, di circa mq. 45, con relativa pensilina - acc. in Ceglie Messapica, il 5.8.1999)
- agli artt. 2, 4, 13 e 14 legge n. 1086/1971 e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. cod. pen., la aveva condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 2, giorni 20 di arresto e lire 8.000.000 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Bufano, la quale ha eccepito: - la insussistenza del reato edilizio, poiché il manufatto in oggetto era destinato ad autorimessa posta al servizio di un fabbricato attiguo, sicché si tratterebbe di "pertinenza urbanistica", la cui edificazione sarebbe sottratta al regime concessorio in applicazione dell'art. 9 della legge n. 122/1989. Con memoria del 7.12.2004, poi, il difensore della ricorrente ha chiesto il proscioglimento della propria assistita, avendo questa presentato (come da documentazione allegata in copia) domanda di condono edilizio ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, con pagamento dell'oblazione autodeterminata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.
1. Correttamente la Corte territoriale ha escluso che l'opera abusiva in oggetto costituisca "pertinenza" sottratta in quanto tale al regime della concessione edilizia (ora del permesso di costruire) e già assoggettata a quello della autorizzazione gratuita ai sensi dell'art. 7, 2 comma - lett. a), della legge n. 94/1982 (ora a denuncia di inizio attività, con le eccezioni previste dall'art. 3, 1 comma - lett. e.6, del T.U. n. 380/2001).
La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minano tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentali funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame la costruzione di una parte dell'edificio, aggiunta ad esso in ampliamento, in un rapporto di congiunzione fisica, che costituisce, quindi, parte di esso quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa affinché soddisfi ai bisogni cui è destinato. Nè ha rilievo, in una situazione siffatta, la circostanza che attualmente il vano aggiuntivo sia destinato ad autorimessa, in quanto non sussiste un nesso oggettivo (strumentalmente funzionale) che non consenta, per natura e struttura, una diversa successiva destinazione dello stesso vano, che è comunque economicamente utilizzabile in altro modo (vedi, in proposito, sempre in tema di realizzazione di un garage in adiacenza ad un preesistente fabbricato, Cass., Sez. 3^, 6.7.2001, Di Girolamo). Anche le pertinenze, in ogni caso, devono essere conformi atte prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Nella specie, invece, non risultano rispettati i parametri urbanistico-edilizi relativi alle prescrizioni pianificatorie di zona (lotto minimo ed indice di fabbricabilità).
2. Non sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'art. 9, 1 comma, della legge 24,3,1989, n. 122, che riguardano "i parcheggi di pertinenza nei locali siti al piano terreno ovvero nel sottosuolo dell'edificio" (realizzabili - anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti - ai sensi dell'art. 137 del T.U. n. 380/2001, previa denuncia di inizio attività),- ne' quelle di cui all'art. 17, comma 90, della legge 15.5.1997, n. 127, che consentono (a determinate condizioni) la realizzazione dei parcheggi in questione "ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato". Nella specie, invero, il locale attualmente adibito a garage è stato costruito all'esterno ed in adiacenza all'immobile preesistente (vedi, in proposito, Cass., Sez. 3^, 15.10.2001, n. 37013, Tripodoro).
3. La inammissibilità del ricorso:
a) Non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati, scaduta in epoca (17.11.2004) successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione (28.4.2003) dell'atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca). In particolare, l'accertamento dei reati risate al 5.8.1999, sicché la scadenza del termine ultimo di prescrizione coinciderebbe con il 5.2.2004.
Va computata, però (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) una sospensione per complessivi mesi 9 e giorni 12, in seguito a rinvii disposti su richiesta dell'imputato e del difensore dal 2.5.2001 al 2.7.2001 e dal 19.4.2002 all'1.12.2002, non per esigenze di acquisizione della prova ne' a causa del riconoscimento di termini a difesa. Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato al 17.11.2004. b) Non consente di applicare la sospensione del procedimento, ex art. 44 della legge n. 47/1985, in relazione alla possibilità di sanatoria (cd. condono edilizio) riconosciuta dall'art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, con espresso richiamo (commi 25 e 28), per quanto in esso non previsto, alle "disposizioni compatibili" dei capi 4^ e 5^ della stessa legge n. 47/1985 e dell'art. 39 della legge 23.12,1994, n. 724 (vedi, in tal senso, le argomentazioni svolte in Cass., Sez. 3^; 13.11.2003, Sciaccovelli; 27.11.2003, Nappo;
9.3.2004, Modica).
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2005